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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/06/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6099/2023 r.g., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Marialaura Basso, giusta mandato in atti
-opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_1
Muschitiello, giusta mandato in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
13/03/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- ha impugnato, con Parte_1
l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., l'atto di precetto notificatogli il 12/04/2023, con il quale Controparte_1 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genito- riale sul figlio minore gli ha intimato Persona_1 il pagamento della complessiva somma di €20.466,44, in for- za della sentenza n. 5952/2022, emessa dal Tribunale Penale di Bari in data 28/2/2022, nell'ambito del procedimento iscritto al RGNR n. 8593/18 - RG dib. n.5743/20, con la quale egli, ritenuto penalmente responsabile per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti del figlio minore e della ex coniuge, lo aveva condannato - per quel che in questa sede rileva - al pagamento in favore delle parti civili costituite ( e Controparte_1 [...]
della somma di € 10.000,00 per ciascuna, a ti- Per_1 tolo di provvisionale.
A motivo dell'opposizione, il ha dedotto Pt_1
l'insussistenza del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, stante l'integrale compensazione del credito della intimante con il proprio maggior credito vantato a titolo di restituzione della complessiva somma di €21.152,03, di cui:
- €19.500,00, illegittimamente prelevati, in data
21/3/2018, dalla dal conto corrente MPS n. CP_1
Il Giudice 2
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611697.71, formalmente intestato ai due ex coniugi, ma da lei mai alimentato;
- €1.652,03, per spese straordinarie relative all'accudimento del figlio minore, Persona_2 che, pur essendo a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre, erano state da lui integralmente anticipate.
In via subordinata, ha, altresì, domandato, per l'ipotesi di mancato riconoscimento dell'illegittimità del prelievo, la rideterminazione in minus della somma precettata, dedu- cendo che le somme confluite nel conto cointestato a titolo di emolumenti di spettanza del figlio disabile Per_2
(€43.500,00) sarebbero state impiegate per
[...]
l'acquisto di una autovettura, sicché alla ex moglie spet- terebbe al più il 50% del residuo, pari a €10.052,16, da ridurre ulteriormente in ragione della compensazione con i controcrediti per le spese straordinarie e per l'indennità dovuta dalla creditrice per l'uso esclusivo del mezzo.
L'opponente ha quindi concluso, in via cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel me- rito:
- in via principale, per l'accertamento della insussi- stenza del diritto della di agire in via CP_1 esecutiva per il credito di €20.466,44 intimato col precetto, nonché, previa compensazione con il maggior credito dell'opponente pari a € 21.152,03, per la con- danna in via riconvenzionale dell'opposta, al pagamen- to in dell'importo differenziale di €685,59;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenga la sussistenza di un credito della per CP_1
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l'accertamento “che detto credito ammonta ad €
8.400,13, operata la compensazione con il controcredi- to di € 1.652,03 vantato dal nei confronti Pt_1 della , oggetto di trattazione al punto I) CP_1 lett. B)”; in ulteriore subordine, accertare come do- vuta da parte della l'indennità per il godi- CP_1 mento esclusivo, a far data dall'agosto 2021, dell'autovettura FIAT Doblò tg. FM 974 FT, nella misu- ra da liquidarsi in via equitativa e per l'effetto de- trarre la somma che sarà quantificata a tal titolo dall'importo di € 8.400,13 a credito della CP_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio (atto di cita- zione notificato il 4/5/2023).
I.2.- costituendosi in giudizio, mu- Controparte_1 nita del patrocinio a spese dello Stato (delibera COA Bari del 30/5/2023), ha contestato ogni avversa deduzione, con- cludendo per il rigetto dell'opposizione, con la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali (com- parsa di risposta depositata il 2/11/2023).
I.3.- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ord. 23/11/2023), la causa è stata istruita a mezzo di prove per interpello de- ferite nei confronti dell'opponente e dell'opposta (ud.
22/02/204 e 12/9/2024).
I.4.- Con le note di precisazione delle conclusioni del 10/1/2025, l'opponente ha circoscritto la compensazione come inizialmente dedotta con l'atto di opposizione ad una parte della somma precettata, corrispondente alla sola quo- ta di provvisionale liquidata in favore dell'opposta, così limitando l'asserita efficacia estintiva dei suoi
contro
-
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crediti alla metà (€ 10.000,00) del credito complessivo in linea capitale intimato dalla CP_1
I.5.- All'udienza del 13/3/2025, previo deposito delle memorie conclusive, è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Nel merito va rammentato, in via di coordinate generali, che nel giudizio di opposizione al precetto ex
art. 615 co. 1 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le “eccezioni” sollevate per contrastare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi
dell'opposizione proposta e sono soggette al regime sostan-
ziale e processuale della domanda (cfr., tra le altre,
Cass. n. 1328/2011).
Ne discende che compete al debitore opponente, che intende contestare il credito, l'onere di fornire la prova dei fat-
ti impeditivi, estintivi o modificativi che siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo azionato dal creditore col precetto.
Nella specie, deve premettersi che le deduzioni di parte opponente, fondate su una complessa ricostruzione dei rap-
porti di dare/avere con la ex coniuge, vanno anzitutto ri-
dotte ai dati di fatto e di diritto strettamente rilevanti per la soluzione della lite.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio consiste nell'accertamento del diritto della di agire in CP_1
executivis nei confronti dell'ex marito Parte_1
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in forza del titolo costituito dalla sentenza n. Pt_1
5952/2022, emessa dal Tribunale Penale di Bari in data
28/2/2022, che aveva condannato l'opponente al pagamento,
in favore della stessa e del figlio minore CP_1 [...]
quali parti civili costituite, della somma Persona_3
di € 10.000,00 per ciascuno, a titolo di provvisionale.
II.1.- A fronte di tale pretesa, il debitore/opponente ha strutturato l'opposizione fondamentalmente sull'estinzione del credito precettato in forza della com-
pensazione con propri controcrediti, asseritamente derivan-
ti, per la quasi totalità, dall'indebito prelievo, da parte della creditrice opposta, della somma di €19.500,00, quale
50% del saldo attivo del conto corrente MPS n. 611697.71,
formalmente cointestato tra i due ex coniugi.
Sul punto, il ha dedotto, in particolare, che tale Pt_1
conto, seppur intestato ad entrambi, era in concreto da lui esclusivamente alimentato con risorse proprie, ciò giusti-
ficando la ripetizione in suo favore dell'importo illegit-
timamente prelevato dalla , da porsi in compensa- CP_1
zione con la somma intimata in precetto, oltre al diritto a conseguire la differenza a suo credito.
Al riguardo, va rammentato che, secondo il consolidato l'orientamento della Suprema Corte, “la cointestazione di
un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestata-
rio, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma
2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo
del conto medesimo, salva la prova che le somme versate
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siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che
non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che
l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno sol-
tanto tra essi” (Cass. ord. n. 27069 del 14/09/2022).
Trattasi di una presunzione legale “juris tantum”, poiché
dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può bensì essere superata mediante presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti, ferma restando la ne-
cessità che resti dimostrato non già che la materiale ope-
razione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad og-
getto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari.
Nel caso di specie, è pacifico che sul conto corrente MPS
n. 611697.71, cointestato tra le parti, sebbene alimentato anche con somme di pertinenza esclusiva dell'opponente,
confluissero, in modo stabile e documentato, anche le som-
me, da un lato, erogate a titolo di indennità dalla ASL Ba-
ri in favore del figlio minore disabile, Persona_2
(€26.400,00), e, dall'altro, provenienti del libretto po-
stale a quest'ultimo intestato, sul quale veniva accredita-
ta l'indennità di accompagnamento (€17.100,00).
Il dato obbiettivo per cui tali indennità – ammontanti com-
plessivamente ad €43.500,00 e di pertinenza lato sensu del figlio minore – affluissero sul conto cointestato agli ex coniugi esclude in radice che tale conto Persona_4
possa ricondursi, quanto alla titolarità del saldo attivo,
esclusivamente all'opponente, dovendo pertanto ritenersi
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(quanto meno) non superata la presunzione di parità delle quote tra i cointestatari.
La cointestazione del conto, unitamente alla pluralità e alla natura delle fonti di alimentazione dello stesso, evi-
denziano chiaramente l'indiscussa destinazione delle somme ivi depositate ai bisogni del nucleo familiare (circostan-
za, peraltro, confermata da entrambe le parti in sede di prova per interpello).
Tra tali bisogni vanno sicuramente inclusi quelli relativi all'accudimento dei figli minori, rispetto ai quali l'odierna opposta, successivamente all'allontanamento dalla casa familiare dell'ex marito, rivestiva, in un primo mo-
mento, il ruolo di genitore collocatario privilegiato e,
successivamente, quello di affidataria esclusiva, con la conseguente sua legittimazione ad attingere, tra l'altro,
le indennità che venivano erogate in favore del figlio
, in ragione della disabilità, e confluiva- Persona_2
no incontestatamente sul conto cointestato.
Ne consegue l'irripetibilità in favore dell'opponente delle somme prelevate dalla creditrice opposta dal conto MPS, at-
teso che il non è stato in grado di allegare fatti Pt_1
dimostrativi dell'asserita appartenenza a sé delle somme allocate sul conto cointestato, essendo anzi emersi dall'istruttoria plurimi elementi atti a comprovare il con-
trario.
Da tanto deriva l'infondatezza della chiesta compensazione della somma precettata con il preteso controcredito del
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per indebiti prelievi della dal c/c coin- Pt_1 CP_1
testato, pari a €19.500,00, come articolata nel principale motivo di opposizione spiegato dal debitore opponente.
II.2.- Parimenti infondata è la compensazione invocata dal relativamente alla voce minore dell'asserito Pt_1
suo controcredito verso l'opposta (€1.652,03), derivante da spese straordinarie per €4.373,53, da lui sostenute a tito-
lo di emolumenti per l'accudimento del figlio Persona_5
, che dovevano gravare per il 40% sulla in
[...] CP_1
forza dei provvedimenti resi in sede divorzile.
Invero, in disparte dalla questione circa la natura straor-
dinaria o meno, l'opponente, a fronte della ferma contesta-
zione svolta sul punto dall'opposta, non ha offerto la pro-
va che dette spese vennero da lui pagate con denaro perso-
nale, essendo peraltro pacifica la possibilità per entrambi i genitori/ex coniugi di attingere quanto necessario a far fronte ai bisogni del figlio dal menzionato conto MPS coin-
testato, sul quale confluivano le somme elargite dall'INPS
a tali fini.
II.3.- Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi relati-
vamente anche all'altro motivo di opposizione, formulato in via subordinata.
Al riguardo, se da un lato è pacifico che i pagamenti so-
stenuti da uno dei due coniugi in costanza di matrimonio al fine di contribuire ai bisogni familiari, a seguito di se-
parazione, non siano suscettibili di ripetizione in quanto rientranti nell'obbligo di contribuzione alle esigenze del-
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la famiglia ex art. 143, comma 3, c.c., dall'altro, come evidenziato supra (par. II.1), è documentalmente comprova-
to, oltre che sostanzialmente ammesso da entrambe le parti,
che sul conto corrente MPS n. 611697.71 erano confluite nel tempo ingenti somme (pari a €43.500,00), a titolo di con-
tributi assistenziali, destinati alla copertura delle spese connesse alle necessità del figlio della coppia, affetto da disabilità.
Ora, per il pagamento del prezzo della Fiat Nuovo Doblò,
autovettura per tipologia funzionale alle esigenze di tra-
sporto del disabile, l'opponente deduce di avere versato:
a) l'acconto di €13.736,56 in epoca antecedente alla cri-
si coniugale e comunque attingendo la relativa somma dal conto cointestato (v. pag. 9 atto introduttivo):
donde la sicura irripetibilità, anche nella misura del solo 50%;
b) il saldo comprensivo di spese e interessi del finan-
ziamento, che, pur asseritamente pagato (quanto ad
€10.488,00) mediante addebiti sul conto corrente per-
sonale del , era, per sua espressa ammissione, Pt_1
“coperto, così come avvenuto per l'acconto, con le
somme di spettanza di confluite Persona_2
sul conto cointestato ai genitori, trattandosi di un
bene necessario per la sua mobilità” (pag. 9 atto di citazione), tanto valendo a dimostrare, ancora una volta, la “alimentazione” e la “destinazione” collet-
tiva-familiare del conto cointestato.
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Né il preteso controcredito vantato dal può ricon- Pt_1
dursi alla non meglio qualificata “indennità” che, non si comprende a quale titolo, dovrebbe essergli riconosciuta per il godimento esclusivo dell'autovettura da parte della a far data dall'agosto 2021, dal momento che, se CP_1
è vero che, con la rottura dell'unione coniugale, il mezzo rimase nella disponibilità esclusiva dell'opposta, è al-
trettanto indiscutibile (e, per vero, neppure concretamente messo in discussione dall'opponente) che la stessa CP_2
ci se ne sia servita per le gravose esigenze di accudimento di entrambi i figli, di cui era ed è collocataria esclusi-
va.
II.4.- In conclusione, nessuno dei pretesi controcre-
diti fatti valere dal può essere riconosciuto, con Pt_1
la conseguenza che l'opposizione, oltre alla connessa do-
manda riconvenzionale di restituzione, non può trovare ac-
coglimento.
III.- Le spese processuali inerenti tanto alla fase cautelare (istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo), quanto a quella di merito, devono porsi a ca-
rico dell'opponente secondo la soccombenza, salvo il paga-
mento da eseguirsi in favore dell'erario ex art. 133 TU n.
115/2002, stante l'ammissione dell'opposta al patrocinio a spese dello Stato (delibera COA Bari 30/5/2023, in atti).
Alla liquidazione dei compensi difensivi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Il Giudice 11
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Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 a) Giudizio cautelare
Parte_2
Studio 992,00 -50% 496,00
Introduttiva 672,00 -50% 336,00
Istruttoria // // //
Decisoria 635,00 -50% 317,50
Totale a) 1.149,50
b) Giudizio di merito
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale b) 5.077,00
TOTALE GENERALE a) + b) 6.226,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
4/5/2023, da contro Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA l'opponente al pa- Parte_1
gamento, in favore dello Stato, delle spese processua-
li, che liquida in €6.226,50 per compensi difensivi,
oltre a rimborso forf. spese generali (15%), Iva e
Cap, ove dovuti, come per legge.
Bari, 20/06/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 12
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