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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2186/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Cordeschi del Foro di Bologna e Parte_2
nato a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentato
[...] C.F._2
e difeso dall'avv. Giorgia Veccia del Foro di Foggia - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono riportandosi al ricorso e chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza;
chiedono altresì che la causa sia rimessa in istruttoria per la pronuncia del divorzio, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza
1 di separazione, e che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 17 febbraio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 17 giugno 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che con l'ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale, su istanza dei ricorrenti, ha rimesso le parti dinanzi al Presidente relatore, al fine di consentire ai coniugi di integrare l'accordo raggiunto, così come riportato nel verbale dell'udienza, risultando dal verbale stesso omesse alcune parti dell'accordo contenute nel ricorso introduttivo;
osservato che all'udienza dell'11 novembre 2025 i ricorrenti, nel ribadire l'esclusione di una riconciliazione e la volontà di procedere alla separazione personale e nel confermare le condizioni contenute nel verbale dell'udienza del 17 giugno 2025, hanno dichiarato che intendevano integrarle, come da accordi originari risultanti dal ricorso introduttivo, con le condizioni riportate a verbale e da inserire dopo il punto 7) e prima del punto 8) delle predette condizioni, che avrebbe dunque assunto il n. 12); rilevato che alla stessa udienza i difensori hanno rassegnato le proprie conclusioni, così come sopra riportate ed il Presidente relatore ha nuovamente rimesso la causa al
Collegio per la decisione;
osservato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
rilevato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre
2 l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 12 marzo 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Pianoro (Bologna) il 21 maggio 2017 e che dalla loro unione sono nate due figlie, nata il [...] a [...] e Persona_1 [...]
nata il [...] a [...]; Per_2
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 17 giugno 2025 e all'udienza successiva, nella quale le condizioni riportate nel precedente verbale sono state integrate in conformità con quanto riportato nel ricorso, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali delle figlie minori, in quanto garantiscono alle stesse un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e Parte_1 Parte_2
ntendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare.
[...]
3 I coniugi hanno deciso congiuntamente di trasferire in proprietà esclusiva al sig.
a quota di proprietà della sig.ra pari Parte_2 Parte_1
al 50% dell'appartamento utilizzato quale residenza coniugale, sito in Castenaso (BO), via US Impastato, 13 e 15, a loro pervenuto in proprietà per effetto di atto di compravendita stipulato in data 20.07.2019 a ministero del Notaio Dott.
[...]
Repertorio n. 27431, Raccolta n. 18021 registrato all'Ufficio delle Entrate di Per_3
Bologna il giorno 23.7.2019 al n. 7233 serie 1T e trascritto a Bologna in data 24.07.2019 all'art. 25760.
Per tale effetto:
Art. 1) CONSENSO ED OGGETTO con l'omologa del verbale di separazione, cede e trasferisce a Parte_1
titolo oneroso per l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00), al marito che accetta ed acquista, la proprietà della quota indivisa Parte_2
del 50% dei seguenti beni:
- porzione di fabbricato posto in Comune di Castenaso (BO) alla via US
Impastato, 13 e 15 e precisamente:
- un appartamento ad uso civile abitazione facente parte del corpo di fabbricato con accesso al civico 13 al piano terra composto da soggiorno, pranzo cucina, disimpegno ripostiglio, due camere, due bagni, locale ricovero attrezzi e loggia;
un locale deposito cantina pertinenziale al piano interrato;
una autorimessa pertinenziale al piano interrato;
una porzione esclusiva di area cortiliva ad uso giardino;
un posto auto scoperto pertinenziale, il tutto indentificato al catasto Fabbricati Comune di Castenaso Foglio 26 con le Particelle:
- 1160 sub. 61, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, RC. Euro 856,03,
- 1160 sub. 55, cat. C/2, cl. 2, mq. 5, RC. Euro 13,17,
- 1160 sub. 29, cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RC. Euro 158,97,
- 1160 sub. 11, cat. C/6, cl. 1, mq. 13, RC. Euro 93,32,
4 esattamente raffigurati nelle planimetrie catastali a corredo della denuncia del 23 maggio 2019 protocollo n. BO 0063138, in atti dal 24 maggio 2019, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C" e "D", per formarne parte integrante e sostanziale.
Confini:
salvo altri o più previsti.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
Art. 2) PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con il sopra citato atto del notaio in data 20 luglio 2019 repertorio n. Persona_3
27431/18021 (registrato all'Ufficio delle Entrate di Bologna il giorno 23.7.2019 al n.
7233 serie 1T e trascritto a Bologna in data 24.07.2019 all'art. 25760).
Art. 3) PRECISAZIONI IMMOBILIARI
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, dal quale risulta che l'alloggio oggetto del presente atto, unitamente alle due pertinenze,
è destinato ad edilizia sociale e, più precisamente, trattasi di alloggio oggetto di vendita convenzionata, di cui alla Convenzione per l'attuazione dell'edilizia residenziale - sociale da realizzare nel Comparto ANS C2.1 - Porzione nord a rogito del Notaio Per_4
in data 16 maggio 2012 Repertorio n. 86818/28724, registrato all'Agenzia delle
[...]
Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 1 in data 4 giugno 2012 n. 8958, trascritto a
Bologna in data 7 giugno 2012 reg. part. 15657 reg. part. 21955, integrata ed aggiornata,
5 in seguito all'intervenuta variante al P.O.C., con altro rogito dello stesso Notaio Per_4
in data 21 maggio 2015 Repertorio n. 92555/31433, registrato all'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Territoriale di Bologna 1 in data 15 giugno 2015 n. 10172 serie 1T, trascritto a Bologna in data 16 giugno 2015 reg. part. 16963 reg. gen. 23618 ed annotato a margine della precedente trascrizione reg. part. 15657/2012 in data 17 giugno 2015 reg. part. 3069 reg. gen. 23971 ed ulteriormente integrata con rogito del Notaio in Persona_4
data 19 luglio 2019 Repertorio n. 99313/35184 (trascritto a Bologna il 30 luglio 2019 reg. part. 26805).
A tal proposito le Parti danno atto che il con P.G. n. 2025/11274 Controparte_1
del 6 maggio 2025 che si allega al presente atto sotto la lettera "E", ha dichiarato di non rilevare elementi ostativi al presente trasferimento.
Art. 4) GA E EC
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dall'ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 13 dicembre 2017 all'art. 9969 a favore della "BCC FELSINEA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 -
SOCIETA' COOPERATIVA" a garanzia del finanziamento concesso con atto a ministero del Notaio dott. in data 6 dicembre 2017 Repertorio N. Persona_3
26300/17096, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 2 in data 12 dicembre 2017 al N. 23910 serie 1T, frazionato in quote con atto a ministero del medesimo Notaio in data 15 luglio 2019 Repertorio N. 27408/17998, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 2 in data 24 luglio 2019 al N.
7415 serie 1T e annotato a margine della sopra citata ipoteca il 26 luglio 2019 all'art. 5361, del quale la terza quota capitale di euro 140.000 (centoquarantamila) grava i beni
6 oggetto del presente trasferimento per la somma complessiva di euro 280.000
(duecentottantamila), a garanzia di un debito già estinto in data 10 giugno 2025 interamente dal Signor anche per conto di Parte_2 Pt_1
he accetta, e per la quale risulta già presentata la relativa comunicazione di
[...]
cancellazione ai sensi dell'art. 40-bis TUB, che si allega al presente verbale sotto la lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale.
La parte cedente è esonerata dalla garanzia circa la conformità di qualsivoglia impianto alla vigente normativa in materi di sicurezza. La Parte cessionaria esonera la Parte cedente dall'obbligo della consegna della relativa documentazione amministrativa e tecnica.
Art. 5) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
A norma dell'art. 46, primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e sue proroghe e modifiche, la Signora attesta e dichiara che: Parte_1
- il fabbricato, di cui è parte la porzione in contratto è stato edificato in forza del
Permesso di Costruire n. 6692 rilasciato dal Comune di Castenaso in data 12 settembre
2017 e successiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività in variante, presentata in data 9 luglio 2019 e registrata con i Prot. n.ri 11125, 11126 e 11127,
- in relazione all'immobile in oggetto, risulta presentata la SCEA parziale prot. n. 11392 del 12 luglio 2019, riferita a tutto il fabbricato, ad eccezione di tutto il piano interrato.
Le Parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
Art. 6) CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la cedente Signora Parte_1
7 - precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle sopra citate planimetrie catastali depositate ed esistenti in catasto,
- dichiara, e il cessionario ne prende atto, che i dati Parte_2
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 7) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera G) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 00406-048455-2019
8/7/2019, dall'ing. quale tecnico abilitato. Parte_3 Persona_5
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 8) ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le Parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro 40.000,00
(quarantamila/00), è stato pagato mediante:
8 - un bonifico bancario di euro 20.000,00 (ventimila) ordinato in data 21 febbraio 2025 sulla Banca BCC LS IT Cooperativo Italiano ID n.
0847200006907803483676036760IT, destinato al conto corrente della Parte cedente aperto presso la Bper Banca spa,
- un assegno circolare di euro 20.000,00 (ventimila) della anca BCC LS IT
Cooperativo Italiano n. 6006287734-05, emesso in data 10 giugno 2025, somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuta prima d'ora dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Le Parti dichiarano che il corrispettivo come sopra convenuto, non comprende il diritto alle detrazioni, per i periodi di imposta non utilizzati, di cui alla Legge n. 449/1997 e successive modifiche ai sensi del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, che resteranno, per accordo delle parti, in capo alla parte cedente, Parte_1
Art. 9) RINUNCIA ALL'EC LEGALE
La Parte cedente Signora inuncia all'ipoteca legale. Parte_1
Art. 10) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Per effetto della presente cessione, la piena ed esclusiva proprietà del bene sopra descritto è riunita in capo a già titolare della residua quota Parte_2
di 1/2 (un mezzo).
Art. 11) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Sig.ri e chiedono l'esenzione da Parte_1 Parte_2
ogni tributo (bollo registro, ipotecario, catastale, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art. 19 L. n. 74 del 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Cost. 29.04.1999 e 10.05.1999, n. 154 e successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 (Modifiche alla tassazione applicabile,
9 ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo
2011, n. 23).
In subordine, ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali previste dalla nota II- bis) dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131, così come modificata dall'art. 7 punto 6 della legge 23.12.1999 n. 488 e dall'art. 10 del D.lgs. n.
23/2011, il cessionario, relativamente alle unità immobiliari distinte con i subb. 61, 55
e 29, dichiara:
- che il trasferimento ha per oggetto casa di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M.
2.8.1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27.8.1969 e non appartenente alla categoria catastale A1/A8/A9, secondo i criteri di cui al D.lgs
23/2011 art. 10 e relative pertinenze,
- di risiedere nel Comune di Castenaso (BO), e quindi che l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui ha la propria residenza;
- di non essere titolare esclusiva (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel Comune di Castenaso,
- di non essere titolare, neppure per quote (anche in regime di comunione legale), su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa Parte acquirente (o dal coniuge) con le agevolazioni che si invocano ovvero con le disposizioni concernenti analoghe agevolazioni per l'acquisto di "prima casa" richiamate ed elencate dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995 n. 549”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
10 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 11 giugno 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 25 Parte_1
agosto 1984 e nato a [...] l'[...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a Pianoro (Bologna) il 21 maggio 2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2017;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pianoro di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. A tal proposito a trasferito la sua residenza in Castenaso in via della Pieve n. 12; Parte_1
2) le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si
11 troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) contribuirà al mantenimento delle figlie minori, non Parte_2
conviventi, nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili a figlia, importo che verrà corrisposto direttamente da a mezzo bonifico Parte_2
bancario, sul conto corrente bancario intestato a alle seguenti Parte_1
coordinate [...], entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ciascun mese. Detta somma verrà annualmente aggiornata nella misura del 100% secondo gli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Tale contributo ordinario al mantenimento comprende tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori secondo quanto disposto dal “protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna” datato 9.8.2017 che la Parti dichiarano di conoscere per averne preso visione.
4) Entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Bologna, che le parti dichiarano di ben conoscere. Non fanno eccezione a tale disposizione le spese mediche e dentistiche coperte da polizza assicurativa e in generale ogni spesa coperta da polizza assicurativa che, seppur intestata alla sig.ra Pt_1
verrà divisa al 50% per ciò chi attiene ai costi di Polizza accessori per
[...]
l'estensione della stessa alle minori, per le quote che rimarranno a carico dell'assicurato come scoperti, franchigie o superamento del massimale. Su richiesta scritta (anche tramite “Whatsapp”) del sig. la sig.ra Parte_2 Pt_1
arà invio dell'estratto conto delle spese sanitarie relative alle minori entro 5
[...]
12 giorni dalla disponibilità dell'estratto conto delle visite sul portale dedicato alle spese sanitarie, previa richiesta del padre.
5) Per le spese straordinarie da concordare preventivamente trova applicazione il relativo paragrafo del “protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna” datato 9.8.2017. Il rimborso delle spese straordinarie, in favore del coniuge anticipatario, avverrà entro 30 giorni dalla data in cui il genitore avrà fatto invio della ricevuta/fattura/estratto conto relativi alla spesa sostenuta. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto anche tramite “Whatsapp”, sms o altra piattaforma di messaggistica o via email.
6) I genitori concordano fin d'ora sulla necessità di trasmettersi reciprocamente informazioni e valutazioni in merito a tutte le esigenze di vita delle figlie, e di consultarsi in maniera continuativa su tutte le decisioni relative alla loro educazione, istruzione, salute e mantenimento.
I tempi di permanenza delle minori con i genitori saranno così suddivisi:
- il lunedì, il martedì e il venerdì le minori vengono prelevate da scuola dalla madre o dai nonni o da genitori a cui è stata affidata la delega e rimangono con lei presso la sua abitazione sino alla mattina seguente, allorquando ella le riaccompagnerà a scuola;
- il mercoledì e il giovedì le minori vengono prelevate da scuola dal padre o dai nonni e rimangono con lui nella casa paterna sino alla mattina seguente, allorquando egli le riaccompagnerà a scuola;
al termine della giornata scolastica, in ossequio al capo n. XVI che segue, saranno i nonni materni a prelevare le minori da scuola, queste ultime rimarranno presso l'abitazione dei nonni fino a quando il padre le preleverà;
- Il fine settimana sarà regolato in base al principio dell'alternanza dal sabato mattina al lunedì mattina allorquando il genitore a cui compete il fine settimana, riaccompagnerà le minori a scuola.
- prende atto della circostanza per cui Parte_1 Parte_2
a causa dei suoi impegni lavorativi che si protraggono fino alle ore 19,00,
[...]
13 non può prelevare le minori da scuola durante tutte le giornate feriali. Per tale ragione i genitori della sig.ra sig.ri e Parte_1 CP_2 Parte_4
preleveranno le minori dalla scuola all'orario di uscita e queste ultime rimarranno presso la loro abitazione fino alle 19,00, quando il Sig. e andrà a Parte_2
prendere.
- Qualora i turni lavorativi e/o la necessità di effettuare trasferte fuori città, non consentano tali modalità di visita, i coniugi comunicheranno l'uno all'altro, non appena avutane contezza, i turni e le eventuali trasferte sul territorio nazionale. Ciò allo scopo di consentire la riorganizzazione in funzione dei reciproci impegni lavorativi.
- Ciascun coniuge, qualora, per motivi di lavoro, o per motivi di salute, fosse impossibilitato a tenere le minori presso di sé, si impegna a lasciare o ricondurre il figlio presso l'altro genitore con l'obbligo di quest'ultimo di permettere all'altro genitore di
“recuperare” i giorni non trascorsi con il figlio.
- Le vacanze Natalizie, dal 26 dicembre al 6 gennaio le minori le trascorreranno con la madre.
- Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il giorno dell'Angelo in base agli accordi che di volta in volta i genitori prenderanno.
- Per quanto riguarda le vacanze estive, a far data dall'estate 2025, le minori trascorreranno 15 giorni, eventualmente anche non consecutivi, con ciascun genitore, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori: a tal fine padre e madre si comunicheranno l'eventuale diverso piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno, ove possibile;
in ogni caso, sono sempre fatti salvi i diversi migliori accordi che potranno intervenire tra i genitori nell'interesse esclusivo delle minori.
- Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto;
7) L'assegno unico versato dall'Inps in favore dei coniugi sarà percepito nella misura del 50% ciascuno, e a tal fine entrambi i coniugi prestano sin da ora il proprio consenso
14 in tal senso obbligandosi a porre in essere tutte le attività necessarie a dare attuazione al presente capo. i obbliga a comunicare all'Inps, entro e non oltre Parte_1
gg. 5 dal suo trasferimento in altra abitazione le coordinate bancarie del conto corrente di ([...]) ove dovrà essere Parte_2
accreditata la quota pari al 50% dell'assegno unico.
8) Nel caso di trasferimento dell'attuale sede scolastica presso altro e diverso edificio, il sig. presta sin da ora il proprio incondizionato consenso non revocabile, Pt_2
all'iscrizione delle due minori presso l'associazione per l'educazione parentale “La
Pioggia di Stelle”, anche in caso di trasferimento della scuola in nuova e diversa sede, purché la nuova sede sia ubicata nella zona est di Bologna. Presta, inoltre, irrevocabile consenso a mantenere le figlie minori presso la associazione per l'educazione parentale
“La Pioggia di Stelle” sino al compimento dell'ottava classe ovvero sino al superamento della terza media senza che rilevi un eventuale cambio di ragione sociale/forma giuridica/statuto/denominazione ecc.
9) Le comunicazioni tra i genitori potranno avvenire anche a mezzo messaggi
“Whatsapp”.
10) Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire in merito all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie minori, i genitori si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente delle figlie minori.
11) rinuncia ad avanzare qualunque domanda tesa a chiedere il Parte_1
risarcimento di ogni qualsivoglia assunto danno patrimoniale e/o non patrimoniale anche solo astrattamente conseguente e/o imputabile e/o riconducibile a condotte asseritamente tenute da con riferimento alle motivazioni che sono Parte_2
state la causa della presente separazione coniugale e la stessa rinuncia viene effettuata dal sig. Pt_2
12) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi
15 dell'art. 1376 codice civile, i signori e Parte_1 Parte_2
ntendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare. I coniugi hanno
[...]
deciso congiuntamente di trasferire in proprietà esclusiva al sig. Parte_2
la quota di proprietà della sig.ra pari al 50%
[...] Parte_1
dell'appartamento utilizzato quale residenza coniugale, sito in Castenaso (BO), via
US Impastato, 13 e 15, a loro pervenuto in proprietà per effetto di atto di compravendita stipulato in data 20.07.2019 a ministero del Notaio Dott.
[...]
Repertorio n. 27431, Raccolta n. 18021 registrato all'Ufficio delle Entrate di Per_3
Bologna il giorno 23.7.2019 al n. 7233 serie 1T e trascritto a Bologna in data 24.07.2019 all'art. 25760”. “Per tale effetto”, “ con l'omologa del verbale di Parte_1
separazione, cede e trasferisce a titolo oneroso per l'importo di € 40.000,00
(quarantamila/00), al marito che accetta ed acquista, la Parte_2
proprietà della quota indivisa del 50% dei seguenti beni: - porzione di fabbricato posto in Comune di Castenaso (BO) alla via US Impastato, 13 e 15 e precisamente: - un appartamento ad uso civile abitazione facente parte del corpo di fabbricato con accesso al civico 13 al piano terra composto da soggiorno, pranzo cucina, disimpegno ripostiglio, due camere, due bagni, locale ricovero attrezzi e loggia;
un locale deposito cantina pertinenziale al piano interrato;
una autorimessa pertinenziale al piano interrato;
una porzione esclusiva di area cortiliva ad uso giardino;
un posto auto scoperto pertinenziale, il tutto indentificato al catasto Fabbricati Comune di Castenaso Foglio 26 con le Particelle: - 1160 sub. 61, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, RC. Euro 856,03, - 1160 sub.
55, cat. C/2, cl. 2, mq. 5, RC. Euro 13,17, - 1160 sub. 29, cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RC.
Euro 158,97, - 1160 sub. 11, cat. C/6, cl. 1, mq. 13, RC. Euro 93,32, esattamente raffigurati nelle planimetrie catastali a corredo della denuncia del 23 maggio 2019 protocollo n. BO 0063138, in atti dal 24 maggio 2019”. “All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al
16 bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, dal quale risulta che l'alloggio oggetto del presente atto, unitamente alle due pertinenze, è destinato ad edilizia sociale e, più precisamente, trattasi di alloggio oggetto di vendita convenzionata, di cui alla
Convenzione per l'attuazione dell'edilizia residenziale - sociale da realizzare nel
Comparto ANS C2.1 - Porzione nord a rogito del Notaio in data 16 Persona_4
maggio 2012 Repertorio n. 86818/28724, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Bologna 1 in data 4 giugno 2012 n. 8958, trascritto a Bologna in data 7 giugno 2012 reg. part. 15657 reg. part. 21955, integrata ed aggiornata, in seguito all'intervenuta variante al P.O.C., con altro rogito dello stesso Notaio in data 21 Per_4
maggio 2015 Repertorio n. 92555/31433, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Bologna 1 in data 15 giugno 2015 n. 10172 serie 1T, trascritto a Bologna in data 16 giugno 2015 reg. part. 16963 reg. gen. 23618 ed annotato a margine della precedente trascrizione reg. part. 15657/2012 in data 17 giugno 2015 reg. part. 3069 reg. gen. 23971 ed ulteriormente integrata con rogito del Notaio in data 19 Persona_4
luglio 2019 Repertorio n. 99313/35184 (trascritto a Bologna il 30 luglio 2019 reg. part. 26805). A tal proposito le Parti danno atto che il con P.G. n. Controparte_1
2025/11274 del 6 maggio 2025” “ha dichiarato di non rilevare elementi ostativi al presente trasferimento”. “La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione. La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dall'ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 13 dicembre 2017 all'art. 9969 a favore
17 della "BCC FELSINEA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 -
SOCIETA' COOPERATIVA" a garanzia del finanziamento concesso con atto a ministero del Notaio dott. in data 6 dicembre 2017 Repertorio N. Persona_3
26300/17096, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 2 in data 12 dicembre 2017 al N. 23910 serie 1T, frazionato in quote con atto a ministero del medesimo Notaio in data 15 luglio 2019 Repertorio N. 27408/17998, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 2 in data 24 luglio 2019 al N.
7415 serie 1T e annotato a margine della sopra citata ipoteca il 26 luglio 2019 all'art. 5361, del quale la terza quota capitale di euro 140.000 (centoquarantamila) grava i beni oggetto del presente trasferimento per la somma complessiva di euro 280.000
(duecentottantamila), a garanzia di un debito già estinto in data 10 giugno 2025 interamente dal Signor anche per conto di Parte_2 Pt_1
he accetta, e per la quale risulta già presentata la relativa comunicazione di
[...]
cancellazione ai sensi dell'art. 40-bis TUB”. “Le Parti” “dichiarano che” “il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00), è stato pagato mediante: - un bonifico bancario di euro 20.000,00 (ventimila) ordinato in data
21 febbraio 2025 sulla Banca BCC LS IT Cooperativo Italiano ID n.
0847200006907803483676036760IT, destinato al conto corrente della Parte cedente aperto presso la Bper Banca spa, - un assegno circolare di euro 20.000,00 (ventimila) della anca BCC LS IT Cooperativo Italiano n. 6006287734-05, emesso in data 10 giugno 2025, somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuta prima d'ora dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Le Parti dichiarano che il corrispettivo come sopra convenuto, non comprende il diritto alle detrazioni, per i periodi di imposta non utilizzati, di cui alla Legge n. 449/1997 e successive modifiche ai sensi del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, che resteranno, per accordo delle parti, in capo alla parte cedente, . “La Parte cedente Signora Parte_1 Parte_1
18 rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa” della separazione. “Per effetto della presente cessione, la piena ed esclusiva proprietà del bene sopra descritto è riunita in capo a già titolare della residua Parte_2
quota di 1/2 (un mezzo)”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 17 giugno 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
13) “I Signori danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 18 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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