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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. AN Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2656/2025 r.g.v.g., promosso da
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Bologna il 30 settembre 1972, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizia Longo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“chiedono che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2. entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento;
1 3. la Sig.ra è interamente proprietaria dell'unità immobiliare adibita quale Parte_2
casa coniugale sita nel Comune di Bologna (BO), identificato al Catasto dei fabbricati di Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152/3 Piano S1, Foglio 210, particella 43, subalterno 41, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 2, consistenza 7mq e superficie catastale 8 mq con rendita di euro 27,11 e Piano 1, Foglio 210, particella 43, subalterno
42, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani e superficie catastale
93 mq con rendita di euro 976,10 acquistata in data 20/03/2000 per Atto del Notaio Dott. in Bologna, Repertorio n. 4943 - Compravendita, Trascrizione n. Persona_1
6836.1/2000 Reparto PI di Bologna in atti dal 29/05/2000 all'esito del contratto di compravendita del 19/03/2025 a ministero Notaio Dott. in Bologna Persona_1
in cui la medesima ha acquistato dal Sig. la propria quota di comproprietà pari Pt_1
a 1/2;
4. gli arredi della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della Sig.ra ; Parte_2
5. il Sig. si è già volontariamente allontanato dalla casa coniugale, al fine di Pt_1
meglio garantire l'equilibrio e l'armonia tra tutte le parti coinvolte, asportando indumenti ed effetti personali fissando per il momento il proprio domicilio in Bologna,
Via Salgari n. 33 , il quale poi provvederà a cambiare residenza in altro luogo;
6. il figlio AN convivrà con la madre (genitore collocatario) presso l'abitazione familiare, dove attualmente risiede stabilmente, che sarà di proprietà esclusiva della
Sig.ra secondo quanto disposto al n. 4 del presente accordo. Ogni decisione Parte_2
relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in accordo tra i due genitori in ragione dell'affidamento condiviso;
7. in merito alle frequentazioni padre-figlio, il Sig. potrà vedere ed ospitare il Pt_1
figlio quando vorrà anche in accordo con la volontà del medesimo ragazzo, comprese le festività e le vacanze estive;
8. il Sig. (genitore non collocatario) corrisponderà alla Sig.ra un Pt_1 Parte_2
contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 300,00 entro il giorno 15 di ogni
2 mese fino a quando il medesimo non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
su detto importo maturerà annualmente la rivalutazione Istat costo della vita, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa del presente accordo;
9. le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, previamente concordate tra i genitori, saranno sostenute al 50% tra i coniugi. Nello specifico: tasse universitarie, libri scolastici e altri strumenti di studio;
visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, assicurazione auto, attività ludico-sportive;
10. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11. le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 24 febbraio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_2 Parte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 6 novembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254);
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considerato che
nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 12 marzo 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 15 settembre 2002 a Bologna e che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio AN, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti, confermate all'udienza del 6 novembre 2025 e riportate in dispositivo (omettendo le parti delle stesse che erroneamente richiamano l'affidamento e il collocamento del figlio o dei figli, essendo pacifico che i ricorrenti hanno avuto un solo figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente), non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
29 settembre 1971 e , nata a [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a Bologna il 15 settembre 2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 429, parte II, serie A, dell'anno 2002;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
4 C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2. entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento;
3. la Sig.ra è interamente proprietaria dell'unità immobiliare adibita quale Parte_2
casa coniugale sita nel Comune di Bologna (BO), identificato al Catasto dei fabbricati di Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152/3 Piano S1, Foglio 210, particella 43, subalterno 41, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 2, consistenza 7mq e superficie catastale 8 mq con rendita di euro 27,11 e Piano 1, Foglio 210, particella 43, subalterno
42, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani e superficie catastale
93 mq con rendita di euro 976,10 acquistata in data 20/03/2000 per Atto del Notaio Dott. in Bologna, Repertorio n. 4943 - Compravendita, Trascrizione n. Persona_1
6836.1/2000 Reparto PI di Bologna in atti dal 29/05/2000 all'esito del contratto di compravendita del 19/03/2025 a ministero Notaio Dott. in Bologna Persona_1
in cui la medesima ha acquistato dal Sig. la propria quota di comproprietà pari Pt_1
a 1/2;
4. gli arredi della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della Sig.ra ; Parte_2
5. il Sig. si è già volontariamente allontanato dalla casa coniugale, al fine di Pt_1
meglio garantire l'equilibrio e l'armonia tra tutte le parti coinvolte, asportando indumenti ed effetti personali fissando per il momento il proprio domicilio in Bologna,
Via Salgari n. 33 , il quale poi provvederà a cambiare residenza in altro luogo;
6. il figlio AN convivrà con la madre” “presso l'abitazione familiare, dove attualmente risiede stabilmente, che sarà di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_2
secondo quanto disposto al n. 4 del presente accordo”;
5 “7. in merito alle frequentazioni padre-figlio, il Sig. potrà vedere ed ospitare il Pt_1
figlio quando vorrà anche in accordo con la volontà del medesimo ragazzo, comprese le festività e le vacanze estive;
8. il Sig. “corrisponderà alla Sig.ra un contributo mensile al Pt_1 Parte_2
mantenimento del figlio pari ad € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese fino a quando il medesimo non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
su detto importo maturerà annualmente la rivalutazione Istat costo della vita, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa del presente accordo;
9. le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, previamente concordate tra i genitori, saranno sostenute al 50% tra i coniugi. Nello specifico: tasse universitarie, libri scolastici e altri strumenti di studio;
visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, assicurazione auto, attività ludico-sportive;
10. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11. le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 11 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. AN Giusberti
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