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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/11/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di MA in data 21/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.405/2019R.g.
Tra
n.07/03/1973 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Spasari
OPPONENTE
E
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t . ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Concetta Mazzara
OPPOSTA
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 06/03/2019, depositato in data 06/03/2019,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “revocare il decreto Ingiuntivo n. 7/2019, espresso ne confronti del sig. , quale titolare dell'omonima azienda Parte_1 agricola. in data 16.01,2019 e notificato il 15,02,2019, in quanto del tutto illegittimo;
condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Parte opposta, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali 1 presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 14.04.2021, 15.11.2023, 23.04.2024, 01.04.2025 , e all'udienza del 12.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge CP_2
12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Vibo Valentia affidano all' la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza CP_3 contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia
(F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare
l' a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione per CP_3
l' a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_3 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato CP_3 la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1
D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_ Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di Vibo Valentia abbia trasmesso all'opponente, la richiesta per il versamento dei contributi CAC e MI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di
Pag. 2 di 3 Infortunio legge 12/03/1968 n. 334”, art. 4 Convenzione).
Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo CP_3 stesso (art. 3 convenzione), ne discende che per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il MIV nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali o CP_3
A.D.E.R. Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ex art.91c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7/2019, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 16.01.2019.
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro
852,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 21 novembre 2025
Il Giudice
TI Di MA
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