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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3736/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Caserta - Viale Giannone N. 50 81100 Caserta CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 16/12/2024 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7916/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 5502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta in composizione monocratica – sez. 4 – in data 22.11.2024 e depositata il 16.12.2024
- con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente con condanna alle spese di lite nella misura di euro 430,00 oltre oneri accessori con distrazione – il Sig. Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con i propri motivi di appello e nelle successive memorie illustrative parte appellante deduce la violazione da parte del giudice di prime cure delle disposizioni normative in materia di liquidazione e determinazione dei compensi professionali, avendo determinato questi ultimi nella misura di euro 430,00 oltre accessori, in una controversia del valore di euro 2.484,56, pari all'importo dell'atto impugnato, che avrebbe comportato un compenso medio di euro 2.157,00 o, a tutto voler concedere, un compenso minimo di euro 1.095,00, in applicazione del tariffario forense, senza peraltro in alcun modo tener conto degli importi indicati nella nota spese depositata dal Difensore.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Ed invero, tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 2.484,56, non può che constatarsi come il giudice di prime cure, procedendo alla liquidazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario nella misura di euro 430,00 oltre oneri accessori, abbiano adottato una decisione in contrasto con le tariffe previste dal D.M. n. 147/2022, che prevedono espressamente per lo scaglione corrispondente al valore della causa in esame un minimo tariffario di euro 1.065,00 oltre oneri accessori, da ritenersi senz'altro giustificato in ragione dell'effettivo e concreto livello minimo di dispendio di energie professionali per l'espletamento del mandato professionale nel caso di specie
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato nei limiti che seguono, derivandone la riforma parziale dell'impugnata sentenza e la condanna delle parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate - tenuto conto del minimo effettivo livello di dispendio di energie professionali per l'espletamento del mandato professionale nel caso di specie - per il primo grado in euro 1.065,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 991,00 (tenuto conto dell'assenza di fasi istruttoria/trattazione e cautelare) oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.065,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 991,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Presidente estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3736/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Caserta - Viale Giannone N. 50 81100 Caserta CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 16/12/2024 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7916/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 5502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta in composizione monocratica – sez. 4 – in data 22.11.2024 e depositata il 16.12.2024
- con la quale si accoglieva il ricorso del contribuente con condanna alle spese di lite nella misura di euro 430,00 oltre oneri accessori con distrazione – il Sig. Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con i propri motivi di appello e nelle successive memorie illustrative parte appellante deduce la violazione da parte del giudice di prime cure delle disposizioni normative in materia di liquidazione e determinazione dei compensi professionali, avendo determinato questi ultimi nella misura di euro 430,00 oltre accessori, in una controversia del valore di euro 2.484,56, pari all'importo dell'atto impugnato, che avrebbe comportato un compenso medio di euro 2.157,00 o, a tutto voler concedere, un compenso minimo di euro 1.095,00, in applicazione del tariffario forense, senza peraltro in alcun modo tener conto degli importi indicati nella nota spese depositata dal Difensore.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Ed invero, tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 2.484,56, non può che constatarsi come il giudice di prime cure, procedendo alla liquidazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario nella misura di euro 430,00 oltre oneri accessori, abbiano adottato una decisione in contrasto con le tariffe previste dal D.M. n. 147/2022, che prevedono espressamente per lo scaglione corrispondente al valore della causa in esame un minimo tariffario di euro 1.065,00 oltre oneri accessori, da ritenersi senz'altro giustificato in ragione dell'effettivo e concreto livello minimo di dispendio di energie professionali per l'espletamento del mandato professionale nel caso di specie
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato nei limiti che seguono, derivandone la riforma parziale dell'impugnata sentenza e la condanna delle parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate - tenuto conto del minimo effettivo livello di dispendio di energie professionali per l'espletamento del mandato professionale nel caso di specie - per il primo grado in euro 1.065,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 991,00 (tenuto conto dell'assenza di fasi istruttoria/trattazione e cautelare) oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.065,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 991,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Presidente estensore