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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7213 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'avv. ZANI ZAIRA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
( ), assistita e difesa dall'avv. RIBOLI Parte_2 C.F._2
AM IA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 24 agosto 2013 a Villa Di Serio (BG).
Dalla loro unione sono nati (13 maggio 2015), (3 dicembre 2018) e (3 dicembre Per_1 Per_2 Per_3
2018), minorenni. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 20 marzo 2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 18 marzo 2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni pattuite, come modificate con le note difensive scritte e all'udienza del 2 dicembre 2025, siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da
[...]
e in data 24 agosto 2013 a Villa Di Serio (BG); Parte_1 Parte_2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa Di Serio (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, parte II, serie C, n. 15; recepisce le condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note difensive scritte e all'udienza del 2 dicembre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
prende atto degli atti accordi assunti alla condizione n. 9 , come modificata, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'avv. ZANI ZAIRA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
( ), assistita e difesa dall'avv. RIBOLI Parte_2 C.F._2
AM IA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 24 agosto 2013 a Villa Di Serio (BG).
Dalla loro unione sono nati (13 maggio 2015), (3 dicembre 2018) e (3 dicembre Per_1 Per_2 Per_3
2018), minorenni. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 20 marzo 2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 18 marzo 2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni pattuite, come modificate con le note difensive scritte e all'udienza del 2 dicembre 2025, siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da
[...]
e in data 24 agosto 2013 a Villa Di Serio (BG); Parte_1 Parte_2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa Di Serio (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, parte II, serie C, n. 15; recepisce le condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note difensive scritte e all'udienza del 2 dicembre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
prende atto degli atti accordi assunti alla condizione n. 9 , come modificata, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo