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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3122/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CALOGERO MARIA;
-ricorrente- nei confronti di
; CP_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ed, in particolare, l'insufficienza delle risultanze dell'elaborato peritale, non avendo il Consulente elencato tutte le pagina1 di 4
patologie sofferte dalla ricorrente ed attribuendo a quelle valutate un'entità lieve senza alcuna spiegazione in merito alla loro incidenza.
1.1.- Pur correttamente evocato in giudizio, l' non si è CP_1 costituito, dovendosene dichiarare la contumacia.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
3.- Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il Consulente ha valutato tutte le patologie indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e ritenute, a torto, non valorizzate, potendo, peraltro, l'elaborato peritale essere fatto proprio dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunto all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
4.- Infatti, il Consulente ha rappresentato che “La ricorrente, portatrice di pervietà del forame ovale, in passato ha avuto un episodio di ischemia cerebrale transitoria e di emiparesi dx. E' stata quindi sottoposta a chiusura di PFO cardiaco ed impianto di device. Un esame RMN cerebrale ha rilevato circoscritta formazione cistica in regione temporale dx ed encefalopatia multiinfartuale. L'esame EEG è risultato nella norma. L'obiettività clinica ha consentito di apprezzare deflessione dell'umore, facies ipomimica, ideazione coerente con qualche turba mnesica per fatti recenti, lieve rallentamento ideo- motorio. Non sono state evidenziate turbe del comportamento, degli istinti o della volontà. Trattasi, quindi, di vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo. La periziata è affetta anche da patologia artrosica diffusa con deficit deambulatorio. L'accesso in ambulatorio è avvenuto in modo autonomo anche se ha fatto uso di stampella. I passaggi posturali sono risultati difficoltosi ma possibili autonomamente. La stessa stazione eretta è stata mantenuta in maniera corretta e stabile. I movimenti di antiflessione del tronco sono risultati ridotti della metà circa del normale. E' stata apprezzata pastosità alle ginocchia con dolorabilità articolare ai pagina2 di 4
gradi estremi, conservazione del tono-trofismo muscolare. La periziata
è sofferente di disturbi psichici ad impronta prevalentemente depressiva, per cui viene seguita e trattata farmacologicamente dal
Cont
di Palmi con buoni risultati, infatti è stata posta diagnosi di depressione maggiore in buon compenso farmacologico”.
Il CTU ha, pertanto, concluso, ritenendo che “Sulla base degli elementi anamnestici, clinici e strumentali in possesso, è possibile porre la seguente diagnosi m.l.: <encefalopatia multiinfartuale con iniziale declino cognitivo (cod.
2301 = 30%).
Esiti di pregressa chiusura di PFO (pervietà forame ovale) in soggetto con cardiopatia ipertensiva ed Insufficienza circolatoria arti inferiori (Cod. An 6442 = 45%).
Poliartrosi ed ernie discali multiple con marcato deficit funzionale in soggetto con obesità moderata (Cod.7105 = 40%).
Disturbo depressivo maggiore in compenso farmacologico (Cod 2209 =
45%).
Glaucoma cronico in OO (Cod. 5106 = 15%). Tiroidite (AN 7102 = 11%)
Diverticolosi del colon (An 6458 = 15%).
Dermatite psoriasica (An. 9322 = 11%).
Applicando la formula di ZA si ottiene il punteggio del 100%.
Non sussistono i requisiti m.l. per il riconoscimento della indennità
d'accompagnamento, in quanto la ricorrente non si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed è in grado, seppur con difficoltà, di compiere gli atti quotidiani della vita anche in assenza di una assistenza continua.
Possiamo pertanto concludere che la sig.ra Non ha diritto al Pt_1 riconoscimento della Indennità di accompagnamento.”
5.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
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P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 12/12/2025
Il giudice
CA OL
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