TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RE PU BB L ICA I TAL IANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi Presidente rel.
Patrizia Nigri Giudice
Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3539 - 2024 R.G.
T RA
rappresentato e difeso dall'avv. FRANZOSO FLAVIO;
Parte_1
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.DE CATALDO
ARTURO;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31/07/2024, Parte_1 ' premesso di aver contratto in data 10/08/2000 matrimonio in ORIA (BR)
con che della loro unione erano nati i figliControparte_1
24/01/2023 Persona_1 il 24/01/2003 e Persona_2
pronunziarsi la il 13/08/2005, già maggiorenni, chiedeva separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
In data 06/12/2024 con sentenza non definitiva n. 2969/24, questo
Tribunale pronunciava la separazione personale tra le parti in oggetto e con separata ordinanza in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del
10.07.2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso а disciplinare la
separazione; la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole", dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio. Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel
rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che all'udienza del 10.07.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali,
alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto tra le parti e depositato telematicamente in data 24.06.2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed non alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese giudizio, tenuto conto della particolare natura della del controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi [...]
CP_1 e Parte_1 in conformità a quelle concordate e trasfuse nell'accordo sottoscritto tra le parti e depositato telematicamente in data 24.06.2025, qui da intendersi come
integralmente trascritte e riportate;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 11/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi Presidente rel.
Patrizia Nigri Giudice
Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3539 - 2024 R.G.
T RA
rappresentato e difeso dall'avv. FRANZOSO FLAVIO;
Parte_1
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.DE CATALDO
ARTURO;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31/07/2024, Parte_1 ' premesso di aver contratto in data 10/08/2000 matrimonio in ORIA (BR)
con che della loro unione erano nati i figliControparte_1
24/01/2023 Persona_1 il 24/01/2003 e Persona_2
pronunziarsi la il 13/08/2005, già maggiorenni, chiedeva separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
In data 06/12/2024 con sentenza non definitiva n. 2969/24, questo
Tribunale pronunciava la separazione personale tra le parti in oggetto e con separata ordinanza in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del
10.07.2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso а disciplinare la
separazione; la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole", dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio. Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel
rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che all'udienza del 10.07.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali,
alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto tra le parti e depositato telematicamente in data 24.06.2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed non alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese giudizio, tenuto conto della particolare natura della del controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi [...]
CP_1 e Parte_1 in conformità a quelle concordate e trasfuse nell'accordo sottoscritto tra le parti e depositato telematicamente in data 24.06.2025, qui da intendersi come
integralmente trascritte e riportate;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 11/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi