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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2024, n. 7946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7946 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, AVV. SANDRO MASON del foro di Padova, in qualità di sostituto processuale dell'avv. DARIO BOLOGNESI del foro di FERRARA in difesa di LF PI, che si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Monza ha condannato SO IO alla pena di giustizia per il reato di usura ai danni di CA GA, reato aggravato dalla attività imprenditoriale della persona offesa e dallo stato di bisogno di costui. 2. L'imputato ha presentato ricorso adducendo i seguenti cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta il travisamento della prova in relazione al carattere usurario del maggior importo di € 2.000,00 incassato da SO IO e si chiede l'annullamento della sentenza in base all'articolo 600 lett. e) cod. proc. pen.: i giudici di merito non hanno adeguatamente valorizzato la circostanza che l'imputato avesse concesso al GA piena Penale Sent. Sez. 2 Num. 7946 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 26/10/2023 discrezionalità ed autonomia nella fissazione delle scadenze di restituzione con conseguente esclusione del meccanismo usurario. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge processuale (art.268 in relazione all'art.606 lett. c) c.p.p.) in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richiamate nella sentenza di appello: l'intercettazione n.3833 del 19.2.2020 richiamata nella motivazione della sentenza di appello non rientra tra quelle oggetto di perizia autorizzata dal tribunale di Monza. Da ciò l'inutilizzabilità della stessa ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata alla luce della rilevanza che al colloquio ivi registrato viene assegnata nella sentenza impugnata. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione della legge penale (art. 644 comma 4 c.p. e art.606 lett. b) c.p.p.): la corte d'appello ha erroneamente fuso nel calcolo del tasso d'interesse anche le spese "eventuali" sull'assunto che le somme imputate a titolo di spese fossero state incassate dal IO. Tuttavia, la natura eventuale o meno di una spesa non può essere valutata a posteriori ovvero in ragione del fatto che la stessa sia stata o meno sostenuta. Ciò che rileva è che nelle parole della stessa persona offesa fosse emersa a chiare lettere la natura eventuale, nel senso del termine, di tali spese non preventivabili né certe o quantificabili a priori. 2.4 Con il quarto motivo si lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione (art.606 lett. e) e d) c.p.p.) in ordine alla sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno: nelle sentenze impugnate non vi è stata alcuna verifica della tendenziale irreversibilità dello stato di necessità in cui deve versare il soggetto passivo dell'usura, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.5 con il quinto motivo si lamenta la erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) in ordine all'applicazione della clausola di esclusione della punibilità ex art.131 bis. c.p. poiché la corte d'appello non ha valutato adeguatamente l'assenza di abitualità ed il contesto amicale in cui i rapporti sono avvenuti. 3. Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi su cui si fonda sono manifestamente infondati, non consentiti o generici. A fronte della 'solidità' espressa dal complesso decisionale (vedasi il corretto riferimento, a pg.2 del ricorso, al concetto di 'doppia conforme'), si osserva che gli argomenti difensivi si limitano a riproporre nuovamente, senza reali profili di novità, le deduzioni già formulare in grado di appello. Accade così che ad essere principalmente evocati siano i vizi motivazionali che ritroviamo menzionati nei motivi primo, quarto e quinto, che pertanto conviene trattare unitariamente. 1.1 Nel primo di essi si denuncia 'travisamento per omissione' sebbene tale categoria paia erroneamente indicata: infatti, il vizio di "travisamento della prova" chiama in causa, in linea 2 generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). P/questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ebbene, nel caso concreto, con riferimento all'elemento fattuale che si denuncia omesso (la possibilità per il GA di ripagare ad nutum il debito contratto) deve riscontrarsi che la Corte d'appello nulla ha omesso né travisato. Infatti, a pg.6 della motivazione vengono espressamente indicate tanto le ragioni per cui il GA fosse obbligato a ripianare il proprio debito entro una precisa scadenza temporale (quattro mesi) tanto quelle di infondatezza (sul punto) della tesi difensiva. In aggiunta, va rimarcato che nei relativi passaggi motivazionali si fa ampio riferimento al contenuto di intercettazioni sulle quali il motivo del ricorso non si sofferma, incorrendo conseguentemente in genericità per a-specificità, con conseguente inammissibilità del motivo sul punto. In conclusione, il ricorso mira per questo aspetto a conseguire una ulteriore, terza, rivalutazione del fatto, operazione ovviamente preclusa in questa sede, per le ragioni sopra dette. 1.2 Allo stesso fine (rivalutazione del merito) mirano altresì i motivi 4 e 5 del ricorso, l'uno concentrandosi sull'insussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno, l'altro focalizzando il tema della riconducibilità del fatto alla categoria della particolare tenuità del fatto e dell'applicabilità dell'art.131 bis c.p.. Nessuna delle due argomentazioni difensive è tuttavia destinata al successo. Non la prima, poiché tanto la Corte d'appello a pg.7 ed 8 della motivazione come il Tribunale a pg. 12 forniscono puntuali e condivisibili giustificazioni delle rispettive, concorrenti, conclusioni. In particolare, la prima decisione valorizza la condizione psicologica della persona offesa, giunta sull'orlo della liquidazione di parte dell'azienda, per far fronte alla crisi finanziaria, concludendo che ciò integri quella compressione della libertà che, ancorché non totale, rappresenta un costante assillo che induce la vittima a rivolgersi all'usuraio. E se si può convenire che la sentenza di primo grado non sia particolarmente chiara nella analisi del precedente indicato dalla difesa in quella sede (Sez.2, n.18778/2014) occorre sottolineare che tale arresto si cura di individuare il discrimine tra il concetto di stato di bisogno come 3 aggravante e le difficoltà economiche come presupposto oggettivo dell'usura nella reversibilità della condizione di crisi, venendo a mancare la quale si configura (tendenzialmente, precisa la sentenza cennata) lo stato di bisogno. Condizione che non implica necessariamente un esito fallimentare dell'impresa quanto una significativa permanenza e che può perciò ben essere riconosciuto nei confronti di un soggetto che ammette (pg. 3 della sentenza di primo grado) una forte crisi di liquidità a partire dal 2015, e quindi per almeno tre o quattro anni prima dei fatti del processo. Una protrazione della crisi sicuramente idonea ad integrare lo stato di bisogno riconosciuto in sentenza. Anche l'ultimo, quinto, motivo è manifestamente infondato (ed in parte generico). Occorre ribadire che il giudizio sulla sussistenza della invocata clausola di esclusione della punibilità per particolare tenuità, così come la determinazione di ogni profilo della pena (dalla misura della pena base agli aumenti per eventuale continuazione, owero all'applicazione delle attenuanti generiche - ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, AV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farraglia, Rv. 260322 - 01; Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870) costituisce 'territorio' del merito, ove questa Corte non può e non vuole spingersi a condizione che la motivazione sussista, non sia contraddittoria né manifestamente illogica. Si tratta di vizi motivazionali 'radicali' indubbiamente assenti nel caso concreto, alla luce delle congrue valutazioni espresse in motivazione, nemmeno pienamente contrastate dal ricorso che pertanto pecca di a-specificità (non vi è risposta sulla entità degli interessi ricevuti pari al 20%). 1.3 Ritornando ora al secondo motivo di ricorso, se ne rileva immediatamente la manifesta infondatezza. Il ricorrente non si cura di precisare per quale aspetto la dedotta inutilizzabilità si sarebbe manifestata. Non va infatti dimenticato che la disposizione che prevede i divieti di utilizzazione in materia di intercettazione (art.271 c.p.p.) ha carattere tassativo (sul punto, ex multis, Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021 lmp. Schiariti Rv. 282696 - 01; Sez. 5, n.35010 del 30/09/2020 lmp. Monaco Rv. 280398 - 02; Sez. 5, n.7030 del 16/01/2020 lmp. Polak Rv. 278659 - 01). È infatti la stessa formulazione dell'art. 271 cod. proc. pen. a rendere "chiuso" e tassativo il richiamo volto alla sanzione di inutilizzabilità dei contenuti dell'intercettazione, riferendolo alla sola inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267, sui presupposti e forme del provvedimento autorizzativo, e, per quel che riguarda la fase esecutiva, dall'ari. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.. Tra le norme richiamate dall'art.271 c.p.p. non vi sono quelle che disciplinano la trascrizione delle telefonate a mezzo di perizia, ciò che comporta l'infondatezza dell'eccezione. D'altro canto, l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di intercettazioni telefoniche, che il Collegio condivide, è nel senso che il contenuto delle conversazioni intercettate possa essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta. Su tale premessa, è del tutto logico allora che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiami la previsione dell'ari. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determini l'inutilizzabilità 4 e che la mancata trascrizione non sia espressamente prevista come causa di nullità né sia riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. 18 proc. pen. (Sez. 1 n.41632, del 03/05/2019, Rv. 277139-1; Sez.2, n.13463 del 26/02/2013, Rv.254910-1; Sez.6, n.25806 del 20/02/2014, Rv.259675-1; Sez.2, n.43606 del 10/10/2003, Rv.227676-1; Sez. 1, n. 12082, del 06/10/2000, Rv.217345-01). 1.4 Infine, il terzo motivo di ricorso, relativo al calcolo degli interessi è generico: il tema, formulato in forma quanto mani vaga fin dall'atto di appello non è mai stato definito. Non risulta comprensibile a quali spese "per procurarsi il denaro da dare in prestito" si faccia riferimento, se a oneri finanziari da assicurare ad altri soggetti, se a spese di gasolio o di telefonia, come pure addotto dalla stessa persona offesa. Fatto sta che non è stata indicata alcuna cifra o alcuna percentuale, a dimostrazione di un motivo privo della necessaria specificità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il Consigliere relatore Il DE
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, AVV. SANDRO MASON del foro di Padova, in qualità di sostituto processuale dell'avv. DARIO BOLOGNESI del foro di FERRARA in difesa di LF PI, che si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Monza ha condannato SO IO alla pena di giustizia per il reato di usura ai danni di CA GA, reato aggravato dalla attività imprenditoriale della persona offesa e dallo stato di bisogno di costui. 2. L'imputato ha presentato ricorso adducendo i seguenti cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta il travisamento della prova in relazione al carattere usurario del maggior importo di € 2.000,00 incassato da SO IO e si chiede l'annullamento della sentenza in base all'articolo 600 lett. e) cod. proc. pen.: i giudici di merito non hanno adeguatamente valorizzato la circostanza che l'imputato avesse concesso al GA piena Penale Sent. Sez. 2 Num. 7946 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 26/10/2023 discrezionalità ed autonomia nella fissazione delle scadenze di restituzione con conseguente esclusione del meccanismo usurario. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge processuale (art.268 in relazione all'art.606 lett. c) c.p.p.) in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richiamate nella sentenza di appello: l'intercettazione n.3833 del 19.2.2020 richiamata nella motivazione della sentenza di appello non rientra tra quelle oggetto di perizia autorizzata dal tribunale di Monza. Da ciò l'inutilizzabilità della stessa ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata alla luce della rilevanza che al colloquio ivi registrato viene assegnata nella sentenza impugnata. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione della legge penale (art. 644 comma 4 c.p. e art.606 lett. b) c.p.p.): la corte d'appello ha erroneamente fuso nel calcolo del tasso d'interesse anche le spese "eventuali" sull'assunto che le somme imputate a titolo di spese fossero state incassate dal IO. Tuttavia, la natura eventuale o meno di una spesa non può essere valutata a posteriori ovvero in ragione del fatto che la stessa sia stata o meno sostenuta. Ciò che rileva è che nelle parole della stessa persona offesa fosse emersa a chiare lettere la natura eventuale, nel senso del termine, di tali spese non preventivabili né certe o quantificabili a priori. 2.4 Con il quarto motivo si lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione (art.606 lett. e) e d) c.p.p.) in ordine alla sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno: nelle sentenze impugnate non vi è stata alcuna verifica della tendenziale irreversibilità dello stato di necessità in cui deve versare il soggetto passivo dell'usura, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.5 con il quinto motivo si lamenta la erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) in ordine all'applicazione della clausola di esclusione della punibilità ex art.131 bis. c.p. poiché la corte d'appello non ha valutato adeguatamente l'assenza di abitualità ed il contesto amicale in cui i rapporti sono avvenuti. 3. Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi su cui si fonda sono manifestamente infondati, non consentiti o generici. A fronte della 'solidità' espressa dal complesso decisionale (vedasi il corretto riferimento, a pg.2 del ricorso, al concetto di 'doppia conforme'), si osserva che gli argomenti difensivi si limitano a riproporre nuovamente, senza reali profili di novità, le deduzioni già formulare in grado di appello. Accade così che ad essere principalmente evocati siano i vizi motivazionali che ritroviamo menzionati nei motivi primo, quarto e quinto, che pertanto conviene trattare unitariamente. 1.1 Nel primo di essi si denuncia 'travisamento per omissione' sebbene tale categoria paia erroneamente indicata: infatti, il vizio di "travisamento della prova" chiama in causa, in linea 2 generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). P/questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ebbene, nel caso concreto, con riferimento all'elemento fattuale che si denuncia omesso (la possibilità per il GA di ripagare ad nutum il debito contratto) deve riscontrarsi che la Corte d'appello nulla ha omesso né travisato. Infatti, a pg.6 della motivazione vengono espressamente indicate tanto le ragioni per cui il GA fosse obbligato a ripianare il proprio debito entro una precisa scadenza temporale (quattro mesi) tanto quelle di infondatezza (sul punto) della tesi difensiva. In aggiunta, va rimarcato che nei relativi passaggi motivazionali si fa ampio riferimento al contenuto di intercettazioni sulle quali il motivo del ricorso non si sofferma, incorrendo conseguentemente in genericità per a-specificità, con conseguente inammissibilità del motivo sul punto. In conclusione, il ricorso mira per questo aspetto a conseguire una ulteriore, terza, rivalutazione del fatto, operazione ovviamente preclusa in questa sede, per le ragioni sopra dette. 1.2 Allo stesso fine (rivalutazione del merito) mirano altresì i motivi 4 e 5 del ricorso, l'uno concentrandosi sull'insussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno, l'altro focalizzando il tema della riconducibilità del fatto alla categoria della particolare tenuità del fatto e dell'applicabilità dell'art.131 bis c.p.. Nessuna delle due argomentazioni difensive è tuttavia destinata al successo. Non la prima, poiché tanto la Corte d'appello a pg.7 ed 8 della motivazione come il Tribunale a pg. 12 forniscono puntuali e condivisibili giustificazioni delle rispettive, concorrenti, conclusioni. In particolare, la prima decisione valorizza la condizione psicologica della persona offesa, giunta sull'orlo della liquidazione di parte dell'azienda, per far fronte alla crisi finanziaria, concludendo che ciò integri quella compressione della libertà che, ancorché non totale, rappresenta un costante assillo che induce la vittima a rivolgersi all'usuraio. E se si può convenire che la sentenza di primo grado non sia particolarmente chiara nella analisi del precedente indicato dalla difesa in quella sede (Sez.2, n.18778/2014) occorre sottolineare che tale arresto si cura di individuare il discrimine tra il concetto di stato di bisogno come 3 aggravante e le difficoltà economiche come presupposto oggettivo dell'usura nella reversibilità della condizione di crisi, venendo a mancare la quale si configura (tendenzialmente, precisa la sentenza cennata) lo stato di bisogno. Condizione che non implica necessariamente un esito fallimentare dell'impresa quanto una significativa permanenza e che può perciò ben essere riconosciuto nei confronti di un soggetto che ammette (pg. 3 della sentenza di primo grado) una forte crisi di liquidità a partire dal 2015, e quindi per almeno tre o quattro anni prima dei fatti del processo. Una protrazione della crisi sicuramente idonea ad integrare lo stato di bisogno riconosciuto in sentenza. Anche l'ultimo, quinto, motivo è manifestamente infondato (ed in parte generico). Occorre ribadire che il giudizio sulla sussistenza della invocata clausola di esclusione della punibilità per particolare tenuità, così come la determinazione di ogni profilo della pena (dalla misura della pena base agli aumenti per eventuale continuazione, owero all'applicazione delle attenuanti generiche - ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, AV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farraglia, Rv. 260322 - 01; Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870) costituisce 'territorio' del merito, ove questa Corte non può e non vuole spingersi a condizione che la motivazione sussista, non sia contraddittoria né manifestamente illogica. Si tratta di vizi motivazionali 'radicali' indubbiamente assenti nel caso concreto, alla luce delle congrue valutazioni espresse in motivazione, nemmeno pienamente contrastate dal ricorso che pertanto pecca di a-specificità (non vi è risposta sulla entità degli interessi ricevuti pari al 20%). 1.3 Ritornando ora al secondo motivo di ricorso, se ne rileva immediatamente la manifesta infondatezza. Il ricorrente non si cura di precisare per quale aspetto la dedotta inutilizzabilità si sarebbe manifestata. Non va infatti dimenticato che la disposizione che prevede i divieti di utilizzazione in materia di intercettazione (art.271 c.p.p.) ha carattere tassativo (sul punto, ex multis, Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021 lmp. Schiariti Rv. 282696 - 01; Sez. 5, n.35010 del 30/09/2020 lmp. Monaco Rv. 280398 - 02; Sez. 5, n.7030 del 16/01/2020 lmp. Polak Rv. 278659 - 01). È infatti la stessa formulazione dell'art. 271 cod. proc. pen. a rendere "chiuso" e tassativo il richiamo volto alla sanzione di inutilizzabilità dei contenuti dell'intercettazione, riferendolo alla sola inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267, sui presupposti e forme del provvedimento autorizzativo, e, per quel che riguarda la fase esecutiva, dall'ari. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.. Tra le norme richiamate dall'art.271 c.p.p. non vi sono quelle che disciplinano la trascrizione delle telefonate a mezzo di perizia, ciò che comporta l'infondatezza dell'eccezione. D'altro canto, l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di intercettazioni telefoniche, che il Collegio condivide, è nel senso che il contenuto delle conversazioni intercettate possa essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta. Su tale premessa, è del tutto logico allora che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiami la previsione dell'ari. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determini l'inutilizzabilità 4 e che la mancata trascrizione non sia espressamente prevista come causa di nullità né sia riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. 18 proc. pen. (Sez. 1 n.41632, del 03/05/2019, Rv. 277139-1; Sez.2, n.13463 del 26/02/2013, Rv.254910-1; Sez.6, n.25806 del 20/02/2014, Rv.259675-1; Sez.2, n.43606 del 10/10/2003, Rv.227676-1; Sez. 1, n. 12082, del 06/10/2000, Rv.217345-01). 1.4 Infine, il terzo motivo di ricorso, relativo al calcolo degli interessi è generico: il tema, formulato in forma quanto mani vaga fin dall'atto di appello non è mai stato definito. Non risulta comprensibile a quali spese "per procurarsi il denaro da dare in prestito" si faccia riferimento, se a oneri finanziari da assicurare ad altri soggetti, se a spese di gasolio o di telefonia, come pure addotto dalla stessa persona offesa. Fatto sta che non è stata indicata alcuna cifra o alcuna percentuale, a dimostrazione di un motivo privo della necessaria specificità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il Consigliere relatore Il DE