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18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 4. 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
"b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 200 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il setuente:
"Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.".
"b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 200 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il setuente:
"Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.".
Commentario • 1
- 1. L'assunzione delle sommarie informazioni da parte della Polizia giudiziariaFontana Giovanni · https://www.diritto.it/ · 19 dicembre 2017 · 2.7552328
[…] si applica quanto indicato al punto d1). e) per la persona sentita, valgano le disposizioni previste per il c.d. segreto professionale, di cui all'art. 200 cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge n. 397 del 2000 e quindi, questa non possa essere obbligata a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui ha l'obbligo di riferirne all'A.G. (ex art. 331, […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2005, n. 7387Provvedimento: […] come l'appellante non potesse accampare l'esimente di cui all'art. 51 c.p., neppure dopo la modifica dell'art. 200 c.p.p. (ex art. 4 c. 1 legge 7/12/2000 n. 397), essendosi limitata tale modifica a estendere anche agli "investigatori privati in un procedimento civile" il diritto al segreto professionale (già riconosciuto agli "investigatori privati in un procedimento penale"), […] 5) della norma di cui al già citato art. 10 della Legge 146/94 (v. supra, in parte narrativa); 6) della disposizione di cui all'art. 200 c.p.p. (come modificato dall'art. 4 c. 1 Legge 397/2000: v. supra, in parte narrativa), con l'estensione del "segreto professionale" a tutti "gli investigatori privati autorizzati"; […]Leggi di più...
- sussistenza·
- condizioni·
- fattispecie·
- opponibilità del segreto relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore straniero·
- investigatori privati autorizzati·
- segreto·
- professionale·
- prove (cod. proc. pen. 1988)·
- mezzi di prova·
- testimonianza