Art. 3.
La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.
La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.