CASS
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2025, n. 9269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9269 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udita la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale CO AR che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso;
udite le richieste DE difensore DE ricorrente, avvocata Debora Speciale, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.NC LA impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza DE 7 ottobre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Palermo gli aveva applicato la misura DEla custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, cod. pen., 74, d.P.R. n. 309 DE 1990 cod. pen., 629, commi 1 e 2, cod. pen.; 582, 585 in rel. all'art. 576 comma 1, n. 1 cod. pen.; 73, comma 1, d.P.R. n. 309 DE 1990, reati commessi anche con condotte permanenti e perduranti, quelli associativi, e tutti aggravati ai sensi DEl'art. 416-bis.1 cod. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9269 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/02/2025 pen. sia per essersi avvalso DE metodo mafioso che a vantaggio DEl'associazione mafiosa di cui era partecipe, la famiglia mafiosa DE mandamento di "Porta Nuova" di Palermo. Sono, infine contestate la recidiva e l'aggravante di avere commesso i fatti dopo lo sconto di pena. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi DEl'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini DEla motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1. nullità DEl'ordinanza di applicazione DEla custodia cautelare in carcere per violazione degli artt. 125 e 392, comma 2, cod. proc. pen, per mancanza di autonoma valutazione DEla richiesta cautelare da parte DE giudice per le indagini preliminari. Analogo vizio inficia anche l'ordinanza emessa dal Tribunale DE riesame;
2.2. violazione di legge (art 273 e 192 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) DEla imputazione. L'ordinanza impugnata merita censura in merito alla contraddittorietà e lacunosità DEla motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità a carico DE ricorrente DEla condotta partecipativa in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale, disattendendo i motivi di censura proposti dalla difesa, ha valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IO RN e IO CC sottoponendole ad una lettura parcellizzata e frazionata e non già valutandole nella loro interezza, procedimento che avrebbe consentito di rilevare la contraddittorietà dei dichiaranti in ordine alla partecipazione DElo LA per effetto DEla fiDEizzazione, circostanza sconosciuta al RN e malamente giustificata. Il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni di CC IO che tuttavia non sono confermate da quelle DE RN che avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale precedente trattandosi di una condotta molto risalente. Erroneamente, perché carenti di riscontri, sono state valorizzate anche episodi di pestaggio compiuti dallo LA in carcere e nell'interesse DEl'associazione. Il ricorrente in realtà, e da qui un'ulteriore aspetto di travisamento DEle dichiarazioni rese da IO RN, era uno spacciatore a disposizione di TO AR e non a disposizione di "Cosa Nostra"; 2.3.erroneamente il Tribunale ha valorizzato per inferirne la partecipazione anche in relazione al reato di cui al capo 2), cioè reato associativo in materia di stupefacenti, la condotta di estorsione a scritta ricorrente al capo 3), in mancanza di contatti diretti con altri partecipi, aspetto questo che rileva anche ai fini DEle condotta partecipativa DE reato di cui al capo 1); DEla mancata precisazione DE ruolo DE ricorrente, se partecipe o organizzatore e soprattutto DEla valorizzazione di un unico isolato e occasionale episodio qual è quello riferito da La OL ND di cui il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni sulla base DEle 2 captazione ambientale DE 6 maggio 2022 intercorsa tra la compagna DE La OL e AR TA quindi di una conversazione alla quale, come quelle direttamente facenti capo al padre, il dichiarante non partecipa. Il Tribunale non ha esaminato la produzione difensiva in merito al licenziamento DEla sorella DElo LA da parte DEla suocera DE dichiarante, che dimostra i contrasti con lo LA stesso. L'ordinanza impugnata con riguardo al reato associativo contravviene alla giurisprudenza DEla Corte Cassazione in materia di rilevanza DE contributo associativo;
2.4. violazione di legge (artt. 273 e 192 cod. proc. pen). e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza DE reato di cui all'articolo 629 cod. pen. in assenza di riscontri. Sono state valorizzate le dichiarazioni accusatorie di ND La OL con argomentazioni generiche e lacunose con riferimento agli elementi costitutivi DE reato di estorsione. Altro punto attiene alla mancata valutazione deve dichiarazioni rese dalla sorella DElo LA in merito al suo licenziamento;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta esistenza DE reato DE reato di cui all'articolo 73 nonché in relazione al capo 10) per quanto riguarda l'episodio di detenzioni a fini di cessione DEla droga si è in presenza di droga parlata e in assenza di alcun riscontro oggettivo;
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza DEle esigenze cautelari. La tecnica di redazione DE provvedimento che si è limitato alla richiamare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è illegittima in quanto priva di un effettivo aggancio con un giudizio sulla personalità e sulla attualità DEl'inserimento DEl'indagato nel contesto associativo. La motivazione al riguardo DEl'ordinanza impugnata è apparente CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo di ricorso è indeducibile perché non proposto con la richiesta di riesame. 3.11 secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, possono essere esaminati congiuntamente e sono inficiati dalla genericità, per aspecificità, DEle pur ampie prospettazioni difensive. L'ordinanza esamina una serie di elementi che, sottoposti a revisione critica sulla socrta dei rilievi formulati dalla difesa con l'impugnazione cautelare7 -?j) integrano i gravi indizi di colpevolezza e, in particolare: 3 a) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IO CC e IO RN, quali gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di partecipazione al clan "Porta Nuova", affiliato a Cosa Nostra Palermitana;
b) le dichiarazioni rese da ND La OL, persona offesa DE reato di estorsione dichiarazioni, queste, sulla scorta DEle quali l'indagato è stato, altresì, ritenuto partecipe di un'associazione a DEinquere dedita al controllo di una piazza di spaccio sita nel centro cittadino di Palermo, in linea con la ricostruzione compiuta nella sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 DE 1990 a carico di SE TR e altri, individuati quali gestori DEla piazza di spaccio su incarico dei capi DE mandamento mafioso di "Porta Nuova" che gestiva e coordinava le attività di spaccio garantendo e imponendo le relative forniture, riscuotendo "il pizzo" sulle illecite attività svolte in assenza di autorizzazione DE clan. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che il controllo sulla piazza di spaccio era gestito dal clan attraverso propri fiduciari, tra i quali l'odierno ricorrente che è stato espressamente individuato dal ND La OL, spacciatore di cocaina al centro di una lucrosa attività di spaccio come si evince, altresì, dalla conversazione intercorsa tra la convivente, CH PI e AR TA, collaboratore DE La OL che puntava a garantirsi un autonomo ruolo di spaccio. Il Tribunale, infine, ha spiegato che le conversazioni intercettate presso l'abitazione DE padre DE La OL (IO La OL) all'indomani DEl'avvio DEla collaborazione di ND e nel corso DEle quali il padre prendeva le distanze dall'attività DE figlio;
le riprese video, con riferimento al reato di lesioni in danno di UE D'NT; le risultanze DEl'arresto in flagranza DE coindagato DE ricorrente in una alle conversazioni intercettate sono poste a fondamento non solo DEla contestazione di cui al capo di imputazione sub 7, ma avvalorano in generale anche le dichiarazioni di ND La OL. Premesso che, con riferimento al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen., le valutazioni in ordine all'esistenza DE clan e DEle sue modalità di organizzazione sono riferite dai collaboratori IO RN e IO CC, che rimandano anche alla condotta partecipativa DElo LA, risalente negli anni, il Tribunale ha dato una ragionevole motivazione DEla apparenti discrasie — sull'affiliazione DElo Zapppulla, non riferita dal RN - spiegando che tale dichiarante, la cui collaborazione era iniziata in epoca risalente, poteva non averne avuto conoscenza avendo, invece, riferito i "compiti" che nel contesto associativo gli erano stati attirbuiti e che l'indagato aveva svolto: su tali condotte convergono i resoconti DE RN e DE CC che individuano lo LA come impegnato anche in attività di "pestaggio" per conto DEl'associazione. 4 Significative, DE resto, di tale militanza sono state ritenute le attività svolte dall'indagato a favore DE latitante CO Di MI (pag. 13 DEl'ordinanza impugnata), a propria volta indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa, oltre che coinvolto nel reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 cit., valorizzando il dato che, proprio dopo avere seguito lo LA ( e altro coindagato), sottoposti a intercettazione, si era pervenuti alla cattura DE Di MI il 18 luglio 2022. Nell'occasione lo LA era impegnato in un'attività di pattugliamento DE territorio, in vista DElo spostamento DE Di MI, affatto isolata ma emersa anche nei giorni precedenti proprio sulla scorta DEle conversazioni intercettate. Di assoluto rilievo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto il "ruolo" DE ricorrente nel favoreggiamento DEla latitanza DE Di MI - che rivestiva il doppio ruolo di di partecipe sia DE gruppo dedito al traffico di droga che DE mandamento di "Porta Nuova" - alla stregua DEle conversazioni intercettate a partire dal maggio 2022 e dalle quali, per viva voce dei sodali SA e SE TR, si apprendeva che NC LA era stato individuato dal Di MI come suo successore (i due commentano che Di MI "stava lasciando tutte cose" allo LA). L'ordinanza esamina anche l'aspetto DEle critiche che i due muovevano allo LA, ritenuto non idoneo a ricoprire il ruolo, ma che ritenevano tale incarico "necessitato" - in conseguenza di possibili arresti- e "a termine", perché, quando i nuovi referenti apicali si fossero riorganizzati ne avrebbero ridimensionato i compiti, confidandone le attività nel quartiere "Noce". E su questo aspetto, le acquisizioni si saldano alle dichiarazioni rese da La OL ND e al contenuto DEle intercettazioni intercorse tra questi e il padre IO, significative poiché nel corso DEle conversazioni intercettate vengono ricostruite le richieste estorsive avanzate, proprio dall'indagato, ai La OL per vendere la droga, acquistandola dai canali DE clan e pagando una tangente sullo smercio. L'ordinanza descrive il contenuto di tali dichiarazioni pervenendo alla conclusione DEla "irrilevanza" DEla produzione documentale, relativa al licenziamento DEla sorella DElo LA e ai commenti che sui social l'avevano accompagnata, perché ininfluenti ai fini DEla ricostruzione dei fatti che emergevano con evidenza DEla conversazioni intercettate, anche successive all'avvio DEla collaborazione di ND OL (le conversazioni DE 21 aprile 2023), in cui IO La OL commentava che avrebbe fatto sapere, a chi di interesse, che prenderà le distanze dal figlio passando in rassegna le persone che il figlio potrebbe accusare e tra questi, proprio lo LA. La ricostruzione compiuta nell'ordinanza impugnata, in linea con la contestazione, rinvia alla condotta partecipativa DEl'indagato in relazione ad 5 entrambi i reati associativi non solo in ragione DEla "specularità" che si registrano nelle attività dei due gruppi, per cui il gruppo dedito allo spaccio ne costituiva una promanazione affatto coincidente con i componenti DEla prima, piuttosto che un ruolo direttivo o organizzativo. Se è vero che anche la mera "reggenza" DE gruppo associato dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti è riconducibile alla condotta di organizzazione, il descritto fluido contesto, non consente di ricostruire l'esercizio di funzioni direttive riconosciute, in proprio, allo LA non essendone emerso un ruolo di preminenza anche rispetto alle attività dei correi. Conclusivamente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
le dichiarazioni rese da ND La OL e le risultanze DEle intercettazioni, convergono univocamente - secondo la logica ricostruzione DEl'ordinanza impugnata- nel DEineare le condotte partecipative DEl'indagato e la riferibilità DEle minacce estorsive ad ND OL, a prescindere dalle apparentemente volontarie modalità con le quali, questi o il padre, si recavano agli incontri convenuti, per imporgli forniture di droga e pagamenti di tangenti per proseguire nella lucrosa attività di smercio che il La OL svolgeva nel centro DEla città di Palermo, dichiarazioni che trovano corrispondenza, sul punto DE coordinamento DEl'attività di spaccio riconducibile all'indagato, con la ricostruzione posta a base DEla contestazione DE reato sub capo 10), commesso il 13 settembre 2023. Per tale vicenda, a smentita DEla natura DEla prova (riferita, secondo il ricorso, a droga cd. parlata), l'ordinanza impugnata evidenzia che il coindagato ND CA veniva tratto in arresto dopo avere ricevuto dal ricorrente parte DEla droga detenuta (1,1 kg di hashish costituito da 11 panetti di 100 gr. ciascuno), droga che questi, a propria volta, aveva ricevuto da JA TY DE in un sacchetto bianco, poi sequestrato al CA, operazioni attraverso operazioni e passaggi caduti direttamente sotto l'osservazione degli inquirenti. Anche il quinto motivo di ricorso proposto dallo LA è, pertanto, generico e correttamente le risultanze di tale operazioni sono state ritenute convergenti con il descritto ruolo svolto dall'indagato nel gruppo associto dedito al controllo DElo smercio di droga nel quartiere "Noce", ove ricade la strada scenario DEle operazioni. 5.11 difensore DE ricorrente, dopo avere proposta una lettura alternativa DE compendio indiziario sminuendo la valenza probatoria degli elementi raccolti, offre una lettura estremamente riduttiva e incompleta DEle risultanze processuali al fine di contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti che di quello mafioso. Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che, allo stato, in presenza di più organizzazioni e DE 6 descritto contributo DEl'indagato all'una e all'altra, risulta comprovata la partecipazione DEl'indagato sia con riferimento al clan mafioso che al gruppo dedito al controllo DElo spaccio, partecipazione funzionale al fine di agevolare il clan di "Porta Nuova" nel rispetto DEle regole, di fornitura e DE pagamento DEla tangente al clan stesso, partecipazione che, per quanto concerne il reato associativo mafioso, è avallata dalle risultanze che vedono il ricorrente fiancheggiatore DEla latitanza DE Di MI. 6.L'ordinanza impugnata si sottrae a censure, risultando motivata in modo lineare e conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di reati associativi, assistiti, specie per le mafie storiche, come quella in esame, dalla doppia presunzione di sussistenza DEle esigenze cautelari e di idoneità esclusiva DEla misura DEla custodia in carcere, non superata da elementi indicativi DEla recisione DE vincolo associativo. In particolare, il Tribunale ha desunto la sussistenza e persistenza DE pericolo di reiterazione dal contesto criminale in cui si collocano le condotte, dalla gravità e dalle allarmanti modalità di commissione dei reati e dalle finalità perseguite, squisitamente mafiose, e dalla partecipazione a vicende rilevanti per affermare con violenza il potere DE sodalizio e il controllo territoriale, con condotte recenti e in assenza di elementi che denotino alcun distacco dal contesto associativo. L'intraneità, la radicata adesione alle logiche associative e la propensione alla violenza DE ricorrente risultano con evidenza dalle condotte contestategli in danno di ND La OL ma anche in relazione al capo di imputazione 6, il pestaggio in danno di UE D'NT che non è stato oggetto di ricorso. Incensurabili, pertanto, perché rigorosamente fondate sui criteri di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le valutazioni espresse dal Tribunale nella parte in cui hanno ritenute sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza DEla misura custodiale, valutazioni arricchite dai riferimenti alla "versatilità" DE contributo associativo DElo Zappalà che spazia dall'assicurazione alla connessione associativa passando attraverso una particolare prossimità al sodale Di MI e confermata dalla recidiva e dall'esecuzione dei fatti pur dopo l'esecuzione di pesanti condanne, giudizio ribadito in termini negativi valorizzando altresì la propensione DEl'indagato a commettere reati violenti in ragione DEla condotta ascrittagli al capo 6, documentata dal video che lo riproduce intento al pestaggio di tale D'NT. 7.11 ricorrente, in conseguenza DEla dichiarazione di inammissibilità DE ricorso, deve essere condannato, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento DEle spese DE procedimento.
Considerato che
non vi è ragione di 7 Il Pre idente ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore DEla Cassa DEle ammende. La cancelleria è DEegata agli adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui astiV artt. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 febbraio 2025 La Consigliera relatrice
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udita la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale CO AR che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso;
udite le richieste DE difensore DE ricorrente, avvocata Debora Speciale, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.NC LA impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza DE 7 ottobre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Palermo gli aveva applicato la misura DEla custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, cod. pen., 74, d.P.R. n. 309 DE 1990 cod. pen., 629, commi 1 e 2, cod. pen.; 582, 585 in rel. all'art. 576 comma 1, n. 1 cod. pen.; 73, comma 1, d.P.R. n. 309 DE 1990, reati commessi anche con condotte permanenti e perduranti, quelli associativi, e tutti aggravati ai sensi DEl'art. 416-bis.1 cod. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9269 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/02/2025 pen. sia per essersi avvalso DE metodo mafioso che a vantaggio DEl'associazione mafiosa di cui era partecipe, la famiglia mafiosa DE mandamento di "Porta Nuova" di Palermo. Sono, infine contestate la recidiva e l'aggravante di avere commesso i fatti dopo lo sconto di pena. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi DEl'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini DEla motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1. nullità DEl'ordinanza di applicazione DEla custodia cautelare in carcere per violazione degli artt. 125 e 392, comma 2, cod. proc. pen, per mancanza di autonoma valutazione DEla richiesta cautelare da parte DE giudice per le indagini preliminari. Analogo vizio inficia anche l'ordinanza emessa dal Tribunale DE riesame;
2.2. violazione di legge (art 273 e 192 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) DEla imputazione. L'ordinanza impugnata merita censura in merito alla contraddittorietà e lacunosità DEla motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità a carico DE ricorrente DEla condotta partecipativa in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale, disattendendo i motivi di censura proposti dalla difesa, ha valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IO RN e IO CC sottoponendole ad una lettura parcellizzata e frazionata e non già valutandole nella loro interezza, procedimento che avrebbe consentito di rilevare la contraddittorietà dei dichiaranti in ordine alla partecipazione DElo LA per effetto DEla fiDEizzazione, circostanza sconosciuta al RN e malamente giustificata. Il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni di CC IO che tuttavia non sono confermate da quelle DE RN che avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale precedente trattandosi di una condotta molto risalente. Erroneamente, perché carenti di riscontri, sono state valorizzate anche episodi di pestaggio compiuti dallo LA in carcere e nell'interesse DEl'associazione. Il ricorrente in realtà, e da qui un'ulteriore aspetto di travisamento DEle dichiarazioni rese da IO RN, era uno spacciatore a disposizione di TO AR e non a disposizione di "Cosa Nostra"; 2.3.erroneamente il Tribunale ha valorizzato per inferirne la partecipazione anche in relazione al reato di cui al capo 2), cioè reato associativo in materia di stupefacenti, la condotta di estorsione a scritta ricorrente al capo 3), in mancanza di contatti diretti con altri partecipi, aspetto questo che rileva anche ai fini DEle condotta partecipativa DE reato di cui al capo 1); DEla mancata precisazione DE ruolo DE ricorrente, se partecipe o organizzatore e soprattutto DEla valorizzazione di un unico isolato e occasionale episodio qual è quello riferito da La OL ND di cui il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni sulla base DEle 2 captazione ambientale DE 6 maggio 2022 intercorsa tra la compagna DE La OL e AR TA quindi di una conversazione alla quale, come quelle direttamente facenti capo al padre, il dichiarante non partecipa. Il Tribunale non ha esaminato la produzione difensiva in merito al licenziamento DEla sorella DElo LA da parte DEla suocera DE dichiarante, che dimostra i contrasti con lo LA stesso. L'ordinanza impugnata con riguardo al reato associativo contravviene alla giurisprudenza DEla Corte Cassazione in materia di rilevanza DE contributo associativo;
2.4. violazione di legge (artt. 273 e 192 cod. proc. pen). e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza DE reato di cui all'articolo 629 cod. pen. in assenza di riscontri. Sono state valorizzate le dichiarazioni accusatorie di ND La OL con argomentazioni generiche e lacunose con riferimento agli elementi costitutivi DE reato di estorsione. Altro punto attiene alla mancata valutazione deve dichiarazioni rese dalla sorella DElo LA in merito al suo licenziamento;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta esistenza DE reato DE reato di cui all'articolo 73 nonché in relazione al capo 10) per quanto riguarda l'episodio di detenzioni a fini di cessione DEla droga si è in presenza di droga parlata e in assenza di alcun riscontro oggettivo;
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza DEle esigenze cautelari. La tecnica di redazione DE provvedimento che si è limitato alla richiamare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è illegittima in quanto priva di un effettivo aggancio con un giudizio sulla personalità e sulla attualità DEl'inserimento DEl'indagato nel contesto associativo. La motivazione al riguardo DEl'ordinanza impugnata è apparente CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo di ricorso è indeducibile perché non proposto con la richiesta di riesame. 3.11 secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, possono essere esaminati congiuntamente e sono inficiati dalla genericità, per aspecificità, DEle pur ampie prospettazioni difensive. L'ordinanza esamina una serie di elementi che, sottoposti a revisione critica sulla socrta dei rilievi formulati dalla difesa con l'impugnazione cautelare7 -?j) integrano i gravi indizi di colpevolezza e, in particolare: 3 a) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IO CC e IO RN, quali gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di partecipazione al clan "Porta Nuova", affiliato a Cosa Nostra Palermitana;
b) le dichiarazioni rese da ND La OL, persona offesa DE reato di estorsione dichiarazioni, queste, sulla scorta DEle quali l'indagato è stato, altresì, ritenuto partecipe di un'associazione a DEinquere dedita al controllo di una piazza di spaccio sita nel centro cittadino di Palermo, in linea con la ricostruzione compiuta nella sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 DE 1990 a carico di SE TR e altri, individuati quali gestori DEla piazza di spaccio su incarico dei capi DE mandamento mafioso di "Porta Nuova" che gestiva e coordinava le attività di spaccio garantendo e imponendo le relative forniture, riscuotendo "il pizzo" sulle illecite attività svolte in assenza di autorizzazione DE clan. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che il controllo sulla piazza di spaccio era gestito dal clan attraverso propri fiduciari, tra i quali l'odierno ricorrente che è stato espressamente individuato dal ND La OL, spacciatore di cocaina al centro di una lucrosa attività di spaccio come si evince, altresì, dalla conversazione intercorsa tra la convivente, CH PI e AR TA, collaboratore DE La OL che puntava a garantirsi un autonomo ruolo di spaccio. Il Tribunale, infine, ha spiegato che le conversazioni intercettate presso l'abitazione DE padre DE La OL (IO La OL) all'indomani DEl'avvio DEla collaborazione di ND e nel corso DEle quali il padre prendeva le distanze dall'attività DE figlio;
le riprese video, con riferimento al reato di lesioni in danno di UE D'NT; le risultanze DEl'arresto in flagranza DE coindagato DE ricorrente in una alle conversazioni intercettate sono poste a fondamento non solo DEla contestazione di cui al capo di imputazione sub 7, ma avvalorano in generale anche le dichiarazioni di ND La OL. Premesso che, con riferimento al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen., le valutazioni in ordine all'esistenza DE clan e DEle sue modalità di organizzazione sono riferite dai collaboratori IO RN e IO CC, che rimandano anche alla condotta partecipativa DElo LA, risalente negli anni, il Tribunale ha dato una ragionevole motivazione DEla apparenti discrasie — sull'affiliazione DElo Zapppulla, non riferita dal RN - spiegando che tale dichiarante, la cui collaborazione era iniziata in epoca risalente, poteva non averne avuto conoscenza avendo, invece, riferito i "compiti" che nel contesto associativo gli erano stati attirbuiti e che l'indagato aveva svolto: su tali condotte convergono i resoconti DE RN e DE CC che individuano lo LA come impegnato anche in attività di "pestaggio" per conto DEl'associazione. 4 Significative, DE resto, di tale militanza sono state ritenute le attività svolte dall'indagato a favore DE latitante CO Di MI (pag. 13 DEl'ordinanza impugnata), a propria volta indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa, oltre che coinvolto nel reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 cit., valorizzando il dato che, proprio dopo avere seguito lo LA ( e altro coindagato), sottoposti a intercettazione, si era pervenuti alla cattura DE Di MI il 18 luglio 2022. Nell'occasione lo LA era impegnato in un'attività di pattugliamento DE territorio, in vista DElo spostamento DE Di MI, affatto isolata ma emersa anche nei giorni precedenti proprio sulla scorta DEle conversazioni intercettate. Di assoluto rilievo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto il "ruolo" DE ricorrente nel favoreggiamento DEla latitanza DE Di MI - che rivestiva il doppio ruolo di di partecipe sia DE gruppo dedito al traffico di droga che DE mandamento di "Porta Nuova" - alla stregua DEle conversazioni intercettate a partire dal maggio 2022 e dalle quali, per viva voce dei sodali SA e SE TR, si apprendeva che NC LA era stato individuato dal Di MI come suo successore (i due commentano che Di MI "stava lasciando tutte cose" allo LA). L'ordinanza esamina anche l'aspetto DEle critiche che i due muovevano allo LA, ritenuto non idoneo a ricoprire il ruolo, ma che ritenevano tale incarico "necessitato" - in conseguenza di possibili arresti- e "a termine", perché, quando i nuovi referenti apicali si fossero riorganizzati ne avrebbero ridimensionato i compiti, confidandone le attività nel quartiere "Noce". E su questo aspetto, le acquisizioni si saldano alle dichiarazioni rese da La OL ND e al contenuto DEle intercettazioni intercorse tra questi e il padre IO, significative poiché nel corso DEle conversazioni intercettate vengono ricostruite le richieste estorsive avanzate, proprio dall'indagato, ai La OL per vendere la droga, acquistandola dai canali DE clan e pagando una tangente sullo smercio. L'ordinanza descrive il contenuto di tali dichiarazioni pervenendo alla conclusione DEla "irrilevanza" DEla produzione documentale, relativa al licenziamento DEla sorella DElo LA e ai commenti che sui social l'avevano accompagnata, perché ininfluenti ai fini DEla ricostruzione dei fatti che emergevano con evidenza DEla conversazioni intercettate, anche successive all'avvio DEla collaborazione di ND OL (le conversazioni DE 21 aprile 2023), in cui IO La OL commentava che avrebbe fatto sapere, a chi di interesse, che prenderà le distanze dal figlio passando in rassegna le persone che il figlio potrebbe accusare e tra questi, proprio lo LA. La ricostruzione compiuta nell'ordinanza impugnata, in linea con la contestazione, rinvia alla condotta partecipativa DEl'indagato in relazione ad 5 entrambi i reati associativi non solo in ragione DEla "specularità" che si registrano nelle attività dei due gruppi, per cui il gruppo dedito allo spaccio ne costituiva una promanazione affatto coincidente con i componenti DEla prima, piuttosto che un ruolo direttivo o organizzativo. Se è vero che anche la mera "reggenza" DE gruppo associato dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti è riconducibile alla condotta di organizzazione, il descritto fluido contesto, non consente di ricostruire l'esercizio di funzioni direttive riconosciute, in proprio, allo LA non essendone emerso un ruolo di preminenza anche rispetto alle attività dei correi. Conclusivamente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
le dichiarazioni rese da ND La OL e le risultanze DEle intercettazioni, convergono univocamente - secondo la logica ricostruzione DEl'ordinanza impugnata- nel DEineare le condotte partecipative DEl'indagato e la riferibilità DEle minacce estorsive ad ND OL, a prescindere dalle apparentemente volontarie modalità con le quali, questi o il padre, si recavano agli incontri convenuti, per imporgli forniture di droga e pagamenti di tangenti per proseguire nella lucrosa attività di smercio che il La OL svolgeva nel centro DEla città di Palermo, dichiarazioni che trovano corrispondenza, sul punto DE coordinamento DEl'attività di spaccio riconducibile all'indagato, con la ricostruzione posta a base DEla contestazione DE reato sub capo 10), commesso il 13 settembre 2023. Per tale vicenda, a smentita DEla natura DEla prova (riferita, secondo il ricorso, a droga cd. parlata), l'ordinanza impugnata evidenzia che il coindagato ND CA veniva tratto in arresto dopo avere ricevuto dal ricorrente parte DEla droga detenuta (1,1 kg di hashish costituito da 11 panetti di 100 gr. ciascuno), droga che questi, a propria volta, aveva ricevuto da JA TY DE in un sacchetto bianco, poi sequestrato al CA, operazioni attraverso operazioni e passaggi caduti direttamente sotto l'osservazione degli inquirenti. Anche il quinto motivo di ricorso proposto dallo LA è, pertanto, generico e correttamente le risultanze di tale operazioni sono state ritenute convergenti con il descritto ruolo svolto dall'indagato nel gruppo associto dedito al controllo DElo smercio di droga nel quartiere "Noce", ove ricade la strada scenario DEle operazioni. 5.11 difensore DE ricorrente, dopo avere proposta una lettura alternativa DE compendio indiziario sminuendo la valenza probatoria degli elementi raccolti, offre una lettura estremamente riduttiva e incompleta DEle risultanze processuali al fine di contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti che di quello mafioso. Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che, allo stato, in presenza di più organizzazioni e DE 6 descritto contributo DEl'indagato all'una e all'altra, risulta comprovata la partecipazione DEl'indagato sia con riferimento al clan mafioso che al gruppo dedito al controllo DElo spaccio, partecipazione funzionale al fine di agevolare il clan di "Porta Nuova" nel rispetto DEle regole, di fornitura e DE pagamento DEla tangente al clan stesso, partecipazione che, per quanto concerne il reato associativo mafioso, è avallata dalle risultanze che vedono il ricorrente fiancheggiatore DEla latitanza DE Di MI. 6.L'ordinanza impugnata si sottrae a censure, risultando motivata in modo lineare e conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di reati associativi, assistiti, specie per le mafie storiche, come quella in esame, dalla doppia presunzione di sussistenza DEle esigenze cautelari e di idoneità esclusiva DEla misura DEla custodia in carcere, non superata da elementi indicativi DEla recisione DE vincolo associativo. In particolare, il Tribunale ha desunto la sussistenza e persistenza DE pericolo di reiterazione dal contesto criminale in cui si collocano le condotte, dalla gravità e dalle allarmanti modalità di commissione dei reati e dalle finalità perseguite, squisitamente mafiose, e dalla partecipazione a vicende rilevanti per affermare con violenza il potere DE sodalizio e il controllo territoriale, con condotte recenti e in assenza di elementi che denotino alcun distacco dal contesto associativo. L'intraneità, la radicata adesione alle logiche associative e la propensione alla violenza DE ricorrente risultano con evidenza dalle condotte contestategli in danno di ND La OL ma anche in relazione al capo di imputazione 6, il pestaggio in danno di UE D'NT che non è stato oggetto di ricorso. Incensurabili, pertanto, perché rigorosamente fondate sui criteri di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le valutazioni espresse dal Tribunale nella parte in cui hanno ritenute sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza DEla misura custodiale, valutazioni arricchite dai riferimenti alla "versatilità" DE contributo associativo DElo Zappalà che spazia dall'assicurazione alla connessione associativa passando attraverso una particolare prossimità al sodale Di MI e confermata dalla recidiva e dall'esecuzione dei fatti pur dopo l'esecuzione di pesanti condanne, giudizio ribadito in termini negativi valorizzando altresì la propensione DEl'indagato a commettere reati violenti in ragione DEla condotta ascrittagli al capo 6, documentata dal video che lo riproduce intento al pestaggio di tale D'NT. 7.11 ricorrente, in conseguenza DEla dichiarazione di inammissibilità DE ricorso, deve essere condannato, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento DEle spese DE procedimento.
Considerato che
non vi è ragione di 7 Il Pre idente ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore DEla Cassa DEle ammende. La cancelleria è DEegata agli adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui astiV artt. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 febbraio 2025 La Consigliera relatrice