Articolo 3 della Legge 8 giugno 1966, n. 424
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 luglio 1966
Art. 3.
La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 9 luglio 1966
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