Art. 7. 1. L'uso della denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" e di ogni altra indicazione contenente il toponimo suddetto, nell'ambito di singole ragioni sociali e marchi d'impresa, e' vietato a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, fatte salve le ragioni sociali ed i marchi d'impresa la cui utilizzazione sia provata da data anteriore.
2. E' in ogni caso vietata la vendita di prosciutti la cui etichettatura faccia riferimento ad aziende e loro sedi in San Daniele del Friuli che non siano titolari di prosciuttifici ubicati nella zona tipica di cui all'articolo 1.
2. E' in ogni caso vietata la vendita di prosciutti la cui etichettatura faccia riferimento ad aziende e loro sedi in San Daniele del Friuli che non siano titolari di prosciuttifici ubicati nella zona tipica di cui all'articolo 1.