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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. PA IS Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa OM CH Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 588/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Mario D'Ecclesiis, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Potenza, alla Via
Crispi, n. 33
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DO RO, in virtù di mandato a margine della domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Villa D'Agri
(PZ), alla Via Provinciale, n. 221
appellato OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali – appello avverso il lodo arbitrale del
19.02.2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro del 19.06.2008
in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 7 della Controparte_1
convenzione stipulata con la società ne chiedeva la condanna al Parte_1
pagamento della somma pari ad euro € 119.542,87 a titolo di compenso per le prestazioni effettuate in forza della predetta convenzione e meglio specificate in atti.
La società odierna appellante non provvedeva alla nomina di un proprio arbitro nè si costituiva e, con pec del 16.11.2017 contestava la regolarità di costituzione del collegio diffidandolo dal proseguire nella propria attività.
Il procedimento arbitrale è stato definito con il lodo del 19.02.2018 con cui, rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla accoglieva la domanda Parte_1
di condanna proposta dal professionista condannando l'appellante al pagamento della complessiva somma pari ad euro 98.191,12 oltre interessi moratori e spese processuali.
Avverso tale pronuncia arbitrale ha interposto gravame la Parte_1
eccependone in via pregiudiziale la nullità in quanto assunta nonostante palesi violazioni del contraddittorio nonché in violazione dell'art. 821 c.p.c. Ha poi svolto censure nel merito dirette a contrastare la prova della pretesa creditoria riconosciuta dal collegio arbitrale in favore del professionista appellato.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_1
infondata nonché la condanna della società appellante al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c., oltre il rigetto dell'istanza inibitoria.
Il giudizio d'appello non è stato istruito se non documentalmente e trattenuto in decisione all'udienza del 23.09.2025, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati. Sulla violazione dell'art. 821 c.p.c.
Stante il potenziale carattere assorbente va anzitutto vagliata l'eccezione di nullità del lodo ai sensi dell'art. 821 c.p.c.
Nel sistema processuale vigente, affinché la parte che ne abbia interesse possa far valere il motivo di nullità de quo è necessario che lo stesso manifesti, così come previsto dall'art. 821 c.p.c. la volontà di far valere la decadenza prima della sottoscrizione del lodo da parte della maggioranza dei membri del collegio. Nel manifestare tale volontà, tuttavia, è necessario che la parte interessata osservi le prescrizioni formali dettate dall'art. 821 c.p.c. in base al quale “il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”.
Tutto ciò premesso la prima verifica che occorre svolgere attiene alla tempestività
o meno del lodo odiernamente impugnato. Il termine per rendere il lodo inizia a decorrere dalla data di accettazione degli arbitri o dall'ultima accettazione, se gli arbitri sono più e l'accettazione non sia avvenuta contemporaneamente. Nel caso di specie, essendo stati nominati tre arbitri, ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia del lodo, deve aversi riguardo all'ultima accettazione in data 2.3.2015 come riferito dalla stessa società appellante (p. 2 dell'atto di appello).
Tanto premesso, con riguardo alla decorrenza di tale data, il lodo, in mancanza di diversa pattuizione, avrebbe dovuto essere pronunciato nel termine di 180 gg. ex art. 820 c.p.c. nella formulazione precedente alla sostituzione del medesimo articolo ad opera del D.lgs. n. 40/2006.
E' evidente la tardività del lodo per cui è causa attesa la sua pronuncia solo nel
2018, quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 820 c.p.c.
Premessa la tardività del deposito del lodo, la nullità dello stesso consegue ad un'ipotesi di nullità relativa la cui operatività è rimessa all'iniziativa della parte che intenda avvalersene attraverso una formale e tempestiva comunicazione della volontà di far valere detta decadenza. L'art. 821 co. 1 c.c., infatti, prevede che “Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”.
Con specifico riguardo a tale profilo si attesta uno dei motivi di gravame articolati dalla società appellante secondo cui l'adempimento in parola sarebbe stato assolto nel caso di specie dalla comunicazione inviata a mezzo pec all'appellato nonché agli arbitri in quanto diretta esplicitamente a contestare la violazione dell'art. 820 c.p.c. diffidando dal procedere in ulteriori attività.
L'assunto è infondato.
La Corte condivide in merito le argomentazioni già svolte dal Collegio arbitrale e tese a sottolineare l'inidoneità della comunicazione a mezzo PEC a supplire alla notifica a mezzo Ufficiale giudiziario, procedura che, in conformità con i più recenti arresti di legittimità, non ammette equipollenti.
Difatti, la notifica in oggetto deve consentire anche la conoscenza della ricezione della stessa da parte dei destinatari. Il termine “notifica” impiegato dal legislatore non potrebbe che evocare il concetto di notifica giusprocessualistica.
Né è conferente il richiamo all'art. 156 c.p.c. perché tale norma si riferisce, di regola,
"agli atti del processo" e perché, come detto, la previsione della notificazione garantisce la certezza della conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati dell'intenzione di far valere la decadenza (cfr. da ultimo Cass. n. 10444/2023 secondo cui “in tema di procedimento arbitrale, l'atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili. (Nella specie, la
S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di gravame è infondato.
Sulla violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c. Sempre in via pregiudiziale, la si duole della violazione del principio Parte_1
del contraddittorio.
In particolare, lamenta sotto tale profilo plurime irregolarità, ovvero il difetto di notifica della convocazione dell'incontro del 9.12.2010 al quale l'avv. D'Ecclesiis avrebbe partecipato in qualità di difensore della società pur non avendo Parte_1
la procura, del ricorso al Presidente del Tribunale ai fini della nomina dell'arbitro per conto di essa società, dell'udienza del 16 marzo 2015 fissata per il tentativo di conciliazione
Cionondimeno, la stessa società appellante ha dedotto di avere avuto regolare notifica sia della domanda di arbitrato del 15 luglio 2008 (p. 4 dell'atto di appello) che del verbale d'udienza del 16 marzo 2015 (p. 7 dell'atto di appello) nonché della convocazione per rendere l'interrogatorio formale (notifica del verbale del
16.10.2017, p. 8 dell'atto di appello).
Ancora, occorre considerare come vi è in atti il riscontro della notifica del sollecito di nomina del proprio arbitro del 3.3.2010.
Ciò precisato quanto alle doglianze proposte dall'appellante sotto il profilo della pretesa violazione del contraddittorio, occorre rilevare in limine come la violazione del contraddittorio va vagliata nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio. Come ribadito in sede di legittimità, infatti, “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (così Cass. civ. n.
18600/2020). Alla luce di tali principi, non si ravvisa nella censura articolata dall'appellante la deduzione dello specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa tanto più che la stessa società, pur avendo ricevuto la notifica di plurimi atti relativi al procedimento arbitrale come innanzi evidenziato, non ha inteso costituirsi e svolgere le proprie difese.
La stessa appellante, difatti, anche nell'atto introduttivo del presente gravame ha dedotto che, ricevuta la notifica del verbale dell'udienza del 16 marzo
2015, la riteneva ininfluente attesa “la già intervenuta totale irregolarità del procedimento e per il successivo andamento del procedimento arbitrale”.
Del pari è solo generica la deduzione della violazione del diritto di difesa sorretta dalla giustificazione per cui il termine del rinvio per il tentativo di conciliazione sarebbe stato troppo breve.
Per tali ragioni, anche il motivo in oggetto è infondato.
Sulle censure di merito
La validità del lodo comporta l'inammissibilità delle censure di merito articolate dall'appellante. Come noto, l'art. 829 c.p.c. stabilisce precisi limiti alla possibilità di svolgere critiche nel merito della pronuncia arbitrale prevedendo che
“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia
è sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi”.
Tali presupposti non sono stati invocati nel caso di specie e, pertanto, non è ammissibile una disamina nel merito della controversia.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al valore della controversia in misura pari alla pretesa creditoria riconosciuta dal collegio arbitrale in favore del professionista appellato e con applicazione dei parametri medi.
Non si reputano sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. invocata dall'appellato in quanto la mera infondatezza della domanda non consente di accedere a tale pronuncia suppletiva (cfr. Cass. n.
19448/2023 secondo cui “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”).
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in euro 14.317,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
OM CH
IL PRESIDENTE
PA IS
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. PA IS Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa OM CH Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 588/2018 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Mario D'Ecclesiis, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Potenza, alla Via
Crispi, n. 33
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DO RO, in virtù di mandato a margine della domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Villa D'Agri
(PZ), alla Via Provinciale, n. 221
appellato OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali – appello avverso il lodo arbitrale del
19.02.2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro del 19.06.2008
in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 7 della Controparte_1
convenzione stipulata con la società ne chiedeva la condanna al Parte_1
pagamento della somma pari ad euro € 119.542,87 a titolo di compenso per le prestazioni effettuate in forza della predetta convenzione e meglio specificate in atti.
La società odierna appellante non provvedeva alla nomina di un proprio arbitro nè si costituiva e, con pec del 16.11.2017 contestava la regolarità di costituzione del collegio diffidandolo dal proseguire nella propria attività.
Il procedimento arbitrale è stato definito con il lodo del 19.02.2018 con cui, rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla accoglieva la domanda Parte_1
di condanna proposta dal professionista condannando l'appellante al pagamento della complessiva somma pari ad euro 98.191,12 oltre interessi moratori e spese processuali.
Avverso tale pronuncia arbitrale ha interposto gravame la Parte_1
eccependone in via pregiudiziale la nullità in quanto assunta nonostante palesi violazioni del contraddittorio nonché in violazione dell'art. 821 c.p.c. Ha poi svolto censure nel merito dirette a contrastare la prova della pretesa creditoria riconosciuta dal collegio arbitrale in favore del professionista appellato.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_1
infondata nonché la condanna della società appellante al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c., oltre il rigetto dell'istanza inibitoria.
Il giudizio d'appello non è stato istruito se non documentalmente e trattenuto in decisione all'udienza del 23.09.2025, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati. Sulla violazione dell'art. 821 c.p.c.
Stante il potenziale carattere assorbente va anzitutto vagliata l'eccezione di nullità del lodo ai sensi dell'art. 821 c.p.c.
Nel sistema processuale vigente, affinché la parte che ne abbia interesse possa far valere il motivo di nullità de quo è necessario che lo stesso manifesti, così come previsto dall'art. 821 c.p.c. la volontà di far valere la decadenza prima della sottoscrizione del lodo da parte della maggioranza dei membri del collegio. Nel manifestare tale volontà, tuttavia, è necessario che la parte interessata osservi le prescrizioni formali dettate dall'art. 821 c.p.c. in base al quale “il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”.
Tutto ciò premesso la prima verifica che occorre svolgere attiene alla tempestività
o meno del lodo odiernamente impugnato. Il termine per rendere il lodo inizia a decorrere dalla data di accettazione degli arbitri o dall'ultima accettazione, se gli arbitri sono più e l'accettazione non sia avvenuta contemporaneamente. Nel caso di specie, essendo stati nominati tre arbitri, ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia del lodo, deve aversi riguardo all'ultima accettazione in data 2.3.2015 come riferito dalla stessa società appellante (p. 2 dell'atto di appello).
Tanto premesso, con riguardo alla decorrenza di tale data, il lodo, in mancanza di diversa pattuizione, avrebbe dovuto essere pronunciato nel termine di 180 gg. ex art. 820 c.p.c. nella formulazione precedente alla sostituzione del medesimo articolo ad opera del D.lgs. n. 40/2006.
E' evidente la tardività del lodo per cui è causa attesa la sua pronuncia solo nel
2018, quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 820 c.p.c.
Premessa la tardività del deposito del lodo, la nullità dello stesso consegue ad un'ipotesi di nullità relativa la cui operatività è rimessa all'iniziativa della parte che intenda avvalersene attraverso una formale e tempestiva comunicazione della volontà di far valere detta decadenza. L'art. 821 co. 1 c.c., infatti, prevede che “Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”.
Con specifico riguardo a tale profilo si attesta uno dei motivi di gravame articolati dalla società appellante secondo cui l'adempimento in parola sarebbe stato assolto nel caso di specie dalla comunicazione inviata a mezzo pec all'appellato nonché agli arbitri in quanto diretta esplicitamente a contestare la violazione dell'art. 820 c.p.c. diffidando dal procedere in ulteriori attività.
L'assunto è infondato.
La Corte condivide in merito le argomentazioni già svolte dal Collegio arbitrale e tese a sottolineare l'inidoneità della comunicazione a mezzo PEC a supplire alla notifica a mezzo Ufficiale giudiziario, procedura che, in conformità con i più recenti arresti di legittimità, non ammette equipollenti.
Difatti, la notifica in oggetto deve consentire anche la conoscenza della ricezione della stessa da parte dei destinatari. Il termine “notifica” impiegato dal legislatore non potrebbe che evocare il concetto di notifica giusprocessualistica.
Né è conferente il richiamo all'art. 156 c.p.c. perché tale norma si riferisce, di regola,
"agli atti del processo" e perché, come detto, la previsione della notificazione garantisce la certezza della conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati dell'intenzione di far valere la decadenza (cfr. da ultimo Cass. n. 10444/2023 secondo cui “in tema di procedimento arbitrale, l'atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili. (Nella specie, la
S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di gravame è infondato.
Sulla violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c. Sempre in via pregiudiziale, la si duole della violazione del principio Parte_1
del contraddittorio.
In particolare, lamenta sotto tale profilo plurime irregolarità, ovvero il difetto di notifica della convocazione dell'incontro del 9.12.2010 al quale l'avv. D'Ecclesiis avrebbe partecipato in qualità di difensore della società pur non avendo Parte_1
la procura, del ricorso al Presidente del Tribunale ai fini della nomina dell'arbitro per conto di essa società, dell'udienza del 16 marzo 2015 fissata per il tentativo di conciliazione
Cionondimeno, la stessa società appellante ha dedotto di avere avuto regolare notifica sia della domanda di arbitrato del 15 luglio 2008 (p. 4 dell'atto di appello) che del verbale d'udienza del 16 marzo 2015 (p. 7 dell'atto di appello) nonché della convocazione per rendere l'interrogatorio formale (notifica del verbale del
16.10.2017, p. 8 dell'atto di appello).
Ancora, occorre considerare come vi è in atti il riscontro della notifica del sollecito di nomina del proprio arbitro del 3.3.2010.
Ciò precisato quanto alle doglianze proposte dall'appellante sotto il profilo della pretesa violazione del contraddittorio, occorre rilevare in limine come la violazione del contraddittorio va vagliata nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio. Come ribadito in sede di legittimità, infatti, “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (così Cass. civ. n.
18600/2020). Alla luce di tali principi, non si ravvisa nella censura articolata dall'appellante la deduzione dello specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa tanto più che la stessa società, pur avendo ricevuto la notifica di plurimi atti relativi al procedimento arbitrale come innanzi evidenziato, non ha inteso costituirsi e svolgere le proprie difese.
La stessa appellante, difatti, anche nell'atto introduttivo del presente gravame ha dedotto che, ricevuta la notifica del verbale dell'udienza del 16 marzo
2015, la riteneva ininfluente attesa “la già intervenuta totale irregolarità del procedimento e per il successivo andamento del procedimento arbitrale”.
Del pari è solo generica la deduzione della violazione del diritto di difesa sorretta dalla giustificazione per cui il termine del rinvio per il tentativo di conciliazione sarebbe stato troppo breve.
Per tali ragioni, anche il motivo in oggetto è infondato.
Sulle censure di merito
La validità del lodo comporta l'inammissibilità delle censure di merito articolate dall'appellante. Come noto, l'art. 829 c.p.c. stabilisce precisi limiti alla possibilità di svolgere critiche nel merito della pronuncia arbitrale prevedendo che
“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia
è sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi”.
Tali presupposti non sono stati invocati nel caso di specie e, pertanto, non è ammissibile una disamina nel merito della controversia.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al valore della controversia in misura pari alla pretesa creditoria riconosciuta dal collegio arbitrale in favore del professionista appellato e con applicazione dei parametri medi.
Non si reputano sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. invocata dall'appellato in quanto la mera infondatezza della domanda non consente di accedere a tale pronuncia suppletiva (cfr. Cass. n.
19448/2023 secondo cui “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”).
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in euro 14.317,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
OM CH
IL PRESIDENTE
PA IS