Art. 13. (Riliquidazione delle pensioni)
A decorrere dal 1 gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:
a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 10 febbraio 1949 ed il 1 luglio 1956 e' integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144 , con rivalutazione ulteriore degli importi cosi' ottenuti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonche' nella legge 3 febbraio 1963, n. 53 . Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1962, e' applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'articolo 7 della presente legge;
b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 agosto 1956 ed il 1 luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell' articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , anteriormente al 1 gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base alle norme contenute nello articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 ;
c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:
a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 10 febbraio 1949 ed il 1 luglio 1956 e' integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144 , con rivalutazione ulteriore degli importi cosi' ottenuti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonche' nella legge 3 febbraio 1963, n. 53 . Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1962, e' applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'articolo 7 della presente legge;
b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1 agosto 1956 ed il 1 luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell' articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , anteriormente al 1 gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base alle norme contenute nello articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 ;
c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.