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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2454/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE NC, Presidente
MI DR, TO
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15198/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029172762000 IVA + TASSA AUT 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2013/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 172763000 notificata il 25/6/2025, relativamente a n. 2 cartelle di pagamento e due avvisi di addebito : le prime , una afferente ad IVA anno 2013 e l'altra riguardante tassa autonmobilistica anno 2011; gli altri due attinenti a conributi
IVS anni 2016 e 2015 ,per un importo complessivo di euro 10.166,72.
A sostegno del proposto gravame sono sttai dedotti i segiuenti motivi;
1) mancata notifica o mancata prova della notifica degli atti presupposati;
violazione della normativa vigente in materia conconseguente pronuncia di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione notificata;
2)nullità della cartella impugnata per totale e ionsanabile carenza di motivazione;
3) in ogni caso, nullità e/o inefficaca e/oinvalidità degli atti notificati per intervenuta prescrizione dei tributi relativi agli anni 2011 e 2013 ;
4) decadenza dalla potere di riscossione.
Si sono costituiti per resistere in giudizio sia ADER che la Regione Campania
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione e su di essa in origine è stta apposta la riaserva, successivamente sciolta nei sensi e eopr gli effetti indicati nella motivazione in diritto e nel dipositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della infondatezza e inammissibilità dei profili di doglianza ivi dedotti con i quattro mezzi d'impugnazione che vanno congiunamente esaminati stante la stretta coinnessione logica tra gli stessi. In sostanza parte ricorrente denuncia la mancata notifica degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria per assenza di atti interruttivi
Ad avviso del Colelgio non sussiste il lamentato vizio in procedendo e l'azione di recupero posto in essere dall'amministrazione con le cartelle di pagamento e gli altri atti della procedura si rivelano tempestivamente adottatio e notiziati.
Invero, risulta per tabulas che la cartella recante numero finale 4144000 relativa ad anno 2013 è stata notificata, ritualmente a mezzo di servizio postale con consegna della raccomandata alla moglie del ricorrente in data 3/5/2017 e cioè tempestivamente, così come tempestiva è la notifica della intimazione di pagamento qui impugnata avvenuta nel maggio del 2025 cioè nei dieci anni a decorrere dall'ultima notifica
Ma dirimente per l'altre cartelle di pagamentoi sottese all'atto impugnato e ai due avvisidi addebito è la circostanaza per cui successivamente al ricorrente sono stati notificati rispettivamente in data
30/12/2019 e in data 22/2/2024 ( vedansi documentazione versatainatti attestante detti adempimenti ) un preavviso di fermo amministrativo e una intimazione di pagamento che fanno riferimento, quali atti ivi sottesi, alle predette due cartelle e avvisi di addebito
Ebbene nè il preavviso nè l'intimazione di pagamento che precedono l'emissione della intimazione qui gravata sono stati fatti oggetto di specifica opposizione giudizale , il che , stante il carattere impugnatorio del giudizio tributario, preclude adesso al ricorrente di far valere censure ed eccezioni che varebbe dovuto denunciare a suo tempo all'indomani della notifica degli atti di recupero al medesimo legalmente notiziati.
Così anche per la cartella relativa a tassa automobilitica per l'anno 2021, vero è che questa è stata inizialmente notificata nel 2017,e quindi in teoria dopo che erano decorsi i tre ann della prescrizione, nondimento, l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata in occasione degli atti successivamente notificati ( e non impugnati ) in cui su riproduceva la richiesta di pagamento della tassa in questiuone .
Insoma nella specie si rilevano profili di inammissibilità per mancata impugnazione di atti intermedi intervenuti e portati a cognizione dell'interessato recanti la richiesta di pagamento di tributi e corrispettivi per i titoli in questione .
Conclusivamente, a scioglimento della già apposta riserva, il ricorso, in quanto infondato, va respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 100,00 ( mille//00 ) oltre oneri avccessori se dovuti per ciascuna delle due parti resistenti Napoli 29 gennaio 2025
IL Presidente
L'Estensore
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE NC, Presidente
MI DR, TO
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15198/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029172762000 IVA + TASSA AUT 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2013/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 172763000 notificata il 25/6/2025, relativamente a n. 2 cartelle di pagamento e due avvisi di addebito : le prime , una afferente ad IVA anno 2013 e l'altra riguardante tassa autonmobilistica anno 2011; gli altri due attinenti a conributi
IVS anni 2016 e 2015 ,per un importo complessivo di euro 10.166,72.
A sostegno del proposto gravame sono sttai dedotti i segiuenti motivi;
1) mancata notifica o mancata prova della notifica degli atti presupposati;
violazione della normativa vigente in materia conconseguente pronuncia di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione notificata;
2)nullità della cartella impugnata per totale e ionsanabile carenza di motivazione;
3) in ogni caso, nullità e/o inefficaca e/oinvalidità degli atti notificati per intervenuta prescrizione dei tributi relativi agli anni 2011 e 2013 ;
4) decadenza dalla potere di riscossione.
Si sono costituiti per resistere in giudizio sia ADER che la Regione Campania
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione e su di essa in origine è stta apposta la riaserva, successivamente sciolta nei sensi e eopr gli effetti indicati nella motivazione in diritto e nel dipositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della infondatezza e inammissibilità dei profili di doglianza ivi dedotti con i quattro mezzi d'impugnazione che vanno congiunamente esaminati stante la stretta coinnessione logica tra gli stessi. In sostanza parte ricorrente denuncia la mancata notifica degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria per assenza di atti interruttivi
Ad avviso del Colelgio non sussiste il lamentato vizio in procedendo e l'azione di recupero posto in essere dall'amministrazione con le cartelle di pagamento e gli altri atti della procedura si rivelano tempestivamente adottatio e notiziati.
Invero, risulta per tabulas che la cartella recante numero finale 4144000 relativa ad anno 2013 è stata notificata, ritualmente a mezzo di servizio postale con consegna della raccomandata alla moglie del ricorrente in data 3/5/2017 e cioè tempestivamente, così come tempestiva è la notifica della intimazione di pagamento qui impugnata avvenuta nel maggio del 2025 cioè nei dieci anni a decorrere dall'ultima notifica
Ma dirimente per l'altre cartelle di pagamentoi sottese all'atto impugnato e ai due avvisidi addebito è la circostanaza per cui successivamente al ricorrente sono stati notificati rispettivamente in data
30/12/2019 e in data 22/2/2024 ( vedansi documentazione versatainatti attestante detti adempimenti ) un preavviso di fermo amministrativo e una intimazione di pagamento che fanno riferimento, quali atti ivi sottesi, alle predette due cartelle e avvisi di addebito
Ebbene nè il preavviso nè l'intimazione di pagamento che precedono l'emissione della intimazione qui gravata sono stati fatti oggetto di specifica opposizione giudizale , il che , stante il carattere impugnatorio del giudizio tributario, preclude adesso al ricorrente di far valere censure ed eccezioni che varebbe dovuto denunciare a suo tempo all'indomani della notifica degli atti di recupero al medesimo legalmente notiziati.
Così anche per la cartella relativa a tassa automobilitica per l'anno 2021, vero è che questa è stata inizialmente notificata nel 2017,e quindi in teoria dopo che erano decorsi i tre ann della prescrizione, nondimento, l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata in occasione degli atti successivamente notificati ( e non impugnati ) in cui su riproduceva la richiesta di pagamento della tassa in questiuone .
Insoma nella specie si rilevano profili di inammissibilità per mancata impugnazione di atti intermedi intervenuti e portati a cognizione dell'interessato recanti la richiesta di pagamento di tributi e corrispettivi per i titoli in questione .
Conclusivamente, a scioglimento della già apposta riserva, il ricorso, in quanto infondato, va respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 100,00 ( mille//00 ) oltre oneri avccessori se dovuti per ciascuna delle due parti resistenti Napoli 29 gennaio 2025
IL Presidente
L'Estensore