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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/11/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 972/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. PEPOLI VERONICA Parte_1 Per 'avv. Marco Noceta in sostituzione dell'Avv. LU UI Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 31.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 6 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto delle rispettive note conclusive precisando le conclusioni come ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 16,45 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 972/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1
VERONICA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PEPOLI VERONICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LU UI Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO RAVA' 75 00142 ROMA presso il difensore avv.
LU UI
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2025, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in pari data da Con tale atto, l'opposta intimava il Controparte_1 pagamento della somma di € 356.221,24 in forza di un contratto di mutuo ipotecario fondiario.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva la nullità e/o inefficacia parziale del precetto per erronea e eccessiva quantificazione dell'importo intimato. In particolare, sosteneva che la somma precettata non teneva conto dell'assunzione di una parte del debito, per un importo di € 166.608,00, da parte dell'aggiudicatario di un immobile pignorato nell'ambito di una distinta procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 11/2023, Tribunale di Rimini). Tale assunzione, ex art. 508 c.p.c., era stata autorizzata dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 16 maggio 2024, con conseguente liberazione parziale del debitore originario. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della nullità parziale del precetto e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio la quale, pur contestando la pretesa avversaria e ricostruendo Controparte_1 diversamente il debito residuo, che indicava comunque ammontare a € 244.483,64, dichiarava di rinunciare all'atto di precetto oggetto di opposizione. Conseguentemente, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della buona fede e della sussistenza di un cospicuo debito residuo.
La causa di natura documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.25, e decisa con la pronuncia della presente sentenza sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente si osserva che, competendo al giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione la qualificazione dell'opposizione (Cass. 09/21683), non v'è dubbio che l'opposizione come proposta, debba qualificarsi opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma c.p.c.. Al proposito la Suprema
Corte (Cass. 6102/2013) ha ribadito: “L'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c. a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta, ovvero ne chieda la nullità per vizi formali: in entrambi i casi si contesta comunque il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Nel caso in cui si contesti l'ammontare del credito intimato, si configura sempre come atto di opposizione all'esecuzione, dal momento che esso investe la sfera del diritto sostanziale del creditore ponendo in discussione il diritto a conseguire il credito”.
Ciò detto occorre dare atto che la società opposta, con la comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato espressamente la propria "rinuncia al precetto".
Preme evidenziare che la rinuncia al precetto è un atto di natura extra-processuale, che secondo l'orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (C.
1985/1990; C. 3736/1981), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
Assume, quindi, rilevanza la rinuncia ribadita dalla stessa parte opposta in comparsa di costituzione dove testualmente dichiara “di rinunziare al precetto notificato”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rinuncia all'atto di precetto, intervenuta dopo la notificazione dell'atto di opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., bensì la cessazione della materia del contendere. Tale evenienza si verifica in quanto viene meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito sulla validità dell'atto opposto, ma non l'interesse dell'opponente a ottenere una pronuncia sulle spese processuali sostenute per una reazione giudiziale resasi necessaria La giurisprudenza ha chiarito che: La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la pagina 4 di 6 cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n.
5207) .
Pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia a seguito della rinuncia all'atto di intimazione da parte della creditrice.
In mancanza di accordo tra le parti, i provvedimenti in ordine alle spese, devono essere assunti in base al principio della soccombenza virtuale e al comportamento processuale tenuto dalle parti, così come documentato in atti, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale, permanendo un contrasto tra le parti in ordine alle spese di lite.
Nel caso di specie, l'opposizione promossa dal appare fondata. Dagli atti di causa emerge in Pt_1
modo incontrovertibile che l'atto di precetto, notificato il 7 aprile 2025, intimava il pagamento di un importo complessivo di € 356.221,24. Tuttavia, già in data 16 maggio 2024, il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura R.G.E. 11/2023, aveva autorizzato l'assunzione di una parte del debito, per
€ 166.608,00, da parte di un terzo aggiudicatario, con il consenso della stessa società creditrice.
L'art. 508 c.p.c. prevede espressamente che, in caso di assunzione del debito autorizzata dal giudice, il debitore originario venga liberato. Di conseguenza, al momento della notifica del precetto, il credito vantato da era oggettivamente inferiore a quello intimato, non essendo stata Controparte_1
decurtata la somma oggetto di assunzione. La stessa parte opposta, nella propria comparsa di costituzione, pur argomentando sulla decorrenza degli effetti di tale assunzione, ha di fatto riconosciuto la necessità di ricalcolare il debito.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'eccessività della somma portata nel precetto non ne determina la nullità totale, ma una nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. Pertanto, se il giudizio fosse proseguito, l'opposizione sarebbe stata accolta, seppur parzialmente, con la riduzione della pretesa creditoria all'importo effettivamente dovuto.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la parte opposta, deve Controparte_1
essere considerata la parte soccombente. È stata infatti la sua condotta – la notifica di un atto di precetto per una somma palesemente superiore a quella dovuta – a dare causa all'instaurazione del presente giudizio, costringendo il a intraprendere un'azione legale per tutelare le proprie Pt_1
ragioni. La successiva rinuncia al precetto, sebbene abbia un effetto deflattivo, costituisce un'implicita ammissione della fondatezza, almeno parziale, delle contestazioni mosse dall'opponente.
pagina 5 di 6 Non può quindi trovare accoglimento la richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte opposta. Sebbene la giurisprudenza citata dall'opposta (Cass. n. 20374/2016) abbia ritenuto equa la compensazione in un caso di accoglimento parziale dell'opposizione, tale pronuncia mirava a censurare l'illegittima condanna dell'opponente (parzialmente vittorioso) alla rifusione delle spese, non a escludere la condanna del creditore che ha agito per una somma eccessiva. Nel caso di specie, il principio di causalità impone che i costi del processo gravino sulla parte che, con il proprio comportamento, ne ha reso necessaria l'instaurazione.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di
[...]
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, avendo a mente inferiori a quelli CP_1
medi in considerazione della natura documentale delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta (con esclusione pertanto della fase istruttoria), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessata materia del contendere in ordine all'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 7 aprile 2025.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di , che si liquidano in € 6.023,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al rimborso delle spese esenti documentate, da distrarsi in favore dell'Avv. Veronica Pepoli, dichiaratasi antistataria.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 972/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. PEPOLI VERONICA Parte_1 Per 'avv. Marco Noceta in sostituzione dell'Avv. LU UI Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 31.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 6 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto delle rispettive note conclusive precisando le conclusioni come ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 16,45 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 972/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1
VERONICA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PEPOLI VERONICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LU UI Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO RAVA' 75 00142 ROMA presso il difensore avv.
LU UI
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2025, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in pari data da Con tale atto, l'opposta intimava il Controparte_1 pagamento della somma di € 356.221,24 in forza di un contratto di mutuo ipotecario fondiario.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva la nullità e/o inefficacia parziale del precetto per erronea e eccessiva quantificazione dell'importo intimato. In particolare, sosteneva che la somma precettata non teneva conto dell'assunzione di una parte del debito, per un importo di € 166.608,00, da parte dell'aggiudicatario di un immobile pignorato nell'ambito di una distinta procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 11/2023, Tribunale di Rimini). Tale assunzione, ex art. 508 c.p.c., era stata autorizzata dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 16 maggio 2024, con conseguente liberazione parziale del debitore originario. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della nullità parziale del precetto e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio la quale, pur contestando la pretesa avversaria e ricostruendo Controparte_1 diversamente il debito residuo, che indicava comunque ammontare a € 244.483,64, dichiarava di rinunciare all'atto di precetto oggetto di opposizione. Conseguentemente, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della buona fede e della sussistenza di un cospicuo debito residuo.
La causa di natura documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.25, e decisa con la pronuncia della presente sentenza sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente si osserva che, competendo al giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione la qualificazione dell'opposizione (Cass. 09/21683), non v'è dubbio che l'opposizione come proposta, debba qualificarsi opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma c.p.c.. Al proposito la Suprema
Corte (Cass. 6102/2013) ha ribadito: “L'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c. a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta, ovvero ne chieda la nullità per vizi formali: in entrambi i casi si contesta comunque il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Nel caso in cui si contesti l'ammontare del credito intimato, si configura sempre come atto di opposizione all'esecuzione, dal momento che esso investe la sfera del diritto sostanziale del creditore ponendo in discussione il diritto a conseguire il credito”.
Ciò detto occorre dare atto che la società opposta, con la comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato espressamente la propria "rinuncia al precetto".
Preme evidenziare che la rinuncia al precetto è un atto di natura extra-processuale, che secondo l'orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (C.
1985/1990; C. 3736/1981), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
Assume, quindi, rilevanza la rinuncia ribadita dalla stessa parte opposta in comparsa di costituzione dove testualmente dichiara “di rinunziare al precetto notificato”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rinuncia all'atto di precetto, intervenuta dopo la notificazione dell'atto di opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., bensì la cessazione della materia del contendere. Tale evenienza si verifica in quanto viene meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito sulla validità dell'atto opposto, ma non l'interesse dell'opponente a ottenere una pronuncia sulle spese processuali sostenute per una reazione giudiziale resasi necessaria La giurisprudenza ha chiarito che: La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la pagina 4 di 6 cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n.
5207) .
Pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia a seguito della rinuncia all'atto di intimazione da parte della creditrice.
In mancanza di accordo tra le parti, i provvedimenti in ordine alle spese, devono essere assunti in base al principio della soccombenza virtuale e al comportamento processuale tenuto dalle parti, così come documentato in atti, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale, permanendo un contrasto tra le parti in ordine alle spese di lite.
Nel caso di specie, l'opposizione promossa dal appare fondata. Dagli atti di causa emerge in Pt_1
modo incontrovertibile che l'atto di precetto, notificato il 7 aprile 2025, intimava il pagamento di un importo complessivo di € 356.221,24. Tuttavia, già in data 16 maggio 2024, il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura R.G.E. 11/2023, aveva autorizzato l'assunzione di una parte del debito, per
€ 166.608,00, da parte di un terzo aggiudicatario, con il consenso della stessa società creditrice.
L'art. 508 c.p.c. prevede espressamente che, in caso di assunzione del debito autorizzata dal giudice, il debitore originario venga liberato. Di conseguenza, al momento della notifica del precetto, il credito vantato da era oggettivamente inferiore a quello intimato, non essendo stata Controparte_1
decurtata la somma oggetto di assunzione. La stessa parte opposta, nella propria comparsa di costituzione, pur argomentando sulla decorrenza degli effetti di tale assunzione, ha di fatto riconosciuto la necessità di ricalcolare il debito.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'eccessività della somma portata nel precetto non ne determina la nullità totale, ma una nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. Pertanto, se il giudizio fosse proseguito, l'opposizione sarebbe stata accolta, seppur parzialmente, con la riduzione della pretesa creditoria all'importo effettivamente dovuto.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la parte opposta, deve Controparte_1
essere considerata la parte soccombente. È stata infatti la sua condotta – la notifica di un atto di precetto per una somma palesemente superiore a quella dovuta – a dare causa all'instaurazione del presente giudizio, costringendo il a intraprendere un'azione legale per tutelare le proprie Pt_1
ragioni. La successiva rinuncia al precetto, sebbene abbia un effetto deflattivo, costituisce un'implicita ammissione della fondatezza, almeno parziale, delle contestazioni mosse dall'opponente.
pagina 5 di 6 Non può quindi trovare accoglimento la richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte opposta. Sebbene la giurisprudenza citata dall'opposta (Cass. n. 20374/2016) abbia ritenuto equa la compensazione in un caso di accoglimento parziale dell'opposizione, tale pronuncia mirava a censurare l'illegittima condanna dell'opponente (parzialmente vittorioso) alla rifusione delle spese, non a escludere la condanna del creditore che ha agito per una somma eccessiva. Nel caso di specie, il principio di causalità impone che i costi del processo gravino sulla parte che, con il proprio comportamento, ne ha reso necessaria l'instaurazione.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di
[...]
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, avendo a mente inferiori a quelli CP_1
medi in considerazione della natura documentale delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta (con esclusione pertanto della fase istruttoria), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessata materia del contendere in ordine all'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 7 aprile 2025.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di , che si liquidano in € 6.023,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al rimborso delle spese esenti documentate, da distrarsi in favore dell'Avv. Veronica Pepoli, dichiaratasi antistataria.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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