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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , domici- Parte_1 C.F._1
liato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Catania Vi- Email_1
tuccia, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Attore -
CONTRO
C.F. domicilia- Controparte_1 C.F._2
to all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Errante Fe- Email_2
lice Junior, e all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Roma Mil- Email_3
dred, che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti
- Convenuto -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024 le
Tribunale di Sciacca parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, nella qualità di erede universale Parte_1
di , in forza di testamento olografo Persona_1
pubblicato in data 10/09/2018, ha convenuto in giudizio erede di , giusto testamento Controparte_1 Persona_2
olografo pubblicato in data 18/03/2021.
L'attore, sull'affermazione per cui egli avrebbe continua- to, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il possesso uti domini iniziato dal proprio dante causa oltre vent'anni fa, in guisa esclusiva, pacifica e non interrotta, della porzione di terreno sita in Par- tanna in C.da Montagna, censita al catasto terreni al foglio
19 particella 1110 (prima 911), originariamente intestata a e ora, formalmente, al nipote Persona_2 Parte_2
ha chiesto al Tribunale di dichiarare maturata
[...]
l'usucapione in proprio favore della citata particella.
L'attore ha affidato la prova di quanto dedotto, oltre che ad alcuni testimoni, soprattutto al frazionamento catastale della particella 911 del foglio di mappa 19, realizzato nell'anno 2019 dal tecnico incaricato da , opera- Persona_2
zione tesa a ritagliare da tale particella una nuova particella, la n. 1110 per poi attribuirne la proprietà esclusiva al dante causa dell'attore, circostanza, quest'ultima, tuttavia non rea-
Tribunale di Sciacca
- 2 - lizzatasi a causa del prematuro decesso di . Persona_2
Il frazionamento sarebbe stato difatti depositato presso i competenti uffici comunali in data 16/03/2020, ma da esso non sarebbe seguita voltura in favore dell'attore a causa del decesso della formale proprietaria avvenuto in data
24/04/2020.
Si è costituito confutando la rico- Controparte_1
struzione di parte avversa e sostenendo sia che la particella di terreno in discussione sarebbe ad oggi da lui posseduta, sia la non rilevanza ai fini del decidere del frazionamento ver- sato agli atti, dal quale si desumerebbe che la particella n.
1110 sarebbe comunque graffata alla n. 911, dunque una mera porzione del più vasto terreno rimasto, per successione, nella sua esclusiva proprietà.
A riprova di quanto sopra, egli ha evidenziato che l'attore avrebbe provato a trasferire a un terzo, , la Controparte_2
proprietà di un'abitazione di circa mq 28, dichiarando nel ro- gito notarile con repertorio n. 286 e raccolta n. 207, che essa sarebbe sita nella particella 909 del foglio di mappa 19, quando, in realtà, sarebbe edificata nella porzione di terreno corrispondente alla neonata particella n. 1110, graffata alla particella n. 911, dunque di esclusiva proprietà della defunta
. Persona_2
Ciò si desumerebbe dalla lettera del citato rogito, nel quale riconosce la proprietà della par- Parte_1
Tribunale di Sciacca
- 3 - ticella n. 911 agli eredi di;
nonché dal fatto che Persona_2
, diffidato con lettera del 18/03/2021, avreb- Controparte_2
be restituito al convenuto l'area indebitamente occupata dall'immobile ivi realizzato.
Parte convenuta ha altresì spiegato che CP_3
approfittando dell'età avanzata di , che le
[...] Persona_2
avrebbe reso difficoltoso recarsi nell'area di interesse, avrebbe realizzato una tettoia precaria sull'area di sedime oggetto del- la pretesa di usucapione;
in più egli, e prima di Persona_2
lui, avrebbe sempre provveduto al pagamento delle imposte comunali gravanti sulla proprietà, a differenza dell'attore e del suo dante causa.
Il convenuto ha da ultimo eccepito l'assenza agli atti del- la visura ipocatastale o di altro certificato equipollente idoneo ad indentificare con esattezza la porzione di area che
contro
- parte assume di avere usucapito, in violazione delle regole sull'esattezza del petitum nelle azioni reali.
La causa, preceduta dall'invito alla mediazione assistita avanzata dall'attore ma non recepita dal convenuto, è stata istruita in modo documentale e con l'escussione di n. 3 te- stimoni;
poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede;
infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto osservato in fatto, si argomenta
IN DIRITTO
Tribunale di Sciacca
- 4 - La domanda dell'attore è fondata.
Prima di potersi addentrare nel merito della vicenda, giova premettere che chi agisce in giudizio per essere dichia- rato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve fornire, ai sensi degli artt. 1158 e 2697 c.c. la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisiti- va, dunque dell'elemento materiale, connotato da un compor- tamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico per il periodo prescritto dalla legge, volto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (corpus), non- ché dell'elemento psicologico, costituito dalla volontà del pos- sessore di comportarsi come titolare del diritto reale esercita- to di fatto (animus rem sibi habendi).
Non vi sono limiti specifici, oltre a quelli generali disposti dalla normativa vigente, alla dimostrazione di corpus e ani- mus, potendosi all'uopo fare ricorso a prove documentali, di- chiarative e finanche presuntive.
Nel caso di specie, punto di partenza della dimostrazione degli elementi costitutivi l'usucapione è la relazione a firma del per. agr. , con cui si è proceduto a fra- Persona_3
zionare, su incarico di , la particella 911 del fo- Persona_2
glio di mappa 19 per ricavarne la particella n. 1110, porzione della prima.
La regolare creazione di questa particella è comprovata
Tribunale di Sciacca
- 5 - dalla visura catastale versata agli atti da parte attrice, in cui si legge che deriva da “FRAZIONAMENTO del 23/03/2020
Pratica n. TP0018468 in atti dal 23/03/2020 presentato il
23/03/2020 (n. 18468.1/2020)”.
La circostanza è stata ribadita dal tecnico incaricato escusso in udienza, che ha confermato di avere ricevuto l'incarico direttamente da di estrapolare dalla Persona_2
particella n. 911 la n. 1110 e che l'area di interesse risultava delimitata dalle mura perimetrali di un vecchio magazzino demolito.
Anche la teste , alla quale sono state Testimone_1
mostrate le fotografie dei luoghi contesi, ha riferito in udienza dell'utilizzo ultraventennale da parte di Persona_4
zio, prima, e di poi, della porzione di Parte_1
terreno coincidente con la particella n. 1110, sulla quale vi era un magazzino utilizzato in via esclusiva dal de cuius per il ricovero di attrezzi agricoli e animali da cortile e di cui sono rimasti solo i muri perimetrali, che non consentono un ac- cesso libero dal terreno rimasto in proprietà di , Persona_2
ora del suo avente causa.
Pure l'altro teste ha riferito in udienza Testimone_2
analoghe circostanze.
Sull'attendibilità dei testimoni non si ha motivo di dubi- tare, poiché alla loro affermazione di non avere interesse sull'esito della causa e alla loro dichiarazione in ordine
Tribunale di Sciacca
- 6 - all'esercizio del possesso sul terreno conteso da parte degli interessati, non è corrisposta prova contraria.
La ricostruzione fattuale e giuridica della controversia emersa dalla documentazione allegata e dalle prove dichiara- tive acquisite ha reso inammissibili le altre prove richieste dalle parti, giusta dettagliata motivazione contenuta nell'ordinanza di questo Tribunale del 08/11/2023, alla qua- le ci si riporta.
Né può attribuirsi rilevanza alla vendita da parte dell'attore della casa, con annesso terreno, a Controparte_4
[...
avvenuta con atto pubblico del 25/08/2020, in cui è cor- rettamente indicato il confine degli immobili venduti con la particella n. 911, che continua ad appartenere a , Persona_2
ora a tenuto conto che il riferimento a Controparte_1
tale particella è chiaramente limitato alla porzione residuata dal precedente frazionamento del 23/03/2020.
In altre parole, la dichiarazione contenuta nel rogito del
25/08/2020 non contraddice l'affermazione attorea del pos- sesso uti domini iniziato dal suo dante causa, preso atto che nel citato rogito ha correttamente rico- Parte_1
nosciuto la titolarità della particella n. 911 a , Persona_2
sebbene al netto della porzione costituente la particella n.
1110, risultante già staccata dalla n. 911 alla data dell'atto notarile.
Condivisibile, pertanto, la conclusione per cui Pt_1
Tribunale di Sciacca
- 7 - non sia riuscito ad ottenere formale voltura Persona_1
dell'intestazione della nuova particella a causa del prematuro decesso della proprietaria di allora.
Né vale la doglianza del convenuto circa la realizzazione di un una tettoia precaria da parte di Parte_1
nell'inconsapevolezza di , segno, anzi, di un pos- Persona_2
sesso uti domini; o la carenza agli atti della visura ipocatasta- le, giacché il bene oggetto dell'azione reale è stato ben identi- ficato dalla relazione tecnica, dalla visura catastale e dalle fo- tografie prodotte, oltre che oggetto di conferma da parte dei testimoni escussi in udienza circa i luoghi in discussione;
né rilevano le vicende concernenti il rapporto fra Parte_3
e , estranei al giudizio.
[...] Controparte_2
È utile, infine, precisare che il pagamento dei tributi gravanti sulla proprietà immobiliare, sostenuti da parte con- venuta, non è, di per sé solo, emblema del possesso ad usu- capionem, trattandosi di una circostanza che afferisce, piut- tosto, alla dimensione fiscale e che potrebbe tutt'al più atteg- giarsi a indice presuntivo dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, da completare e corroborare con altri elementi univoci in tal senso ma carenti nel caso di specie.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i valori minimi dello scaglione di ri- ferimento di cui al D.M. 55/2014, in euro 1.278,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA. a titolo di onorari;
nonché
Tribunale di Sciacca
- 8 - euro 221,10 a titolo di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe, sentiti i procuratori delle parti:
- DICHIARA che il terreno sito nel Comune di Partanna in C.da Montagna, identificato al catasto terreni al fo- glio 19 particella 1110, è di proprietà esclusiva di
, C.F. , per Parte_1 C.F._1
maturata usucapione;
- CONDANNA a rifondere le spese Controparte_1
di lite sostenute da , liquidate in Parte_1
euro 1.278,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA.
a titolo di onorari ed euro 221,10 a titolo di spese vive;
- MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza anche in ordine alla trascrizione.
Così deciso in Sciacca, 13/05/2025.
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , domici- Parte_1 C.F._1
liato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Catania Vi- Email_1
tuccia, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Attore -
CONTRO
C.F. domicilia- Controparte_1 C.F._2
to all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Errante Fe- Email_2
lice Junior, e all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Roma Mil- Email_3
dred, che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti
- Convenuto -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024 le
Tribunale di Sciacca parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, nella qualità di erede universale Parte_1
di , in forza di testamento olografo Persona_1
pubblicato in data 10/09/2018, ha convenuto in giudizio erede di , giusto testamento Controparte_1 Persona_2
olografo pubblicato in data 18/03/2021.
L'attore, sull'affermazione per cui egli avrebbe continua- to, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il possesso uti domini iniziato dal proprio dante causa oltre vent'anni fa, in guisa esclusiva, pacifica e non interrotta, della porzione di terreno sita in Par- tanna in C.da Montagna, censita al catasto terreni al foglio
19 particella 1110 (prima 911), originariamente intestata a e ora, formalmente, al nipote Persona_2 Parte_2
ha chiesto al Tribunale di dichiarare maturata
[...]
l'usucapione in proprio favore della citata particella.
L'attore ha affidato la prova di quanto dedotto, oltre che ad alcuni testimoni, soprattutto al frazionamento catastale della particella 911 del foglio di mappa 19, realizzato nell'anno 2019 dal tecnico incaricato da , opera- Persona_2
zione tesa a ritagliare da tale particella una nuova particella, la n. 1110 per poi attribuirne la proprietà esclusiva al dante causa dell'attore, circostanza, quest'ultima, tuttavia non rea-
Tribunale di Sciacca
- 2 - lizzatasi a causa del prematuro decesso di . Persona_2
Il frazionamento sarebbe stato difatti depositato presso i competenti uffici comunali in data 16/03/2020, ma da esso non sarebbe seguita voltura in favore dell'attore a causa del decesso della formale proprietaria avvenuto in data
24/04/2020.
Si è costituito confutando la rico- Controparte_1
struzione di parte avversa e sostenendo sia che la particella di terreno in discussione sarebbe ad oggi da lui posseduta, sia la non rilevanza ai fini del decidere del frazionamento ver- sato agli atti, dal quale si desumerebbe che la particella n.
1110 sarebbe comunque graffata alla n. 911, dunque una mera porzione del più vasto terreno rimasto, per successione, nella sua esclusiva proprietà.
A riprova di quanto sopra, egli ha evidenziato che l'attore avrebbe provato a trasferire a un terzo, , la Controparte_2
proprietà di un'abitazione di circa mq 28, dichiarando nel ro- gito notarile con repertorio n. 286 e raccolta n. 207, che essa sarebbe sita nella particella 909 del foglio di mappa 19, quando, in realtà, sarebbe edificata nella porzione di terreno corrispondente alla neonata particella n. 1110, graffata alla particella n. 911, dunque di esclusiva proprietà della defunta
. Persona_2
Ciò si desumerebbe dalla lettera del citato rogito, nel quale riconosce la proprietà della par- Parte_1
Tribunale di Sciacca
- 3 - ticella n. 911 agli eredi di;
nonché dal fatto che Persona_2
, diffidato con lettera del 18/03/2021, avreb- Controparte_2
be restituito al convenuto l'area indebitamente occupata dall'immobile ivi realizzato.
Parte convenuta ha altresì spiegato che CP_3
approfittando dell'età avanzata di , che le
[...] Persona_2
avrebbe reso difficoltoso recarsi nell'area di interesse, avrebbe realizzato una tettoia precaria sull'area di sedime oggetto del- la pretesa di usucapione;
in più egli, e prima di Persona_2
lui, avrebbe sempre provveduto al pagamento delle imposte comunali gravanti sulla proprietà, a differenza dell'attore e del suo dante causa.
Il convenuto ha da ultimo eccepito l'assenza agli atti del- la visura ipocatastale o di altro certificato equipollente idoneo ad indentificare con esattezza la porzione di area che
contro
- parte assume di avere usucapito, in violazione delle regole sull'esattezza del petitum nelle azioni reali.
La causa, preceduta dall'invito alla mediazione assistita avanzata dall'attore ma non recepita dal convenuto, è stata istruita in modo documentale e con l'escussione di n. 3 te- stimoni;
poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede;
infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto osservato in fatto, si argomenta
IN DIRITTO
Tribunale di Sciacca
- 4 - La domanda dell'attore è fondata.
Prima di potersi addentrare nel merito della vicenda, giova premettere che chi agisce in giudizio per essere dichia- rato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve fornire, ai sensi degli artt. 1158 e 2697 c.c. la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisiti- va, dunque dell'elemento materiale, connotato da un compor- tamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico per il periodo prescritto dalla legge, volto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (corpus), non- ché dell'elemento psicologico, costituito dalla volontà del pos- sessore di comportarsi come titolare del diritto reale esercita- to di fatto (animus rem sibi habendi).
Non vi sono limiti specifici, oltre a quelli generali disposti dalla normativa vigente, alla dimostrazione di corpus e ani- mus, potendosi all'uopo fare ricorso a prove documentali, di- chiarative e finanche presuntive.
Nel caso di specie, punto di partenza della dimostrazione degli elementi costitutivi l'usucapione è la relazione a firma del per. agr. , con cui si è proceduto a fra- Persona_3
zionare, su incarico di , la particella 911 del fo- Persona_2
glio di mappa 19 per ricavarne la particella n. 1110, porzione della prima.
La regolare creazione di questa particella è comprovata
Tribunale di Sciacca
- 5 - dalla visura catastale versata agli atti da parte attrice, in cui si legge che deriva da “FRAZIONAMENTO del 23/03/2020
Pratica n. TP0018468 in atti dal 23/03/2020 presentato il
23/03/2020 (n. 18468.1/2020)”.
La circostanza è stata ribadita dal tecnico incaricato escusso in udienza, che ha confermato di avere ricevuto l'incarico direttamente da di estrapolare dalla Persona_2
particella n. 911 la n. 1110 e che l'area di interesse risultava delimitata dalle mura perimetrali di un vecchio magazzino demolito.
Anche la teste , alla quale sono state Testimone_1
mostrate le fotografie dei luoghi contesi, ha riferito in udienza dell'utilizzo ultraventennale da parte di Persona_4
zio, prima, e di poi, della porzione di Parte_1
terreno coincidente con la particella n. 1110, sulla quale vi era un magazzino utilizzato in via esclusiva dal de cuius per il ricovero di attrezzi agricoli e animali da cortile e di cui sono rimasti solo i muri perimetrali, che non consentono un ac- cesso libero dal terreno rimasto in proprietà di , Persona_2
ora del suo avente causa.
Pure l'altro teste ha riferito in udienza Testimone_2
analoghe circostanze.
Sull'attendibilità dei testimoni non si ha motivo di dubi- tare, poiché alla loro affermazione di non avere interesse sull'esito della causa e alla loro dichiarazione in ordine
Tribunale di Sciacca
- 6 - all'esercizio del possesso sul terreno conteso da parte degli interessati, non è corrisposta prova contraria.
La ricostruzione fattuale e giuridica della controversia emersa dalla documentazione allegata e dalle prove dichiara- tive acquisite ha reso inammissibili le altre prove richieste dalle parti, giusta dettagliata motivazione contenuta nell'ordinanza di questo Tribunale del 08/11/2023, alla qua- le ci si riporta.
Né può attribuirsi rilevanza alla vendita da parte dell'attore della casa, con annesso terreno, a Controparte_4
[...
avvenuta con atto pubblico del 25/08/2020, in cui è cor- rettamente indicato il confine degli immobili venduti con la particella n. 911, che continua ad appartenere a , Persona_2
ora a tenuto conto che il riferimento a Controparte_1
tale particella è chiaramente limitato alla porzione residuata dal precedente frazionamento del 23/03/2020.
In altre parole, la dichiarazione contenuta nel rogito del
25/08/2020 non contraddice l'affermazione attorea del pos- sesso uti domini iniziato dal suo dante causa, preso atto che nel citato rogito ha correttamente rico- Parte_1
nosciuto la titolarità della particella n. 911 a , Persona_2
sebbene al netto della porzione costituente la particella n.
1110, risultante già staccata dalla n. 911 alla data dell'atto notarile.
Condivisibile, pertanto, la conclusione per cui Pt_1
Tribunale di Sciacca
- 7 - non sia riuscito ad ottenere formale voltura Persona_1
dell'intestazione della nuova particella a causa del prematuro decesso della proprietaria di allora.
Né vale la doglianza del convenuto circa la realizzazione di un una tettoia precaria da parte di Parte_1
nell'inconsapevolezza di , segno, anzi, di un pos- Persona_2
sesso uti domini; o la carenza agli atti della visura ipocatasta- le, giacché il bene oggetto dell'azione reale è stato ben identi- ficato dalla relazione tecnica, dalla visura catastale e dalle fo- tografie prodotte, oltre che oggetto di conferma da parte dei testimoni escussi in udienza circa i luoghi in discussione;
né rilevano le vicende concernenti il rapporto fra Parte_3
e , estranei al giudizio.
[...] Controparte_2
È utile, infine, precisare che il pagamento dei tributi gravanti sulla proprietà immobiliare, sostenuti da parte con- venuta, non è, di per sé solo, emblema del possesso ad usu- capionem, trattandosi di una circostanza che afferisce, piut- tosto, alla dimensione fiscale e che potrebbe tutt'al più atteg- giarsi a indice presuntivo dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, da completare e corroborare con altri elementi univoci in tal senso ma carenti nel caso di specie.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i valori minimi dello scaglione di ri- ferimento di cui al D.M. 55/2014, in euro 1.278,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA. a titolo di onorari;
nonché
Tribunale di Sciacca
- 8 - euro 221,10 a titolo di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe, sentiti i procuratori delle parti:
- DICHIARA che il terreno sito nel Comune di Partanna in C.da Montagna, identificato al catasto terreni al fo- glio 19 particella 1110, è di proprietà esclusiva di
, C.F. , per Parte_1 C.F._1
maturata usucapione;
- CONDANNA a rifondere le spese Controparte_1
di lite sostenute da , liquidate in Parte_1
euro 1.278,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA.
a titolo di onorari ed euro 221,10 a titolo di spese vive;
- MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza anche in ordine alla trascrizione.
Così deciso in Sciacca, 13/05/2025.
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 9 -