Art. 3.
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche all'Amministrazione carceraria per le forniture di casermaggio ad uso dell'Amministrazione medesima e per l'azienda domestica.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - CIANO - VIDUSSONI - TERUZZI - DI REVEL - BOTTAI - GORLA - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI - RICCARDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche all'Amministrazione carceraria per le forniture di casermaggio ad uso dell'Amministrazione medesima e per l'azienda domestica.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - CIANO - VIDUSSONI - TERUZZI - DI REVEL - BOTTAI - GORLA - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI - RICCARDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI