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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2016/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pastorino Paolo Giampiero Parte_1 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ranaldi Raffaella giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale ( e successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
19/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/8/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro CP_1 matrimonio. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in ER ( FR ) in data 8/9/07; che dalla loro unione CP_1 coniugale è nato il figlio ( il 15/8/08 ); che il matrimonio è entrato in Per_1 crisi per il venire meno dell'affetto coniugale tra le parti;
che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. L'attore svolgeva deduzioni difensive in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e al regime di affidamento più corrispondente al benessere del figlio Formulava Per_1 quindi le seguenti conclusioni di merito: “- dichiarare la separazione personale tra i coniugi, sigg.ri e , con le seguenti condizioni;
1. i coniugi vivranno separatamente con Parte_1 CP_1
l'obbligo del pieno e reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore;
, in considerazione della sua età, Per_1 Per_1 vivrà indistintamente con l'uno o l'altro genitore impegnandosi, questi ultimi, a prestare la massima collaborazione per la sua migliore crescita;
non frapponendo alcun ostacolo alla reciproca frequentazione senza, mai, squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio;
3. condivideranno tutte le informazioni riguardanti il figlio mantenendo una comunicazione funzionale tra di loro e con (es. scuola, insegnanti, attività, amici, vacanze ecc.);
4. le decisioni più importanti, fino alla Per_1 maggiore età, verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
5. al mantenimento economico di , sia per le spese Per_1 ordinarie che straordinarie, provvederà il padre;
6. i coniugi si manterranno ciascuno con i propri proventi;
7. il sig. si impegna a far mettere nella disponibilità della sig.ra uno dei tre immobili sopra indicati, Parte_1 CP_1 che potrà goderne quale casa familiare;
8. chiede che gli venga autorizzato il rilascio o il rinnovo del passaporto. All'esito, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previa sentenza di separazione personale, il Ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
La convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione e di successivo divorzio, svolgendo proprie diverse allegazioni fattuali sia sulle cause della crisi della relazione coniugale delle parti che sulle loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e sul regime di affidamento più idoneo a perseguire il benessere del loro figlio minorenne. Concludeva nel merito come segue: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e con pronuncia di addebito della stessa a carico del ricorrente ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.; 2. disporre allorquando ricorreranno i presupposti di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
3. affidare il figlio minore in via Persona_2 esclusiva alla madre, ferma e impregiudicata la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori;
4. disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre;
5. disporre in favore della madre collocataria l'assegnazione della casa familiare, sita in ER (FR) alla Via Gracilia, 25; 6. disporre le modalità di frequentazione e visita del padre in conformità delle indicazioni contenute nell'allegato piano genitoriale, ovvero quelle che risulteranno maggiormente opportune in corso di causa;
7. porre a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento mensile in favore del figlio Parte_1
dell'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_2
ISTAT, da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre CP_1 interessi moratori dalla scadenza al saldo;
8. porre a carico esclusivo del ricorrente l'obbligo Parte_1 di corresponsione delle spese straordinarie che saranno sostenute di comune accordo nell'interesse del minore;
9. porre a carico del ricorrente per tutta la durata del regime di separazione legale dei coniugi l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento mensile di euro 4.000,00 in favore della moglie CP_1 in quanto totalmente impossidente e priva di occupazione;
assegno che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo;
10. porre a carico del ricorrente al momento della declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio l'obbligo di versamento di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge di CP_1 euro 4.000,00 (quattromila), salvo la diversa somma che risultasse equa e giusta in conseguenza di eventuali mutamenti, per fatti sopravvenuti, delle attuali condizioni economiche della moglie, oggi disoccupata e priva di qualsivoglia fonte di reddito e sostentamento, nonché l'obbligo di versamento in suo favore di assegno di pari importo (1.500,00 euro) a titolo di contributo al mantenimento del figlio fintantoché questi, terminati Per_1 gli studi, sarà divenuto economicamente autosufficiente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”.
All'esito della prima udienza del 9/1/24 il Giudice rel., con ordinanza del
23/1/24, dava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22, co. 1,
c.p.c., ammetteva nei sensi e limiti ivi specificati le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti e disponeva l'ascolto del figlio minorenne delle parti, rinviando a tal fine la causa all'udienza del 21/5/24.
Con istanza depositata in data 26/1/24 l'attore formulava istanza d'immediata pronuncia della sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti in relazione alla controversia inerente alla loro separazione personale e il Giudice rel. fissava in proposito l'udienza intermedia del 16/2/24 per la correlativa precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16/2/24 entrambe le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, limitatamente al loro status coniugale, e il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.22, co. 4, ultima parte, c.p.c.. Con sentenza non definitiva n. 201 del 21-26/2/24 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e con Parte_1 CP_1 separata e contestuale ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio in particolare per l'ascolto del figlio minorenne delle parti.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, ed in particolare nel corso dell'espletamento dell'istruzione probatoria disposta con l'ordinanza istruttoria del G.I. del 23/1/24 sulle rispettive istanze istruttorie delle parti, da ultimo all'udienza del 13/5/25 le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della loro separazione nei sensi seguenti: “1. i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente del medesimo presso la dimora materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé
ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, fermo restando che il minore trascorrerà il fine Per_1 settimana in modalità alternata con ciascuno dei genitori (dal sabato, all'uscita di scuola – ovvero, in mancanza, dal mattino –, sino alla domenica sera);
3. rinuncia all'assegnazione in godimento CP_1 della casa familiare, situata a ER (FR) in Via Gracilia, 25, con effetto dalla ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a ER (FR) in Via delle Selle, 7, attualmente di proprietà della Pt_2
(amministrata da e dalla stessa promesso in vendita alla ed al figlio minore della Parte_1 CP_1 coppia con scrittura privata del 6.03.2025, e sempreché si sia nel frattempo perfezionato il trasferimento di tale immobile. In particolare, acquisterà per sé il diritto di usufrutto vita natural durante sul predetto CP_1 immobile;
il figlio , dal canto suo, previa autorizzazione del giudice tutelare, ne acquisterà la nuda Per_1 proprietà con risparmi propri costituenti il frutto delle regalie ricevute dai genitori e dai parenti sin dalla nascita.
Si precisa che non è stato ancora stipulato l'atto di compravendita dell'immobile sito in Via delle Selle, 7, ove la ed il figlio minore trasferiranno la propria dimora, né sono stati ultimati all'interno di esso i lavori di CP_1 ristrutturazione convenuti dalle parti. Il rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra è inoltre CP_1 condizionato all'avvenuto perfezionamento dei suddetti atti di trasferimento, e fino a tale momento viene confermata la pregressa assegnazione della casa familiare in godimento a n.q. di genitore CP_1 collocatario prevalente del figlio minorenne delle parti;
Ai fini dell'acquisto del diritto di usufrutto, Per_1
utilizzerà la somma (pari ad euro 45.000,00) che costei ha nel frattempo ricevuto dal coniuge a CP_1 titolo di indennizzo e risarcimento a fronte delle proprie rinunce alla domanda di addebito della separazione e all'assegnazione in godimento della casa coniugale;
4. a fronte delle rinunce da parte di CP_1 all'assegnazione in godimento della casa familiare e alla domanda di addebito della separazione a carico del coniuge, quest'ultimo ha già versato alla moglie la somma di euro 45.000,00 a titolo di indennizzo e risarcimento;
5. si obbliga a corrispondere a , a titolo di contribuzione al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma mensile (per il 2025) di euro 504,00 (cinquecentoquattro/00), che Per_1 sarà rivalutata annualmente, a far data da gennaio 2026, secondo l'indice ISTAT, nonché a sostenere il 70% delle spese straordinarie sostenute per il minore (il restante 30% delle spese straordinarie sarà sostenuto da
), con la precisazione che le spese straordinarie andranno sostenute da ciascuno dei genitori CP_1 con il preventivo consenso dell'altro e con richiamo, in proposito, del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Frosinone;
6. l'a.u.u. spettante alle Parti, in relazione al minore , è attribuito in via esclusiva a Per_1 CP_1
;
7. si obbliga a corrispondere in favore di , a titolo di contributo al suo
[...] Parte_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile (per il 2025) di euro 2.016,00 (duemilasedici/00), che sarà rivalutata annualmente, a decorrere da gennaio 2026, secondo l'indice ISTAT;
8. le suddette somme di denaro dovranno essere versate in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza CP_1 dall'odierna udienza, mediante bonifico bancario, impiegando il seguente codice IBAN:
[...];
9. rinuncia espressamente a ripetere i doni propter Parte_1 nuptias nonché le donazioni ricevute dalla coppia in vista del matrimonio (cd. donazioni obnuziali) e quelle effettuate dal marito in favore della moglie in costanza di matrimonio;
10. le spese legali sono interamente compensate tra le parti;
11. i coniugi esprimono il consenso al rilascio del passaporto in favore del figlio minore.”.
I difensori delle parti, quindi, formulavano istanza congiunta di rinvio e fissazione di un termine ex art. 127-ter c.p.c. al fine di depositare l'accordo sottoscritto dalle parti e per l'effetto il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando alle parti termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. fino al 20/5/25.
Con le note congiunte di trattazione scritta depositate il 19/5/25 le parti insistevano per l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata all'udienza del 13/5/25. Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 29/5/25, rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle predette condizioni della separazione concordate dalle parti, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire l'interesse morale e materiale del loro figlio minorenne Per_1
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio, così provvede:
a) dispone che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, pronunciata con la sentenza non definitiva n. 201 del 21-26/2/24, sia
[...] regolamentata con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13/5/25, sopratrascritte;
b) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
c) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, il 10/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2016/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pastorino Paolo Giampiero Parte_1 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ranaldi Raffaella giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale ( e successiva cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
19/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/8/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , nonché la successiva cessazione degli effetti civili del loro CP_1 matrimonio. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in ER ( FR ) in data 8/9/07; che dalla loro unione CP_1 coniugale è nato il figlio ( il 15/8/08 ); che il matrimonio è entrato in Per_1 crisi per il venire meno dell'affetto coniugale tra le parti;
che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. L'attore svolgeva deduzioni difensive in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e al regime di affidamento più corrispondente al benessere del figlio Formulava Per_1 quindi le seguenti conclusioni di merito: “- dichiarare la separazione personale tra i coniugi, sigg.ri e , con le seguenti condizioni;
1. i coniugi vivranno separatamente con Parte_1 CP_1
l'obbligo del pieno e reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore;
, in considerazione della sua età, Per_1 Per_1 vivrà indistintamente con l'uno o l'altro genitore impegnandosi, questi ultimi, a prestare la massima collaborazione per la sua migliore crescita;
non frapponendo alcun ostacolo alla reciproca frequentazione senza, mai, squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio;
3. condivideranno tutte le informazioni riguardanti il figlio mantenendo una comunicazione funzionale tra di loro e con (es. scuola, insegnanti, attività, amici, vacanze ecc.);
4. le decisioni più importanti, fino alla Per_1 maggiore età, verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
5. al mantenimento economico di , sia per le spese Per_1 ordinarie che straordinarie, provvederà il padre;
6. i coniugi si manterranno ciascuno con i propri proventi;
7. il sig. si impegna a far mettere nella disponibilità della sig.ra uno dei tre immobili sopra indicati, Parte_1 CP_1 che potrà goderne quale casa familiare;
8. chiede che gli venga autorizzato il rilascio o il rinnovo del passaporto. All'esito, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previa sentenza di separazione personale, il Ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
La convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione e di successivo divorzio, svolgendo proprie diverse allegazioni fattuali sia sulle cause della crisi della relazione coniugale delle parti che sulle loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e sul regime di affidamento più idoneo a perseguire il benessere del loro figlio minorenne. Concludeva nel merito come segue: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e con pronuncia di addebito della stessa a carico del ricorrente ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.; 2. disporre allorquando ricorreranno i presupposti di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
3. affidare il figlio minore in via Persona_2 esclusiva alla madre, ferma e impregiudicata la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori;
4. disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre;
5. disporre in favore della madre collocataria l'assegnazione della casa familiare, sita in ER (FR) alla Via Gracilia, 25; 6. disporre le modalità di frequentazione e visita del padre in conformità delle indicazioni contenute nell'allegato piano genitoriale, ovvero quelle che risulteranno maggiormente opportune in corso di causa;
7. porre a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento mensile in favore del figlio Parte_1
dell'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_2
ISTAT, da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre CP_1 interessi moratori dalla scadenza al saldo;
8. porre a carico esclusivo del ricorrente l'obbligo Parte_1 di corresponsione delle spese straordinarie che saranno sostenute di comune accordo nell'interesse del minore;
9. porre a carico del ricorrente per tutta la durata del regime di separazione legale dei coniugi l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento mensile di euro 4.000,00 in favore della moglie CP_1 in quanto totalmente impossidente e priva di occupazione;
assegno che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo;
10. porre a carico del ricorrente al momento della declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio l'obbligo di versamento di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge di CP_1 euro 4.000,00 (quattromila), salvo la diversa somma che risultasse equa e giusta in conseguenza di eventuali mutamenti, per fatti sopravvenuti, delle attuali condizioni economiche della moglie, oggi disoccupata e priva di qualsivoglia fonte di reddito e sostentamento, nonché l'obbligo di versamento in suo favore di assegno di pari importo (1.500,00 euro) a titolo di contributo al mantenimento del figlio fintantoché questi, terminati Per_1 gli studi, sarà divenuto economicamente autosufficiente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”.
All'esito della prima udienza del 9/1/24 il Giudice rel., con ordinanza del
23/1/24, dava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22, co. 1,
c.p.c., ammetteva nei sensi e limiti ivi specificati le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti e disponeva l'ascolto del figlio minorenne delle parti, rinviando a tal fine la causa all'udienza del 21/5/24.
Con istanza depositata in data 26/1/24 l'attore formulava istanza d'immediata pronuncia della sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti in relazione alla controversia inerente alla loro separazione personale e il Giudice rel. fissava in proposito l'udienza intermedia del 16/2/24 per la correlativa precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16/2/24 entrambe le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, limitatamente al loro status coniugale, e il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.22, co. 4, ultima parte, c.p.c.. Con sentenza non definitiva n. 201 del 21-26/2/24 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e con Parte_1 CP_1 separata e contestuale ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio in particolare per l'ascolto del figlio minorenne delle parti.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, ed in particolare nel corso dell'espletamento dell'istruzione probatoria disposta con l'ordinanza istruttoria del G.I. del 23/1/24 sulle rispettive istanze istruttorie delle parti, da ultimo all'udienza del 13/5/25 le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della loro separazione nei sensi seguenti: “1. i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente del medesimo presso la dimora materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé
ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, fermo restando che il minore trascorrerà il fine Per_1 settimana in modalità alternata con ciascuno dei genitori (dal sabato, all'uscita di scuola – ovvero, in mancanza, dal mattino –, sino alla domenica sera);
3. rinuncia all'assegnazione in godimento CP_1 della casa familiare, situata a ER (FR) in Via Gracilia, 25, con effetto dalla ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a ER (FR) in Via delle Selle, 7, attualmente di proprietà della Pt_2
(amministrata da e dalla stessa promesso in vendita alla ed al figlio minore della Parte_1 CP_1 coppia con scrittura privata del 6.03.2025, e sempreché si sia nel frattempo perfezionato il trasferimento di tale immobile. In particolare, acquisterà per sé il diritto di usufrutto vita natural durante sul predetto CP_1 immobile;
il figlio , dal canto suo, previa autorizzazione del giudice tutelare, ne acquisterà la nuda Per_1 proprietà con risparmi propri costituenti il frutto delle regalie ricevute dai genitori e dai parenti sin dalla nascita.
Si precisa che non è stato ancora stipulato l'atto di compravendita dell'immobile sito in Via delle Selle, 7, ove la ed il figlio minore trasferiranno la propria dimora, né sono stati ultimati all'interno di esso i lavori di CP_1 ristrutturazione convenuti dalle parti. Il rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra è inoltre CP_1 condizionato all'avvenuto perfezionamento dei suddetti atti di trasferimento, e fino a tale momento viene confermata la pregressa assegnazione della casa familiare in godimento a n.q. di genitore CP_1 collocatario prevalente del figlio minorenne delle parti;
Ai fini dell'acquisto del diritto di usufrutto, Per_1
utilizzerà la somma (pari ad euro 45.000,00) che costei ha nel frattempo ricevuto dal coniuge a CP_1 titolo di indennizzo e risarcimento a fronte delle proprie rinunce alla domanda di addebito della separazione e all'assegnazione in godimento della casa coniugale;
4. a fronte delle rinunce da parte di CP_1 all'assegnazione in godimento della casa familiare e alla domanda di addebito della separazione a carico del coniuge, quest'ultimo ha già versato alla moglie la somma di euro 45.000,00 a titolo di indennizzo e risarcimento;
5. si obbliga a corrispondere a , a titolo di contribuzione al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma mensile (per il 2025) di euro 504,00 (cinquecentoquattro/00), che Per_1 sarà rivalutata annualmente, a far data da gennaio 2026, secondo l'indice ISTAT, nonché a sostenere il 70% delle spese straordinarie sostenute per il minore (il restante 30% delle spese straordinarie sarà sostenuto da
), con la precisazione che le spese straordinarie andranno sostenute da ciascuno dei genitori CP_1 con il preventivo consenso dell'altro e con richiamo, in proposito, del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Frosinone;
6. l'a.u.u. spettante alle Parti, in relazione al minore , è attribuito in via esclusiva a Per_1 CP_1
;
7. si obbliga a corrispondere in favore di , a titolo di contributo al suo
[...] Parte_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile (per il 2025) di euro 2.016,00 (duemilasedici/00), che sarà rivalutata annualmente, a decorrere da gennaio 2026, secondo l'indice ISTAT;
8. le suddette somme di denaro dovranno essere versate in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza CP_1 dall'odierna udienza, mediante bonifico bancario, impiegando il seguente codice IBAN:
[...];
9. rinuncia espressamente a ripetere i doni propter Parte_1 nuptias nonché le donazioni ricevute dalla coppia in vista del matrimonio (cd. donazioni obnuziali) e quelle effettuate dal marito in favore della moglie in costanza di matrimonio;
10. le spese legali sono interamente compensate tra le parti;
11. i coniugi esprimono il consenso al rilascio del passaporto in favore del figlio minore.”.
I difensori delle parti, quindi, formulavano istanza congiunta di rinvio e fissazione di un termine ex art. 127-ter c.p.c. al fine di depositare l'accordo sottoscritto dalle parti e per l'effetto il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando alle parti termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. fino al 20/5/25.
Con le note congiunte di trattazione scritta depositate il 19/5/25 le parti insistevano per l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata all'udienza del 13/5/25. Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 29/5/25, rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle predette condizioni della separazione concordate dalle parti, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire l'interesse morale e materiale del loro figlio minorenne Per_1
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( divorzio ).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo delle parti di omologa della loro separazione consensuale e di successivo loro divorzio, così provvede:
a) dispone che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, pronunciata con la sentenza non definitiva n. 201 del 21-26/2/24, sia
[...] regolamentata con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13/5/25, sopratrascritte;
b) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
c) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Frosinone, il 10/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )