Articolo 62 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
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24 ottobre 1942
Art. 62. Approdo e ancoraggio di navi cariche di tabacco.

Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti dei Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.

Sono del pari stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, i porti dove e' permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942