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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/11/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2973/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2973/2024, avente ad oggetto:
Appalto di opere pubbliche, assegnata a sentenza con ordinanza del 29.9.2025,
promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
Antonio D'NG (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv.to Armando Sessa (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Via A. Vespucci, 9 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo
[...] Controparte_1
Tribunale per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 1708/24 n. 597/2024 per euro 69.158,20 emesso il 4.3.2024, deducendo il difetto di giurisdizione del Tribunale
di Napoli Nord, rientrando la controversia in quella del Giudice Amministrativo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/5/22 n. 50 e succ. modifiche,
la violazione dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e di contabilità pubblica nonché la carenza di legittimazione passiva del ed infine Pt_1
pagina 2 di 5 la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la fondatezza delle deduzioni opposte dal
[...]
e, per l'effetto, in via principale, il difetto di giurisdizione in favore del Parte_1
Giudice Amministrativo con conseguente revoca del decreto opposto;
in via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto la propria giurisdizione, revocare e dichiarare la nullità, nonché l'inefficacia, del decreto ingiuntivo n. 597/2024 per assoluta carenza dei presupposti per l'emissione del medesimo, non essendo applicabile alla fattispecie in esame il beneficio premiale della revisione straordinaria di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e comunque per l'accertata carenza di legittimazione passiva dell'opponente ; in via ulteriormente Parte_1
gradata revocare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione della normativa in materia di contabilità degli Enti Locali di cui al TUEL 267/2001 per mancata attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, in particolare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione,
essendo devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice Amministrativo. pagina 3 di 5 Non vi è dubbio che nel caso di specie si disputi in materie di revisione prezzi negli appalti di opere e servizi pubblici, fatto per cui sussiste l'eccepito difetto del
Giudice ordinario a conoscere della vicenda.
Correttamente, nell'atto di opposizione, il invoca il Parte_1
principio statuito dalla pronuncia del Cons. Stato, VI, 23.2.2023 n. 1844, e cioè che nelle controversie relative alla clausola di revisione, la giurisdizione esclusiva è
delegata al giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n.
104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), richiamandone il contenuto anche in relazione all'ipotesi in esame, in cui la valutazione discrezionale nel disporre la revisione permane in capo alla P.A. committente.
Alla luce di quanto richiamato, non essendovi elementi per poter ricondurre in favore dell'appaltatore una posizione di diritto soggettivo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord, per cui l'esame della vicenda va devoluto all'esclusiva competenza del Giudice amministrativo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 597/2024, n. R.G. 1708/24, per euro 69.158,20
emesso il 4.3.2024.
La particolarità della materia induce a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della , così provvede: Controparte_1
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 597/2024, n. R.G. 1708/24, per euro
69.158,20, emesso il 4.3.2024;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Aversa, 2/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2973/2024, avente ad oggetto:
Appalto di opere pubbliche, assegnata a sentenza con ordinanza del 29.9.2025,
promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
Antonio D'NG (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv.to Armando Sessa (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Via A. Vespucci, 9 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo
[...] Controparte_1
Tribunale per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 1708/24 n. 597/2024 per euro 69.158,20 emesso il 4.3.2024, deducendo il difetto di giurisdizione del Tribunale
di Napoli Nord, rientrando la controversia in quella del Giudice Amministrativo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/5/22 n. 50 e succ. modifiche,
la violazione dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e di contabilità pubblica nonché la carenza di legittimazione passiva del ed infine Pt_1
pagina 2 di 5 la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la fondatezza delle deduzioni opposte dal
[...]
e, per l'effetto, in via principale, il difetto di giurisdizione in favore del Parte_1
Giudice Amministrativo con conseguente revoca del decreto opposto;
in via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto la propria giurisdizione, revocare e dichiarare la nullità, nonché l'inefficacia, del decreto ingiuntivo n. 597/2024 per assoluta carenza dei presupposti per l'emissione del medesimo, non essendo applicabile alla fattispecie in esame il beneficio premiale della revisione straordinaria di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e comunque per l'accertata carenza di legittimazione passiva dell'opponente ; in via ulteriormente Parte_1
gradata revocare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione della normativa in materia di contabilità degli Enti Locali di cui al TUEL 267/2001 per mancata attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, in particolare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione,
essendo devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice Amministrativo. pagina 3 di 5 Non vi è dubbio che nel caso di specie si disputi in materie di revisione prezzi negli appalti di opere e servizi pubblici, fatto per cui sussiste l'eccepito difetto del
Giudice ordinario a conoscere della vicenda.
Correttamente, nell'atto di opposizione, il invoca il Parte_1
principio statuito dalla pronuncia del Cons. Stato, VI, 23.2.2023 n. 1844, e cioè che nelle controversie relative alla clausola di revisione, la giurisdizione esclusiva è
delegata al giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n.
104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), richiamandone il contenuto anche in relazione all'ipotesi in esame, in cui la valutazione discrezionale nel disporre la revisione permane in capo alla P.A. committente.
Alla luce di quanto richiamato, non essendovi elementi per poter ricondurre in favore dell'appaltatore una posizione di diritto soggettivo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord, per cui l'esame della vicenda va devoluto all'esclusiva competenza del Giudice amministrativo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 597/2024, n. R.G. 1708/24, per euro 69.158,20
emesso il 4.3.2024.
La particolarità della materia induce a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della , così provvede: Controparte_1
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 597/2024, n. R.G. 1708/24, per euro
69.158,20, emesso il 4.3.2024;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Aversa, 2/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 5 di 5