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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Belmonte Mezzagno - Casa Comunale 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170012820958 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220012465445 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31.10.2022, la ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento n.
29620170012820958 e n. 29620220012465445, relative al tributo IMU per gli anni 2008 e 2013, deducendo:
Omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento);
Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;
Decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006.
Il Comune di Belmonte Mezzagno e Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistenti, non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata costituzione delle parti resistenti comporta l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., per cui i fatti allegati dalla ricorrente si ritengono provati, salvo che siano contrari a prove documentali o a fatti notori.
In particolare:
Non è stata fornita prova della notifica degli atti prodromici, in violazione dell'art. 2697 c.c.;
I tributi si riferiscono agli anni 2008 e 2013, mentre le cartelle sono state notificate il 31.10.2022, oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c.;
Non risulta rispettato il termine di decadenza triennale per la notifica delle cartelle ex art. 1, comma 163,
L. 296/2006.
Pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 29620170012820958 e n.
29620220012465445, nonché ogni altro atto presupposto o consequenziale;
Dichiara non dovute le somme iscritte a ruolo;
Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €300,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Palermo 29.10.25
il relatore il presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Belmonte Mezzagno - Casa Comunale 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170012820958 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220012465445 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31.10.2022, la ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento n.
29620170012820958 e n. 29620220012465445, relative al tributo IMU per gli anni 2008 e 2013, deducendo:
Omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento);
Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;
Decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006.
Il Comune di Belmonte Mezzagno e Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistenti, non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata costituzione delle parti resistenti comporta l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., per cui i fatti allegati dalla ricorrente si ritengono provati, salvo che siano contrari a prove documentali o a fatti notori.
In particolare:
Non è stata fornita prova della notifica degli atti prodromici, in violazione dell'art. 2697 c.c.;
I tributi si riferiscono agli anni 2008 e 2013, mentre le cartelle sono state notificate il 31.10.2022, oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c.;
Non risulta rispettato il termine di decadenza triennale per la notifica delle cartelle ex art. 1, comma 163,
L. 296/2006.
Pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 29620170012820958 e n.
29620220012465445, nonché ogni altro atto presupposto o consequenziale;
Dichiara non dovute le somme iscritte a ruolo;
Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €300,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Palermo 29.10.25
il relatore il presidente