Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 315
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata corretta notifica alla Regione Campania

    Il giudice ha rilevato d'ufficio che il ricorso è stato inviato ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nella cartella per la notifica dei ricorsi tributari, comportando l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Domanda accessoria di risarcimento

    La domanda di risarcimento è accessoria all'impugnazione della cartella e, essendo quest'ultima inammissibile, anche la domanda risarcitoria viene dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 315
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 315
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo