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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 25997/2024, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1994, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA BERSANI (C.F. ) presso il cui studio legale sito in C.F._2
San Donà di Piave (VE), via Stefani n. 34, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...]à Di Piave (VE) Controparte_1 C.F._3 il 01/02/1986, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA ROSSI (C.F. ) presso il cui studio legale sito in C.F._4
Treviso, via Alzaia n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota di conclusioni scritte depositata il
28/10/2025, del seguente tenore:
“
1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione principale presso Per_1 la madre nell'abitazione familiare sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64. 2. La casa coniugale sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64, rimane assegnata alla Signora la quale ha già provveduto alla voltura del contratto di locazione e Pt_1 continuerà a sostenerne integralmente il canone e le relative spese.
3. Il Signor CP_1 corrisponderà alla signora la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia minore somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà versata entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra con decorrenza dal Pt_1 mese di novembre 2025. 4. Le spese straordinarie per la figlia minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di Famiglia presso il Tribunale di Venezia, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di entrambe i genitori.
5. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre Signora indipendentemente dal Pt_1 suo importo e quindi anche nel caso in cui questo aumentasse a seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
6. le parti si impegnano a chiedere all'INPS la variazione del soggetto beneficiario entro la fine del corrente mese di ottobre 2025. Fintanto che l'INPS non registrerà la variazione e l'importo dell'assegno unico non verrà erogato interamente alla signora a partire dal mese di novembre 2025 il Parte_1 signor verserà alla moglie l'importo pari alla propria quota percepita Controparte_1 dall'INPS a titolo di assegno unico, contestualmente al versamento dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia siccome sopra determinato e concordato;
7. Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento del coniuge.
8. Gli operatori del Consultorio familiare dell'AULSS 4 Veneto Orientale che su delega del Tribunale di Venezia hanno svolto l'incarico di verifica dell'ambito di vita paterno e materno e delle risorse di ciascun genitore;
di organizzare le visite padre-figlia e di sostegno alla genitorialità, continueranno l'attività di monitoraggio e sostegno alla coppia genitoriale, finalizzato al superamento della conflittualità, per almeno due anni relazionando ogni 12 mesi il Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia, potendo suggerire anche eventuali modifiche al regime dell'affidamento o alle modalità di visita che riterranno nell'interesse della minore.
9. Il regime di frequentazione per i mesi di ottobre e novembre 2025 sarà strutturato per garantire la graduale ricostruzione del rapporto padre-figlia, tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione dei Servizi Sociali depositata nel fascicolo del procedimento, laddove viene specificato che “considerata la tenera età della minore e la necessità di costruire maggiori momenti di condivisione padre-figlia, le visite potrebbero svolgersi a cadenza settimanale, con la possibilità, da parte del padre, di accompagnarla presso la propria abitazione”. Per i mesi di ottobre e novembre 2025, quindi, il Signor potrà CP_1
2 stare con almeno una volta alla settimana (che potrà essere il tardo pomeriggio Per_1 infrasettimanale dalle 18.00 alle 20.00, oppure il sabato o la domenica comprensivi del pranzo, dalle 10:00 alle 15:00), con la facoltà di portarla a casa della nonna o comunque di frequentare la famiglia paterna. Vengono fatti salvi in ogni caso ulteriori accordi migliorativi raggiunti direttamente dai genitori. 10. A partire dal mese di dicembre 2025 ovvero dal diverso momento ritenuto opportuno dai Servizi Sociali e se questi daranno parere positivo a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, a fine settimana alterni, il padre ritirerà il sabato mattina alle ore 10:00 riaccompagnandola il Per_1 sabato sera alle ore 20.00 per poi andarla a riprendere alla domenica mattina alla medesima ora e riportandola a casa entro le 20.00. 11. Inizialmente i pernottamenti dal Signor CP_1 saranno esclusi fino al consolidamento del rapporto e fino a quando il padre non disporrà di un'abitazione idonea con spazio dedicato alla bambina o comunque fino a quando i Servizi non daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire. 12. Il padre potrà vedere ogni mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:00, Per_1
(durante il periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo) nella settimana in cui avrà il fine settimana di competenza. Nella settimana in cui non spetta il weekend, il padre potrà avere due incontri infrasettimanali con : il martedì ed il venerdì dalle Per_1 ore 18:30 alle ore 20:00 durante il periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo. 13. Per le principali ricorrenze: a. Periodo di Natale: il giorno di Natale 2025
trascorrerà la giornata con il padre, che andrà a prenderla alle ore 10.00 e la Per_1 riaccompagnerà a casa entro le 21.00; la vigilia 2025 invece starà con la madre. Per_1
Ciò andrà ad alternarsi negli anni. b. Ad anni alterni il Capodanno: Capodanno 2026
sarà di responsabilità del padre che andrà a prenderla alle 10.00 del 1° gennaio
Per_1 per riaccompagnarla a casa alla sera entro le 21.00. Questo andrà alternato negli anni. c. Ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta: Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta 2026 con il padre che andrà a prendere al mattino alle 10.00 per riaccompagnarla alla sera
Per_1 entro le 20.00. Da alternarsi negli anni. 14. A partire dal 2026, se i Servizi Sociali daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, il padre potrà tenere con sé per due settimane anche non consecutive durante le vacanze
Per_1 estive, da determinare e stabilire entro il 31 maggio di ogni anno. 15. I coniugi in ogni caso si impegnano sin da ora a colloquiare, scambiarsi informazioni ed accordarsi direttamente tra loro e non per interposta persona, tanto meno attraverso la figlia, con riguardo ad ogni decisione ed argomento attinente a quest'ultima. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno viceversa essere assunte separatamente. 16. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di . 17. Spese di lite compensate.”
Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2024, dava atto che, in data Parte_1
12/09/2020, ha contratto matrimonio concordatario a AC (VE) con CP_1
3 , dalla cui unione è nata la figlia (nt. il 28/01/2021); domandando, CP_1 Per_1 essendo la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni divenuta sempre più conflittuale;
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della stessa al marito per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143 c.c. e con richiesta di emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. in merito a visite padre-figlia e contributo per il mantenimento della moglie nonché della figlia.
Il resistente si è costituito in giudizio e ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione ma, contestando quanto ex adverso dedotto, ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, chiedendo altresì l'addebito della separazione alla moglie per violazione degli obblighi coniugali discendente dal matrimonio.
All'udienza del 18 febbraio 2025 sono state sentite le parti e, con successiva ordinanza, il
Giudice ha assunto i provvedimenti provvisori, disponendo altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di San Donà di Piave.
Il consultorio familiare ha quindi dapprima avviato le visite protette padre-figlia (come da relazione del 20/06/2025) e, a seguire, anche il percorso di sostegno alla genitorialità con la coppia (come da relazione del 22/09/2025). Persona_2
Successivamente le parti hanno rappresentato il sopravvenuto raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione e hanno chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni, nei termini di cui alle note di trattazione scritta depositate il
28/10/2025.
Preso atto di quanto sopra, e trasmessi gli atti al P.M. intervenuto, il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato anche agli scritti conclusionali.
Il PM esprimeva successivamente il proprio parere e rassegnava le sue conclusioni.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente
4 apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
Sui provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi delle parti, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
Il tutto come da nota congiunta dep. in data 28/10/2025.
Attesa la coincidenza delle conclusioni rassegnate dalle parti sui provvedimenti che riguardano la prole, è manifestamente superflua l'audizione della stessa, audizione che determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura e l'esito della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio in data 12/09/2020 a AC, trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di AC (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020,
Parte 2, Serie A, n. 3.
5 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato il 28/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione principale presso Per_1 la madre nell'abitazione familiare sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64.
2. La casa coniugale sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64, rimane assegnata alla Signora la quale ha già provveduto alla voltura del contratto di locazione e Pt_1 continuerà a sostenerne integralmente il canone e le relative spese.
3. Il Signor corrisponderà alla signora la somma di euro 300,00 (trecento/00) CP_1 Pt_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore somma da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà versata entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra con Pt_1 decorrenza dal mese di novembre 2025.
4. Le spese straordinarie per la figlia minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di Famiglia presso il Tribunale di Venezia, saranno sostenute nella misura del 50%
a carico di entrambe i genitori.
5. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre
Signora indipendentemente dal suo importo e quindi anche nel caso in cui questo Pt_1 aumentasse a seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
6. le parti si impegnano a chiedere all'INPS la variazione del soggetto beneficiario entro la fine del corrente mese di ottobre 2025. Fintanto che l'INPS non registrerà la variazione e l'importo dell'assegno unico non verrà erogato interamente alla signora Parte_1
a partire dal mese di novembre 2025 il signor verserà alla moglie
[...] Controparte_1
l'importo pari alla propria quota percepita dall'INPS a titolo di assegno unico, contestualmente al versamento dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia siccome sopra determinato e concordato;
7. Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento del coniuge.
8. Gli operatori del Consultorio familiare dell'AULSS 4 Veneto Orientale che, su delega del
Tribunale di Venezia, hanno svolto l'incarico di verifica dell'ambito di vita paterno e materno e delle risorse di ciascun genitore, di organizzare le visite padre-figlia e di sostegno alla genitorialità, continueranno l'attività di monitoraggio e sostegno alla coppia genitoriale,
6 finalizzato al superamento della conflittualità, per almeno due anni relazionando ogni 12 mesi il Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia, potendo suggerire anche eventuali modifiche al regime dell'affidamento o alle modalità di visita che riterranno nell'interesse della minore.
9. Il regime di frequentazione per i mesi di ottobre e novembre 2025 sarà strutturato per garantire la graduale ricostruzione del rapporto padre-figlia, tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione dei Servizi Sociali depositata nel fascicolo del procedimento, laddove viene specificato che “considerata la tenera età della minore e la necessità di costruire maggiori momenti di condivisione padre-figlia, le visite potrebbero svolgersi a cadenza settimanale, con la possibilità, da parte del padre, di accompagnarla presso la propria abitazione”. Per i mesi di ottobre e novembre 2025, quindi, il Signor potrà CP_1 stare con almeno una volta alla settimana (che potrà essere il tardo pomeriggio Per_1 infrasettimanale dalle 18.00 alle 20.00, oppure il sabato o la domenica comprensivi del pranzo, dalle 10:00 alle 15:00), con la facoltà di portarla a casa della nonna o comunque di frequentare la famiglia paterna. Vengono fatti salvi in ogni caso ulteriori accordi migliorativi raggiunti direttamente dai genitori.
10. A partire dal mese di dicembre 2025 ovvero dal diverso momento ritenuto opportuno dai
Servizi Sociali e se questi daranno parere positivo a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, a fine settimana alterni, il padre ritirerà il sabato mattina alle Per_1 ore 10:00 riaccompagnandola il sabato sera alle ore 20.00 per poi andarla a riprendere alla domenica mattina alla medesima ora e riportandola a casa entro le 20.00.
11. Inizialmente i pernottamenti dal Signor saranno esclusi fino al consolidamento CP_1 del rapporto e fino a quando il padre non disporrà di un'abitazione idonea con spazio dedicato alla bambina o comunque fino a quando i Servizi non daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire.
12. Il padre potrà vedere ogni mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:00, (durante il Per_1 periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo) nella settimana in cui avrà il fine settimana di competenza. Nella settimana in cui non spetta il weekend, il padre potrà avere due incontri infrasettimanali con il martedì ed il venerdì dalle ore 18:30 alle Per_1 ore 20:00 durante il periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo.
13. Per le principali ricorrenze: a. Periodo di Natale: il giorno di Natale 2025 Per_1 trascorrerà la giornata con il padre, che andrà a prenderla alle ore 10.00 e la riaccompagnerà
7 a casa entro le 21.00; la vigilia 2025 invece starà con la madre. Ciò andrà ad Per_1 alternarsi negli anni. b. Ad anni alterni il Capodanno: Capodanno 2026 sarà di Per_1 responsabilità del padre che andrà a prenderla alle 10.00 del 1° gennaio per riaccompagnarla a casa alla sera entro le 21.00. Questo andrà alternato negli anni. c. Ad anni alterni la Pasqua
e Pasquetta: Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta 2026 con il padre che andrà a prendere al mattino alle 10.00 per riaccompagnarla alla sera entro le 20.00. Da alternarsi negli Per_1 anni.
14. A partire dal 2026, se i Servizi Sociali daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, il padre potrà tenere con sé per due Per_1 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da determinare e stabilire entro il 31 maggio di ogni anno.
15. I coniugi in ogni caso si impegnano sin da ora a colloquiare, scambiarsi informazioni ed accordarsi direttamente tra loro e non per interposta persona, tanto meno attraverso la figlia, con riguardo ad ogni decisione ed argomento attinente a quest'ultima. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno viceversa essere assunte separatamente.
16. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di Per_1
Spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AC, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di San Donà di Piave.
Così deciso in data 9/12/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 25997/2024, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1994, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA BERSANI (C.F. ) presso il cui studio legale sito in C.F._2
San Donà di Piave (VE), via Stefani n. 34, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...]à Di Piave (VE) Controparte_1 C.F._3 il 01/02/1986, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA ROSSI (C.F. ) presso il cui studio legale sito in C.F._4
Treviso, via Alzaia n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota di conclusioni scritte depositata il
28/10/2025, del seguente tenore:
“
1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione principale presso Per_1 la madre nell'abitazione familiare sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64. 2. La casa coniugale sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64, rimane assegnata alla Signora la quale ha già provveduto alla voltura del contratto di locazione e Pt_1 continuerà a sostenerne integralmente il canone e le relative spese.
3. Il Signor CP_1 corrisponderà alla signora la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia minore somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà versata entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra con decorrenza dal Pt_1 mese di novembre 2025. 4. Le spese straordinarie per la figlia minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di Famiglia presso il Tribunale di Venezia, saranno sostenute nella misura del 50% a carico di entrambe i genitori.
5. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre Signora indipendentemente dal Pt_1 suo importo e quindi anche nel caso in cui questo aumentasse a seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
6. le parti si impegnano a chiedere all'INPS la variazione del soggetto beneficiario entro la fine del corrente mese di ottobre 2025. Fintanto che l'INPS non registrerà la variazione e l'importo dell'assegno unico non verrà erogato interamente alla signora a partire dal mese di novembre 2025 il Parte_1 signor verserà alla moglie l'importo pari alla propria quota percepita Controparte_1 dall'INPS a titolo di assegno unico, contestualmente al versamento dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia siccome sopra determinato e concordato;
7. Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento del coniuge.
8. Gli operatori del Consultorio familiare dell'AULSS 4 Veneto Orientale che su delega del Tribunale di Venezia hanno svolto l'incarico di verifica dell'ambito di vita paterno e materno e delle risorse di ciascun genitore;
di organizzare le visite padre-figlia e di sostegno alla genitorialità, continueranno l'attività di monitoraggio e sostegno alla coppia genitoriale, finalizzato al superamento della conflittualità, per almeno due anni relazionando ogni 12 mesi il Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia, potendo suggerire anche eventuali modifiche al regime dell'affidamento o alle modalità di visita che riterranno nell'interesse della minore.
9. Il regime di frequentazione per i mesi di ottobre e novembre 2025 sarà strutturato per garantire la graduale ricostruzione del rapporto padre-figlia, tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione dei Servizi Sociali depositata nel fascicolo del procedimento, laddove viene specificato che “considerata la tenera età della minore e la necessità di costruire maggiori momenti di condivisione padre-figlia, le visite potrebbero svolgersi a cadenza settimanale, con la possibilità, da parte del padre, di accompagnarla presso la propria abitazione”. Per i mesi di ottobre e novembre 2025, quindi, il Signor potrà CP_1
2 stare con almeno una volta alla settimana (che potrà essere il tardo pomeriggio Per_1 infrasettimanale dalle 18.00 alle 20.00, oppure il sabato o la domenica comprensivi del pranzo, dalle 10:00 alle 15:00), con la facoltà di portarla a casa della nonna o comunque di frequentare la famiglia paterna. Vengono fatti salvi in ogni caso ulteriori accordi migliorativi raggiunti direttamente dai genitori. 10. A partire dal mese di dicembre 2025 ovvero dal diverso momento ritenuto opportuno dai Servizi Sociali e se questi daranno parere positivo a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, a fine settimana alterni, il padre ritirerà il sabato mattina alle ore 10:00 riaccompagnandola il Per_1 sabato sera alle ore 20.00 per poi andarla a riprendere alla domenica mattina alla medesima ora e riportandola a casa entro le 20.00. 11. Inizialmente i pernottamenti dal Signor CP_1 saranno esclusi fino al consolidamento del rapporto e fino a quando il padre non disporrà di un'abitazione idonea con spazio dedicato alla bambina o comunque fino a quando i Servizi non daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire. 12. Il padre potrà vedere ogni mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:00, Per_1
(durante il periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo) nella settimana in cui avrà il fine settimana di competenza. Nella settimana in cui non spetta il weekend, il padre potrà avere due incontri infrasettimanali con : il martedì ed il venerdì dalle Per_1 ore 18:30 alle ore 20:00 durante il periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo. 13. Per le principali ricorrenze: a. Periodo di Natale: il giorno di Natale 2025
trascorrerà la giornata con il padre, che andrà a prenderla alle ore 10.00 e la Per_1 riaccompagnerà a casa entro le 21.00; la vigilia 2025 invece starà con la madre. Per_1
Ciò andrà ad alternarsi negli anni. b. Ad anni alterni il Capodanno: Capodanno 2026
sarà di responsabilità del padre che andrà a prenderla alle 10.00 del 1° gennaio
Per_1 per riaccompagnarla a casa alla sera entro le 21.00. Questo andrà alternato negli anni. c. Ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta: Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta 2026 con il padre che andrà a prendere al mattino alle 10.00 per riaccompagnarla alla sera
Per_1 entro le 20.00. Da alternarsi negli anni. 14. A partire dal 2026, se i Servizi Sociali daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, il padre potrà tenere con sé per due settimane anche non consecutive durante le vacanze
Per_1 estive, da determinare e stabilire entro il 31 maggio di ogni anno. 15. I coniugi in ogni caso si impegnano sin da ora a colloquiare, scambiarsi informazioni ed accordarsi direttamente tra loro e non per interposta persona, tanto meno attraverso la figlia, con riguardo ad ogni decisione ed argomento attinente a quest'ultima. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno viceversa essere assunte separatamente. 16. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di . 17. Spese di lite compensate.”
Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2024, dava atto che, in data Parte_1
12/09/2020, ha contratto matrimonio concordatario a AC (VE) con CP_1
3 , dalla cui unione è nata la figlia (nt. il 28/01/2021); domandando, CP_1 Per_1 essendo la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni divenuta sempre più conflittuale;
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito della stessa al marito per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143 c.c. e con richiesta di emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. in merito a visite padre-figlia e contributo per il mantenimento della moglie nonché della figlia.
Il resistente si è costituito in giudizio e ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione ma, contestando quanto ex adverso dedotto, ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, chiedendo altresì l'addebito della separazione alla moglie per violazione degli obblighi coniugali discendente dal matrimonio.
All'udienza del 18 febbraio 2025 sono state sentite le parti e, con successiva ordinanza, il
Giudice ha assunto i provvedimenti provvisori, disponendo altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di San Donà di Piave.
Il consultorio familiare ha quindi dapprima avviato le visite protette padre-figlia (come da relazione del 20/06/2025) e, a seguire, anche il percorso di sostegno alla genitorialità con la coppia (come da relazione del 22/09/2025). Persona_2
Successivamente le parti hanno rappresentato il sopravvenuto raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione e hanno chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni, nei termini di cui alle note di trattazione scritta depositate il
28/10/2025.
Preso atto di quanto sopra, e trasmessi gli atti al P.M. intervenuto, il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato anche agli scritti conclusionali.
Il PM esprimeva successivamente il proprio parere e rassegnava le sue conclusioni.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente
4 apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
Sui provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi delle parti, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
Il tutto come da nota congiunta dep. in data 28/10/2025.
Attesa la coincidenza delle conclusioni rassegnate dalle parti sui provvedimenti che riguardano la prole, è manifestamente superflua l'audizione della stessa, audizione che determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura e l'esito della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio in data 12/09/2020 a AC, trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di AC (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020,
Parte 2, Serie A, n. 3.
5 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato il 28/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione principale presso Per_1 la madre nell'abitazione familiare sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64.
2. La casa coniugale sita in Noventa di Piave (VE) alla via Calnova n. 64, rimane assegnata alla Signora la quale ha già provveduto alla voltura del contratto di locazione e Pt_1 continuerà a sostenerne integralmente il canone e le relative spese.
3. Il Signor corrisponderà alla signora la somma di euro 300,00 (trecento/00) CP_1 Pt_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore somma da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà versata entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra con Pt_1 decorrenza dal mese di novembre 2025.
4. Le spese straordinarie per la figlia minore, così come individuate dal Protocollo per il processo di Famiglia presso il Tribunale di Venezia, saranno sostenute nella misura del 50%
a carico di entrambe i genitori.
5. L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS sarà corrisposto integralmente alla madre
Signora indipendentemente dal suo importo e quindi anche nel caso in cui questo Pt_1 aumentasse a seguito di modifiche legislative o dell'ISEE di riferimento.
6. le parti si impegnano a chiedere all'INPS la variazione del soggetto beneficiario entro la fine del corrente mese di ottobre 2025. Fintanto che l'INPS non registrerà la variazione e l'importo dell'assegno unico non verrà erogato interamente alla signora Parte_1
a partire dal mese di novembre 2025 il signor verserà alla moglie
[...] Controparte_1
l'importo pari alla propria quota percepita dall'INPS a titolo di assegno unico, contestualmente al versamento dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia siccome sopra determinato e concordato;
7. Nessun contributo sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento del coniuge.
8. Gli operatori del Consultorio familiare dell'AULSS 4 Veneto Orientale che, su delega del
Tribunale di Venezia, hanno svolto l'incarico di verifica dell'ambito di vita paterno e materno e delle risorse di ciascun genitore, di organizzare le visite padre-figlia e di sostegno alla genitorialità, continueranno l'attività di monitoraggio e sostegno alla coppia genitoriale,
6 finalizzato al superamento della conflittualità, per almeno due anni relazionando ogni 12 mesi il Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia, potendo suggerire anche eventuali modifiche al regime dell'affidamento o alle modalità di visita che riterranno nell'interesse della minore.
9. Il regime di frequentazione per i mesi di ottobre e novembre 2025 sarà strutturato per garantire la graduale ricostruzione del rapporto padre-figlia, tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione dei Servizi Sociali depositata nel fascicolo del procedimento, laddove viene specificato che “considerata la tenera età della minore e la necessità di costruire maggiori momenti di condivisione padre-figlia, le visite potrebbero svolgersi a cadenza settimanale, con la possibilità, da parte del padre, di accompagnarla presso la propria abitazione”. Per i mesi di ottobre e novembre 2025, quindi, il Signor potrà CP_1 stare con almeno una volta alla settimana (che potrà essere il tardo pomeriggio Per_1 infrasettimanale dalle 18.00 alle 20.00, oppure il sabato o la domenica comprensivi del pranzo, dalle 10:00 alle 15:00), con la facoltà di portarla a casa della nonna o comunque di frequentare la famiglia paterna. Vengono fatti salvi in ogni caso ulteriori accordi migliorativi raggiunti direttamente dai genitori.
10. A partire dal mese di dicembre 2025 ovvero dal diverso momento ritenuto opportuno dai
Servizi Sociali e se questi daranno parere positivo a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, a fine settimana alterni, il padre ritirerà il sabato mattina alle Per_1 ore 10:00 riaccompagnandola il sabato sera alle ore 20.00 per poi andarla a riprendere alla domenica mattina alla medesima ora e riportandola a casa entro le 20.00.
11. Inizialmente i pernottamenti dal Signor saranno esclusi fino al consolidamento CP_1 del rapporto e fino a quando il padre non disporrà di un'abitazione idonea con spazio dedicato alla bambina o comunque fino a quando i Servizi non daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire.
12. Il padre potrà vedere ogni mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:00, (durante il Per_1 periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo) nella settimana in cui avrà il fine settimana di competenza. Nella settimana in cui non spetta il weekend, il padre potrà avere due incontri infrasettimanali con il martedì ed il venerdì dalle ore 18:30 alle Per_1 ore 20:00 durante il periodo scolastico;
sino alle ore 21:00 durante il periodo estivo.
13. Per le principali ricorrenze: a. Periodo di Natale: il giorno di Natale 2025 Per_1 trascorrerà la giornata con il padre, che andrà a prenderla alle ore 10.00 e la riaccompagnerà
7 a casa entro le 21.00; la vigilia 2025 invece starà con la madre. Ciò andrà ad Per_1 alternarsi negli anni. b. Ad anni alterni il Capodanno: Capodanno 2026 sarà di Per_1 responsabilità del padre che andrà a prenderla alle 10.00 del 1° gennaio per riaccompagnarla a casa alla sera entro le 21.00. Questo andrà alternato negli anni. c. Ad anni alterni la Pasqua
e Pasquetta: Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta 2026 con il padre che andrà a prendere al mattino alle 10.00 per riaccompagnarla alla sera entro le 20.00. Da alternarsi negli Per_1 anni.
14. A partire dal 2026, se i Servizi Sociali daranno parere positivo in tal senso a cui sin da ora entrambi i genitori dichiarano di aderire, il padre potrà tenere con sé per due Per_1 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da determinare e stabilire entro il 31 maggio di ogni anno.
15. I coniugi in ogni caso si impegnano sin da ora a colloquiare, scambiarsi informazioni ed accordarsi direttamente tra loro e non per interposta persona, tanto meno attraverso la figlia, con riguardo ad ogni decisione ed argomento attinente a quest'ultima. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno viceversa essere assunte separatamente.
16. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto di Per_1
Spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AC, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di San Donà di Piave.
Così deciso in data 9/12/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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