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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 735/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Pietro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
3 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0200 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0300 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 204/2024, Ricorrente_1
- impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il quale il Comune di Villa San Pietro aveva accertato l'imposta municipale propria IMU e la TASI per l'anno 2018 in relazione agli immobili che Ricorrente_1 ha acquistato dalla Società_1
a r.l. in liquidazione per poi rivenderli contestualmente alla Società-2
a r.l. con atto di vendita con patto di riservato dominio, successivamente risolto per inadempimento dell'acquirente.
L'Istituto ricorrente censurava gli avvisi impugnati, eccependo che i beni immobili beneficiano dell'esclusione dall'imposizione IMU ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992 in quanto Ricorrente_1, ente pubblico economico, svolge la funzione di organismo fondiario nazionale con lo scopo di favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promuovere e attuare gli interventi a favore dell'imprenditoria agricola, attraverso l'acquisto e la rivendita di terreni con patto di riservato dominio. Ismea, pertanto, esercita funzioni statali e persegue finalità di pubblico interesse, e per tale motivo beneficia dell'esenzione IMU in relazione agli immobili posseduti da enti pubblici «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», così come peraltro previsto espressamente dal proprio Statuto, che prevede l'applicazione delle «norme previste per le amministrazioni dello Stato».
L'Istituto lamentava poi l'erronea applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico in ragione della presenza di precedenti accertamenti con i quali sono state irrogate le sanzioni nella misura piena e cumulata, chiedendo quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione III, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza l'Ricorrente_1 - propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costitiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villa San Pietro chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte si è di recente pronunciata sul problema dell'applicazione in favore dell'Istituto appellante del beneficio di cui all'art. 9 del d.lgs. 23/2011 con sentenza della Terza Sezione 12 giugno 2025, n. 741/2025, che il Collegio condivide.
In quella occasione la Corte ha rilevato che l'art. 9 del d.lgs. 23/2011 individua precisamente e tassativamente i soggetti passivi del tributo e con altrettanta precisione individua i soggetti (tutti enti pubblici) che sono esentati dal pagamento dell'imposta.
Non vi ha dubbio sul fatto che tale elencazione non ricomprenda l'Istituto ora appellante.
Lo stesso non può quindi sottrarsi alla sua applicazione, in forza del pacifico principio secondo il quale le norme tributarie di esenzione in quanto contenenti un'eccezionale deroga al regime ordinario non sono suscettibili di applicazione estensiva.
Non è quindi consentito all'interprete applicare l'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992, oltre i limiti ivi espressamente disposti.
L'appellante si duole poi del regime sanzionatorio applicato, ritenendo che nella specie sia applicabile il cumulo giuridico in luogo di quello materiale.
Neanche questa doglianza può essere condivisa in quanto, come giustamente osservato dal Comune appellato, spetta al contribuente dimostrare l'identità degli immobili sottoposti a tassazione negli anni precedenti e quindi l'applicabilità del cumulo giuridico e l'appellante nonostante la contestazione mossa nella sentenza oggetto dell'appello nemmeno in secondo grado ha fornito tale prova.
L'appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, di spese e onorari del giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) per il primo grado del giudizio ed € 7.000,00 (settemila/00) per l'appello.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sardegna con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, AN
Murino, giudice.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 735/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Pietro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
3 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0200 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0300 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 204/2024, Ricorrente_1
- impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il quale il Comune di Villa San Pietro aveva accertato l'imposta municipale propria IMU e la TASI per l'anno 2018 in relazione agli immobili che Ricorrente_1 ha acquistato dalla Società_1
a r.l. in liquidazione per poi rivenderli contestualmente alla Società-2
a r.l. con atto di vendita con patto di riservato dominio, successivamente risolto per inadempimento dell'acquirente.
L'Istituto ricorrente censurava gli avvisi impugnati, eccependo che i beni immobili beneficiano dell'esclusione dall'imposizione IMU ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992 in quanto Ricorrente_1, ente pubblico economico, svolge la funzione di organismo fondiario nazionale con lo scopo di favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promuovere e attuare gli interventi a favore dell'imprenditoria agricola, attraverso l'acquisto e la rivendita di terreni con patto di riservato dominio. Ismea, pertanto, esercita funzioni statali e persegue finalità di pubblico interesse, e per tale motivo beneficia dell'esenzione IMU in relazione agli immobili posseduti da enti pubblici «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», così come peraltro previsto espressamente dal proprio Statuto, che prevede l'applicazione delle «norme previste per le amministrazioni dello Stato».
L'Istituto lamentava poi l'erronea applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico in ragione della presenza di precedenti accertamenti con i quali sono state irrogate le sanzioni nella misura piena e cumulata, chiedendo quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione III, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza l'Ricorrente_1 - propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costitiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villa San Pietro chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte si è di recente pronunciata sul problema dell'applicazione in favore dell'Istituto appellante del beneficio di cui all'art. 9 del d.lgs. 23/2011 con sentenza della Terza Sezione 12 giugno 2025, n. 741/2025, che il Collegio condivide.
In quella occasione la Corte ha rilevato che l'art. 9 del d.lgs. 23/2011 individua precisamente e tassativamente i soggetti passivi del tributo e con altrettanta precisione individua i soggetti (tutti enti pubblici) che sono esentati dal pagamento dell'imposta.
Non vi ha dubbio sul fatto che tale elencazione non ricomprenda l'Istituto ora appellante.
Lo stesso non può quindi sottrarsi alla sua applicazione, in forza del pacifico principio secondo il quale le norme tributarie di esenzione in quanto contenenti un'eccezionale deroga al regime ordinario non sono suscettibili di applicazione estensiva.
Non è quindi consentito all'interprete applicare l'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992, oltre i limiti ivi espressamente disposti.
L'appellante si duole poi del regime sanzionatorio applicato, ritenendo che nella specie sia applicabile il cumulo giuridico in luogo di quello materiale.
Neanche questa doglianza può essere condivisa in quanto, come giustamente osservato dal Comune appellato, spetta al contribuente dimostrare l'identità degli immobili sottoposti a tassazione negli anni precedenti e quindi l'applicabilità del cumulo giuridico e l'appellante nonostante la contestazione mossa nella sentenza oggetto dell'appello nemmeno in secondo grado ha fornito tale prova.
L'appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, di spese e onorari del giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) per il primo grado del giudizio ed € 7.000,00 (settemila/00) per l'appello.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sardegna con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, AN
Murino, giudice.