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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 127 ter c.p.c.1, la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 318/2022 promossa da
• Parte_1
con l'avv. ARMELISASSO MARINA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. MARSILI MASSIMILIANO
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Con le presenti note il ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi, ai conteggi alternativi depositati in data 30.10.2025 e alle note esplicative ad essi allegati. Il ricorrente evidenzia di aver rielaborato i due conteggi tenendo conto delle indicazioni fornite dal Tribunale all'esito dell'istruttoria compiuta. La differenza – invero assai modesta - tra i due conteggi dipende da un unico elemento: l'orario di lavoro. Nei conteggi alternativi n. 1, infatti, si tiene conto di un orario di 31,8 ore settimanali, nei conteggi alternativi n. 2 di un orario di 33 ore settimanali. Tutti gli altri parametri (C.c.n.l. applicato, periodi lavorativi, livello di inquadramento, numero di giorni di ferie e di ore di permesso non goduti, TFR percepito, ecc. nei due conteggi sono i medesimi). Il ricorrente ribadisce che risulta documentalmente provato e comunque riconosciuto da controparte che il ricorrente ha prestato attività lavorativa (5 ore e 30 minuti x 6 gg settimanali =) 33 ore settimanali. Chiede, pertanto, che il Giudice voglia accogliere la domanda nella misura indicata nei conteggi alternativi n.
2. In subordine chiede l'accoglimento della domanda come rideterminata nei conteggi alternativi n. 1.
PARTE RESISTENTE
- in via principale, rigettare la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente nei confronti del Sig.
in quanto del tutto infondata, strumentale e comunque non provata;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Sig. ; Controparte_1
- in via subordinata, ridurre la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente alle sole somme provate dallo stesso come effettivamente spettanti nel corso del presente giudizio. Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del ricorrente sui capitoli di prova da n. 1 a n. 8 della parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, preceduti dalla locuzione
“Vero che”. Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova diretta per testi sui medesimi capitoli di prova del dedotto interrogatorio formale da n. 1 a n. 8 della parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui trascritti in forma positiva ed emendati da qualsiasi elemento valutativo non demandabile a testi, con i testimoni IG.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
tutti domiciliati in Fiumicino.
[...] Testimone_4
In caso di ammissione della prova formulata da Controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi suddetti, IG.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
tutti domiciliati in Fiumicino, salvo altri. Tes_4
Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali, e comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.
si intendono inoltre qui richiamate per relationem le conclusioni delle parti come ulteriormente puntualizzate nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale allegando:
• di aver prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 30.12.2018 al 2.1.2022 (con regolarizzazione solo dal 4.2.2020) alle dipendenze del convenuto presso il ristorante recante l'insegna “Mimmo - Osteria del Pesce” sito in Viale Traiano 95/A, Fiumicino (Roma), con mansioni di “cuoco addetto a coadiuvare il cuoco”;
• di aver lavorato per sei giorni a settimana, con giorno di riposo il martedì, osservando l'orario
10.00 – 15.00 e 18.30 – 23.00;
• di essere stato da principio inquadrato nel livello VII C.c.n.l. Turismo-Pubblici Esercizi, come inserviente di cucina; quindi, dal 1.6.2021 al 2.1.2022, nel livello VI C.c.n.l. Turismo-
Pubblici Esercizi;
• che dal 4.2.2020 al 30.4.2021 è stato regolarizzato come operaio part-time al 70,54% e dal
1.5.2021 al 2.1.2022 come operaio part-time al 70,00%.
Tanto premesso, adducendo:
• di aver sempre svolto mansioni riconducibili al livello IV del C.c.n.l. Turismo Pubblici
Esercizi applicato dalla convenuta (v. art. 101 C.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi);
• di aver usufruito esclusivamente di 10 giorni di ferie nel mese di settembre 2020 e di due settimane nel mese di agosto 2021, senza mai percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
• di aver lavorato durante le ore dell'anno destinate a permessi ROL ed ex festività senza percepire l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti;
• di aver percepito, per l'intero periodo, la retribuzione di €.1.000,00 mensili ad eccezione dei mesi di ottobre 2020 (in cui ha percepito €.450,00), novembre 2020 (in cui ha percepito
€.750,00) e dicembre 2020 (in cui ha percepito €.790,00);
• di non aver “percepito somme indicate in eventuali buste paga e/o ricevute non sottoscritte per quietanza che, dunque, sin d'ora si contestano”;
• di non aver percepito alcuna retribuzione nel periodo del lock down compreso tra il 10.3.2020
e il 10.4.2020;
• di aver usufruito della cassa integrazione dal 1.1.2021 al 28.2.2021 percependo dall CP_2
€.785,62 e dal 1.3.2021 al 21.3.2021 2021 percependo dall €.289,47; CP_2
• di essersi dimesso il 7.1.'22, ricevendo in data 19.1.2022, dal convenuto, assegno di
€.1.125,27 quale pagamento della busta paga di dicembre 2021 (che, tuttavia, indica il superiore importo netto di €.2.933,86, rimanendo impagata la differenza tra l'importo netto indicato nella busta paga di dicembre 2021 e la somma di €.1.125,27); ha chiesto il pagamento delle differenze retributive dovutegli.
- 3 - Tribunale di Treviso
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contrastato le pretese attoree, in particolare ribadendo:
• di aver assunto il ricorrente solo in data 4.2.2020, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi Turismo, con orario di lavoro di 28 ore settimanali (dalle
11.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22 circa per cinque giorni alla settimana) e inquadramento di inserviente di cucina del ristorante (VII livello), stante lo svolgimento, da parte del medesimo, di attività ausiliarie in cucina a supporto dei cuochi;
• che il rapporto di lavoro proseguiva, in ragione di due ulteriori proroghe (cfr. docc. nn. 2 e 3), sino al 9.12.2021, allorquando il ricorrente presentava le proprie dimissioni volontarie (cfr. doc. n. 4), dando così luogo alla cessazione del rapporto di lavoro;
• di aver corrisposto al dipendente la retribuzione contrattualmente spettante e di avergli riconosciuto permessi e ferie, come attestato da tutte le buste paga del periodo lavorato (cfr. doc. n. 5);
• di avergli corrisposto, al termine del rapporto, il trattamento di fine rapporto (cfr. doc. n. 6);
• che nel corso del 2020 il Sig. , a partire dall'avvio della pandemia di Covid- Parte_1
19 e per tutti i periodi del 2021 nei quali il ristorante è stato chiuso per l'applicazione delle restrizioni previste per le zone gialle (apertura solo a pranzo), arancioni e rosse (per entrambe chiusura totale del ristorante con sola eventuale attività da asporto), ha ricevuto dall le CP_2 indennità previste a titolo di cassa integrazione straordinaria, come per legge.
Tutto ciò premesso, ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe, facendo in particolare riferimento alle buste paga emesse e saldate, “mai prima di ora contestate dal ricorrente”.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali, è stata discussa e decisa all'odierna udienza cartolare (dopo che, all'udienza del 19.6.'25, il difensore attoreo ha chiesto
“rinvio per discussione con termine per poter depositare nuovi conteggi all'esito dell'istruttoria”, mentre il patrocinio di parte resistente ha chiesto “rinvio per discussione con termine per note”).
**
All'esito della prova orale non può dirsi provato che il rapporto di lavoro abbia trovato inizio prima del 4.2.'20. Il teste attoreo , infatti, è stato troppo vago del circostanziare il dies a quo Tes_5 del rapporto “dal 2018”, laddove il teste , dipendente del resistente dal 2019, ha precisato Tes_1 che l'odierno ricorrente ebbe ad arrivare dopo di lui. Nemmeno sono risultate confermate le mansioni pretese nel ricorso, avendo il teste predetto riferito dell'assunzione del ricorrente “all'inizio come lavapiatti e poi come aiuto cuoco” (mansione, quella di aiuto cuoco, peraltro riferitagli dal ricorrente, di modo che sul punto il sig. risulta essere teste de relato ex latere actoris). Tes_5
Quanto all'orario di lavoro, la deposizione del teste (secondo il quale il ricorrente “svolgeva Tes_5 la sua attività sei giorni a settimana, dalle 9 sino alle ore 16.00 e ¸nel pomeriggio – sera dalle ore
18.30 alle 24.00”) non solo non è risultata particolarmente convincente (atteso che detto teste lavorava
- 4 - Tribunale di Treviso
come autista e solo saltuariamente frequentava il ristorante), ma è anche rimasta isolata, dal momento che il teste di parte resistente , dipendente del ristorante, ha di contro Testimone_1 affermato - senza che la sua attendibilità possa fondatamente mettersi in discussione - che “in cucina hanno orari fissi, attaccava verso le 11.00 e finiva verso le 14.30 quando chiudeva la cucina e poi tornava la sera verso le 19.00 (le preparazioni le facevano al mattina) e andavano via alle 10.30 quando la cucina chiudeva. A volte la cucina chiudeva anche prima se non c'erano molti clienti. A volte in settimana chiudeva alle 10.00. ADR il martedì ristorante è chiuso quindi era sicuramente un giorno di riposo, poi vi era un altro giorno di riposo che concordano tra loro i cuochi e gli aiuti cuochi ma non era quasi mai la domenica”.
Il teste ha poi riferito che “il ricorrente era aiuto cuoco non era sicuramente il capo della Tes_1 cucina. Non era in grado di comporre un piatto da solo, decorava i piatti ad esempio mettendo
l'insalata o altre cose. Non faceva i primi non era in grado. Poteva magari fare una frittura, cose sulla piastra cose semplici. Il cuoco si chiama e c'era un altro cuoco . CP_3 CP_4
Il ricorrente faceva in cucina quello che gli dicevano i cuochi”: tutte mansioni che appaiono coerenti con l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro.
A ben vedere, il quadro che è emerso dall'istruttoria è compatibile con un inquadramento nel livello
VI bis del CCNL Pubblici servizi per il periodo 4.2.2020- 9.12.2021 (ad esclusione del periodo 10.3.-
10.4.2020 e del periodo 1.1.2021 al 28.2.2021 e dal 1.3.2021 al 21.3.2021 2021), per un orario di 31,8 ore settimanali (senza che siano stati provati straordinari), di cui h 5,30 svolte di domenica con la relativa maggiorazione del 10% prevista dall'art. 18 co 6 CCNL.
Pertanto, tenuto conto delle somme dovute al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, e includendo nel calcolo l'indennità per 0,45 giorni di ferie non godute ai sensi dell'art 19 co 6 CCNL e per 21,30 permessi non goduti, risultanti dall'ultima busta paga (dicembre 2021) secondo il disposto dell'art 15 del CCNL, le uniche somme di cui il ricorrente ha diritto a chiedere il pagamento sono le seguenti:
dovendosi sul punto aderire, siccome corretto, alla prima alternativa di conteggio depositata dal ricorrente in data 30.10.'25 (alternativa che comprende altresì il TFR spettante al lavoratore, parametrato alla retribuzione calcolata secondo le precedenti indicazioni detraendo la somma di €
1125,27 che il resistente ha provato aver versato).
Appaiono dovuti anche gli interessi legali e la rivalutazione, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti.
- 5 - Tribunale di Treviso
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma vengono compensate per 1/2 atteso il forte ridimensionamento delle iniziali pretese del ricorrente, sicché con riguardo al quantum vi è una
(rilevante) parziale soccombenza da riconoscere in suo danno (art. 92.2 cpc).
È vero che in sede di precisazione delle conclusioni detta somma, sostanzialmente, non è stata più riproposta (essendo stata richiesta una quantificazione conforme a giustizia), ma deve considerarsi che nella genesi della lite ha plausibilmente concorso l'eccessività della pretesa pecuniaria iniziale, a fronte della quale il convenuto si è dovuto difendere in giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, in accoglimento delle richieste del ricorrente solo per quanto di ragione:
a) condanna - in proprio e quale titolare dell'omonima ditta - al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, per le ragioni esplicitate in parte motiva, della somma di € 7.122,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
b) respinge ogni diversa pretesa;
c) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna - in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta - al pagamento, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, della residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in euro 2.400,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 127 ter c.p.c.1, la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 318/2022 promossa da
• Parte_1
con l'avv. ARMELISASSO MARINA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. MARSILI MASSIMILIANO
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Con le presenti note il ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi, ai conteggi alternativi depositati in data 30.10.2025 e alle note esplicative ad essi allegati. Il ricorrente evidenzia di aver rielaborato i due conteggi tenendo conto delle indicazioni fornite dal Tribunale all'esito dell'istruttoria compiuta. La differenza – invero assai modesta - tra i due conteggi dipende da un unico elemento: l'orario di lavoro. Nei conteggi alternativi n. 1, infatti, si tiene conto di un orario di 31,8 ore settimanali, nei conteggi alternativi n. 2 di un orario di 33 ore settimanali. Tutti gli altri parametri (C.c.n.l. applicato, periodi lavorativi, livello di inquadramento, numero di giorni di ferie e di ore di permesso non goduti, TFR percepito, ecc. nei due conteggi sono i medesimi). Il ricorrente ribadisce che risulta documentalmente provato e comunque riconosciuto da controparte che il ricorrente ha prestato attività lavorativa (5 ore e 30 minuti x 6 gg settimanali =) 33 ore settimanali. Chiede, pertanto, che il Giudice voglia accogliere la domanda nella misura indicata nei conteggi alternativi n.
2. In subordine chiede l'accoglimento della domanda come rideterminata nei conteggi alternativi n. 1.
PARTE RESISTENTE
- in via principale, rigettare la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente nei confronti del Sig.
in quanto del tutto infondata, strumentale e comunque non provata;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Sig. ; Controparte_1
- in via subordinata, ridurre la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente alle sole somme provate dallo stesso come effettivamente spettanti nel corso del presente giudizio. Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del ricorrente sui capitoli di prova da n. 1 a n. 8 della parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, preceduti dalla locuzione
“Vero che”. Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova diretta per testi sui medesimi capitoli di prova del dedotto interrogatorio formale da n. 1 a n. 8 della parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui trascritti in forma positiva ed emendati da qualsiasi elemento valutativo non demandabile a testi, con i testimoni IG.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
tutti domiciliati in Fiumicino.
[...] Testimone_4
In caso di ammissione della prova formulata da Controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi suddetti, IG.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
tutti domiciliati in Fiumicino, salvo altri. Tes_4
Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali, e comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.
si intendono inoltre qui richiamate per relationem le conclusioni delle parti come ulteriormente puntualizzate nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale allegando:
• di aver prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 30.12.2018 al 2.1.2022 (con regolarizzazione solo dal 4.2.2020) alle dipendenze del convenuto presso il ristorante recante l'insegna “Mimmo - Osteria del Pesce” sito in Viale Traiano 95/A, Fiumicino (Roma), con mansioni di “cuoco addetto a coadiuvare il cuoco”;
• di aver lavorato per sei giorni a settimana, con giorno di riposo il martedì, osservando l'orario
10.00 – 15.00 e 18.30 – 23.00;
• di essere stato da principio inquadrato nel livello VII C.c.n.l. Turismo-Pubblici Esercizi, come inserviente di cucina; quindi, dal 1.6.2021 al 2.1.2022, nel livello VI C.c.n.l. Turismo-
Pubblici Esercizi;
• che dal 4.2.2020 al 30.4.2021 è stato regolarizzato come operaio part-time al 70,54% e dal
1.5.2021 al 2.1.2022 come operaio part-time al 70,00%.
Tanto premesso, adducendo:
• di aver sempre svolto mansioni riconducibili al livello IV del C.c.n.l. Turismo Pubblici
Esercizi applicato dalla convenuta (v. art. 101 C.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi);
• di aver usufruito esclusivamente di 10 giorni di ferie nel mese di settembre 2020 e di due settimane nel mese di agosto 2021, senza mai percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
• di aver lavorato durante le ore dell'anno destinate a permessi ROL ed ex festività senza percepire l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti;
• di aver percepito, per l'intero periodo, la retribuzione di €.1.000,00 mensili ad eccezione dei mesi di ottobre 2020 (in cui ha percepito €.450,00), novembre 2020 (in cui ha percepito
€.750,00) e dicembre 2020 (in cui ha percepito €.790,00);
• di non aver “percepito somme indicate in eventuali buste paga e/o ricevute non sottoscritte per quietanza che, dunque, sin d'ora si contestano”;
• di non aver percepito alcuna retribuzione nel periodo del lock down compreso tra il 10.3.2020
e il 10.4.2020;
• di aver usufruito della cassa integrazione dal 1.1.2021 al 28.2.2021 percependo dall CP_2
€.785,62 e dal 1.3.2021 al 21.3.2021 2021 percependo dall €.289,47; CP_2
• di essersi dimesso il 7.1.'22, ricevendo in data 19.1.2022, dal convenuto, assegno di
€.1.125,27 quale pagamento della busta paga di dicembre 2021 (che, tuttavia, indica il superiore importo netto di €.2.933,86, rimanendo impagata la differenza tra l'importo netto indicato nella busta paga di dicembre 2021 e la somma di €.1.125,27); ha chiesto il pagamento delle differenze retributive dovutegli.
- 3 - Tribunale di Treviso
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contrastato le pretese attoree, in particolare ribadendo:
• di aver assunto il ricorrente solo in data 4.2.2020, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi Turismo, con orario di lavoro di 28 ore settimanali (dalle
11.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22 circa per cinque giorni alla settimana) e inquadramento di inserviente di cucina del ristorante (VII livello), stante lo svolgimento, da parte del medesimo, di attività ausiliarie in cucina a supporto dei cuochi;
• che il rapporto di lavoro proseguiva, in ragione di due ulteriori proroghe (cfr. docc. nn. 2 e 3), sino al 9.12.2021, allorquando il ricorrente presentava le proprie dimissioni volontarie (cfr. doc. n. 4), dando così luogo alla cessazione del rapporto di lavoro;
• di aver corrisposto al dipendente la retribuzione contrattualmente spettante e di avergli riconosciuto permessi e ferie, come attestato da tutte le buste paga del periodo lavorato (cfr. doc. n. 5);
• di avergli corrisposto, al termine del rapporto, il trattamento di fine rapporto (cfr. doc. n. 6);
• che nel corso del 2020 il Sig. , a partire dall'avvio della pandemia di Covid- Parte_1
19 e per tutti i periodi del 2021 nei quali il ristorante è stato chiuso per l'applicazione delle restrizioni previste per le zone gialle (apertura solo a pranzo), arancioni e rosse (per entrambe chiusura totale del ristorante con sola eventuale attività da asporto), ha ricevuto dall le CP_2 indennità previste a titolo di cassa integrazione straordinaria, come per legge.
Tutto ciò premesso, ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe, facendo in particolare riferimento alle buste paga emesse e saldate, “mai prima di ora contestate dal ricorrente”.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali, è stata discussa e decisa all'odierna udienza cartolare (dopo che, all'udienza del 19.6.'25, il difensore attoreo ha chiesto
“rinvio per discussione con termine per poter depositare nuovi conteggi all'esito dell'istruttoria”, mentre il patrocinio di parte resistente ha chiesto “rinvio per discussione con termine per note”).
**
All'esito della prova orale non può dirsi provato che il rapporto di lavoro abbia trovato inizio prima del 4.2.'20. Il teste attoreo , infatti, è stato troppo vago del circostanziare il dies a quo Tes_5 del rapporto “dal 2018”, laddove il teste , dipendente del resistente dal 2019, ha precisato Tes_1 che l'odierno ricorrente ebbe ad arrivare dopo di lui. Nemmeno sono risultate confermate le mansioni pretese nel ricorso, avendo il teste predetto riferito dell'assunzione del ricorrente “all'inizio come lavapiatti e poi come aiuto cuoco” (mansione, quella di aiuto cuoco, peraltro riferitagli dal ricorrente, di modo che sul punto il sig. risulta essere teste de relato ex latere actoris). Tes_5
Quanto all'orario di lavoro, la deposizione del teste (secondo il quale il ricorrente “svolgeva Tes_5 la sua attività sei giorni a settimana, dalle 9 sino alle ore 16.00 e ¸nel pomeriggio – sera dalle ore
18.30 alle 24.00”) non solo non è risultata particolarmente convincente (atteso che detto teste lavorava
- 4 - Tribunale di Treviso
come autista e solo saltuariamente frequentava il ristorante), ma è anche rimasta isolata, dal momento che il teste di parte resistente , dipendente del ristorante, ha di contro Testimone_1 affermato - senza che la sua attendibilità possa fondatamente mettersi in discussione - che “in cucina hanno orari fissi, attaccava verso le 11.00 e finiva verso le 14.30 quando chiudeva la cucina e poi tornava la sera verso le 19.00 (le preparazioni le facevano al mattina) e andavano via alle 10.30 quando la cucina chiudeva. A volte la cucina chiudeva anche prima se non c'erano molti clienti. A volte in settimana chiudeva alle 10.00. ADR il martedì ristorante è chiuso quindi era sicuramente un giorno di riposo, poi vi era un altro giorno di riposo che concordano tra loro i cuochi e gli aiuti cuochi ma non era quasi mai la domenica”.
Il teste ha poi riferito che “il ricorrente era aiuto cuoco non era sicuramente il capo della Tes_1 cucina. Non era in grado di comporre un piatto da solo, decorava i piatti ad esempio mettendo
l'insalata o altre cose. Non faceva i primi non era in grado. Poteva magari fare una frittura, cose sulla piastra cose semplici. Il cuoco si chiama e c'era un altro cuoco . CP_3 CP_4
Il ricorrente faceva in cucina quello che gli dicevano i cuochi”: tutte mansioni che appaiono coerenti con l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro.
A ben vedere, il quadro che è emerso dall'istruttoria è compatibile con un inquadramento nel livello
VI bis del CCNL Pubblici servizi per il periodo 4.2.2020- 9.12.2021 (ad esclusione del periodo 10.3.-
10.4.2020 e del periodo 1.1.2021 al 28.2.2021 e dal 1.3.2021 al 21.3.2021 2021), per un orario di 31,8 ore settimanali (senza che siano stati provati straordinari), di cui h 5,30 svolte di domenica con la relativa maggiorazione del 10% prevista dall'art. 18 co 6 CCNL.
Pertanto, tenuto conto delle somme dovute al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, e includendo nel calcolo l'indennità per 0,45 giorni di ferie non godute ai sensi dell'art 19 co 6 CCNL e per 21,30 permessi non goduti, risultanti dall'ultima busta paga (dicembre 2021) secondo il disposto dell'art 15 del CCNL, le uniche somme di cui il ricorrente ha diritto a chiedere il pagamento sono le seguenti:
dovendosi sul punto aderire, siccome corretto, alla prima alternativa di conteggio depositata dal ricorrente in data 30.10.'25 (alternativa che comprende altresì il TFR spettante al lavoratore, parametrato alla retribuzione calcolata secondo le precedenti indicazioni detraendo la somma di €
1125,27 che il resistente ha provato aver versato).
Appaiono dovuti anche gli interessi legali e la rivalutazione, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti.
- 5 - Tribunale di Treviso
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma vengono compensate per 1/2 atteso il forte ridimensionamento delle iniziali pretese del ricorrente, sicché con riguardo al quantum vi è una
(rilevante) parziale soccombenza da riconoscere in suo danno (art. 92.2 cpc).
È vero che in sede di precisazione delle conclusioni detta somma, sostanzialmente, non è stata più riproposta (essendo stata richiesta una quantificazione conforme a giustizia), ma deve considerarsi che nella genesi della lite ha plausibilmente concorso l'eccessività della pretesa pecuniaria iniziale, a fronte della quale il convenuto si è dovuto difendere in giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, in accoglimento delle richieste del ricorrente solo per quanto di ragione:
a) condanna - in proprio e quale titolare dell'omonima ditta - al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, per le ragioni esplicitate in parte motiva, della somma di € 7.122,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
b) respinge ogni diversa pretesa;
c) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna - in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta - al pagamento, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, della residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in euro 2.400,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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