Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2026, proposto da
Gial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Impregico S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B77F8C4B7D, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sava, in persona del legale rappresentante pro tempore , Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
TE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Mastrolia, Sara Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina prot. 2049 del 02.02.2026 con cui la CUC Unione dei Comuni Montedoro ha aggiudicato in via definitiva la procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di igiene urbana e ambientale del Comune di Sava (Gara Ponte - CIG B77F8C4B7D) alla società TE S.p.a. per un importo contrattuale di € 3.277.658,77 iva esclusa;
- del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerte a cui è stata sottoposta l’offerta della concorrente TE S.p.a.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, i verbali di gara nella parte in cui la Commissione non ha escluso l’offerta economica della TE S.p.a. per indeterminatezza e contrasto con la lex specialis , e comunque per avere assegnato alla predetta offerta economica un punteggio superiore a quello assegnato al RTI composto da Gial S.r.l. e Impregico S.p.a.;
- in subordine e ove occorra, del disciplinare di gara, punto 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta economica;
e per la declaratoria del diritto delle società ricorrenti, mandataria e mandante del costituendo RTI, ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto in quanto titolari dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
per la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e con espressa istanza di subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TE S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EL UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società ricorrenti hanno partecipato, in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, alla gara-ponte indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montedoro ai fini dell’affidamento per due anni del servizio di igiene urbana nel Comune di Sava.
1.1. A esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la proposta delle ricorrenti otteneva il miglior punteggio con riferimento all’offerta tecnica, pari a 76.153 punti, mentre la controinteressata TE S.p.a. risultava terza con 72.767 punti. Con riferimento all’offerta economica, invece, TE S.p.a. otteneva il miglior punteggio, pari a 20 punti, assegnati a fronte della proposta di un ribasso percentuale del 18.10%, mentre le ricorrenti risultavano terze con 16,082 punti, misurati a fronte di un ribasso percentuale del 10.94%.
1.2. Conseguentemente, nella graduatoria finale TE S.p.a. risultava prima con il punteggio complessivo di 92.767, mentre il raggruppamento delle ricorrenti risultava secondo con il punteggio di 92,235 e, pertanto, la Centrale Unica di Committenza, con determina prot. 2049 del 2 febbraio 2026, disponeva l’aggiudicazione in favore della prima classificata.
2. Le ricorrenti, quindi, con atto notificato in data 4 marzo 2026 e depositato in data 9 marzo 2026, hanno impugnato innanzi a questo TAR il provvedimento di aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento e formulando, altresì, le consequenziali domande di accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione, di declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e di subentro. A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi:
- “ Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione del principio del risultato, di fiducia, di buona fede e della par condicio ”.
A mezzo del primo motivo di censura le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara e, comunque, l’erroneità del punteggio assegnato all’offerta economica di quest’ultima, in quanto commisurato alla percentuale di ribasso indicata direttamente dall’aggiudicataria e, tuttavia, non correttamente quantificata, essendo stato preso a riferimento non l’intero importo a base di gara, ma solo il costo del servizio al netto delle voci non ribassabili, circostanza, peraltro, a causa della quale sarebbe stato assegnato il miglior punteggio a un’offerta economica in realtà più onerosa rispetto a quella delle ricorrenti.
“ Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione del principio del risultato, di fiducia, di buona fede e della par condicio ”.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del disciplinare di gara qualora dovesse essere interpretato nel senso per cui il punteggio da attribuire all’offerta economica debba individuarsi solo con riferimento al ribasso sulla parte variabile del canone, in quanto, in tal caso, la previsione risulterebbe del tutto illogica, consentendo l’attribuzione di un maggior punteggio a offerte economiche potenzialmente meno vantaggiose.
2.1. Unitamente al ricorso è stata formulata anche domanda ex art. 116 cod. proc. amm. Le ricorrenti, in particolare, hanno rappresentato di aver ricevuto, a seguito di istanza di accesso, l’offerta tecnica e le giustificazioni dell’aggiudicataria in forma oscurata e ne hanno chiesto, pertanto, l’integrale ostensione.
2.2. La controinteressata TE S.p.a. si è costituita in giudizio in data 12 marzo 2026 per resistere al ricorso. Le altre parti destinatarie della notifica, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
2.3. In data 23 marzo 2026 Moteco S.p.a. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso, evidenziando, in sintesi, la corretta quantificazione della percentuale di ribasso secondo le indicazioni contenute nel modello di offerta allegato alla documentazione di gara e precisando inoltre che, ai fini della valutazione delle offerte economiche, le voci non ribassabili, quali il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale, dovrebbero ritenersi irrilevanti. La controinteressata ha, inoltre, sostenuto che anche le ricorrenti avrebbero calcolato la percentuale di ribasso facendo riferimento all’importo del servizio al netto delle voci non ribassabili e, pertanto, ha eccepito l’inammissibilità della censura in ragione della sua contraddittorietà rispetto alla condotta tenuta delle ricorrenti medesime in sede di gara.
2.4. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 i difensori delle ricorrenti hanno rinunciato alla domanda ex art. 116 cod. proc. amm. e, a esito della discussione, previo avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. A mezzo del primo motivo di censura le ricorrenti hanno eccepito, in sintesi, la non corretta formulazione dell’offerta economica dell’aggiudicataria, sostenendo che quest’ultima avrebbe erroneamente individuato la percentuale di ribasso (ossia il dato che, ai sensi dell’art. 18.3 del disciplinare, è stata impiegato dalla commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio) prendendo a riferimento il solo costo del servizio al netto delle voci non ribassabili (costo della manodopera e oneri per la sicurezza) e non anche l’importo complessivo a base d’asta, ragione per cui detta offerta avrebbe dovuto essere esclusa o comunque ricevere un punteggio inferiore.
3.1. Le censure sono fondate nei sensi e nei termini che seguono.
3.2. L’aggiudicataria ha presentato un’offerta economica del seguente tenore: “… a fronte del prezzo a base d’asta di Euro 1.327.462,60 così come quantificato nella lex specialis, il ribasso percentuale unico offerto (sul complesso delle voci ribassabili) è pari al 18,10% (in cifre) DICIOTTO-VIRGOLA-DIECI PER CENTO (in lettere) per un totale complessivo di Euro 1.087.211,11 ”. L’aggiudicataria, inoltre, ha indicato il costo della manodopera in € 2.181.709,40 e i costi aziendali della sicurezza in € 26.969,00.
3.3. Le società ricorrenti, invece, hanno presentato la seguente offerta economica: “ … a fronte del prezzo a base d’asta di Euro 3.348.432,12 così come quantificato nella lex specialis, il ribasso percentuale unico offerto (sul complesso delle voci ribassabili) è pari al 10,94 % (in cifre) DIECI,novantaquattro % (in lettere), riferito all’ importo ribassabile pari a €1.327.462,60, per un totale complessivo offerto di Euro 3.203.156,28 (valore comprensivo delle voci non ribassabili riferite a manodopera e sicurezza) ”. Le ricorrenti, inoltre, hanno indicato il costo della manodopera in € 2.058.150,94 e i costi aziendali della sicurezza in € 46.755,44.
3.4. Come risulta evidente dalle suddette dichiarazioni, i due operatori economici hanno applicato un diverso sistema di calcolo della percentuale nominale di ribasso, in quanto, mentre l’aggiudicataria ha determinato detta percentuale prendendo a riferimento lo sconto applicato sull’importo di € 1.327.462,60, ossia il costo del servizio al netto di costo della manodopera e degli oneri della sicurezza (sul presupposto della non ribassabilità di dette voci e, pertanto, della loro irrilevanza ai fini della valutazione dell’offerta economica), le ricorrenti, invece, hanno quantificato la percentuale di ribasso tenendo conto dell’importo complessivo posto a base di gara, ossia € 3.348.432,12 (risultando, per tale ragione, infondata l’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di venire contra factum proprium formulata dalla controinteressata).
3.5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’impostazione corretta ai fini della quantificazione della percentuale di ribasso sia quella indicata da parte delle ricorrenti (con conseguente erroneità del diverso meccanismo di calcolo utilizzato da parte dell’aggiudicataria), dovendosi richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa di appello, secondo cui “… per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, “l’importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell’art. 41, comma 14, primo periodo); su tale importo va applicato il ribasso “complessivo” offerto dall’operatore economico, con la possibilità per quest’ultimo, in specie quando il “proprio” costo della manodopera è inferiore a quello della stazione appaltante, di “dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo inciso, da leggersi anche in riferimento a quanto previsto per la verifica di anomalia dell’offerta dall’art. 110) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5712/2025).
3.6. Inoltre, anche la formulazione del disciplinare di gara e dell’annessa documentazione confermano tale soluzione.
3.7. L’art. 17 del disciplinare, infatti, si limita a prevedere che l’offerta economica debba indicare il “ valore complessivo del servizio offerto ” e il “ ribasso percentuale … come specificato nel modello “_Offerta Economica_” allegato ” e contenere anche la quantificazione separata degli oneri aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera, con espresso richiamo, peraltro, alle previsioni dell’art. 41, co. 14, d.lgs. 36/2023 quanto alla possibilità di ribassare di tali costi.
3.8. Al contempo, il Modello “ _Offerta Economica_ ”, per quanto di specifico interesse, reca la seguente dicitura: “ DICHIARA Che, a fronte del prezzo a base d’asta di Euro … così come quantificato nella lex specialis, il ribasso percentuale unico offerto (sul complesso delle voci ribassabili) è pari a … % (in cifre) … % (in lettere) per un totale complessivo di Euro … ”.
3.9. Sulla base del modello, quindi, il ribasso può essere applicato – come è ovvio – solo sul “ complesso delle voci ribassabili ”, ma la determinazione della percentuale non è riferita solo a queste ultime, ma al “ prezzo a base d’asta ”, il quale è individuato all’art. 3 del disciplinare nel complesso delle voci ribassabili e non per un totale di € 3.348.432,12.
3.10. Tale lettura delle previsioni del bando, peraltro, non è coerente soltanto con il richiamato art. 41, co. 14, d.lgs. 36/2023 (il quale non vieta in modo assoluto la possibilità di ribassare il costo della manodopera, presupponendo, quindi, la sua rilevanza ai fini della valutazione del ribasso), ma discende anche da ragioni di ordine logico, oltre che dall’applicazione dei principi di ragionevolezza e del risultato.
3.11. Il fatto che una voce di costo non sia ribassabile (o sia tendenzialmente non ribassabile, come i costi per la manodopera) non esclude la possibilità che l’operatore economico, nella propria offerta, proponga tale voce non in diminuzione rispetto alla misura minima individuata dalla stazione appaltante, ma in aumento. A fronte di tale evenienza, ritenere che il ribasso percentuale (e, più in generale, il giudizio sull’offerta economica) debba essere determinato solo con riferimento al costo del servizio al netto delle voci non ribassabili e non, invece, al complessivo importo a base di gara potrebbe comportare conseguenze del tutto illogiche, rendendo possibile l’attribuzione di un punteggio più favorevole ad offerte, in realtà, più onerose. Tale paradossale esito, peraltro, è proprio quello che si è verificato nel caso di specie, in quanto l’offerta economica dell’aggiudicataria (che ha ottenuto il miglior punteggio, avendo la commissione tenuto conto solo della percentuale di ribasso nominale per come indicata) risulta, in realtà, proprio in ragione della previsione di costi della manodopera in aumento rispetto alla quantificazione indicata nella lex specialis , maggiormente onerosa rispetto a quella delle ricorrenti (€ 3.277.678,01 a fronte di € 3.203.156,28).
3.12. Per quanto detto, pertanto, l’importo del ribasso percentuale dichiarato dall’aggiudicataria nella propria offerta economica non è stato misurato correttamente, in quanto calcolato solo con riferimento al costo del servizio al netto del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza e non anche – come richiesto dalla disciplina di gara – all’intero prezzo a base d’asta.
3.13. Il Collegio non ritiene, tuttavia, che tale errore possa comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, difettando nel disciplinare una previsione espressa in tal senso, avendo l’aggiudicataria presentato un’offerta economica completa di tutti gli elementi indicati all’art. 17 del disciplinare e venendo in considerazione un semplice errore di calcolo, inidoneo a determinare qualsivoglia incertezza sull’effettivo contenuto dell’offerta.
3.14. Le suddette circostanze, tuttavia, pur non giustificando l’esclusione, dimostrano in ogni caso l’erronea attribuzione del punteggio all’offerta economica dell’aggiudicataria (il quale è stato evidentemente sovrastimato, avendo la commissione operato la relativa valutazione solo sul ribasso nominale indicato nell’offerta e senza ulteriori verificare in ordine alla correttezza di tale dato) e, come conseguenza, anche l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.
4. Per tale ragione, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della determina della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montedoro prot. 2049 del 2 febbraio 2026.
4.1. Inoltre, a fronte delle ragioni di accoglimento della domanda di annullamento e considerato, altresì, che il raggruppamento ricorrente è risultato primo in graduatoria con riferimento all’offerta tecnica e secondo per quanto concerne quella economica e avendo presentato un’offerta economica più conveniente rispetto a quella della controinteressata (sicché è evidente che avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore), deve accogliersi anche la domanda di declaratoria del diritto a conseguire l’aggiudicazione, fatte salve le eventuali ulteriori verifiche necessarie a tal fine di competenza della stazione appaltante.
5. La peculiarità delle questioni sottese alla decisione, vertendo, in particolare, sulla corretta interpretazione della lex specialis sotto il profilo degli elementi rilevanti ai fini della determinazione e valutazione dell’offerta economica, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- annulla la determina della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montedoro prot. 2049 del 2 febbraio 2026;
- dichiara il diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione, fatte salve le eventuali ulteriori verifiche di competenza della stazione appaltante.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL UC | IO AS |
IL SEGRETARIO