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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2153/2021 depositato il 27/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino N. 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1040/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 08/07/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190046565655000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 per l'anno di imposta 2013, l'Agenzia delle Entrate -BAT rilevava l'omesso versamento da parte della Resistente_1 per euro 93.087,00.
Di seguito alla comunicazione di irregolarità, la società chiedeva la rateizzazione in 20 rate trimestrali con riduzione al 10% della sanzione ai sensi dell'art. 13 d. l.vo 471/97.
La società non versava la rata n. 15 scadente il 30/11/2018 entro il termine di pagamento della rata successiva
( 28/02/2019 ).
L'Ufficio constatava la decadenza dalla rateazione e iscriveva a ruolo l'Iva residua per euro 23.271,00 con interessi e sanzione nella misura del 30% sull'ammontare delle imposte dovute.
L'importo veniva richiesto con la cartella di pagamento nr. 0142190046565655000.
Seguiva provvedimento di sgravio parziale per effetto del pagamento delle rate nr. 15 e 16.
Residuava il pagamento delle rate 17,18,19, 20.
Con ricorso iscritto al nr. 585/2020 R.G.R. la società contestava le sanzioni, sul presupposto che esse fossero dovute in relazione alle rate non versate e non sul totale.
Invocava quindi l'applicazione dell'art. 15 ter del DPR 602/97, il trattamento di favore per errore scusabile e la compensazione con credito Iva.
Con sentenza n. 1040 del 275/2021 depositata il 08/7/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso per quanto di ragione, compensando le spese.
L'Agenzia delle Entrate -BAT appellava la sentenza per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
3-bis del d. l.vo 462/1997, 15-ter del DPR 602/1973 e 15 del d. l.vo 159/2015.
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello, la riforma dell'impugnata sentenza con conferma della legittimità della cartella di pagamento per gli importi così come risultanti di seguito a provvedimento di sgravio del 29/01/2020 e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società Resistente_1 srl, rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1 chiedendo la conferma appellata e rappresentando che i lievi ritardi negli adempimenti erano stati determinati dalle difficoltà finanziarie della società causate da mancati pagamenti da parte della clientela.
Con memoria depositata il 17/12/2025 la società appellata rappresentava:
-di essersi avvalsa della facoltà concessa dall'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022,
n. 197;
-di avere trasmesso all'Agenzia Entrate la Domanda di Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie
Pendenti per la Cartella di pagamento n. 01420190046565655000 inoltrando all'Agenzia Entrate la domanda per la definizione della Cartella di pagamento n. 01420190046565655000 – anno d'imposta 2013 con il servizio ENTRATEL, protocollo telematico n. 23062012150753646 – 0000001; -che in data 05/06/2023 il pagamento previsto per la definizione di euro 839,00 era stato effettuato con il modello F24.
Allegava alla memoria:
-la copia della domanda di definizione agevolata;
-la copia della comunicazione di ricezione della domanda di definizione lite - L. 197/2022 rilasciata dal
Servizio Telematico ENTRATEL in data 20/06/2023, protocollo n. 23062012150753646 – 000000;
-il modello F24 pagato in data 05/06/2023 di euro 839,00 (codice tributo TF20 anno 2013).
Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia di dichiarare l'estinzione del processo.
Analoga istanza veniva presentata in data 09/01/2026 dalla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani dell'Agenzia delle Entrate.
09/01/2026
All'udienza odierna l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della documentazione presentata dalla società appellata in data 17/12/2025 e della concorde richiesta di entrambe le parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92 per definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre
2022, n. 197 e 12-bis del D.L. 17/6/2025 n. 84 conv. con l. 30/7/2025 n. 108 con compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 46 comma 3 D. L.vo 546/92 trattandosi di caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite tributaria pendente. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2153/2021 depositato il 27/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino N. 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1040/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 08/07/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190046565655000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 per l'anno di imposta 2013, l'Agenzia delle Entrate -BAT rilevava l'omesso versamento da parte della Resistente_1 per euro 93.087,00.
Di seguito alla comunicazione di irregolarità, la società chiedeva la rateizzazione in 20 rate trimestrali con riduzione al 10% della sanzione ai sensi dell'art. 13 d. l.vo 471/97.
La società non versava la rata n. 15 scadente il 30/11/2018 entro il termine di pagamento della rata successiva
( 28/02/2019 ).
L'Ufficio constatava la decadenza dalla rateazione e iscriveva a ruolo l'Iva residua per euro 23.271,00 con interessi e sanzione nella misura del 30% sull'ammontare delle imposte dovute.
L'importo veniva richiesto con la cartella di pagamento nr. 0142190046565655000.
Seguiva provvedimento di sgravio parziale per effetto del pagamento delle rate nr. 15 e 16.
Residuava il pagamento delle rate 17,18,19, 20.
Con ricorso iscritto al nr. 585/2020 R.G.R. la società contestava le sanzioni, sul presupposto che esse fossero dovute in relazione alle rate non versate e non sul totale.
Invocava quindi l'applicazione dell'art. 15 ter del DPR 602/97, il trattamento di favore per errore scusabile e la compensazione con credito Iva.
Con sentenza n. 1040 del 275/2021 depositata il 08/7/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso per quanto di ragione, compensando le spese.
L'Agenzia delle Entrate -BAT appellava la sentenza per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
3-bis del d. l.vo 462/1997, 15-ter del DPR 602/1973 e 15 del d. l.vo 159/2015.
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello, la riforma dell'impugnata sentenza con conferma della legittimità della cartella di pagamento per gli importi così come risultanti di seguito a provvedimento di sgravio del 29/01/2020 e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società Resistente_1 srl, rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1 chiedendo la conferma appellata e rappresentando che i lievi ritardi negli adempimenti erano stati determinati dalle difficoltà finanziarie della società causate da mancati pagamenti da parte della clientela.
Con memoria depositata il 17/12/2025 la società appellata rappresentava:
-di essersi avvalsa della facoltà concessa dall'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022,
n. 197;
-di avere trasmesso all'Agenzia Entrate la Domanda di Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie
Pendenti per la Cartella di pagamento n. 01420190046565655000 inoltrando all'Agenzia Entrate la domanda per la definizione della Cartella di pagamento n. 01420190046565655000 – anno d'imposta 2013 con il servizio ENTRATEL, protocollo telematico n. 23062012150753646 – 0000001; -che in data 05/06/2023 il pagamento previsto per la definizione di euro 839,00 era stato effettuato con il modello F24.
Allegava alla memoria:
-la copia della domanda di definizione agevolata;
-la copia della comunicazione di ricezione della domanda di definizione lite - L. 197/2022 rilasciata dal
Servizio Telematico ENTRATEL in data 20/06/2023, protocollo n. 23062012150753646 – 000000;
-il modello F24 pagato in data 05/06/2023 di euro 839,00 (codice tributo TF20 anno 2013).
Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia di dichiarare l'estinzione del processo.
Analoga istanza veniva presentata in data 09/01/2026 dalla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani dell'Agenzia delle Entrate.
09/01/2026
All'udienza odierna l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della documentazione presentata dalla società appellata in data 17/12/2025 e della concorde richiesta di entrambe le parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92 per definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre
2022, n. 197 e 12-bis del D.L. 17/6/2025 n. 84 conv. con l. 30/7/2025 n. 108 con compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 46 comma 3 D. L.vo 546/92 trattandosi di caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite tributaria pendente. Spese compensate.