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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1279/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 25 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1279/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Menotti 9, c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Vittorio Antonio Anselmi C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
5974/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig.ra
[...]
è affetta da patologie gravi e permanenti tali da determinarne una condizione di Parte_1
Handicap grave, l'invalidità civile al 100% ed escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita con diritto alla pensione di invalidità civile ed all'indennità di accompagnamento, e conseguentemente condannare l' a liquidare le dette indennità CP_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 2 marzo 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
In esito all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 9 gennaio 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 10 dicembre 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre dare atto che parte ricorrente né in fase di atp né in fase di opposizione ha richiesto l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità grave sicché correttamente il precedente ctu ha limitato il proprio accertamento all'invalidità e nella presente fase del giudizio il mandato è stato conferito ultra petita anche con riguardo alla disabilità sicché va circoscritto all'accertamento dell'invalidità.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetta da “Obesità 0SAS di grado moderato con insufficienza respiratoria, cardiopatia
pagina 2 di 4 ipertensiva (FE 45%), lieve ipoacusia, poliartropatia, depressione endo reattiva, diabete mellito tipo 2”, ritenendo “Per gravità delle patologie… dalla visita … del giorno
09/10/2024, e dalla decorrenza della domanda amministrativa del 23/11/2023,
[...]
di anni 48, … invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal Parte_1
74% al 99% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) nella misura del 94%
(novantaquattro per cento) sec. DM 5/2/92” e concludendo , di anni 48, Parte_1 non ha diritto di godere dei benefici di legge dell'Indennità di Accompagnamento perché dalla visita di questo CTU del giorno 09/10/2024, e già dalla decorrenza della domanda amministrativa del 23/11/2023, i requisiti previsti dalla L. 18/80 della Indennità di
Accompagnamento non risultano soddisfatti”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposta a visita la ricorrente, ha riscontrato “Marcata obesità con complicanze artrosiche in soggetto con Osas di grado moderato in Cpap, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito”, ritenendo la ricorrente “totalmente diritto alla Parte_2 concessione dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3, L. 104/92), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
e con REVISIONE SANITARIA AL MESE DI 2026”. CP_2
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e la ricorrente deve essere dichiarata inabile con decorrenza dalla domanda amministrativa, con rigetto delle restanti domande, tenuto conto del doppio esito conforme delle relazioni in atti, convergenti con gli esiti degli accertamenti amministrativi.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va concessa la richiesta distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4 Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa,
- rigetta le restanti domande;
CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che liquida già ridotte in
€ 1932, 00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando al restante quota;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 25 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 25 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1279/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Menotti 9, c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Vittorio Antonio Anselmi C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
5974/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4 pertanto “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig.ra
[...]
è affetta da patologie gravi e permanenti tali da determinarne una condizione di Parte_1
Handicap grave, l'invalidità civile al 100% ed escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita con diritto alla pensione di invalidità civile ed all'indennità di accompagnamento, e conseguentemente condannare l' a liquidare le dette indennità CP_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 2 marzo 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
In esito all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 9 gennaio 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 10 dicembre 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre dare atto che parte ricorrente né in fase di atp né in fase di opposizione ha richiesto l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità grave sicché correttamente il precedente ctu ha limitato il proprio accertamento all'invalidità e nella presente fase del giudizio il mandato è stato conferito ultra petita anche con riguardo alla disabilità sicché va circoscritto all'accertamento dell'invalidità.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetta da “Obesità 0SAS di grado moderato con insufficienza respiratoria, cardiopatia
pagina 2 di 4 ipertensiva (FE 45%), lieve ipoacusia, poliartropatia, depressione endo reattiva, diabete mellito tipo 2”, ritenendo “Per gravità delle patologie… dalla visita … del giorno
09/10/2024, e dalla decorrenza della domanda amministrativa del 23/11/2023,
[...]
di anni 48, … invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal Parte_1
74% al 99% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) nella misura del 94%
(novantaquattro per cento) sec. DM 5/2/92” e concludendo , di anni 48, Parte_1 non ha diritto di godere dei benefici di legge dell'Indennità di Accompagnamento perché dalla visita di questo CTU del giorno 09/10/2024, e già dalla decorrenza della domanda amministrativa del 23/11/2023, i requisiti previsti dalla L. 18/80 della Indennità di
Accompagnamento non risultano soddisfatti”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposta a visita la ricorrente, ha riscontrato “Marcata obesità con complicanze artrosiche in soggetto con Osas di grado moderato in Cpap, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito”, ritenendo la ricorrente “totalmente diritto alla Parte_2 concessione dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3, L. 104/92), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
e con REVISIONE SANITARIA AL MESE DI 2026”. CP_2
Le conclusioni, nemmeno genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere parzialmente accolto e la ricorrente deve essere dichiarata inabile con decorrenza dalla domanda amministrativa, con rigetto delle restanti domande, tenuto conto del doppio esito conforme delle relazioni in atti, convergenti con gli esiti degli accertamenti amministrativi.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va concessa la richiesta distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4 Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa,
- rigetta le restanti domande;
CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che liquida già ridotte in
€ 1932, 00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando al restante quota;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 25 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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