Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Chiara Mazzaroppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n .4380 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZARIANI Parte_1 C.F._1
MARISA, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Pessina n.° 13 presso lo studio dell'Avv.
Sandro Pinna, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Marisa
Zariani
-ATTORE-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 C.F._2
difensore avv. FRONGIA VALERIA
-CONVENUTO-
Conclusioni: per parte opponente: “dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del precetto datato 13.06.2022, a firma
Avv. Valeria Frongia notificato all'istante in data 21.06.2022, con riferimento alle somme esposte.
- condannare la signora a rifondere al proprio marito sig. Controparte_1 Parte_1
la somma di € 5.800,00 versata in eccedenza.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge” per la parte opposta: “stante l'assenza dei presupposti di legge ai fine della sospensione dei titoli posti a fondamento dell'atto di precetto ex adverso opposto, respingere la domanda di parte opponente volta a sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli sui quali è fondata l'intimazione a precetto contro il quale è stato proposto l'atto di opposizione per il quale è causa;
1
tenuto conto del fatto che in data 15 giugno 2022 (dopo che la parte odierna esponente aveva già
consegnato all'Ufficiale Giudiziario l'atto per la sua notifica ossia in data 14.6.2022) ha versato
l'importo di Euro 750,00;
3)respingere perché infondata e illegittima per le ragioni sopra esposte la domanda riconvenzionale introdotta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo volta a ottenere una
condanna della a rifondere al la somma di Euro 5.800,00 a suo dire versata in CP_1 Pt_1
eccedenza.
B- in via subordinata si propone la seguente domanda riconvenzionale conseguente alla domanda
riconvenzionale proposta con l'atto di opposizione a precetto
accertare e dichiarare, in virtù dei titoli dedotti nella presente controversia ossia la sentenza
n.3652\2014 (emessa dall'intestato Tribunale nella causa Rac 5463/2012 e munita di formula
esecutiva in data 21\10\2016) e l'ordinanza pubblicata in data 20 maggio 2022 (munita di formula
esecutiva in data 13.6.2022 ed emessa nel procedimento V.G. 7041/2019), quali somme siano
ancora dovute dal Signor alla Signora a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per sé e per i figli nel periodo da agosto 2019 (compreso) a giugno 2022 e di
conseguenza condannare lo stesso al pagamento delle medesime somme così saranno Pt_1
accertate in favore della Signora con obbligo a corrispondere altresì interessi e CP_1
rivalutazione.
C- in ogni caso con vittoria di spese e competenze”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: che con sentenza del 15.12.2014 il tribunale di Cagliari, pronunciata la
[...]
separazione tra i coniugi, aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1
di € 550,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e che, con provvedimento del 09.05.2022, Per_1 Per_2
era stato revocato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio, ormai con lui convivente, ed era stato ridotto ad € 250,00 l'importo dovuto
2 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
che in data 21.06.2022, gli era stato notificato atto di precetto con cui la gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € CP_1
6.378,30 (€ 4.500,00 per nove mensilità nel periodo compreso da agosto 2019 ad aprile 2020 per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio -€ 500,00 per nove Per_1
mesi- € 800,00 per asserite differenze dovute a titolo di assegno per moglie e figlia minore nel periodo da dicembre 2020 a luglio 2021 e non corrisposte;
€ 750,00 per non aver corrisposto l'importo dovuto a titolo di concorso al mantenimento di moglie e figlia per la mensilità di giugno
2022).
Domandava la pronuncia della nullità del precetto e la condanna di alla Controparte_1
restituzione della somma di € 5.800,00, allegando: che nel mese di luglio del 2019 si era Per_1
stabilito presso l'abitazione paterna e da questo momento, pertanto, aveva sospeso il versamento dell'assegno alla madre, corrispondendo l'importo di € 500,00 direttamente in favore del figlio;
che vantava un diritto di credito nei confronti della posto che nel corso del procedimento di CP_1
modifica delle condizioni della separazione -concluso con riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto per il coniuge- aveva continuato a corrispondere l'importo dovuto in forza della sentenza del
15.12.2014; che, infine, il pagamento dell'importo di € 750,00 relativo alla mensilità di giugno
2022 era stato, regolarmente, effettuato.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in epigrafe.
, costituitasi in giudizio, instava per il rigetto dell'opposizione evidenziando che Controparte_1
il provvedimento di modifica del 20.05.2022 aveva revocato l'obbligo del di Pt_1
corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio a decorrere dalla proposizione della domanda “avvenuta con il deposito della comparsa di costituzione”, ossia in data 24.04.2020: pertanto, legittimamente aveva domandato il pagamento dell'assegno dal momento della arbitraria interruzione sino al mese di aprile 2020.
Lamentava, inoltre, che l'opponente dal mese di dicembre 2020 fino al mese di luglio 2021, aveva corrisposto somme minori rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione per il mantenimento proprio e della figlia “nel periodo compreso da dicembre 2020 a luglio 2021, ha
corrisposto le seguenti somme: a dicembre 2020 Euro 900,00 (pagando inizialmente Euro 750,00 e
poi integrando con altri Euro 150,00 anziché Euro 1.050,00 come in realtà dovuto), a gennaio
3 2021 Euro 750,00 (anziché Euro 1.050,00 come in realtà dovuto), a febbraio 2021 Euro 750,00
(anziché Euro 1.050,00 come in realtà dovuto), a marzo 2021 Euro 750,00 (anziché Euro 1.050,00
come in realtà dovuto), a aprile 2021 Euro 750,00 (anziché Euro 1.050,00 come in realtà dovuto),
a maggio 2021 Euro 750,00 (anziché Euro 1.050,00 come in realtà dovuto), a giugno 2021 Euro
750,00, a luglio 2021 Euro 900,00 (anziché Euro 1.050,00 come in realtà dovuto)”.
Allegava, poi, che nessuna somma era da lei dovuta al in virtù del decreto del 20.5.2022, Pt_1
non essendo stato precisato che la riduzione dell'assegno per il coniuge dovesse operare dal momento della proposizione della domanda.
Riconosceva, infine, l'avvenuto pagamento, sebbene in ritardo, della somma di € 750,00 relativo al mese di giugno 2022.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 15.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui appresso.
Occorre anzitutto evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di un coniuge a percepire l'assegno di mantenimento ed il corrispondente obbligo dell'altro di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica del provvedimento, “trovando applicazione, in mancanza di specifiche
disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic
stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di
revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno” (cfr. Cass. 2023 n. 20101; Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez.
I, 7/01/2008, n. 28; Cass., Sez. VI, 30/07/2015, n. 16173; Cass., Sez. I, 22/05/2009, n. 11913).
Pertanto, essendo stato espressamente revocato l'obbligo del di corrispondere il CP_2
contributo per il mantenimento del figlio dal momento della proposizione della domanda avvenuta con il deposito della comparsa di costituzione, deve ritenersi fondata la pretesa della relativa CP_1
alla corresponsione delle somme dovute per il mantenimento di sino al mese di aprile del Per_1
2020, data del deposito della comparsa di costituzione del nel giudizio di modifica delle Pt_1
condizioni della separazione.
4 Né, in mancanza di una modifica del titolo, può ritenersi legittimo l'allegato pagamento effettuato dal in favore del figlio anziché della Pt_1 CP_1
Il provvedimento del 9.05.2022 ha altresì ridotto l'importo dovuto dall'opponente in favore della ad € 250,00 in ragione del peggioramento delle condizioni economiche del CP_1 Pt_1
Sebbene il provvedimento richiamato nulla abbia precisato in ordine alla decorrenza della riduzione, deve ritenersi che gli effetti del provvedimento di revisione decorrano non dal momento dell'adozione dello stesso, ma dal momento della proposizione della domanda per il principio generale secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte che abbia visto giudizialmente riconosciuto il proprio diritto.
Nel caso di specie, dunque, la revisione opera dal momento della domanda, ossia dal mese di aprile del 2020.
Da tale data, dunque, l'originario importo di € 1.550,00 dovuto dal deve ritenersi Pt_1
modificato nella complessiva somma di € 750,00.
È infine risultato pacifico l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente dell'importo dovuto per il mese di giugno 2022.
Deve, pertanto, essere accolta parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia del precetto limitatamente all'importo di € 1.550,00.
Quanto alla pretesa restitutoria avanzata dall'opponente, deve rilevarsi che la Suprema Corte, con pronuncia n. 32914 del 2022, attesa l'assenza nell'ordinamento di una disposizione che, sul piano sostanziale, sancisca la irripetibilità dell'assegno propriamente alimentare provvisoriamente disposto a favore dell'alimentando, ha affermato che un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base nei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche «per finalità alimentare», sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita.
La richiamata sentenza, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, ha, dunque, affermato il principio secondo cui “a) opera la «condictio
indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche
5 effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b)
non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede
(sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del
soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del
quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente,
purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di
solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che
dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in
condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di
modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.
Orbene, tale essendo lo stato della giurisprudenza, deve essere rigettata la domanda del Pt_1
volta ad ottenere la restituzione della maggior somma versata, considerato che il provvedimento del
9.05.2022 ha ridotto l'importo dovuto in ragione del peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato e dovendo pertanto ritenersi che le somme versate in base al titolo originario siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente all'importo di € 1.550,00;
• rigetta la domanda del volta ad ottenere la condanna di alla Pt_1 Controparte_1
restituzione della somma di € 5.800,00 versata in eccedenza;
• spese compensate.
Cagliari, 17.03.2025
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