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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice MA D'ZI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11750/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. GIUDIZIOSO GIORGIO, P.IVA_1
pagina 1 di 42 elettivamente domiciliato in VIA FERRANTE IMPARATO, 190 80146
NAPOLI presso il difensore avv. GIUDIZIOSO GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PRATELLI CLAUDIA e dell'avv. ZAVATTA ELISA
( ) VICOLO SAN GREGORIO 13 47923 RIMINI, C.F._1
elettivamente domiciliato in VICOLO SAN GREGORIO 13 47923
RIMINI presso il difensore avv. PRATELLI CLAUDIA
CONVENUTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2937 emesso in procedimento RG n.
6984/2022 in data 20 giugno 2022 dal Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 aprile 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Pur se non ritrascritte, sono dunque parte essenziale della stessa sentenza.
pagina 2 di 42 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La posizione di parte opponente
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2937/2022
emesso all'esito del giudizio RG n. 6984/2022, Controparte_2
Signora (nel prosieguo solo “ ”, ovvero Parte_1 Controparte_2
“la casa di cura”; oppure la opponente) citava (di Controparte_1
seguito solo “ ” senza tipo sociale o o semplicemente la CP_1 CP_1
opposta) a comparire innanzi al Tribunale di Bologna all'udienza del 14
febbraio 2023.
Parte attrice riteneva quanto ex adverso dedotto nella fase monitoria non accoglibile, infondato sia in fatto sia in diritto, sostenendo che:
(1) in via preliminare, doveva dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Nola, escludendo l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c.
e 20 c.p.c. in quanto:
- non ricorreva l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile;
- doveva piuttosto applicarsi il criterio della sede legale ovvero del luogo in cui l'obbligazione era sorta ai sensi del disposto degli artt. 1182 quarto comma c.c. nonché 18, 19 e 20 c.p.c.;
pagina 3 di 42 - l'ingiunta aveva sede legale in Massa di Somma, ed essendo la presunta obbligazione sorta nel Comune di , unico foro Controparte_3
competente a decidere la controversia doveva configurarsi nel Tribunale di Nola.
(2) Sempre in via preliminare, parte attrice contestava la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere completamente estranea alla vicenda di cui all'oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
A tale fine, narrava:
- di esercitare attività sanitaria in regime di accreditamento con il servizio presso struttura ubicata in Massa di Controparte_4
Somma, provincia di Napoli, alla via T. Boccarusso n. 178, ove erano peraltro stabiliti gli uffici amministrativi e la sede legale;
- l'opponente aveva sempre avuto un fornitore per l'energia elettrica a libero mercato: dal 20 novembre 2015 sottoscriveva il contratto di energia elettrica con la Fontel s.p.a.; poi, nel marzo 2020, cambiava fornitore e sottoscriveva un contratto con la Parte_2
- dunque, mai sarebbe potuta subentrare CP_1
“automaticamente” per il servizio di salvaguardia, previsto per coloro che restano senza fornitore e che non possono essere lasciati privi di energia elettrica;
pagina 4 di 42 - solo a seguito delle comunicazioni ricevute nel 2018, la casa di cura veniva a conoscenza dalla opposta che la stessa aveva CP_1
attivato la fornitura in salvaguardia presso la struttura ubicata in via
Plinio il Vecchio, nel diverso Comune di al Vesuvio: il 15 CP_3
aprile 1998 l'edificio veniva acquistato dall'opponente ed in pari data veniva concessa locazione alla Park Hospital s.p.a. e successivamente trasferita con affitto di azienda alla Park Hospital Service s.r.l.;
- nessuna utenza riferita all'immobile sito in Controparte_3
veniva intestata alla Casa di Cura;
- in data 25 maggio 2015 l'immobile rimaneva libero da cose e da persone per effetto dello sfratto conseguente al mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della Park Hospital Service s.r.l.;
- in data 24 marzo 2016 veniva dichiarato il fallimento della Park
Hospital Service S.r.l. con la sentenza n. 265 emessa dal Tribunale di
Roma.
Pertanto, l'attrice affermava che avrebbe dovuto far valere CP_1
le proprie pretese creditorie nei confronti della Park Hospital s.r.l. o del e non nei suoi confronti. Controparte_5
(3) L'opponente reclamava altresì la mancanza dei presupposti di certezza
del diritto richiesti dall'art. 633 c.p.c. ss. per la concessione del decreto
pagina 5 di 42 ingiuntivo in quanto le fatture prodotte dall'ingiungente non dimostravano l'esistenza di un credito liquido, certo ed esigibile.
(4) Da ultimo, l'opponente contestava di aver ricevuto la somministrazione di energia elettrica da parte di , così come si CP_1
contestavano le fatture emesse e l'entità delle stesse in quanto:
- le fatture depositate dall'ingiungente si riferivano a struttura in cui parte attrice non esercitava alcuna attività, e peraltro l'edificio cui si riferivano era inutilizzato e privo di cose e di persone dal 2015;
- l'opposta depositava in atti tre fatture per ogni mese dell'anno 2018
che risultavano essere assolutamente incomprensibili;
- l'importo richiesto a fronte del presunto consumo era del tutto sproporzionato, tenuto conto che la struttura risulta chiusa e non operativa dal maggio dell'anno 2015;
- si metteva in dubbio il corretto funzionamento del contatore.
Per le ragioni esposte, parte attrice domandava:
1) in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Nola;
2) nel merito, di accertare e dichiarare l'inefficacia ovvero la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, di revocarlo;
pagina 6 di 42 3) sempre nel merito, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla alla e, per l'effetto, di Controparte_6 Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) di condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
5) in via del tutto subordinata, di rideterminare le somme eventualmente dovute a seguito della verifica effettiva dei consumi e del regolare funzionamento del contatore.
La posizione di parte opposta
In data 23 febbraio 2023 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti nonché le argomentazioni di diritto esposte dall'opponente.
Premetteva che:
- il credito ingiunto si originava da un rapporto di somministrazione di energia elettrica da riferirsi al periodo intercorrente tra il 01/01/2017 ed il
30/05/2018 sul punto di prelievo (POD) in media tensione (MT)
identificato dal codice IT001E218700, ubicato in località San Sebastiano
Al Vesuvio (NA), Via Plinio, e rientrante nella particolare categoria delle forniture in regime di cd. salvaguardia, istituito con legge 03/08/2007 n.
125 in attuazione di disposizioni comunitarie;
pagina 7 di 42 - il rapporto contrattuale con l'utente sorgeva ex lege, senza alcuna formale contrattazione;
non era dunque una obbligazione contrattuale;
- anche le tariffe applicabili al servizio erano predeterminate e stabilite dalle autorità preposte, in particolare da ARERA, secondo modalità di calcolo fissate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
In fatto, l'opposta riassumeva che:
- il POD IT001E00218700 risultava all'epoca intestato alla Park
Hospital Service s.r.l., la quale tuttavia nel 2016 era dichiarata fallita;
- provvedeva dunque, come da procedura, ad informare il CP_1
fallimento dell'avvenuta attivazione del servizio di salvaguardia presso il punto di fornitura, chiedendo di confermare se il servizio dovesse proseguire nei confronti della procedura o se potesse viceversa essere cessato e, in tal caso, domandava di comunicare i dati di un referente per l'accesso ai locali e la definitiva disattivazione;
- la curatrice dott.ssa confermava la cessazione della fornitura;
Per_1
- il punto di prelievo, tuttavia, sin dal momento dell'attribuzione a CP_1
e dunque dall'1/1/2017, risultava attivo e generante consumi,
[...]
come certificato dal distributore ma, dal momento che la società precedente intestataria risultava fallita dal 2016, appariva evidente che la stessa non potesse essere responsabile di detti consumi;
pagina 8 di 42 - la proprietaria, una volta rientrata in possesso dell'immobile nel 2015
(e dunque ben prima che il relativo punto di fornitura fosse attribuito in salvaguardia ad ) non provvedeva a cambiare l'intestazione CP_1
del punto di fornitura né a cessare lo stesso, visto che ancora nel 2017 il
Distributore Locale rilevava il verificarsi di consumi e comunicava a i dati della precedente intestataria;
CP_1
- trattandosi però di utenza in titolarità di una struttura esercente attività di servizio pubblico (per la precisione di una casa di cura), ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. C) della Delibera ARERA ARG/gas
64/09 e ss.mm. ii. il punto di fornitura non poteva essere forzosamente disalimentato;
- , dunque, una volta subentrata ex lege nella fornitura in CP_1
regime di salvaguardia, appurato che l'intestatario nominativo non era responsabile dei consumi né nella materiale disponibilità del punto di fornitura e non potendo procedere autoritativamente a disalimentarlo,
eseguiva ricerche catastali dalle quali risultava che l'immobile era intestato all'odierna opponente;
- provvedeva correttamente ad informarla dell'attivazione della fornitura in salvaguardia chiedendo, nel caso l'opponente volesse cessare pagina 9 di 42 la fornitura, di comunicare il relativo contatto per permettere l'accesso al contatore;
- la Casa riscontrava con missiva del 12/06/17 e contestava Pt_1
l'attivazione della fornitura in quanto impossibile per completa chiusura della struttura già dal 2014;
- con comunicazione del 21/06/2017 tornava ad illustrare i CP_1
termini giuridici e legislativi in base ai quali la fornitura in salvaguardia era stata attivata automaticamente e legittimamente sul punto di fornitura che risultava attivo e, contestualmente, chiedeva nuovamente di fornire un contatto telefonico da trasmettere al Distributore per permettere l'accesso ai locali e la disattivazione definitiva del POD;
- non ricevendo riscontro, con pec del 20/10/2017 l'odierna opposta ribadiva l'attivazione del servizio in favore della opponente Parte_1
quale utilizzatrice di fatto del servizio sin dal 01/01/2017 e ricordava alla destinataria della possibilità, in caso ritenesse non corretta la procedura,
di comunicare entro i successivi sette giorni i riferimenti di eventuali diversi intestatari per la fornitura oppure, nuovamente, qualora intendesse cessare l'utenza, il nominativo di un referente per l'accesso ai locali;
pagina 10 di 42 - anche tale invito cadeva nella assoluta indifferenza di controparte, la quale, solo al 26/02/2018, avendo ricevuto la preannunciata fattura per i consumi verificatisi sul punto di fornitura, la contestava formalmente con missiva;
- chiedeva dunque un controllo sui consumi al Distributore, CP_1
il quale confermava che l'erogazione risultava tele letta e tele gestita e che i dati di misura erano acquisiti nei sistemi di fatturazione, per cui non sarebbero pervenute rettifiche di alcun tipo;
- conseguentemente comunicava con l'opponente confermando che la fatturazione doveva ritenersi corretta e inviava il modulo per la richiesta di verifica tecnica del gruppo di misura, nel caso in cui controparte intendesse richiederla;
- contestualmente avviava la procedura per la richiesta di disattivazione al Distributore, che eseguiva in data 30/05/2018;
- ancora una volta nessuna richiesta o riscontro specifico perveniva dall'opponente;
- giungeva invece, in data 02/05/2018, una contestazione di un diverso sollecito del precedente 20/02/2018: va detto infatti che, in assenza di definitiva chiusura, il POD in oggetto aveva continuato a generare consumi che ovviamente venivano comunicati e fatturati dal pagina 11 di 42 Distributore a e da questa, a sua volta, all'opponente CP_1 Parte_1
e, in assenza di pagamento, fatti oggetto di relativi solleciti. Ebbene in tale ultima missiva la Casa di Cura opponente contestava il sollecito sostenendo di non essere cliente dell'opposta, sussistendo un contratto di fornitura elettrica con diverso fornitore;
- , con propria missiva del 07/05/2018, tornava a fornire CP_1
spiegazioni in merito agli importi legittimamente richiesti, chiedendo peraltro che, ove controparte avesse ricevuto una doppia fatturazione per lo stesso periodo e la stessa utenza, inviasse copia della bolletta dell'altro fornitore per poter eseguire le opportune verifiche. Neppure
tale richiesta sortiva riscontro da parte dell'opponente;
- il POD nel frattempo continuava a generare consumi e, in mancanza di comunicazione di un diverso nominativo per l'intestazione dell'utenza, questa rimaneva intestata all'odierna opponente;
In diritto, parte opposta asseriva che:
(1) Sulla competenza dell'adito Tribunale di Bologna, la opposta sosteneva:
- il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto ed ottenuto del tutto legittimamente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1182
cod. civ. e 20 c.p.c. secondo il quale le obbligazioni pecuniarie aventi per pagina 12 di 42 oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio del creditore al tempo della scadenza;
- le fatture oggetto di ingiunzione erano legittime, infatti contenenti l'indicazione di una somma liquida, determinata nell'ammontare mediante semplice calcolo matematico e, più precisamente, mediante applicazione ai consumi rilevati dal misuratore di tariffe vigenti e predeterminate per legge.
(2) Sulla legittimazione passiva dell'opponente
- nel 2017, al momento di ingresso di nel servizio di CP_1
salvaguardia sul territorio, il POD risultava intestato ad una società che era già inoperativa da tempo, in quanto fallita nel 2016, non più nella disponibilità dell'immobile e che non poteva dunque essere responsabile dei consumi che su detto POD continuavano tuttavia ad essere prodotti e registrati, per come certificati dal competente Distributore;
- non potendo semplicemente disalimentare la fornitura per mancato pagamento dei consumi, trattandosi di fornitura non disalimentabile per legge, in quanto destinata a servizio di pubblica utilità, si rendeva necessario ricondurre il punto di fornitura all'effettivo responsabile dello stesso, e dunque, in assenza di diverse indicazioni sul reale detentore, al proprietario dell'immobile quale responsabile civile dello stesso;
pagina 13 di 42 (3) Sulla legittimità del decreto ingiuntivo e sulla quantificazione degli importi.
- il credito portato dalle fatture ingiunte era certo e liquido in quanto corrispondente ai consumi rilevati e certificati da E-Distribuzione s.p.a ovvero rilevati dal contatore tele letto e tele gestito relativo al POD
IT001E00218700;
- a detti consumi venivano infatti applicate le tariffe predeterminate da autorità terze;
- l'esigibilità discendeva invece dall'ampio decorso del termine di scadenza delle fatture.
Tutto quanto premesso, la conventa domandava:
1) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era di pronta soluzione e non era basata su prova scritta;
2) in via principale, di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.2937/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 20/06/2022;
3) in subordine, di dichiarare tenuta e di condannare la società CP_2
a pagare in favore della società
[...] Parte_1 [...]
la somma di Euro 12.863,14, di cui alle fatture indicate in CP_1
pagina 14 di 42 atti e come da estratto conto del 28/04/2022, o quella diversa maggiore o minore, che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre ad interessi da calcolarsi al tasso di mora ex D. Lgs. n.231/2002 e successive modifiche e integrazioni, dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo.
4) la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio e del giudizio monitorio, come liquidate, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e oneri fiscali.
La successiva scansione procedimentale
Con decreto del 31 gennaio 2023 il giudice MA D'ZI, rilevato che era in atto ristrutturazione dei ruoli, visto il previgente articolo 168 bis, comma 5 c.p.c., differiva la prima udienza. Lo stesso giudice D'ZI
veniva trasferito in altra sezione e, dunque, il fascicolo veniva assegnato a giudice onorario.
Come da verbale del 2 marzo 2023, la GOT dott.ssa Serena Scala
valutava l'eccezione di incompetenza per territorio non manifestamente fondata;
quindi, da discutere unitamente al merito;
respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
pagina 15 di 42 In data 13 giugno 2023 si teneva udienza cartolare ai fini della decisione sui mezzi di prova.
All'udienza del 12 dicembre 2023, dopo l'espletamento delle prove, la dott.ssa Maria Fiore fissava per la discussione, con contestuale decisione,
ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 8 febbraio 2024, assegnando alle parti termine, sino a dieci giorni prima dell'udienza, per il deposito di brevi note conclusive.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del giudice onorario Dott.ssa Scala. Di
conseguenza il procedimento veniva assegnato al presidente della sezione, con funzioni qui di giudice singolo, MA D'ZI, nel frattempo rientrato in sezione con funzioni di presidente. Quest'ultimo, con ordinanza del 31 marzo 2025, rilevava che la causa aveva subito vari rinvii e che vi era contraddizione fra le possibili modalità decisorie, ora intese in senso tradizionale, ora ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., senza che però fossero state concesse memorie. Dunque, all'udienza del 3
aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previgente ma ritenuto applicabile a questo rito;
tratteneva la causa in decisione.
pagina 16 di 42 Rinvio ad atti e documenti
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile.
Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UNO
Sulla complessità della causa.
La causa ha assunto, nonostante la somma in giuoco non enorme, complessità tecnica, in parte alla luce della complessità del c.d. rapporto di salvaguardia;
in parte per una difficoltà in sede preprocessuale nella comunicazione fra le parti;
anche dovuta alla condotta della parte opponente, su cui oltre.
Tale situazione avrebbe suggerito una soluzione conciliativa, che non è stata possibile in fase anteriore al giudizio;
né in sede di giudizio. La
causa va dunque decisa secondo stretto diritto.
pagina 17 di 42 La complessità della vicenda impone una trattazione per capitoli, onde dipanare le varie questioni del thema decidendum, come modellato dalle domande hinc inde.
(DUE)
Sulla liquidità del credito e sulla competenza territoriale
Manifesta infondatezza del primo motivo di opposizione
La prima difesa di parte opponente è quella relativa alla eccezione di incompetenza di questo Tribunale di Bologna;
si intende la competenza per territorio.
Tale difesa è manifestamente infondata, con riferimento al momento della domanda dell'attore sostanziale, cioè ; la competenza CP_1
va infatti determinata sulla base della domanda.
L'opposta ha eletto il criterio del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. In presenza di più fori facoltativi, è infatti diritto della parte scegliere uno di essi e così è stato in questo caso.
Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., l'obbligazione dedotta nel presente giudizio – ed in quello monitorio – è relativa al pagamento della somma di denaro indicata dal decreto ingiuntivo n. 2937/2022.
Tale domanda è relativa ad una somma di danaro liquida ed esigibile;
l'obbligazione è dunque portable, secondo le regole del diritto sostanziale.
pagina 18 di 42 Dunque, essendo portable, doveva essere pagata in questo circondario;
si può allora applicare l'articolo 20 c.p.c. ed individuare qui in Bologna
uno dei fori facoltativi sicut forum destinatae solutionis.
Tale circostanza – con una difesa ricorrente e tralaticia in tutte le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se recentemente meno comune e regressiva – è contestata da parte opponente. In ordine al dispositivo dell'art. 1182 c.c. sul “luogo dell'adempimento”, l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore – trattasi di obbligazione portable. Il che è Controparte_1
scritto claris verbis.
Pur vero che, ai fini dell'individuazione del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, ed in particolare del foro del pagamento, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., il credito vantato deve essere liquido ed esigibile. Tale è appunto la contestazione effettuata dalla parte opponente.
Vero altresì che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma delle disposizioni sopracitate, sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi
criteri determinativi non discrezionali;
l'obbligazione è dunque portabile pagina 19 di 42 quando il credito sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti
essendo già noti e determinati, dalle parti o dalla legge (...) gli elementi per
stabilire l'ammontare della somma dovuta. Nel caso di specie, la controversia affonda radici nel regime di salvaguardia, imposto ex lege e sottoposto a disciplina specifica, anche con riguardo alle tariffe applicabili al servizio: le modalità di calcolo sono infatti normate dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Si ritiene dunque che il contenuto delle fatture emesse da CP_1
sia idoneo ad identificare “somma liquida ed esigibile”: il credito
[...]
risulta aritmeticamente determinato, basato su tariffe stabilite da
ARERA per il regime di salvaguardia e supportato da fatture commerciali dettagliate.
La parte opponente sostiene che, essendo di formazione unilaterale, tali fatture non costituiscono prova del credito (pagina 3 della opposizione,
in fine).
Tale affermazione non tiene adeguatamente in conto la differenza fra le tre nozioni di liquidità, esigibilità e certezza (assoluta, come derivante dal giudicato, o relativa). L'articolo 1182, comma terzo, c.c. non richiede alcuna di tali caratteristiche;
con una interpretazione restrittiva (e non pagina 20 di 42 letterale) di tale norma, la Cassazione sembra orientarsi verso il requisito della liquidità, come requisito del credito, per potersi applicare tale comma;
di ciò si è dato conto subito sopra, assumendo tale indirizzo giurisprudenziale.
Anche ad aderire a tale indirizzo giurisprudenziale – ripetesi, pur ultraletterale – è richiesta la liquidità del credito, non la certezza. La certezza, assoluta o relativa, sarà poi data dal processo (nel caso di giudicato, assoluta). Pertanto, che l'effige del credito sia di formazione unilaterale o di altro tipo, non rileva;
rileva che si sia in presenza di
liquidità, cioè della determinazione di un credito, determinabile in via aritmetica. Il che è in questo caso.
La assoluta evidenza di quanto precede esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Va piuttosto affrontato un diverso profilo.
Come oltre nel seguito della motivazione, la condanna della parte qui opponente non avviene sulla base del credito originariamente agito;
cioè il credito, ripetesi liquido, derivante dalla fatturazione. Viene disposta condanna per un credito che viene liquidato in questa sentenza. Il che, dal punto di vista del merito, comporta la revoca del decreto ingiuntivo;
il pagina 21 di 42 che però non cambia la competenza che, come è noto, si determina al momento della domanda (5 c.p.c.).
E' quindi accertata la natura portabile dell'obbligazione e la competenza territoriale del foro facoltativo ai sensi dell'artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3,
c.c. quale forum destinatae solutionis.
poteva promuovere il decreto ingiuntivo presso il Controparte_1
Tribunale di Bologna, da qualificarsi in definitiva come competente.
(TRE)
Sulla asserita mancanza dei requisiti
per la emissione del decreto ingiuntivo (terzo motivo di opposizione)
Infondatezza ed irrilevanza ai fini del decidere
Esaminato il primo motivo di opposizione – incompetenza – nella precedente sezione di motivazione, può ora affrontarsi il terzo motivo di opposizione (pp. 8, in fine, 9, 10 dell'atto di citazione). Esso afferma la carenza dei requisiti di cui all'articolo 633 c.p.c.
Il motivo è infondato ed irrilevante.
Ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, infatti, è necessario che il credito sia liquido (nozione di cui si è detto sopra nella precedente sezione di motivazione), esigibile cioè mancanza di condizioni o termini pagina 22 di 42 (operando il secondo comma dell'articolo 633 c.p.c. la esigibilità può essere anche solo probabile).
Non vi è necessità che il credito sia certo, requisito non richiesto.
O per meglio dire, la certezza è relativa, legata come è ai titoli che consentono la emissione del decreto ingiuntivo. La presenza di tali titoli,
ellitticamente “prova scritta” ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., rappresenta una certezza, ovviamente non assoluta ma relativa. Fra
l'altro, la prova scritta utile per il decreto ingiuntivo non corrisponde esattamente alla prova scritta dell'ordinamento generale;
sono infatti prova scritta, a certe condizioni, anche atti di produzione unilaterale. La
certezza non è dunque richiesta dall'articolo 633 c.p.c. quale condizione di emissione del decreto;
essa è, al più, implicita e derivabile dai titoli che consentono la emissione del decreto ingiuntivo.
Naturalmente, questa certezza relativa potrà essere spazzata via in sede di opposizione ed all'esito del relativo giudizio.
Nel caso di specie, furono emessi regolari titoli da parte di CP_1
(fatture), dunque titoli idonei per la emissione del decreto ingiuntivo, che fu
ben emesso.
La difesa, oltre che infondata, è altresì irrilevante ai fini del decidere.
pagina 23 di 42 E' noto, infatti, come il meccanismo monitorio sia solo uno dei tanti meccanismi, con i quali può avere inizio il giudizio. Una volta proposta la opposizione, il processo viene trattato nelle modalità ordinarie, come un “normale” processo. La posizione di opposto, in precedenza di ingiungente, non concede allo stesso opposto alcun privilegio processuale
(se non la provvisoria esecuzione eventuale, peraltro qui non concessa); né in punto ad onere della prova, rispetto alla quale operano le usuali regole;
né in punto ad altri aspetti del processo.
Pertanto, la origine del processo – il decreto ingiuntivo – è un precedente irrilevante, come pure la correttezza o meno della sua emissione.
Superati questi due motivi della opposizione, si deve transitare al merito della controversia, cioè alla spettanza del credito in capo alla opposta.
(QUATTRO)
Sulla disciplina del regime di salvaguardia
E' opportuno, prima di affrontare dettagliatamente il merito, esaminare il regime di salvaguardia.
L'opponente evidenzia correttamente come la ratio del regime di salvaguardia, fra l'altro con l. 125/2007, disciplinato da ARERA, sia quella di garantire continuità della fornitura di energia elettrica in caso di mancanza di un venditore nel mercato libero. Tale servizio opera ope
pagina 24 di 42 legis: (1) per imprese che non abbiano stipulato un nuovo contratto dopo la cessazione del precedente, (2) quando non sia possibile disalimentare il punto di prelievo immediatamente e (3) solo per un periodo transitorio, in attesa di un nuovo fornitore o della chiusura del POD.
Nel caso di specie, al momento del fallimento della società intestataria dell'utenza, Park Hospital Service s.r.l., il POD risultava ancora attivo,
i consumi continuavano ad essere registrati e nessun altro soggetto si era intestato la fornitura. Legittima dunque l'automatica attivazione da parte di del regime di salvaguardia. Peraltro, in caso Controparte_1
di fallimento, il fornitore non può interrompere la fornitura senza seguire un iter legale: dovrà infatti rivolgersi al curatore ovvero chiedere la disalimentazione per la quale è necessaria l'autorizzazione del giudice fallimentare, specie se la fornitura è ritenuta essenziale.
Altresì vero che la fornitura in salvaguardia non può protrarsi indefinitamente.
Nel caso di specie, la condotta della opposta è stata quella di chiedere al curatore fallimentare dell'intestatario l'interesse a proseguire.
Successivamente, di fronte alla affermazione negativa, si è rivolta alla proprietà, cioè la odierna opponente, per verificare se vi fosse interesse a proseguire nella fornitura. In caso contrario, ha chiesto di CP_1
pagina 25 di 42 poter accedere (in realtà, far accedere) ai locali, per disattivazione. Non ha però disattivato autonomamente, appunto perché servizio originariamente indicato come servizio pubblico.
Questi dati sono incontroversi e si inquadrano nella normale prassi del
regime di salvaguardia.
(CINQUE)
Sulla legittimazione passiva
E' infondata l'eccezione di parte attrice, l'opponente, riguardo al difetto di legittimazione passiva.
La ha sostenuto la mancanza di Controparte_7
legittimazione passiva, sostenendo di non aver mai utilizzato l'immobile oggetto della fornitura;
quindi, di non aver mai tratto alcuna utilità dalla stessa fornitura di energia.
Trattasi però di una difesa di merito.
E' bene infatti evidenziare la distinzione tra legittimazione passiva in senso astratto e legittimazione passiva in senso sostanziale o concreta.
Nell'un caso si contesta il fatto che la causa sia stata intentata contro un soggetto che per legge non possa mai essere parte in quella azione.
Dunque, la legittimazione passiva astratta attiene alla capacità di un soggetto di essere parte convenuta in una certa azione giudiziaria, a pagina 26 di 42 prescindere dai fatti concreti del caso. Ancora, la legittimazione in astratto riguarda la corrispondenza tra la parte convenuta e il “tipo di soggetto” su cui la legge fa gravare l'obbligo: non si valuta se nel caso specifico il soggetto abbia davvero fatto qualcosa, ma solo se potrebbe essere responsabile in linea generale.
Diversamente, la legittimazione passiva in concreto attiene al rapporto obbligatorio tra le parti: se il convenuto è astrattamente parte possibile,
ma sostiene di non essere responsabile nel caso specifico, il giudice deve entrare nel merito. Il termine legittimazione – pur ormai entrato nella pratica forense – non è nemmen corretto, a rigore. Trattasi di questione di merito.
Questa è la circostanza che in effetti si configura nella lite in corso: la non contesta di non essere soggetto giuridico esistente, né di Parte_1
non essere il soggetto cui è rivolta la domanda;
contesta invece il fatto di non aver usato la fornitura, quindi, di non essere parte del rapporto obbligatorio.
E' questo, tuttavia, profilo di merito, su cui le successive sezioni di motivazione.
(SEI)
Sulla responsabilità della Parte_1
pagina 27 di 42 I passaggi logici, impliciti in questa causa (e che vanno tenuti distinti), sono tre: a) se abbia il diritto di imputare il regime di CP_1
salvaguardia alla parte opponente;
b) se vi sia comunque un arricchimento di tale parte, nel senso di un utilizzo di tale POD;
c) se vi sia una responsabilità di tale parte.
In ordine al primo punto a), la risposta deve dirsi negativa.
Se nessuno richiede il servizio di somministrazione e il POD non è formalmente chiuso, il fornitore ha il dovere di sollecitare la disalimentazione. fornitore in regime di salvaguardia, Controparte_1
non può tuttavia intestare arbitrariamente le bollette ad un soggetto terzo – in questo caso il proprietario – se non è provato che quel soggetto ha richiesto o utilizzato il servizio. Nel senso che una estensione automatica del servizio di salvaguardia dal contraente all'odierno opponente – il primo ormai fallito e persino sfrattato dai locali – non sembra possibile sulla base del fatto che l'opponente è il proprietario;
nemmeno con una interpretazione larga del servizio di salvaguardia. Né
nella legge né nei decreti attuativi (Min. Sviluppo Economico 23 nov.
2007) o nelle disposizioni ARERA è previsto che, nel caso in cui vi fosse un servizio di salvaguardia per interesse pubblico, il soggetto incaricato pagina 28 di 42 della salvaguardia possa imputare il tutto al proprietario dell'immobile, almeno nei termini di cui alla pretesa agita in questo processo.
La parte opposta sostiene di essere stata, per così dire, costretta a tale condotta;
poiché il bene era destinato a servizio pubblico, come risultava alla intestazione ad un soggetto – la società fallita Park Hospital Service
s.r.l. – che aveva ad oggetto sociale tale attività.
A tal proposito, centrale il contenuto del doc. n. 6 allegato alla costituzione in giudizio di parte convenuta ove si evidenzia l'avvenuta comunicazione col Curatore fallimentare di Park Hospital Service s.r.l.,
Avv. Elisabetta Russo, che, in data 13 aprile 2017, chiariva a chiare lettere la volontà di cessare la fornitura.
Pertanto, seppur legittimata ad attivare la Controparte_1
salvaguardia, poteva farlo solo per il periodo strettamente necessario, ergo doveva interromperla a fronte del rifiuto del curatore fallimentare, o per l'assenza di un utilizzatore noto. Non poteva attribuire il debito al proprietario (la senza una chiara disponibilità Pt_1 Pt_1
dell'immobile o richiesta diretta in tal senso. Inoltre, dalla istruttoria non è emerso che l'immobile su cui insisteva il POD fosse ancora utilizzato per tale servizio pubblico.
pagina 29 di 42 La afferma che, pur dopo tale fallimento e l'abbandono dei CP_1
locali da parte della società fallita, fin dal primo giorno del subentro nel servizio di salvaguardia (primo gennaio 2017), notava che il CP_1
POD continuava a consumare.
Il che pone il tema – diverso dalla traslazione del debito direttamente sul proprietario – se possa dirsi che tali consumi siano riconducibili alla proprietà.
Si tratta del secondo passaggio, esaminato sopra al punto b).
Per decidere sulla effettiva responsabilità di parte attrice, deve dunque dimostrarsi che la opponente sia stata utilizzatrice di fatto e quindi destinataria sostanziale dell'avvenuta fornitura elettrica. Si dà anzitutto atto del fatto che non esiste una presunzione di utilizzo in capo al proprietario dell'immobile in caso di utenza attiva ma priva di contratto formale;
il principio generale è che il pagamento sia a carico di chi abbia effettivamente beneficiato del servizio, cioè l'intestatario del contratto ovvero l'utilizzatore; a titolo appunto contrattuale, ovvero extracontrattuale (allaccio extracontrattuale).
Ciò che si è chiamati a stabilire è dunque se la
[...]
non essendo intestataria dell'utenza, abbia Parte_1
comunque di fatto ricevuto ed usufruito della fornitura;
quindi, se sia pagina 30 di 42 configurabile come utilizzatrice di fatto del servizio. Tale questione rende l'ingiunta, parte attrice opponente, convenuta sostanziale;
con le conseguenze in punto ad onere della prova, non a suo carico.
A riguardo, si premette che i contratti di fornitura stipulati da parte attrice con Fontel s.p.a. e essendo relativi all'indirizzo di Parte_2
Via Boccarusso, in Massa di Somma, non sono idonei ad escludere, di per sé soli, che la stessa abbia potuto godere del POD di cui si tratta e quindi che abbia sfruttato la fornitura di energia elettrica in riferimento al suo stabile di Via Plinio il Vecchio, nel diverso Comune di al CP_3
Vesuvio. Va anzi detto come la allegazione di tali rapporti contrattuali poteva trarre in inganno, essendo al contempo allegazione suggestiva e decettiva. Essi sono comunque irrilevanti.
Si è in presenza di una fattispecie indubbiamente non chiara.
Da un canto, come è massima di esperienza, consuma elettricità chi è il proprietario, proprio perché ha accesso al POD. Tuttavia, nel caso di specie, la documentazione depositata dall'opponente, nonché le dichiarazioni rese in sede testimoniale dal Sig. , all'udienza del Tes_1
pagina 31 di 42 goduto” della somministrazione di energia, una circostanza negativa,
l'onere della prova dell'effettivo utilizzo ricade in capo ad CP_1
come già detto. Questa non è stata tuttavia in grado di dimostrare
[...]
tale circostanza.
Ne consegue che la non può ritenersi soggetto utilizzatore di Parte_1
fatto della fornitura elettrica contestata. Non vi è prova.
Se si vuol dir così, non si è in grado di provare – sulla base di questi atti e nemmeno con il criterio del “più probabile che non” – chi abbia utilizzato tale POD. Alla corta, la posizione dominicale di proprietario non è in grado di condurre a prova del prelievo da parte del proprietario.
La mancanza di prova nuoce a parte opposta.
Posto che non può far valere il proprio credito nei Controparte_1
confronti della in quanto non Controparte_7
provato l'utilizzo da parte dell'ingiunta dell'immobile sito in Via Plinio
il Vecchio, nel Comune di , si deve tuttavia Controparte_3
esaminare un terzo aspetto, sopra indicato alla lettera c) cioè una responsabilità di parte opponente.
Sussiste.
La prova è documentale e consiste, oltre che nel titolo dominicale, nella corrispondenza fra le parti.
pagina 32 di 42 Occorre premettere come parte opposta sicuramente abbia subito un danno dalla intera vicenda.
Infatti, ha pagato la energia dal distributore generale;
è stata consumata;
non è stata pagata. Ha subito un danno sia sotto il profilo del lucro cessante sia del danno emergente.
La responsabilità della opponente si evidenzia sotto alcuni profili.
Parte attrice-opponente scambiava comunicazioni con CP_1
sin dal giugno 2017. Dagli allegati, risulta atteggiamento di
[...]
disponibilità dell'opposta che, più volte, rinnovava la richiesta di un contatto da trasmettere al Distributore così da consentire l'accesso ai locali e disattivare definitivamente il POD. Ai sensi degli artt. 1175 e
1375 c.c., tutte le parti coinvolte in un rapporto obbligatorio, anche potenziale o di fatto, devono comportarsi secondo i principi di buona fede e correttezza. Infatti, l'opponente era consapevole che CP_1
stava continuando ad erogare energia ed aveva ricevuto solleciti e
[...]
comunicazioni formali a cui non seguiva alcuna richiesta di disalimentazione. Questa sarebbe stata sufficiente, in grado di interrompere la fornitura.
La lettura delle risposte della opponente alle richieste di CP_1
evidenzia una ambiguità nelle stesse. Può anche essere rispondente ai pagina 33 di 42 parametri di buona fede, di cui si è detto sopra, negare ogni rapporto con il POD;
il punto è che mai si afferma la disponibilità ad un accesso per chiuderlo.
Una seconda area di responsabilità si individua in ciò.
In pratica, la opposta riconosce di essere proprietaria del bene, su cui insiste il POD. Nega, senza ulteriore specificazione, di averlo utilizzato.
Tuttavia, tale POD ha continuato ad erogare energia. Per quanto detto sopra, non vi è prova sufficiente che vi sia stato un utilizzo diretto della opponente;
però essa, a ben guardare, di fronte alle dichiarazioni di CP_1
e per il generale principio del neminem laedere, ben poteva e
[...]
doveva controllare chi continuasse ad utilizzare quel POD, posto che non fosse la stessa opponente (su cui non ha raggiunto CP_1
prova).
In breve: essere proprietario non comporta la traslazione della salvaguardia (punto a); non fa presumere, in mancanza di altri elementi indiziari gravi precisi e concordanti, che sia stata la opponente a prelevare la energia, pur proprietaria (punto b). Tuttavia, vi è
sicuramente una responsabilità, derivante dal generale principio del
neminem laedere, di evitare il proseguire del prelievo, cioè il dovere di evitare il danno alla;
il tutto in una posizione dominicale sul CP_1
pagina 34 di 42 bene, con chiare indicazioni di su come operare, indicazioni CP_1
del tutto ignorate;
in tale modo con tale omissione si è cagionato un ingiusto danno alla (punto c). CP_1
Il danno subito da è in via generale esattamente pari alla CP_1
somma di cui al decreto ingiuntivo. Vi è anche una contestazione da parte della opponente, infondata, in punto ad esatto conteggio dei consumi;
su tale (manifestamente infondata) contestazione, oltre la sezione OTTO della motivazione.
Non si ritiene di disporre condanna per la intera somma.
Va infatti rilevato che, nella intricata situazione di fatto, la opposta non abbia avvisato la parte opponente del permanere del CP_1
prelievo; si sia rivolta prima al curatore fallimentare e, solo dopo un certo tempo rispetto al primo gennaio (inizio della salvaguardia), si sia rivolta alla odierna opponente.
Pertanto, non tutto il periodo può essere “addebitato”, per così dire, alla opponente. Solo nel momento in cui ha appreso il permanere di un (non pagato) prelievo, è sorto il dovere, per il generale principio di solidarietà fra consociati, di attivarsi in capo alla Casa di Cura.
Tale circostanza è ritenuta da questo giudice sufficiente a ridurre, in via equitativa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 35 di 42 Si reputa dunque equa una riduzione consistente ma inferiore alla metà di quanto al decreto ingiuntivo. Beninteso, rispetto alla entità della somministrazione, su cui la successiva sezione OTTO di motivazione, dato non contestabile per quanto si dirà oltre alla sezione OTTO.
Equo quanto al punto 3 del dispositivo
(SETTE)
Sul mantenimento del tema del decidere entro le domande delle parti
Non vi è fuoriuscita dal tema del decidere e dalle domande delle parti.
La domanda iniziale di è infatti tutta incentrata sulle CP_1
fatture e sulla relativa fatturazione.
Deve però dirsi che, all'esito delle difese di parte opponente, la opposta già con comparsa di costituzione e risposta evidenziava la condotta della controparte;
che, ripetutamente, aveva sollevato eccezioni di tipo generico;
senza consentire accesso per la disalimentazione, pur in presenza
di un POD che continuava ad assorbire energie. Tali doglianze della CP_1
sono chiaramente presenti nella comparsa di costituzione e
[...]
risposta.
Il giudice può qualificare allegazioni delle parti, anche se prive di riferimenti normativi (da mihi factum dabo tibi ius).
pagina 36 di 42 Dunque, vi è domanda in tale senso; tale domanda è conseguenza della prima risposta di parte opponente (che ha negato la riconducibilità a sé
del POD, quale mera proprietaria). Di fronte a tale negativa, la parte opposta, nella prima difesa utile (sul modello della reconventio
reconventionis), pur insistendo nelle pretese originarie, ha (anche)
lamentato tale condotta defatigatoria della parte opponente, che non ha consentito di ridurre il danno della parte , non consentendo CP_1
l'accesso per la chiusura del POD.
Non vi è dunque alcuna ultrapetizione.
(OTTO)
Sull'entità della somministrazione
E' generica ed infondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riferimento all'effettiva entità della somministrazione energetica.
In quanto generica, non vale come contestazione e deve ritenersi dato non contestato;
la contestazione deve essere infatti specifica, il che non è
in questo caso (nego quia nego).
E' poi infondata. Infatti, la fornitura è documentata tecnicamente. A
fronte del reclamo del cliente finale, che in data 26.02.2018, avendo ricevuto la fattura per i consumi verificatisi sul punto di fornitura, la contestava formalmente, chiedeva innanzitutto un Controparte_1
pagina 37 di 42 controllo sui consumi stessi al Distributore, il quale confermava che la fornitura risultava tele letta e tele gestita e che i dati di misura erano acquisiti nei sistemi di fatturazione, per cui non sarebbero pervenute rettifiche di alcun tipo – come risultante dall'allegato 13 all'atto di costituzione di parte opposta. Peraltro, la invitava Parte_1
controparte a verificare con proprio addetto il consumo effettivo dell'energia nell'immobile di via Plinio, così da consentire all'opponente stessa di avere esatta e reale contezza dell'importo da corrispondere.
a seguito di conferma sui consumi da parte del Controparte_1
Distributore, trasmetteva notizia all'opponente circa la correttezza dell'operazione, inviandole il modulo per la richiesta di verifica tecnica del gruppo di misura nel caso in cui controparte intendesse richiederla;
nessuna attività seguiva in tal senso. Deve pertanto desumersi che l'entità della somministrazione sia stata effettiva;
dunque, posta alla base della liquidazione equitativa (non integrale) di cui alla sezione SEI
di questa motivazione.
Ogni altra questione è assorbita.
(NOVE)
Sintesi della decisione
pagina 38 di 42 Stabilita la competenza (DUE) di questo Tribunale, esclusa la rilevanza della difesa relativa al decreto ingiuntivo (TRE), si è fatto un quadro generale sul regime di salvaguardia (QUATTRO). Non si versa, in questo processo, su questione di legittimazione (CINQUE) in senso tecnico (o astratto). Posto che non può essere posta seriamente in dubbio la entità della somministrazione (OTTO), si è affrontato se tale somministrazione debba essere pagata alla opposta, sotto tre possibili prismi (SEI: a), b) e c) . E' fondata la domanda c): va rilevato come la condotta di parte opponente abbia cagionato un danno ingiusto alla
; tale danno può essere parametrato, in via di lucro cessante CP_1
(mancato guadagno) e danno emergente (costo pagato al distributore generale), appunto alla entità della somministrazione (dunque a quanto a decreto ingiuntivo).
Tale qualificazione della (fondata) pretesa di non è ultra CP_1
petita (SETTE).
(DIECI)
Sulle spese
Le spese devono parametrarsi sul riconosciuto e non sulla domanda, come per legge;
si rimane peraltro nel medesimo scaglione.
Può disporsi compensazione parziale.
pagina 39 di 42 Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca, nonché
della peculiare complessità della questione relativa alla spettanza del debito in assenza di contratto diretto di fornitura e all'interpretazione del regime di salvaguardia;
tutti elementi che giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Né nuoce a parte opponente la presenza anche di difese manifestamente infondate, come quella sulla competenza.
Il permanere di un nucleo di soccombenza comporta, tuttavia,
compensazione solo per un mezzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
11750/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 2937/2022, in oggetto, emesso dal Tribunale di
Bologna.
2) REVOCA tale decreto ingiuntivo in ogni sua parte: capitale ivi indicato;
interessi come ivi liquidati;
spese del monitorio. Tutto il pagina 40 di 42 decreto è adunque revocato.
3) CONDANNA la parte opponente Parte_3
a pagare in favore di la somma di
[...] Controparte_1
Euro 8.000,00, come liquidata al momento della pubblicazione della presente sentenza;
con interessi di cui all'articolo 1284,
penultimo comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
4) SPESE COMPENSATE, per un mezzo.
5) CONDANNA parte opponente al pagamento di un mezzo delle spese di lite di HeraComm s.p.a., spese di lite che si liquidano complessivamente e nell'intero (dunque dovuto solo un mezzo di quanto in appresso) in: euro 5.100,00 per compensi avvocato;
euro
765,00 per spese generali;
euro 145,50 per anticipazioni. Infine,
Cassa professionale ed IVA sulle prime due voci (compensi e spese generali).
6) SI PUBBLICHI.
pagina 41 di 42 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 5 luglio 2025
Il giudice
MA D'ZI
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 dicembre 2023, sono elementi, tutti concordanti, tali da rendere verosimile l'estraneità dell'opposta, rispetto al prelievo nell'immobile di
Via Plinio il Vecchio. Essendo peraltro, quella di “non aver utilizzato e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice MA D'ZI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11750/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. GIUDIZIOSO GIORGIO, P.IVA_1
pagina 1 di 42 elettivamente domiciliato in VIA FERRANTE IMPARATO, 190 80146
NAPOLI presso il difensore avv. GIUDIZIOSO GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PRATELLI CLAUDIA e dell'avv. ZAVATTA ELISA
( ) VICOLO SAN GREGORIO 13 47923 RIMINI, C.F._1
elettivamente domiciliato in VICOLO SAN GREGORIO 13 47923
RIMINI presso il difensore avv. PRATELLI CLAUDIA
CONVENUTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2937 emesso in procedimento RG n.
6984/2022 in data 20 giugno 2022 dal Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 aprile 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Pur se non ritrascritte, sono dunque parte essenziale della stessa sentenza.
pagina 2 di 42 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La posizione di parte opponente
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2937/2022
emesso all'esito del giudizio RG n. 6984/2022, Controparte_2
Signora (nel prosieguo solo “ ”, ovvero Parte_1 Controparte_2
“la casa di cura”; oppure la opponente) citava (di Controparte_1
seguito solo “ ” senza tipo sociale o o semplicemente la CP_1 CP_1
opposta) a comparire innanzi al Tribunale di Bologna all'udienza del 14
febbraio 2023.
Parte attrice riteneva quanto ex adverso dedotto nella fase monitoria non accoglibile, infondato sia in fatto sia in diritto, sostenendo che:
(1) in via preliminare, doveva dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Nola, escludendo l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c.
e 20 c.p.c. in quanto:
- non ricorreva l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile;
- doveva piuttosto applicarsi il criterio della sede legale ovvero del luogo in cui l'obbligazione era sorta ai sensi del disposto degli artt. 1182 quarto comma c.c. nonché 18, 19 e 20 c.p.c.;
pagina 3 di 42 - l'ingiunta aveva sede legale in Massa di Somma, ed essendo la presunta obbligazione sorta nel Comune di , unico foro Controparte_3
competente a decidere la controversia doveva configurarsi nel Tribunale di Nola.
(2) Sempre in via preliminare, parte attrice contestava la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere completamente estranea alla vicenda di cui all'oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
A tale fine, narrava:
- di esercitare attività sanitaria in regime di accreditamento con il servizio presso struttura ubicata in Massa di Controparte_4
Somma, provincia di Napoli, alla via T. Boccarusso n. 178, ove erano peraltro stabiliti gli uffici amministrativi e la sede legale;
- l'opponente aveva sempre avuto un fornitore per l'energia elettrica a libero mercato: dal 20 novembre 2015 sottoscriveva il contratto di energia elettrica con la Fontel s.p.a.; poi, nel marzo 2020, cambiava fornitore e sottoscriveva un contratto con la Parte_2
- dunque, mai sarebbe potuta subentrare CP_1
“automaticamente” per il servizio di salvaguardia, previsto per coloro che restano senza fornitore e che non possono essere lasciati privi di energia elettrica;
pagina 4 di 42 - solo a seguito delle comunicazioni ricevute nel 2018, la casa di cura veniva a conoscenza dalla opposta che la stessa aveva CP_1
attivato la fornitura in salvaguardia presso la struttura ubicata in via
Plinio il Vecchio, nel diverso Comune di al Vesuvio: il 15 CP_3
aprile 1998 l'edificio veniva acquistato dall'opponente ed in pari data veniva concessa locazione alla Park Hospital s.p.a. e successivamente trasferita con affitto di azienda alla Park Hospital Service s.r.l.;
- nessuna utenza riferita all'immobile sito in Controparte_3
veniva intestata alla Casa di Cura;
- in data 25 maggio 2015 l'immobile rimaneva libero da cose e da persone per effetto dello sfratto conseguente al mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della Park Hospital Service s.r.l.;
- in data 24 marzo 2016 veniva dichiarato il fallimento della Park
Hospital Service S.r.l. con la sentenza n. 265 emessa dal Tribunale di
Roma.
Pertanto, l'attrice affermava che avrebbe dovuto far valere CP_1
le proprie pretese creditorie nei confronti della Park Hospital s.r.l. o del e non nei suoi confronti. Controparte_5
(3) L'opponente reclamava altresì la mancanza dei presupposti di certezza
del diritto richiesti dall'art. 633 c.p.c. ss. per la concessione del decreto
pagina 5 di 42 ingiuntivo in quanto le fatture prodotte dall'ingiungente non dimostravano l'esistenza di un credito liquido, certo ed esigibile.
(4) Da ultimo, l'opponente contestava di aver ricevuto la somministrazione di energia elettrica da parte di , così come si CP_1
contestavano le fatture emesse e l'entità delle stesse in quanto:
- le fatture depositate dall'ingiungente si riferivano a struttura in cui parte attrice non esercitava alcuna attività, e peraltro l'edificio cui si riferivano era inutilizzato e privo di cose e di persone dal 2015;
- l'opposta depositava in atti tre fatture per ogni mese dell'anno 2018
che risultavano essere assolutamente incomprensibili;
- l'importo richiesto a fronte del presunto consumo era del tutto sproporzionato, tenuto conto che la struttura risulta chiusa e non operativa dal maggio dell'anno 2015;
- si metteva in dubbio il corretto funzionamento del contatore.
Per le ragioni esposte, parte attrice domandava:
1) in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Nola;
2) nel merito, di accertare e dichiarare l'inefficacia ovvero la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, di revocarlo;
pagina 6 di 42 3) sempre nel merito, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla alla e, per l'effetto, di Controparte_6 Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) di condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
5) in via del tutto subordinata, di rideterminare le somme eventualmente dovute a seguito della verifica effettiva dei consumi e del regolare funzionamento del contatore.
La posizione di parte opposta
In data 23 febbraio 2023 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti nonché le argomentazioni di diritto esposte dall'opponente.
Premetteva che:
- il credito ingiunto si originava da un rapporto di somministrazione di energia elettrica da riferirsi al periodo intercorrente tra il 01/01/2017 ed il
30/05/2018 sul punto di prelievo (POD) in media tensione (MT)
identificato dal codice IT001E218700, ubicato in località San Sebastiano
Al Vesuvio (NA), Via Plinio, e rientrante nella particolare categoria delle forniture in regime di cd. salvaguardia, istituito con legge 03/08/2007 n.
125 in attuazione di disposizioni comunitarie;
pagina 7 di 42 - il rapporto contrattuale con l'utente sorgeva ex lege, senza alcuna formale contrattazione;
non era dunque una obbligazione contrattuale;
- anche le tariffe applicabili al servizio erano predeterminate e stabilite dalle autorità preposte, in particolare da ARERA, secondo modalità di calcolo fissate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
In fatto, l'opposta riassumeva che:
- il POD IT001E00218700 risultava all'epoca intestato alla Park
Hospital Service s.r.l., la quale tuttavia nel 2016 era dichiarata fallita;
- provvedeva dunque, come da procedura, ad informare il CP_1
fallimento dell'avvenuta attivazione del servizio di salvaguardia presso il punto di fornitura, chiedendo di confermare se il servizio dovesse proseguire nei confronti della procedura o se potesse viceversa essere cessato e, in tal caso, domandava di comunicare i dati di un referente per l'accesso ai locali e la definitiva disattivazione;
- la curatrice dott.ssa confermava la cessazione della fornitura;
Per_1
- il punto di prelievo, tuttavia, sin dal momento dell'attribuzione a CP_1
e dunque dall'1/1/2017, risultava attivo e generante consumi,
[...]
come certificato dal distributore ma, dal momento che la società precedente intestataria risultava fallita dal 2016, appariva evidente che la stessa non potesse essere responsabile di detti consumi;
pagina 8 di 42 - la proprietaria, una volta rientrata in possesso dell'immobile nel 2015
(e dunque ben prima che il relativo punto di fornitura fosse attribuito in salvaguardia ad ) non provvedeva a cambiare l'intestazione CP_1
del punto di fornitura né a cessare lo stesso, visto che ancora nel 2017 il
Distributore Locale rilevava il verificarsi di consumi e comunicava a i dati della precedente intestataria;
CP_1
- trattandosi però di utenza in titolarità di una struttura esercente attività di servizio pubblico (per la precisione di una casa di cura), ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. C) della Delibera ARERA ARG/gas
64/09 e ss.mm. ii. il punto di fornitura non poteva essere forzosamente disalimentato;
- , dunque, una volta subentrata ex lege nella fornitura in CP_1
regime di salvaguardia, appurato che l'intestatario nominativo non era responsabile dei consumi né nella materiale disponibilità del punto di fornitura e non potendo procedere autoritativamente a disalimentarlo,
eseguiva ricerche catastali dalle quali risultava che l'immobile era intestato all'odierna opponente;
- provvedeva correttamente ad informarla dell'attivazione della fornitura in salvaguardia chiedendo, nel caso l'opponente volesse cessare pagina 9 di 42 la fornitura, di comunicare il relativo contatto per permettere l'accesso al contatore;
- la Casa riscontrava con missiva del 12/06/17 e contestava Pt_1
l'attivazione della fornitura in quanto impossibile per completa chiusura della struttura già dal 2014;
- con comunicazione del 21/06/2017 tornava ad illustrare i CP_1
termini giuridici e legislativi in base ai quali la fornitura in salvaguardia era stata attivata automaticamente e legittimamente sul punto di fornitura che risultava attivo e, contestualmente, chiedeva nuovamente di fornire un contatto telefonico da trasmettere al Distributore per permettere l'accesso ai locali e la disattivazione definitiva del POD;
- non ricevendo riscontro, con pec del 20/10/2017 l'odierna opposta ribadiva l'attivazione del servizio in favore della opponente Parte_1
quale utilizzatrice di fatto del servizio sin dal 01/01/2017 e ricordava alla destinataria della possibilità, in caso ritenesse non corretta la procedura,
di comunicare entro i successivi sette giorni i riferimenti di eventuali diversi intestatari per la fornitura oppure, nuovamente, qualora intendesse cessare l'utenza, il nominativo di un referente per l'accesso ai locali;
pagina 10 di 42 - anche tale invito cadeva nella assoluta indifferenza di controparte, la quale, solo al 26/02/2018, avendo ricevuto la preannunciata fattura per i consumi verificatisi sul punto di fornitura, la contestava formalmente con missiva;
- chiedeva dunque un controllo sui consumi al Distributore, CP_1
il quale confermava che l'erogazione risultava tele letta e tele gestita e che i dati di misura erano acquisiti nei sistemi di fatturazione, per cui non sarebbero pervenute rettifiche di alcun tipo;
- conseguentemente comunicava con l'opponente confermando che la fatturazione doveva ritenersi corretta e inviava il modulo per la richiesta di verifica tecnica del gruppo di misura, nel caso in cui controparte intendesse richiederla;
- contestualmente avviava la procedura per la richiesta di disattivazione al Distributore, che eseguiva in data 30/05/2018;
- ancora una volta nessuna richiesta o riscontro specifico perveniva dall'opponente;
- giungeva invece, in data 02/05/2018, una contestazione di un diverso sollecito del precedente 20/02/2018: va detto infatti che, in assenza di definitiva chiusura, il POD in oggetto aveva continuato a generare consumi che ovviamente venivano comunicati e fatturati dal pagina 11 di 42 Distributore a e da questa, a sua volta, all'opponente CP_1 Parte_1
e, in assenza di pagamento, fatti oggetto di relativi solleciti. Ebbene in tale ultima missiva la Casa di Cura opponente contestava il sollecito sostenendo di non essere cliente dell'opposta, sussistendo un contratto di fornitura elettrica con diverso fornitore;
- , con propria missiva del 07/05/2018, tornava a fornire CP_1
spiegazioni in merito agli importi legittimamente richiesti, chiedendo peraltro che, ove controparte avesse ricevuto una doppia fatturazione per lo stesso periodo e la stessa utenza, inviasse copia della bolletta dell'altro fornitore per poter eseguire le opportune verifiche. Neppure
tale richiesta sortiva riscontro da parte dell'opponente;
- il POD nel frattempo continuava a generare consumi e, in mancanza di comunicazione di un diverso nominativo per l'intestazione dell'utenza, questa rimaneva intestata all'odierna opponente;
In diritto, parte opposta asseriva che:
(1) Sulla competenza dell'adito Tribunale di Bologna, la opposta sosteneva:
- il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto ed ottenuto del tutto legittimamente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1182
cod. civ. e 20 c.p.c. secondo il quale le obbligazioni pecuniarie aventi per pagina 12 di 42 oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio del creditore al tempo della scadenza;
- le fatture oggetto di ingiunzione erano legittime, infatti contenenti l'indicazione di una somma liquida, determinata nell'ammontare mediante semplice calcolo matematico e, più precisamente, mediante applicazione ai consumi rilevati dal misuratore di tariffe vigenti e predeterminate per legge.
(2) Sulla legittimazione passiva dell'opponente
- nel 2017, al momento di ingresso di nel servizio di CP_1
salvaguardia sul territorio, il POD risultava intestato ad una società che era già inoperativa da tempo, in quanto fallita nel 2016, non più nella disponibilità dell'immobile e che non poteva dunque essere responsabile dei consumi che su detto POD continuavano tuttavia ad essere prodotti e registrati, per come certificati dal competente Distributore;
- non potendo semplicemente disalimentare la fornitura per mancato pagamento dei consumi, trattandosi di fornitura non disalimentabile per legge, in quanto destinata a servizio di pubblica utilità, si rendeva necessario ricondurre il punto di fornitura all'effettivo responsabile dello stesso, e dunque, in assenza di diverse indicazioni sul reale detentore, al proprietario dell'immobile quale responsabile civile dello stesso;
pagina 13 di 42 (3) Sulla legittimità del decreto ingiuntivo e sulla quantificazione degli importi.
- il credito portato dalle fatture ingiunte era certo e liquido in quanto corrispondente ai consumi rilevati e certificati da E-Distribuzione s.p.a ovvero rilevati dal contatore tele letto e tele gestito relativo al POD
IT001E00218700;
- a detti consumi venivano infatti applicate le tariffe predeterminate da autorità terze;
- l'esigibilità discendeva invece dall'ampio decorso del termine di scadenza delle fatture.
Tutto quanto premesso, la conventa domandava:
1) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era di pronta soluzione e non era basata su prova scritta;
2) in via principale, di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.2937/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 20/06/2022;
3) in subordine, di dichiarare tenuta e di condannare la società CP_2
a pagare in favore della società
[...] Parte_1 [...]
la somma di Euro 12.863,14, di cui alle fatture indicate in CP_1
pagina 14 di 42 atti e come da estratto conto del 28/04/2022, o quella diversa maggiore o minore, che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre ad interessi da calcolarsi al tasso di mora ex D. Lgs. n.231/2002 e successive modifiche e integrazioni, dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo.
4) la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio e del giudizio monitorio, come liquidate, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e oneri fiscali.
La successiva scansione procedimentale
Con decreto del 31 gennaio 2023 il giudice MA D'ZI, rilevato che era in atto ristrutturazione dei ruoli, visto il previgente articolo 168 bis, comma 5 c.p.c., differiva la prima udienza. Lo stesso giudice D'ZI
veniva trasferito in altra sezione e, dunque, il fascicolo veniva assegnato a giudice onorario.
Come da verbale del 2 marzo 2023, la GOT dott.ssa Serena Scala
valutava l'eccezione di incompetenza per territorio non manifestamente fondata;
quindi, da discutere unitamente al merito;
respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
pagina 15 di 42 In data 13 giugno 2023 si teneva udienza cartolare ai fini della decisione sui mezzi di prova.
All'udienza del 12 dicembre 2023, dopo l'espletamento delle prove, la dott.ssa Maria Fiore fissava per la discussione, con contestuale decisione,
ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 8 febbraio 2024, assegnando alle parti termine, sino a dieci giorni prima dell'udienza, per il deposito di brevi note conclusive.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del giudice onorario Dott.ssa Scala. Di
conseguenza il procedimento veniva assegnato al presidente della sezione, con funzioni qui di giudice singolo, MA D'ZI, nel frattempo rientrato in sezione con funzioni di presidente. Quest'ultimo, con ordinanza del 31 marzo 2025, rilevava che la causa aveva subito vari rinvii e che vi era contraddizione fra le possibili modalità decisorie, ora intese in senso tradizionale, ora ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., senza che però fossero state concesse memorie. Dunque, all'udienza del 3
aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previgente ma ritenuto applicabile a questo rito;
tratteneva la causa in decisione.
pagina 16 di 42 Rinvio ad atti e documenti
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile.
Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UNO
Sulla complessità della causa.
La causa ha assunto, nonostante la somma in giuoco non enorme, complessità tecnica, in parte alla luce della complessità del c.d. rapporto di salvaguardia;
in parte per una difficoltà in sede preprocessuale nella comunicazione fra le parti;
anche dovuta alla condotta della parte opponente, su cui oltre.
Tale situazione avrebbe suggerito una soluzione conciliativa, che non è stata possibile in fase anteriore al giudizio;
né in sede di giudizio. La
causa va dunque decisa secondo stretto diritto.
pagina 17 di 42 La complessità della vicenda impone una trattazione per capitoli, onde dipanare le varie questioni del thema decidendum, come modellato dalle domande hinc inde.
(DUE)
Sulla liquidità del credito e sulla competenza territoriale
Manifesta infondatezza del primo motivo di opposizione
La prima difesa di parte opponente è quella relativa alla eccezione di incompetenza di questo Tribunale di Bologna;
si intende la competenza per territorio.
Tale difesa è manifestamente infondata, con riferimento al momento della domanda dell'attore sostanziale, cioè ; la competenza CP_1
va infatti determinata sulla base della domanda.
L'opposta ha eletto il criterio del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. In presenza di più fori facoltativi, è infatti diritto della parte scegliere uno di essi e così è stato in questo caso.
Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., l'obbligazione dedotta nel presente giudizio – ed in quello monitorio – è relativa al pagamento della somma di denaro indicata dal decreto ingiuntivo n. 2937/2022.
Tale domanda è relativa ad una somma di danaro liquida ed esigibile;
l'obbligazione è dunque portable, secondo le regole del diritto sostanziale.
pagina 18 di 42 Dunque, essendo portable, doveva essere pagata in questo circondario;
si può allora applicare l'articolo 20 c.p.c. ed individuare qui in Bologna
uno dei fori facoltativi sicut forum destinatae solutionis.
Tale circostanza – con una difesa ricorrente e tralaticia in tutte le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se recentemente meno comune e regressiva – è contestata da parte opponente. In ordine al dispositivo dell'art. 1182 c.c. sul “luogo dell'adempimento”, l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore – trattasi di obbligazione portable. Il che è Controparte_1
scritto claris verbis.
Pur vero che, ai fini dell'individuazione del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, ed in particolare del foro del pagamento, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., il credito vantato deve essere liquido ed esigibile. Tale è appunto la contestazione effettuata dalla parte opponente.
Vero altresì che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma delle disposizioni sopracitate, sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi
criteri determinativi non discrezionali;
l'obbligazione è dunque portabile pagina 19 di 42 quando il credito sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti
essendo già noti e determinati, dalle parti o dalla legge (...) gli elementi per
stabilire l'ammontare della somma dovuta. Nel caso di specie, la controversia affonda radici nel regime di salvaguardia, imposto ex lege e sottoposto a disciplina specifica, anche con riguardo alle tariffe applicabili al servizio: le modalità di calcolo sono infatti normate dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Si ritiene dunque che il contenuto delle fatture emesse da CP_1
sia idoneo ad identificare “somma liquida ed esigibile”: il credito
[...]
risulta aritmeticamente determinato, basato su tariffe stabilite da
ARERA per il regime di salvaguardia e supportato da fatture commerciali dettagliate.
La parte opponente sostiene che, essendo di formazione unilaterale, tali fatture non costituiscono prova del credito (pagina 3 della opposizione,
in fine).
Tale affermazione non tiene adeguatamente in conto la differenza fra le tre nozioni di liquidità, esigibilità e certezza (assoluta, come derivante dal giudicato, o relativa). L'articolo 1182, comma terzo, c.c. non richiede alcuna di tali caratteristiche;
con una interpretazione restrittiva (e non pagina 20 di 42 letterale) di tale norma, la Cassazione sembra orientarsi verso il requisito della liquidità, come requisito del credito, per potersi applicare tale comma;
di ciò si è dato conto subito sopra, assumendo tale indirizzo giurisprudenziale.
Anche ad aderire a tale indirizzo giurisprudenziale – ripetesi, pur ultraletterale – è richiesta la liquidità del credito, non la certezza. La certezza, assoluta o relativa, sarà poi data dal processo (nel caso di giudicato, assoluta). Pertanto, che l'effige del credito sia di formazione unilaterale o di altro tipo, non rileva;
rileva che si sia in presenza di
liquidità, cioè della determinazione di un credito, determinabile in via aritmetica. Il che è in questo caso.
La assoluta evidenza di quanto precede esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Va piuttosto affrontato un diverso profilo.
Come oltre nel seguito della motivazione, la condanna della parte qui opponente non avviene sulla base del credito originariamente agito;
cioè il credito, ripetesi liquido, derivante dalla fatturazione. Viene disposta condanna per un credito che viene liquidato in questa sentenza. Il che, dal punto di vista del merito, comporta la revoca del decreto ingiuntivo;
il pagina 21 di 42 che però non cambia la competenza che, come è noto, si determina al momento della domanda (5 c.p.c.).
E' quindi accertata la natura portabile dell'obbligazione e la competenza territoriale del foro facoltativo ai sensi dell'artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3,
c.c. quale forum destinatae solutionis.
poteva promuovere il decreto ingiuntivo presso il Controparte_1
Tribunale di Bologna, da qualificarsi in definitiva come competente.
(TRE)
Sulla asserita mancanza dei requisiti
per la emissione del decreto ingiuntivo (terzo motivo di opposizione)
Infondatezza ed irrilevanza ai fini del decidere
Esaminato il primo motivo di opposizione – incompetenza – nella precedente sezione di motivazione, può ora affrontarsi il terzo motivo di opposizione (pp. 8, in fine, 9, 10 dell'atto di citazione). Esso afferma la carenza dei requisiti di cui all'articolo 633 c.p.c.
Il motivo è infondato ed irrilevante.
Ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, infatti, è necessario che il credito sia liquido (nozione di cui si è detto sopra nella precedente sezione di motivazione), esigibile cioè mancanza di condizioni o termini pagina 22 di 42 (operando il secondo comma dell'articolo 633 c.p.c. la esigibilità può essere anche solo probabile).
Non vi è necessità che il credito sia certo, requisito non richiesto.
O per meglio dire, la certezza è relativa, legata come è ai titoli che consentono la emissione del decreto ingiuntivo. La presenza di tali titoli,
ellitticamente “prova scritta” ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., rappresenta una certezza, ovviamente non assoluta ma relativa. Fra
l'altro, la prova scritta utile per il decreto ingiuntivo non corrisponde esattamente alla prova scritta dell'ordinamento generale;
sono infatti prova scritta, a certe condizioni, anche atti di produzione unilaterale. La
certezza non è dunque richiesta dall'articolo 633 c.p.c. quale condizione di emissione del decreto;
essa è, al più, implicita e derivabile dai titoli che consentono la emissione del decreto ingiuntivo.
Naturalmente, questa certezza relativa potrà essere spazzata via in sede di opposizione ed all'esito del relativo giudizio.
Nel caso di specie, furono emessi regolari titoli da parte di CP_1
(fatture), dunque titoli idonei per la emissione del decreto ingiuntivo, che fu
ben emesso.
La difesa, oltre che infondata, è altresì irrilevante ai fini del decidere.
pagina 23 di 42 E' noto, infatti, come il meccanismo monitorio sia solo uno dei tanti meccanismi, con i quali può avere inizio il giudizio. Una volta proposta la opposizione, il processo viene trattato nelle modalità ordinarie, come un “normale” processo. La posizione di opposto, in precedenza di ingiungente, non concede allo stesso opposto alcun privilegio processuale
(se non la provvisoria esecuzione eventuale, peraltro qui non concessa); né in punto ad onere della prova, rispetto alla quale operano le usuali regole;
né in punto ad altri aspetti del processo.
Pertanto, la origine del processo – il decreto ingiuntivo – è un precedente irrilevante, come pure la correttezza o meno della sua emissione.
Superati questi due motivi della opposizione, si deve transitare al merito della controversia, cioè alla spettanza del credito in capo alla opposta.
(QUATTRO)
Sulla disciplina del regime di salvaguardia
E' opportuno, prima di affrontare dettagliatamente il merito, esaminare il regime di salvaguardia.
L'opponente evidenzia correttamente come la ratio del regime di salvaguardia, fra l'altro con l. 125/2007, disciplinato da ARERA, sia quella di garantire continuità della fornitura di energia elettrica in caso di mancanza di un venditore nel mercato libero. Tale servizio opera ope
pagina 24 di 42 legis: (1) per imprese che non abbiano stipulato un nuovo contratto dopo la cessazione del precedente, (2) quando non sia possibile disalimentare il punto di prelievo immediatamente e (3) solo per un periodo transitorio, in attesa di un nuovo fornitore o della chiusura del POD.
Nel caso di specie, al momento del fallimento della società intestataria dell'utenza, Park Hospital Service s.r.l., il POD risultava ancora attivo,
i consumi continuavano ad essere registrati e nessun altro soggetto si era intestato la fornitura. Legittima dunque l'automatica attivazione da parte di del regime di salvaguardia. Peraltro, in caso Controparte_1
di fallimento, il fornitore non può interrompere la fornitura senza seguire un iter legale: dovrà infatti rivolgersi al curatore ovvero chiedere la disalimentazione per la quale è necessaria l'autorizzazione del giudice fallimentare, specie se la fornitura è ritenuta essenziale.
Altresì vero che la fornitura in salvaguardia non può protrarsi indefinitamente.
Nel caso di specie, la condotta della opposta è stata quella di chiedere al curatore fallimentare dell'intestatario l'interesse a proseguire.
Successivamente, di fronte alla affermazione negativa, si è rivolta alla proprietà, cioè la odierna opponente, per verificare se vi fosse interesse a proseguire nella fornitura. In caso contrario, ha chiesto di CP_1
pagina 25 di 42 poter accedere (in realtà, far accedere) ai locali, per disattivazione. Non ha però disattivato autonomamente, appunto perché servizio originariamente indicato come servizio pubblico.
Questi dati sono incontroversi e si inquadrano nella normale prassi del
regime di salvaguardia.
(CINQUE)
Sulla legittimazione passiva
E' infondata l'eccezione di parte attrice, l'opponente, riguardo al difetto di legittimazione passiva.
La ha sostenuto la mancanza di Controparte_7
legittimazione passiva, sostenendo di non aver mai utilizzato l'immobile oggetto della fornitura;
quindi, di non aver mai tratto alcuna utilità dalla stessa fornitura di energia.
Trattasi però di una difesa di merito.
E' bene infatti evidenziare la distinzione tra legittimazione passiva in senso astratto e legittimazione passiva in senso sostanziale o concreta.
Nell'un caso si contesta il fatto che la causa sia stata intentata contro un soggetto che per legge non possa mai essere parte in quella azione.
Dunque, la legittimazione passiva astratta attiene alla capacità di un soggetto di essere parte convenuta in una certa azione giudiziaria, a pagina 26 di 42 prescindere dai fatti concreti del caso. Ancora, la legittimazione in astratto riguarda la corrispondenza tra la parte convenuta e il “tipo di soggetto” su cui la legge fa gravare l'obbligo: non si valuta se nel caso specifico il soggetto abbia davvero fatto qualcosa, ma solo se potrebbe essere responsabile in linea generale.
Diversamente, la legittimazione passiva in concreto attiene al rapporto obbligatorio tra le parti: se il convenuto è astrattamente parte possibile,
ma sostiene di non essere responsabile nel caso specifico, il giudice deve entrare nel merito. Il termine legittimazione – pur ormai entrato nella pratica forense – non è nemmen corretto, a rigore. Trattasi di questione di merito.
Questa è la circostanza che in effetti si configura nella lite in corso: la non contesta di non essere soggetto giuridico esistente, né di Parte_1
non essere il soggetto cui è rivolta la domanda;
contesta invece il fatto di non aver usato la fornitura, quindi, di non essere parte del rapporto obbligatorio.
E' questo, tuttavia, profilo di merito, su cui le successive sezioni di motivazione.
(SEI)
Sulla responsabilità della Parte_1
pagina 27 di 42 I passaggi logici, impliciti in questa causa (e che vanno tenuti distinti), sono tre: a) se abbia il diritto di imputare il regime di CP_1
salvaguardia alla parte opponente;
b) se vi sia comunque un arricchimento di tale parte, nel senso di un utilizzo di tale POD;
c) se vi sia una responsabilità di tale parte.
In ordine al primo punto a), la risposta deve dirsi negativa.
Se nessuno richiede il servizio di somministrazione e il POD non è formalmente chiuso, il fornitore ha il dovere di sollecitare la disalimentazione. fornitore in regime di salvaguardia, Controparte_1
non può tuttavia intestare arbitrariamente le bollette ad un soggetto terzo – in questo caso il proprietario – se non è provato che quel soggetto ha richiesto o utilizzato il servizio. Nel senso che una estensione automatica del servizio di salvaguardia dal contraente all'odierno opponente – il primo ormai fallito e persino sfrattato dai locali – non sembra possibile sulla base del fatto che l'opponente è il proprietario;
nemmeno con una interpretazione larga del servizio di salvaguardia. Né
nella legge né nei decreti attuativi (Min. Sviluppo Economico 23 nov.
2007) o nelle disposizioni ARERA è previsto che, nel caso in cui vi fosse un servizio di salvaguardia per interesse pubblico, il soggetto incaricato pagina 28 di 42 della salvaguardia possa imputare il tutto al proprietario dell'immobile, almeno nei termini di cui alla pretesa agita in questo processo.
La parte opposta sostiene di essere stata, per così dire, costretta a tale condotta;
poiché il bene era destinato a servizio pubblico, come risultava alla intestazione ad un soggetto – la società fallita Park Hospital Service
s.r.l. – che aveva ad oggetto sociale tale attività.
A tal proposito, centrale il contenuto del doc. n. 6 allegato alla costituzione in giudizio di parte convenuta ove si evidenzia l'avvenuta comunicazione col Curatore fallimentare di Park Hospital Service s.r.l.,
Avv. Elisabetta Russo, che, in data 13 aprile 2017, chiariva a chiare lettere la volontà di cessare la fornitura.
Pertanto, seppur legittimata ad attivare la Controparte_1
salvaguardia, poteva farlo solo per il periodo strettamente necessario, ergo doveva interromperla a fronte del rifiuto del curatore fallimentare, o per l'assenza di un utilizzatore noto. Non poteva attribuire il debito al proprietario (la senza una chiara disponibilità Pt_1 Pt_1
dell'immobile o richiesta diretta in tal senso. Inoltre, dalla istruttoria non è emerso che l'immobile su cui insisteva il POD fosse ancora utilizzato per tale servizio pubblico.
pagina 29 di 42 La afferma che, pur dopo tale fallimento e l'abbandono dei CP_1
locali da parte della società fallita, fin dal primo giorno del subentro nel servizio di salvaguardia (primo gennaio 2017), notava che il CP_1
POD continuava a consumare.
Il che pone il tema – diverso dalla traslazione del debito direttamente sul proprietario – se possa dirsi che tali consumi siano riconducibili alla proprietà.
Si tratta del secondo passaggio, esaminato sopra al punto b).
Per decidere sulla effettiva responsabilità di parte attrice, deve dunque dimostrarsi che la opponente sia stata utilizzatrice di fatto e quindi destinataria sostanziale dell'avvenuta fornitura elettrica. Si dà anzitutto atto del fatto che non esiste una presunzione di utilizzo in capo al proprietario dell'immobile in caso di utenza attiva ma priva di contratto formale;
il principio generale è che il pagamento sia a carico di chi abbia effettivamente beneficiato del servizio, cioè l'intestatario del contratto ovvero l'utilizzatore; a titolo appunto contrattuale, ovvero extracontrattuale (allaccio extracontrattuale).
Ciò che si è chiamati a stabilire è dunque se la
[...]
non essendo intestataria dell'utenza, abbia Parte_1
comunque di fatto ricevuto ed usufruito della fornitura;
quindi, se sia pagina 30 di 42 configurabile come utilizzatrice di fatto del servizio. Tale questione rende l'ingiunta, parte attrice opponente, convenuta sostanziale;
con le conseguenze in punto ad onere della prova, non a suo carico.
A riguardo, si premette che i contratti di fornitura stipulati da parte attrice con Fontel s.p.a. e essendo relativi all'indirizzo di Parte_2
Via Boccarusso, in Massa di Somma, non sono idonei ad escludere, di per sé soli, che la stessa abbia potuto godere del POD di cui si tratta e quindi che abbia sfruttato la fornitura di energia elettrica in riferimento al suo stabile di Via Plinio il Vecchio, nel diverso Comune di al CP_3
Vesuvio. Va anzi detto come la allegazione di tali rapporti contrattuali poteva trarre in inganno, essendo al contempo allegazione suggestiva e decettiva. Essi sono comunque irrilevanti.
Si è in presenza di una fattispecie indubbiamente non chiara.
Da un canto, come è massima di esperienza, consuma elettricità chi è il proprietario, proprio perché ha accesso al POD. Tuttavia, nel caso di specie, la documentazione depositata dall'opponente, nonché le dichiarazioni rese in sede testimoniale dal Sig. , all'udienza del Tes_1
pagina 31 di 42 goduto” della somministrazione di energia, una circostanza negativa,
l'onere della prova dell'effettivo utilizzo ricade in capo ad CP_1
come già detto. Questa non è stata tuttavia in grado di dimostrare
[...]
tale circostanza.
Ne consegue che la non può ritenersi soggetto utilizzatore di Parte_1
fatto della fornitura elettrica contestata. Non vi è prova.
Se si vuol dir così, non si è in grado di provare – sulla base di questi atti e nemmeno con il criterio del “più probabile che non” – chi abbia utilizzato tale POD. Alla corta, la posizione dominicale di proprietario non è in grado di condurre a prova del prelievo da parte del proprietario.
La mancanza di prova nuoce a parte opposta.
Posto che non può far valere il proprio credito nei Controparte_1
confronti della in quanto non Controparte_7
provato l'utilizzo da parte dell'ingiunta dell'immobile sito in Via Plinio
il Vecchio, nel Comune di , si deve tuttavia Controparte_3
esaminare un terzo aspetto, sopra indicato alla lettera c) cioè una responsabilità di parte opponente.
Sussiste.
La prova è documentale e consiste, oltre che nel titolo dominicale, nella corrispondenza fra le parti.
pagina 32 di 42 Occorre premettere come parte opposta sicuramente abbia subito un danno dalla intera vicenda.
Infatti, ha pagato la energia dal distributore generale;
è stata consumata;
non è stata pagata. Ha subito un danno sia sotto il profilo del lucro cessante sia del danno emergente.
La responsabilità della opponente si evidenzia sotto alcuni profili.
Parte attrice-opponente scambiava comunicazioni con CP_1
sin dal giugno 2017. Dagli allegati, risulta atteggiamento di
[...]
disponibilità dell'opposta che, più volte, rinnovava la richiesta di un contatto da trasmettere al Distributore così da consentire l'accesso ai locali e disattivare definitivamente il POD. Ai sensi degli artt. 1175 e
1375 c.c., tutte le parti coinvolte in un rapporto obbligatorio, anche potenziale o di fatto, devono comportarsi secondo i principi di buona fede e correttezza. Infatti, l'opponente era consapevole che CP_1
stava continuando ad erogare energia ed aveva ricevuto solleciti e
[...]
comunicazioni formali a cui non seguiva alcuna richiesta di disalimentazione. Questa sarebbe stata sufficiente, in grado di interrompere la fornitura.
La lettura delle risposte della opponente alle richieste di CP_1
evidenzia una ambiguità nelle stesse. Può anche essere rispondente ai pagina 33 di 42 parametri di buona fede, di cui si è detto sopra, negare ogni rapporto con il POD;
il punto è che mai si afferma la disponibilità ad un accesso per chiuderlo.
Una seconda area di responsabilità si individua in ciò.
In pratica, la opposta riconosce di essere proprietaria del bene, su cui insiste il POD. Nega, senza ulteriore specificazione, di averlo utilizzato.
Tuttavia, tale POD ha continuato ad erogare energia. Per quanto detto sopra, non vi è prova sufficiente che vi sia stato un utilizzo diretto della opponente;
però essa, a ben guardare, di fronte alle dichiarazioni di CP_1
e per il generale principio del neminem laedere, ben poteva e
[...]
doveva controllare chi continuasse ad utilizzare quel POD, posto che non fosse la stessa opponente (su cui non ha raggiunto CP_1
prova).
In breve: essere proprietario non comporta la traslazione della salvaguardia (punto a); non fa presumere, in mancanza di altri elementi indiziari gravi precisi e concordanti, che sia stata la opponente a prelevare la energia, pur proprietaria (punto b). Tuttavia, vi è
sicuramente una responsabilità, derivante dal generale principio del
neminem laedere, di evitare il proseguire del prelievo, cioè il dovere di evitare il danno alla;
il tutto in una posizione dominicale sul CP_1
pagina 34 di 42 bene, con chiare indicazioni di su come operare, indicazioni CP_1
del tutto ignorate;
in tale modo con tale omissione si è cagionato un ingiusto danno alla (punto c). CP_1
Il danno subito da è in via generale esattamente pari alla CP_1
somma di cui al decreto ingiuntivo. Vi è anche una contestazione da parte della opponente, infondata, in punto ad esatto conteggio dei consumi;
su tale (manifestamente infondata) contestazione, oltre la sezione OTTO della motivazione.
Non si ritiene di disporre condanna per la intera somma.
Va infatti rilevato che, nella intricata situazione di fatto, la opposta non abbia avvisato la parte opponente del permanere del CP_1
prelievo; si sia rivolta prima al curatore fallimentare e, solo dopo un certo tempo rispetto al primo gennaio (inizio della salvaguardia), si sia rivolta alla odierna opponente.
Pertanto, non tutto il periodo può essere “addebitato”, per così dire, alla opponente. Solo nel momento in cui ha appreso il permanere di un (non pagato) prelievo, è sorto il dovere, per il generale principio di solidarietà fra consociati, di attivarsi in capo alla Casa di Cura.
Tale circostanza è ritenuta da questo giudice sufficiente a ridurre, in via equitativa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 35 di 42 Si reputa dunque equa una riduzione consistente ma inferiore alla metà di quanto al decreto ingiuntivo. Beninteso, rispetto alla entità della somministrazione, su cui la successiva sezione OTTO di motivazione, dato non contestabile per quanto si dirà oltre alla sezione OTTO.
Equo quanto al punto 3 del dispositivo
(SETTE)
Sul mantenimento del tema del decidere entro le domande delle parti
Non vi è fuoriuscita dal tema del decidere e dalle domande delle parti.
La domanda iniziale di è infatti tutta incentrata sulle CP_1
fatture e sulla relativa fatturazione.
Deve però dirsi che, all'esito delle difese di parte opponente, la opposta già con comparsa di costituzione e risposta evidenziava la condotta della controparte;
che, ripetutamente, aveva sollevato eccezioni di tipo generico;
senza consentire accesso per la disalimentazione, pur in presenza
di un POD che continuava ad assorbire energie. Tali doglianze della CP_1
sono chiaramente presenti nella comparsa di costituzione e
[...]
risposta.
Il giudice può qualificare allegazioni delle parti, anche se prive di riferimenti normativi (da mihi factum dabo tibi ius).
pagina 36 di 42 Dunque, vi è domanda in tale senso; tale domanda è conseguenza della prima risposta di parte opponente (che ha negato la riconducibilità a sé
del POD, quale mera proprietaria). Di fronte a tale negativa, la parte opposta, nella prima difesa utile (sul modello della reconventio
reconventionis), pur insistendo nelle pretese originarie, ha (anche)
lamentato tale condotta defatigatoria della parte opponente, che non ha consentito di ridurre il danno della parte , non consentendo CP_1
l'accesso per la chiusura del POD.
Non vi è dunque alcuna ultrapetizione.
(OTTO)
Sull'entità della somministrazione
E' generica ed infondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riferimento all'effettiva entità della somministrazione energetica.
In quanto generica, non vale come contestazione e deve ritenersi dato non contestato;
la contestazione deve essere infatti specifica, il che non è
in questo caso (nego quia nego).
E' poi infondata. Infatti, la fornitura è documentata tecnicamente. A
fronte del reclamo del cliente finale, che in data 26.02.2018, avendo ricevuto la fattura per i consumi verificatisi sul punto di fornitura, la contestava formalmente, chiedeva innanzitutto un Controparte_1
pagina 37 di 42 controllo sui consumi stessi al Distributore, il quale confermava che la fornitura risultava tele letta e tele gestita e che i dati di misura erano acquisiti nei sistemi di fatturazione, per cui non sarebbero pervenute rettifiche di alcun tipo – come risultante dall'allegato 13 all'atto di costituzione di parte opposta. Peraltro, la invitava Parte_1
controparte a verificare con proprio addetto il consumo effettivo dell'energia nell'immobile di via Plinio, così da consentire all'opponente stessa di avere esatta e reale contezza dell'importo da corrispondere.
a seguito di conferma sui consumi da parte del Controparte_1
Distributore, trasmetteva notizia all'opponente circa la correttezza dell'operazione, inviandole il modulo per la richiesta di verifica tecnica del gruppo di misura nel caso in cui controparte intendesse richiederla;
nessuna attività seguiva in tal senso. Deve pertanto desumersi che l'entità della somministrazione sia stata effettiva;
dunque, posta alla base della liquidazione equitativa (non integrale) di cui alla sezione SEI
di questa motivazione.
Ogni altra questione è assorbita.
(NOVE)
Sintesi della decisione
pagina 38 di 42 Stabilita la competenza (DUE) di questo Tribunale, esclusa la rilevanza della difesa relativa al decreto ingiuntivo (TRE), si è fatto un quadro generale sul regime di salvaguardia (QUATTRO). Non si versa, in questo processo, su questione di legittimazione (CINQUE) in senso tecnico (o astratto). Posto che non può essere posta seriamente in dubbio la entità della somministrazione (OTTO), si è affrontato se tale somministrazione debba essere pagata alla opposta, sotto tre possibili prismi (SEI: a), b) e c) . E' fondata la domanda c): va rilevato come la condotta di parte opponente abbia cagionato un danno ingiusto alla
; tale danno può essere parametrato, in via di lucro cessante CP_1
(mancato guadagno) e danno emergente (costo pagato al distributore generale), appunto alla entità della somministrazione (dunque a quanto a decreto ingiuntivo).
Tale qualificazione della (fondata) pretesa di non è ultra CP_1
petita (SETTE).
(DIECI)
Sulle spese
Le spese devono parametrarsi sul riconosciuto e non sulla domanda, come per legge;
si rimane peraltro nel medesimo scaglione.
Può disporsi compensazione parziale.
pagina 39 di 42 Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca, nonché
della peculiare complessità della questione relativa alla spettanza del debito in assenza di contratto diretto di fornitura e all'interpretazione del regime di salvaguardia;
tutti elementi che giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Né nuoce a parte opponente la presenza anche di difese manifestamente infondate, come quella sulla competenza.
Il permanere di un nucleo di soccombenza comporta, tuttavia,
compensazione solo per un mezzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
11750/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 2937/2022, in oggetto, emesso dal Tribunale di
Bologna.
2) REVOCA tale decreto ingiuntivo in ogni sua parte: capitale ivi indicato;
interessi come ivi liquidati;
spese del monitorio. Tutto il pagina 40 di 42 decreto è adunque revocato.
3) CONDANNA la parte opponente Parte_3
a pagare in favore di la somma di
[...] Controparte_1
Euro 8.000,00, come liquidata al momento della pubblicazione della presente sentenza;
con interessi di cui all'articolo 1284,
penultimo comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
4) SPESE COMPENSATE, per un mezzo.
5) CONDANNA parte opponente al pagamento di un mezzo delle spese di lite di HeraComm s.p.a., spese di lite che si liquidano complessivamente e nell'intero (dunque dovuto solo un mezzo di quanto in appresso) in: euro 5.100,00 per compensi avvocato;
euro
765,00 per spese generali;
euro 145,50 per anticipazioni. Infine,
Cassa professionale ed IVA sulle prime due voci (compensi e spese generali).
6) SI PUBBLICHI.
pagina 41 di 42 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 5 luglio 2025
Il giudice
MA D'ZI
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 dicembre 2023, sono elementi, tutti concordanti, tali da rendere verosimile l'estraneità dell'opposta, rispetto al prelievo nell'immobile di
Via Plinio il Vecchio. Essendo peraltro, quella di “non aver utilizzato e