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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 378/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia Parte_1 C.F._1
in Via Codelli n.3 presso lo studio dell'Avv. BRAZZALE ELISABETTA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Trieste in via Rittmeyer n. 5 presso lo studio dell'Avv. VALLE PAOLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Trieste in data 17.09.2015 (atto trascritto al n. 271 P. 1 anno 2015), ordinando
[...] all'Ufficiale di Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione abitativa Per_1 presso la stessa;
3) In punto visite padre/minore, delegare i Servizi Sociali, in coordinamento con il Consultorio familiare, all'attivazione di regime di incontri protetti a seguito del completamento da parte del padre del percorso di sostegno alla genitorialità già attivato presso il Consultorio di Monfalcone, e subordinatamente alla preparazione della minore laddove non emergano criticità;
4) Attese le condizioni di salute ed economiche del Signor , documentate in atti e delle difficoltà Pt_1 oggettive nel far fronte alle primarie esigenze di vita, disporre che versi Parte_1 mensilmente a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da Parte_2 dicembre 2024, un assegno di €. 50,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore, somma rivalutabile come per legge, con rinuncia della Signora a richiedere ogni altra Parte_2 somma anche a titolo di spese straordinarie;
5) Disporre che sia la madre a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio minore dal momento del suo primo percepimento;
6) Darsi atto che la Signora conferma la rinuncia a ogni assegno di mantenimento Parte_2 per sè con rinuncia espressa anche ad eventuali somme dovute a titolo di arretrati a tale titolo e dichiara di non avere nulla a pretendere a tale titolo dal Signor . Pt_1
7) Con comunicazione della sentenza al Servizio Sociale e al Consultorio di Monfalcone per
l'attuazione del programma di cui al punto 3;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 17/09/2015 in Trieste e che Parte_2
dall'unione coniugale era nata , in [...] l'[...], chiedeva di Persona_2
pronunciarsi lo scioglimento del predetto matrimonio a seguito della separazione personale
2 dei coniugi pronunciata con sentenza non definitiva n. 213/2020, e successivamente definita con sentenza n. 357 del 2023 dal Tribunale di Gorizia.
Chiedeva, altresì, in via principale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, all'esito della positiva conclusione dei percorsi individuati dai Servizi Sociali e dal
Consultorio Familiare, con collocamento presso la madre e di stabilire le modalità delle frequentazioni padre-figlia, nonché la previsione di un contributo al mantenimento nella misura di euro 50,00.
Si costituiva in giudizio che, aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 concludeva chiedendo di confermare l'affidamento esclusivo di la corresponsione Per_1
dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente quantificabile in € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e, infine, l'integrale percezione in suo favore dell'assegno unico o di altri sussidi pubblici pubblicistici, con conferma della delega a tutti i Servizi incaricati.
All'udienza di prima comparizione del 18/09/2024, le parti venivano interrogate liberamente e chiedevano di pronunciare la sentenza di divorzio sullo status.
Con provvedimento del 18.10.2024 il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, così disponeva: “Conferma le condizioni stabilite con la sentenza di separazione;
dispone che i Servizi
Sociali delegati e il Consultorio familiare depositino una relazione di aggiornamento in ordine all'attività svolta, nonchè ai percorsi attivati, proseguiti e conclusi da entro il Parte_1 termine del 9.12.2024; dispone che le parti depositino l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status entro il termine del 9.12.2024; rinvia all'udienza del 19.12.2024 per
l'esame della relazione dei servizi sociali e per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione. “
All'udienza del 19/12/2024 le parti, rappresentando la pendenza di trattative per addivenire a conclusioni congiunte, chiedevano un termine per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza del 6.2.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti rassegnavano conclusioni congiunte di cui chiedevano l'accoglimento.
A seguito di un'integrazione documentale il giudice delegato tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
3 Garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero
La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di scioglimento del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata dal
Tribunale di Gorizia con sentenza passata in giudicato di data 1.7.2020 e pubblicata in data
4.7.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulle statuizioni accessorie allo scioglimento del matrimonio i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 2) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione abitativa Per_1 presso la stessa;
3) In punto visite padre/minore, delegare i Servizi Sociali, in coordinamento con il Consultorio familiare, all'attivazione di regime di incontri protetti a seguito del completamento da parte del padre del percorso di sostegno alla genitorialità già attivato presso il Consultorio di Monfalcone, e subordinatamente alla preparazione della minore laddove non emergano criticità;
4) Attese le condizioni di salute ed economiche del Signor , documentate in atti e delle difficoltà Pt_1 oggettive nel far fronte alle primarie esigenze di vita, disporre che versi Parte_1 mensilmente a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da Parte_2 dicembre 2024, un assegno di €. 50,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore, somma rivalutabile come per legge, con rinuncia della Signora a richiedere ogni altra Parte_2 somma anche a titolo di spese straordinarie;
5) Disporre che sia la madre a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio minore dal momento del suo primo percepimento;
4 6) Darsi atto che la Signora conferma la rinuncia a ogni assegno di mantenimento Parte_2 per sè con rinuncia espressa anche ad eventuali somme dovute a titolo di arretrati a tale titolo e dichiara di non avere nulla a pretendere a tale titolo dal Signor . Pt_1
7) Con comunicazione della sentenza al Servizio Sociale e al Consultorio di Monfalcone per
l'attuazione del programma di cui al punto 3;”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 17/09/2015 in Trieste alle condizioni concordate;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste (reg. Atti di Matrimonio anno 2015, atto n. 271, P. 1), per le annotazioni e le trascrizioni di legge;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi ai Servizio Sociale e al Consultorio Familiare di Monfalcone.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 378/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia Parte_1 C.F._1
in Via Codelli n.3 presso lo studio dell'Avv. BRAZZALE ELISABETTA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Trieste in via Rittmeyer n. 5 presso lo studio dell'Avv. VALLE PAOLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Trieste in data 17.09.2015 (atto trascritto al n. 271 P. 1 anno 2015), ordinando
[...] all'Ufficiale di Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione abitativa Per_1 presso la stessa;
3) In punto visite padre/minore, delegare i Servizi Sociali, in coordinamento con il Consultorio familiare, all'attivazione di regime di incontri protetti a seguito del completamento da parte del padre del percorso di sostegno alla genitorialità già attivato presso il Consultorio di Monfalcone, e subordinatamente alla preparazione della minore laddove non emergano criticità;
4) Attese le condizioni di salute ed economiche del Signor , documentate in atti e delle difficoltà Pt_1 oggettive nel far fronte alle primarie esigenze di vita, disporre che versi Parte_1 mensilmente a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da Parte_2 dicembre 2024, un assegno di €. 50,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore, somma rivalutabile come per legge, con rinuncia della Signora a richiedere ogni altra Parte_2 somma anche a titolo di spese straordinarie;
5) Disporre che sia la madre a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio minore dal momento del suo primo percepimento;
6) Darsi atto che la Signora conferma la rinuncia a ogni assegno di mantenimento Parte_2 per sè con rinuncia espressa anche ad eventuali somme dovute a titolo di arretrati a tale titolo e dichiara di non avere nulla a pretendere a tale titolo dal Signor . Pt_1
7) Con comunicazione della sentenza al Servizio Sociale e al Consultorio di Monfalcone per
l'attuazione del programma di cui al punto 3;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 17/09/2015 in Trieste e che Parte_2
dall'unione coniugale era nata , in [...] l'[...], chiedeva di Persona_2
pronunciarsi lo scioglimento del predetto matrimonio a seguito della separazione personale
2 dei coniugi pronunciata con sentenza non definitiva n. 213/2020, e successivamente definita con sentenza n. 357 del 2023 dal Tribunale di Gorizia.
Chiedeva, altresì, in via principale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, all'esito della positiva conclusione dei percorsi individuati dai Servizi Sociali e dal
Consultorio Familiare, con collocamento presso la madre e di stabilire le modalità delle frequentazioni padre-figlia, nonché la previsione di un contributo al mantenimento nella misura di euro 50,00.
Si costituiva in giudizio che, aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 concludeva chiedendo di confermare l'affidamento esclusivo di la corresponsione Per_1
dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente quantificabile in € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e, infine, l'integrale percezione in suo favore dell'assegno unico o di altri sussidi pubblici pubblicistici, con conferma della delega a tutti i Servizi incaricati.
All'udienza di prima comparizione del 18/09/2024, le parti venivano interrogate liberamente e chiedevano di pronunciare la sentenza di divorzio sullo status.
Con provvedimento del 18.10.2024 il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, così disponeva: “Conferma le condizioni stabilite con la sentenza di separazione;
dispone che i Servizi
Sociali delegati e il Consultorio familiare depositino una relazione di aggiornamento in ordine all'attività svolta, nonchè ai percorsi attivati, proseguiti e conclusi da entro il Parte_1 termine del 9.12.2024; dispone che le parti depositino l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status entro il termine del 9.12.2024; rinvia all'udienza del 19.12.2024 per
l'esame della relazione dei servizi sociali e per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione. “
All'udienza del 19/12/2024 le parti, rappresentando la pendenza di trattative per addivenire a conclusioni congiunte, chiedevano un termine per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza del 6.2.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti rassegnavano conclusioni congiunte di cui chiedevano l'accoglimento.
A seguito di un'integrazione documentale il giudice delegato tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
3 Garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero
La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di scioglimento del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata dal
Tribunale di Gorizia con sentenza passata in giudicato di data 1.7.2020 e pubblicata in data
4.7.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulle statuizioni accessorie allo scioglimento del matrimonio i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 2) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione abitativa Per_1 presso la stessa;
3) In punto visite padre/minore, delegare i Servizi Sociali, in coordinamento con il Consultorio familiare, all'attivazione di regime di incontri protetti a seguito del completamento da parte del padre del percorso di sostegno alla genitorialità già attivato presso il Consultorio di Monfalcone, e subordinatamente alla preparazione della minore laddove non emergano criticità;
4) Attese le condizioni di salute ed economiche del Signor , documentate in atti e delle difficoltà Pt_1 oggettive nel far fronte alle primarie esigenze di vita, disporre che versi Parte_1 mensilmente a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da Parte_2 dicembre 2024, un assegno di €. 50,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore, somma rivalutabile come per legge, con rinuncia della Signora a richiedere ogni altra Parte_2 somma anche a titolo di spese straordinarie;
5) Disporre che sia la madre a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio minore dal momento del suo primo percepimento;
4 6) Darsi atto che la Signora conferma la rinuncia a ogni assegno di mantenimento Parte_2 per sè con rinuncia espressa anche ad eventuali somme dovute a titolo di arretrati a tale titolo e dichiara di non avere nulla a pretendere a tale titolo dal Signor . Pt_1
7) Con comunicazione della sentenza al Servizio Sociale e al Consultorio di Monfalcone per
l'attuazione del programma di cui al punto 3;”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 17/09/2015 in Trieste alle condizioni concordate;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste (reg. Atti di Matrimonio anno 2015, atto n. 271, P. 1), per le annotazioni e le trascrizioni di legge;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi ai Servizio Sociale e al Consultorio Familiare di Monfalcone.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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