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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/10/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa IA TI, nella causa iscritta al n° 8825/2024 RGL, promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. Davide Antonuccio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Avola (SR), Piazza
Vittorio Veneto n. 25, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Migliorino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo via Pignatelli Aragona n° 7, giusta procura in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 23 luglio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 1.000,00 per compenso, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato convenne in giudizio innanzi a questo tribunale Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29620249023441728000 - notificata il 21.5.2024 - con specifico riferimento agli atti prodromici meglio specificati in ricorso (Avvisi di Addebito nn 59620180007781544000,
59620230000483375000 e 59620230000530279000) chiedendone l'annullamento deducendo:
1. la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti (c.d. “nullità derivata”), in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2 -
d.l. n. 78/2010 e dell'art. 17, co.
1 - d.lgs. n. 46/99;
2. difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 3 l. 241/90 e art. 7 L. 212/00;
3. errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori.
Ritualmente in staurato il contraddittorio si costituiva l'ente riscossore contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo
1. in primis, la tardività dell'opposizione;
2. in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite n. 7514/2022 (anche nelle ipotesi in cui si lamenta l'omessa notifica della cartella esattoriale /avviso di addebito);
Con le note difensive depositate il 14.1. 2025 e il 16.7.2025 il ricorrente ribadiva l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente riscossore riguardando l'opposizione solo vizi propri dell'intimazione di pagamento (impugnata ritualmente entro 20 giorni dalla sua notifica), insistendo anche in tutti gli altri motivi del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 23.7.2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti e verificata la ritualità dell'opposizione depositata nei 20 giorni successivi alla notifica dell'intimazione di pagamento, ritiene questo giudice di esaminare in primis tutte le eccezioni di carattere
2 formale inerenti l'atto impugnato e in ordine ai quali sussiste la legittimazione passiva dell' . Controparte_2
Anzitutto va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione (vizio proprio dell'atto impugnato), in quanto esso risulta conforme al modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli atti impugnati così che nessuna lesione del diritto di difesa può essere ipotizzata.
A tal proposito, oltretutto, è reiteratamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ord. del 18/02/2025, n. 4180; Cass. civ., Sez. V, Sent. del
18/01/2018, n. 1111; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord, dell'11/10/2018, n. 25343; Cass. civ.,
Sez. V, Sent. del 25/05/2011, n. 11466) che ha sottolineato come «[..] non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta
l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l.
n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”».
Sul punto si è espressa anche la locale Corte d'Appello (cfr. ex multis Corte
d'Appello Palermo, Sez. lavoro, Sent. dell'08/06/2020, n. 41) precisando che «[..] è sufficiente osservare che il requisito della motivazione, in cui rientra anche la natura del tributo e dell'Ente impositore, la cui assenza determina la nullità dell'atto alla quale la stessa si riferisce, costituisce elemento sostanziale indefettibile solo della cartella di pagamento, atto prodromico nonché presupposto dell'atto oggi impugnato. Il predetto
3 requisito è, infatti, proprio della fase impositiva, come ripor tata nella cartella di pagamento, nel cui ambito il contribuente viene reso edotto ed informato di tutti gli elementi necessari alla intelligenza della pretesa creditoria e al connesso esercizio del diritto di difesa;
non sussiste, viceversa, alcun obbligo che imponga al concessionario di motivare il preavviso di fermo allegando gli atti in esso richiamati, posto che il contribuente, a seguito della notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, è già stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'imposizione. Sul punto, è appena il caso di richiamare l'autorevole pronunciamento della Suprema Corte, secondo cui, "Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato" (Cassazione Civile, sezione VI, 21.9.2017 n.22018)».
Ed ancora, va disattesa anche la doglianza di parte ricorrente in ordine alla nullità del calcolo di interessi moratori in quanto nell'atto impugnato verrebbe riportato solo l'importo totale degli interessi applicati e non anche un prospetto analitico, anche sintetico, che spieghi modalità, tassi e criteri seguiti nella loro determinazione.
Sul punto pacifico è l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Oltretutto, nelle note in calce a pag. 21 dell'intimazione opposta viene espressamente evidenziato alla nota 1: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo
116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre
2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.”.
4 Disattese tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente in ordine ai vizi propri dell'atto impugnato, passando al merito della controversia in ordine alle contestazioni relative alla nullità derivata per omessa notificazione degli avvisi di addebito da parte dell' , il ricorso va respinto CP_3
L' non è, infatti, il soggetto passivo Controparte_4 legittimato a contestare l'eccepita nullità derivata per omessa notifica degli avvisi di addebito in quanto la notifica di questi ultimi rientra nella competenza esclusiva CP_3 dell'ente previdenziale e sul punto nulla avrebbe potuto argomentare e/o provare CP_1
non potendo rispondere dell'operato altrui e non potendosi difendere dall'eccezione di nullità (per omessa notifica) dell'atto prodromico che non ha emesso.
Pertanto, ove il contribuente voglia contestare l'esistenza del debito, la sua quantificazione, la prescrizione o la mancata notifica degli atti presupposti (come, appunto, gli avvisi di addebito), l'opposizione va intentata esclusivamente (o quanto meno congiuntamente, ove si facciano valere, come nel caso in esame anche vizi formali) contro l'ente creditore (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 15/07/2025, n.
19549).
Conseguentemente, non avendo parte ricorrente convenuto in giudizio l'ente previdenziale, l'eccezione di nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito non può che essere respinta.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(applicati i parametri minimi in relazione all'attività effettivamente espletata e dimidiati stante la modesta difficoltà della controversia).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 23 luglio
2025
IL GIUDICE
IA TI
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