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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012592866000 SANZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4984/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento specificamente indicata in epigrafe, ricevuta dall'Agenzia- RI in relazione all'asserito omesso versamento di sanzioni amministrative, di cui alle cartelle presupposte.
Deduceva che la somma richiesta non era dovuta per intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva, quindi, l'annullamento degli atti impugnati.
Non si costituiva in giudizio la RI.
All'udienza del 9.09.2025 questo giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, non risulta provata la notifica alla controparte, non costituitasi né comparsa in giudizio.
La ricorrente si è infatti limitata a depositare il ricorso presso la Corte adita, senza produrre la prova della notifica del ricorso;
invero, non ha neppure allegato di aver provveduto a tale attività.
La notifica va quindi ritenuta inesistente e pertanto non è consentita alcuna sanatoria, neppure mediante la costituzione del resistente, se non eventualmente con efficacia ex nunc (Cass. 1123 del 2009).
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Messina, 9.09.2025 IL GIUDICE Concetta ALACQUA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012592866000 SANZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4984/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento specificamente indicata in epigrafe, ricevuta dall'Agenzia- RI in relazione all'asserito omesso versamento di sanzioni amministrative, di cui alle cartelle presupposte.
Deduceva che la somma richiesta non era dovuta per intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva, quindi, l'annullamento degli atti impugnati.
Non si costituiva in giudizio la RI.
All'udienza del 9.09.2025 questo giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, non risulta provata la notifica alla controparte, non costituitasi né comparsa in giudizio.
La ricorrente si è infatti limitata a depositare il ricorso presso la Corte adita, senza produrre la prova della notifica del ricorso;
invero, non ha neppure allegato di aver provveduto a tale attività.
La notifica va quindi ritenuta inesistente e pertanto non è consentita alcuna sanatoria, neppure mediante la costituzione del resistente, se non eventualmente con efficacia ex nunc (Cass. 1123 del 2009).
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Messina, 9.09.2025 IL GIUDICE Concetta ALACQUA