Art. 2.
Per l'esercizio della suddetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel disciplinare 14 luglio 1907, sottoscritto, in segno d'accettazione, dal signor Emilio Lauchard, direttore della Societa' concessionaria, a cio' debitamente autorizzato, nonche' le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite all'atto del collaudo da apposita Commissione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 12 settembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
GIANTURCO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Per l'esercizio della suddetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel disciplinare 14 luglio 1907, sottoscritto, in segno d'accettazione, dal signor Emilio Lauchard, direttore della Societa' concessionaria, a cio' debitamente autorizzato, nonche' le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite all'atto del collaudo da apposita Commissione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 12 settembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
GIANTURCO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.