Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10294 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10294/2025REG.PROV.COLL.
N. 07785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7785 del 2022, proposto da ES GL, SS GL, UN GL e NN TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1139/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. NI Di LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza che ha respinto il ricorso per l’annullamento delle ordinanze di demolizione n.40 e n. 41 del 18.1.2018, notificate ai ricorrenti in data 19.1.2018.
In particolare, il ricorso lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 33, 3, 6 e 10 d.P.R. n.380/2001 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza del presupposto - difetto assoluto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 – illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto le contestazioni mosse dall'amministrazione comunale nelle ordinanze impugnate si fondano su presupposti del erronei, essendo il frutto di un'istruttoria carente e superficiale, che non ha tenuto conto della tipologia e della entità degli interventi in concreto realizzati, così portando all'adozione di una misura sanzionatoria sproporzionata e ingiusta rispetto alla reale entità delle violazioni accertate.
2.- L’appello ripropone le originarie censure, articolandole come ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata.
In particolare, a dire dei ricorrenti, il vano ripostiglio realizzato sotto la soletta del balcone terraneo e che presenta un'altezza di circa m 1,90, è insuscettibile di essere utilizzato come superficie utile per la permanenza umana . Di conseguenza, l'opera in questione poteva essere realizzata con semplice scia ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. n.380/2001, e non con permesso di costruire, come erroneamente ritenuto dal Comune e confermato dal primo giudice.
Anche in relazione alle contestate verande, a dispetto di quanto sostenuto dal primo giudice, va eccepito che le stesse, per le loro modestissime dimensioni, non hanno determinato un rilevante aggravio del carico urbanistico, dovendosi osservare che stesse hanno piuttosto una funzione manutentiva e di protezione del fronte delle singole abitazioni dall'incidenza degli agenti atmosferici, funzionando da isolamento sia dal freddo invernale e dalla pioggia battente, che dalla calura estiva.
3.- Ha resistito il comune appellato.
4.- Alla udienza straordinaria del 1° ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
5.- L’appello è infondato.
6.- In fatto, la vicenda è chiara.
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato residenziale sito in Torre del Greco alla via Martiri d'Africa n. 58 bis, edificato con licenza edilizia n. 222 del 1953, individuato in Catasto Urbano comunale al foglio 15, particella 1467.
A seguito di sopralluogo della locale Polizia Urbana, il comune di Torre del Greco notificava loro le prefate ordinanze con le quali si ingiungeva la demolizione di alcune opere edilizie ritenute abusive in quanto realizzate in assenza del previo rilascio del permesso di costruire. In particolare, le opere contestate consistevano nella realizzazione di cinque verande su altrettanti balconi del fabbricato residenziale, nonché nella delimitazione, al di sotto della soletta di un balcone, con muratura perimetrale, di un piccolo spazio per adibirlo a deposito.
7.- Il TAR ha applicato l’indirizzo consolidato, seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le opere realizzate senza titolo, che hanno generato un’alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi, peraltro in zona vincolata, come lo è il Comune di Torre del Greco, devono essere assoggettate a ordine di demolizione, a maggior ragione in riferimento alla realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, comportando la stessa nuovi volumi e modifica della sagoma dell’edificio.
Non coglie nel segno, quindi, l’assunto dei ricorrenti secondo cui il nuovo vano sarebbe insuscettibile di essere utilizzato come superficie utile per la permanenza umana e non costituirebbe un peso volumetrico-urbanistico, con la conseguenza che l’opera poteva essere realizzata con semplice scia.
Infatti, le opere edilizie che comportano incremento della volumetria necessitano di permesso a costruire e, in mancanza dello stesso, la sanzione della demolizione non solo è legittima, ma anche doverosa essendo irrilevante che il vano sia insuscettibile di essere utilizzato come superficie utile. Peraltro, tale circostanza sembrerebbe anche smentita ex actis , posto che nell’ordinanza impugnata risulta che il vano è munito di una porta in ferro esterna. A ciò deve aggiungersi che l’ordine di demolizione rappresenta un provvedimento di natura vincolata, la cui adozione si giustifica sulla base del mero riscontro dell’abusività dell’opera, senza che al riguardo occorra alcuna ulteriore valutazione in termini di interesse urbanistico, edilizio o paesaggistico inciso dagli abusi.
Inoltre, non va sottaciuta la circostanza che in relazione allo stesso immobile è stata emessa altra ordinanza di demolizione (la n. 846 del 1° agosto 2001), sanzionatoria degli abusi compiuti al piano seminterrato. Ci significa che in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli ulteriori interventi, pure eventualmente riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione, realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con la conseguenza che fino al momento di eventuali sanatorie non può ammettersi la esecuzione di ulteriori lavori che devono ritenersi quindi abusivi con conseguente obbligo del comune di ordinarne la demolizione.
Anche in merito alla realizzazione delle verande l’appello non coglie nel segno.
La chiusura dei balconi, a prescindere dai materiali utilizzati - comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo - determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Tale circostanza è idonea a qualificare l’abuso in termini di significativo ampliamento dell’immobile preesistente, necessitante, quindi, del previo rilascio del permesso di costruire.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ ai sensi dell'art. 10, comma l, lettera c), del testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d'uso (ristrutturazione edilizia). Ebbene, le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie ” (cfr. Cons. Stato, VI, 28 giugno 2023, n. 6301, che richiama Cons. Stato, VI, 9 ottobre 2018, n. 5801; di recente, Id., 23 luglio 2024, n. 6627).
Deve, infine, escludersi, che la trasformazione di un balcone in veranda costituisca una pertinenza in senso urbanistico, in quanto la veranda costituisce un nuovo locale autonomamente utilizzabile che viene ad aggregarsi ad un precedente organismo edilizio per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
Laddove, quindi, come nel caso all’esame, l’abuso ha determinato non solo un apprezzabile aumento volumetrico, ma anche un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione ed è pertanto corretta l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n.380/2001. Peraltro, la diversa qualificazione non comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione, in quanto essa incide eventualmente sulla fase successiva che qui non viene in rilievo.
8.- In definitiva, l’appello va respinto.
9.- Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna gli appellanti alla refusione in favore del comune appellato delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI Di LO |
IL SEGRETARIO