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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 400 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Flavia Bonelli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALINO BOSCO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico. appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese n.
360/2021 del 04.06.2021, depositata il 07.06.2021 – opposizione a decreto ingiuntivo – delibera condominiale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente, proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Piedimonte Matese n. 360/2021 del 04.06.2021 e depositata in data
07.06.2021, con la quale il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda proposta dal medesimo nei confronti del volta ad ottenere la revoca del Controparte_1
D.I. n. 126/2020 col quale veniva ad esso ingiunto il pagamento di euro 1.080,14 a titolo di oneri condominiali oltre interessi e spese della procedura.
A sostegno del formulato gravame, l'appellante deduceva:
- violazione dei principi regolatori della materia. Violazione di legge art. 112 e art. 115 cpc. Motivazione apparente, inconferente e contraddittoria. Travisamento dei motivi di opposizione, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto considerata come diretta a contestare la validità delle delibere qualificando di mero annullamento i motivi oppositivi;
- nullità della delibera dell'8.2.2018, nella parte in cui si addebitavano e, dunque, rendicontavano, spese non pertinenti al;
CP_1
- erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie documentali, nonché omessa pronuncia su questioni decisive, quali l'eccezione di compensazione con il controcredito di cui al saldo 2017 e l'eccessività delle borsuali liquidate in decreto.
Chiedeva, pertanto: “A) accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, l'appello e, riformando la sentenza
n. 360/2021 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, revocare il decreto ingiuntivo R.D.I. 126/2020 reso dal medesimo Ufficio il 18 marzo 2020 e notificato il 23 giugno 2020; B) per l'effetto, in accoglimento della domanda di ripetizione, condannare il Controparte_2
in persona dell'amm.re p.t., alla restituzione e al pagamento in favore del sig. di €
[...] Parte_1
1404,92 ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre, in ogni caso, gli interessi ex art. 1284 c.c., quarto comma, dal 25 luglio 2020 al soddisfo;
C) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Benché regolarmente citato, non si costituiva il di cui va, pertanto, dichiarata la CP_1 contumacia
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado la causa subiva diversi rinvii in prosieguo precisazione conclusioni e, all'udienza del 05-06-2025 veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
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L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito indicati.
La delibera assembleare dell'8 febbraio 2018 è nulla nella parte in cui con l'approvazione del rendiconto II semestre 2016, il ha posto a carico Controparte_1 dell'odierno appellante delle spese individuali (euro 705,99) relative a spese precettate dall'avv. Paolisso, liquidate con sentenza n. 319/2015 nel procedimento innanzi al Giudice di
Pace di Piedimonte Matese - Rgn 943/14.
Invero, a norma dell'art. 1135 c.c., tra le attribuzioni dell'assemblea dei condòmini rientrano la nomina e la conferma dell'amministratore nonché l'eventuale sua retribuzione,
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l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra i condòmini, l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e l'impiego del residuo attivo della gestione, le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, con la costituzione obbligatoria del fondo speciale di pari importo. Da ciò emerge come l'assemblea non può imputare ai condòmini delle spese personali, atteso che ciò esula dalle sue attribuzioni e incide sui diritti dei singoli condòmini, addebitando oneri che non attengono alla gestione e alla conservazione dei beni comuni. In mancanza, ai sensi dell'art. 1135 Cc, deve essere dichiarato nullo il capo della delibera impugnata con oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo relativo alle spese personali e, conseguentemente, nullo anche il piano di riparto delle predette spese.
Con “spese personali” solitamente s'intendono quelle relative alle spese postali, ai costi per il registro di anagrafe condominiale - nel caso in cui il condomino non fornisca all'amministratore i dati necessari al censimento del proprio appartamento -, quelle delle fotocopie, nonché le spese legali non liquidate in un provvedimento giudiziario. Proprio relativamente alle spese legali, queste ultime possono essere inserite nel rendiconto condominiale solo se relative a questioni di interesse comune, mentre le spese legali di interesse individuale devono essere a carico del condomino interessato.
All'organo apicale del non può essere dunque riconosciuto, al di fuori delle CP_1 proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica, un potere di "autodichia" consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere- ai condòmini somme di danaro in violazione dei criteri legali o convenzionali per il riparto delle spese, ovvero altre prestazioni;
la delibera che statuisca in tal senso è lesiva del diritto del condomino all'integrità del proprio patrimonio e dei 25/09/201 e affetta da radicale nullità (Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n.
5717; Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ. Sez. II, 21/05/2012, n. 8010; Cass. civ., Sez. Il, 22/07/1999, n. 7890; Cass. civ., Sez. 11, 30/04/2013, n. 10196; Trib. Milano, sent. n. 5195/2016 del 27.04.2016).
Nel caso di specie, appare evidente che la somma di euro 705,99, rendicontata a carico dell'appellante nella delibera del 08/02/2018, attenga a spese legali di interesse individuale del Sig. , essendo riferita all'importo precettato dall'avv. Paolisso, legale del Parte_1
Condominio appellato in un precedente giudizio tra le stesse parti, all'esito del quale venivano liquidate le spese del relativo procedimento, con distrazione in favore del legale medesimo;
proprio perché vi è stata distrazione, trattasi di spese in alcun modo pertinenti al
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, ragion per cui non potevano essere rendicontate dall'assemblea. Ne consegue CP_1 la nullità della delibera dell'8 febbraio 2018 relativamente a tale punto.
A tal proposito, giova altresì rilevare che risulta agli atti provato il pagamento, da parte dell'odierno appellante, di tutta la somma ingiunta e, vista la domanda di restituzione della parte di quanto indebitamente pagato, il è tenuto a restituire al Sig. CP_1 Parte_1 la somma di euro 705,99 oltre interessi al tasso legale dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo. Si osserva infatti che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo, poi riformato o revocato, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma del provvedimento medesimo, con conseguente c.d. neutralizzazione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione delle somme (cfr. Cass. civ. n.
30389/2019 e Cass. civ. n. 19296/2005).
Non risultano, invece, meritevoli di accoglimento gli ulteriori motivi di appello prospettati, risultando corretta la valutazione del primo giudice, rilevando le restanti doglienze unicamente sotto un profilo di annullabilità che, per tale ragione, andavano rivendicati nella sede opportuna e secondo i tempi normativamente previsti.
A tal uopo, va tenuto presente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha per oggetto il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il suo onere CP_1 probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
e il giudice dell'opposizione emette una sentenza favorevole o meno, in base al fatto che l'amministratore è in grado di dimostrare la fondatezza della domanda, nel senso che il credito sussiste, è esigibile e il condominio ne è titolare (cfr. Cass., Sent. 29 agosto 1994, n. 7569).
Da ciò consegue che la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del condominio che legittima la concessione del decreto ingiuntivo, il cui ambito è limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. Sent. 23 febbraio
2017, n. 4672; Cass., Sez. Unite, Sent. 18 dicembre 2009, n. 26629).
Nel caso di specie, l'ingiunzione di pagamento si fonda su deliberazioni assembleari ed, in proposito, va osservato che la disposizione dell'art. 1137 c.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 15, comma 1) – nel prescrivere le modalità processuali tramite le quali l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini può essere fatta valere in giudizio - espressamente prevede che "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
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regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
Ora, atteso che le doglianze ulteriori, rispetto a quella sopra esaminata, sulla scorta dell'orientamento ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art.
1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. SSUU. n. 9839/2021), configurano, in abstracto, ipotesi di annullabilità, le stesse avrebbero dovuto essere oggetto di apposita domanda di annullamento. A fronte di tali principi e posto che parte appellante non ha impugnato le delibere de quibus, sotto l'aspetto formale, in questa sede, la connaturata efficacia delle delibere in oggetto è, di per sé, senz'altro bastevole a giustificare la perdurante legittimità della giudiziale tutela – tanto anticipatoria quanto di cognizione ordinaria – delle ragioni creditorie.
Da tutto quanto sopra argomentato, ne consegue, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del alla restituzione, in favore di Controparte_1 PT
, della somma di euro 705,99, oltre interessi al tasso legale dal giorno dell'avvenuto
[...] pagamento al saldo, con rigetto degli ulteriori motivi di appello.
Quanto alle spese di lite, esse vengono integralmente compensate tra le parti – in relazione ad entrambi i gradi di giudizio – stante l'accoglimento solo parziale della domanda.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del Controparte_1
2. ACCOGLIE parzialmente l'appello ed in riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese n. 360/2021 del 04.06.2021 e depositata in data 07.06.2021,
REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 126/2020
3. CONDANNA il a pagare, in favore di , la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 705,99 oltre interessi al tasso legale dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, lì 27/06/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
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