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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1303/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3044/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4402/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- INT.PAGAMENTO n. 02820249003706465000 IVA-ALTRO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 02820249003706465000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INT.PAGAMENTO n. 02820249003706465000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200013155044000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200035650229000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210009628812000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 23.04.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.4402/2024 , depositata il 29.10.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Caserta Sez.8 rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n. 02820249003706465000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per il pagamento della somma di € 30.491,05, relativo alle cartelle di pagamento n.
02820200013155044000, n. 02820200035650229000 e n. 02820210009628812000 di cui assumeva la irregolarità del procedimento di notifica per omesso deposito delle Cad .
Opponeva la illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ed errore di diritto da parte del giudice di primo grado ,il quale aveva dichiarato infondato l'eccepita nullità delle notifiche degli atti prodromici ,in assenza del deposito della comunicazione di avvenuta notifica( Can ) e dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cad) ,come affermato da Cass S.U. n.10012/2021.
Si costituiva l'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale resisteva puntualmente alle censure avverse concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni dell'appellante, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante assume la irregolare notifica delle cartelle presupposte alla intimazione impugnata, non perfezionata, per mancato invio della raccomandata informativa prevista per le ipotesi in cui la notifica venga eseguita a persona diversa dal destinatario.
Il motivo non è fondato.
Corre l'obbligo ,preliminarmente precisare ,come sostenuto dal giudice di prime cure, che le cartelle sottese all'intimazione sono state tutte notificate a mezzo del servizio postale (c.d. notifica diretta) nelle mani di persona di famiglia, modalità per la quale non è richiesto il successivo invio della Cad.
Ciò premesso si osserva: la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982.
In particolare, per il caso che ci occupa, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 C.C.
Per tale procedura “semplificata” la notifica avviene mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 sopra citato prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, e la notifica si conclude positivamente con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento a opera dell'ufficiale postale se non quello di assicurarsi che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente
Nella specie,pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione , eseguita a mezzo posta ed in modo diretto , è stata assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento,atteso che per tale modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/82 .
L'appello,perciò, va rigettato .
La fluidità dei temi decisionali e la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità legittimano la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese e competenze del grado.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3044/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4402/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- INT.PAGAMENTO n. 02820249003706465000 IVA-ALTRO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 02820249003706465000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INT.PAGAMENTO n. 02820249003706465000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200013155044000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200035650229000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210009628812000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 23.04.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.4402/2024 , depositata il 29.10.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Caserta Sez.8 rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n. 02820249003706465000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per il pagamento della somma di € 30.491,05, relativo alle cartelle di pagamento n.
02820200013155044000, n. 02820200035650229000 e n. 02820210009628812000 di cui assumeva la irregolarità del procedimento di notifica per omesso deposito delle Cad .
Opponeva la illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ed errore di diritto da parte del giudice di primo grado ,il quale aveva dichiarato infondato l'eccepita nullità delle notifiche degli atti prodromici ,in assenza del deposito della comunicazione di avvenuta notifica( Can ) e dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cad) ,come affermato da Cass S.U. n.10012/2021.
Si costituiva l'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale resisteva puntualmente alle censure avverse concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni dell'appellante, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante assume la irregolare notifica delle cartelle presupposte alla intimazione impugnata, non perfezionata, per mancato invio della raccomandata informativa prevista per le ipotesi in cui la notifica venga eseguita a persona diversa dal destinatario.
Il motivo non è fondato.
Corre l'obbligo ,preliminarmente precisare ,come sostenuto dal giudice di prime cure, che le cartelle sottese all'intimazione sono state tutte notificate a mezzo del servizio postale (c.d. notifica diretta) nelle mani di persona di famiglia, modalità per la quale non è richiesto il successivo invio della Cad.
Ciò premesso si osserva: la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982.
In particolare, per il caso che ci occupa, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 C.C.
Per tale procedura “semplificata” la notifica avviene mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 sopra citato prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, e la notifica si conclude positivamente con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento a opera dell'ufficiale postale se non quello di assicurarsi che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente
Nella specie,pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione , eseguita a mezzo posta ed in modo diretto , è stata assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento,atteso che per tale modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/82 .
L'appello,perciò, va rigettato .
La fluidità dei temi decisionali e la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità legittimano la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese e competenze del grado.