Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 24/04/2026, n. 117
CCONTI
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Irregolarità nella struttura del conto giudiziale

    L'indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna "VERSAMENTO IN TESORERIA" del MOD. 21 costituisce un errore concettuale che determina la carenza di un elemento essenziale del conto, rendendolo intrinsecamente non verificabile e, pertanto, inammissibile. La completezza del conto giudiziale è un requisito imprescindibile per l'esercizio del sindacato giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 24/04/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 117
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo