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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2025, n. 37943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37943 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1129/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 16/09/2025 IO RA R.G.N. 15565/2025 TO ZA Motivazione Semplificata LL DI ST ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PI AO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di Mantova Udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
1.PI AO NI ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13 febbraio 2025 del Tribunale di Mantova che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la sussistenza della continuazione tra il reato di cui alla sentenza n. 167/2022 del 18 febbraio 2022 del Tribunale di Mantova (irr. il 16 maggio 2022) e quelli di cui alla sentenza n. 154/2023 del 3 febbraio 2023 del medesimo Tribunale e, indicato come più grave quello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 accertato con sentenza del 18 febbraio 2022, ha conseguentemente rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37943 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/09/2025 2 1.1.Con unico motivo deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Premette in fatto che: (i) entrambe le sentenze sono relative al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commesso quale legale rappresentante della medesima società, la Viadana Motors S.r.l., ancorché per periodi di imposta diversi (2016, la sentenza del 2022; 2013, 2014, 2015, la sentenza del 2023); (ii) il 20 maggio 2024 l’allora difensore aveva chiesto al Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, l’applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze;
(iii) il Giudice aveva fissato l’udienza camerale del 13 settembre 2024 rinviata, d’ufficio, al 12 febbraio 2025; (iv) nelle more, il 4 ottobre 2024, era divenuta irrevocabile la sentenza del 30 gennaio 2024 della Corte di appello di ES che, con riferimento alle medesime annualità di imposta, lo aveva definitivamente condannato per i delitti di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commessi quale legale rappresentante della stessa società Viadana Motors S.r.l.; (v) su richiesta del Procuratore generale territoriale, la Corte di appello di ES con ordinanza del 2 dicembre 2024 (dep. il 9 dicembre 2024 e non impugnata) aveva dichiarato la continuazione tra i reati oggetto della propria sentenza del 30 gennaio 2024 e quelli oggetto delle due sentenze del Tribunale di Mantova del 18 febbraio 2022 e del 3 febbraio 2023; (vi) il 12 febbraio 2025 il Tribunale di Mantova, ignaro della pronuncia della Corte di appello, ha emesso l’ordinanza oggi impugnata;
(vii) l’Avv. Francesco Errico, avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione di cui all’art. 613 cod. proc. pen., pur nominato con dichiarazione resa al direttore del carcere il 4 ottobre 2024, aveva appreso della pronuncia del Tribunale di Mantova il 19 febbraio 2025 perché telefonicamente informato dal precedente difensore e, con memoria del 21 febbraio 2025, aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di annullare l’ordinanza perché pronunciata da giudice incompetente;
(viii) il Tribunale di Mantova aveva qualificato la memoria come ricorso per cassazione ed aveva emesso decreto di sospensione dell’ordinanza. Osserva, in diritto, che la memoria difensiva dell’Avv. Errico non poteva (e non può) essere qualificata come ricorso per cassazione mancando la richiesta all’organo “superiore” di rivedere in tutto o in parte la pronuncia che ne è oggetto, e lamenta la violazione del divieto del avendo il Tribunale di Mantova pronunciato sui medesimi fatti già oggetto dell’ordinanza irrevocabile della Corte di appello con conseguente necessità di annullamento senza rinvio di quella impugnata. 2.Il ricorso è fondato 3 3.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033 - 01, che, in materia di continuazione tra reati già unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione divenuta definitiva, ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 - 01; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv. 242750 - 01; Sez. 1, n. 28310 del 17/06/2025, D’Elia, non mass.; Sez. 1, n. 25648 del 29/05/2025, Bianchi, non mass.; Sez. 1, n. 41546 del 18/09/2024, De Pasquale, non mass.). 3.1.Nel caso in esame, vi è un documentato rapporto di “continenza” tra l’ordinanza della Corte di appello di ES del 2 dicembre 2024 (irr. il 24 dicembre 2024) e quella oggi impugnata che applica la continuazione tra due sentenze già oggetto del provvedimento della Corte territoriale. L’irrevocabilità della prima ordinanza ha privato il Tribunale del potere di decidere il medesimo incidente di esecuzione rendendo la pronuncia resa e ciò a prescindere dal fatto che la precedente ordinanza della Corte di appello gli fosse ignota, ancorché per l’atteggiamento inerte del difensore dello stesso interessato che nulla aveva rappresentato in udienza. 3.2.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata Così deciso in Roma, il 16/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO TO Di CO
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
1.PI AO NI ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13 febbraio 2025 del Tribunale di Mantova che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la sussistenza della continuazione tra il reato di cui alla sentenza n. 167/2022 del 18 febbraio 2022 del Tribunale di Mantova (irr. il 16 maggio 2022) e quelli di cui alla sentenza n. 154/2023 del 3 febbraio 2023 del medesimo Tribunale e, indicato come più grave quello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 accertato con sentenza del 18 febbraio 2022, ha conseguentemente rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37943 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/09/2025 2 1.1.Con unico motivo deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Premette in fatto che: (i) entrambe le sentenze sono relative al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commesso quale legale rappresentante della medesima società, la Viadana Motors S.r.l., ancorché per periodi di imposta diversi (2016, la sentenza del 2022; 2013, 2014, 2015, la sentenza del 2023); (ii) il 20 maggio 2024 l’allora difensore aveva chiesto al Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, l’applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze;
(iii) il Giudice aveva fissato l’udienza camerale del 13 settembre 2024 rinviata, d’ufficio, al 12 febbraio 2025; (iv) nelle more, il 4 ottobre 2024, era divenuta irrevocabile la sentenza del 30 gennaio 2024 della Corte di appello di ES che, con riferimento alle medesime annualità di imposta, lo aveva definitivamente condannato per i delitti di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commessi quale legale rappresentante della stessa società Viadana Motors S.r.l.; (v) su richiesta del Procuratore generale territoriale, la Corte di appello di ES con ordinanza del 2 dicembre 2024 (dep. il 9 dicembre 2024 e non impugnata) aveva dichiarato la continuazione tra i reati oggetto della propria sentenza del 30 gennaio 2024 e quelli oggetto delle due sentenze del Tribunale di Mantova del 18 febbraio 2022 e del 3 febbraio 2023; (vi) il 12 febbraio 2025 il Tribunale di Mantova, ignaro della pronuncia della Corte di appello, ha emesso l’ordinanza oggi impugnata;
(vii) l’Avv. Francesco Errico, avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione di cui all’art. 613 cod. proc. pen., pur nominato con dichiarazione resa al direttore del carcere il 4 ottobre 2024, aveva appreso della pronuncia del Tribunale di Mantova il 19 febbraio 2025 perché telefonicamente informato dal precedente difensore e, con memoria del 21 febbraio 2025, aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di annullare l’ordinanza perché pronunciata da giudice incompetente;
(viii) il Tribunale di Mantova aveva qualificato la memoria come ricorso per cassazione ed aveva emesso decreto di sospensione dell’ordinanza. Osserva, in diritto, che la memoria difensiva dell’Avv. Errico non poteva (e non può) essere qualificata come ricorso per cassazione mancando la richiesta all’organo “superiore” di rivedere in tutto o in parte la pronuncia che ne è oggetto, e lamenta la violazione del divieto del avendo il Tribunale di Mantova pronunciato sui medesimi fatti già oggetto dell’ordinanza irrevocabile della Corte di appello con conseguente necessità di annullamento senza rinvio di quella impugnata. 2.Il ricorso è fondato 3 3.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033 - 01, che, in materia di continuazione tra reati già unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione divenuta definitiva, ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 - 01; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv. 242750 - 01; Sez. 1, n. 28310 del 17/06/2025, D’Elia, non mass.; Sez. 1, n. 25648 del 29/05/2025, Bianchi, non mass.; Sez. 1, n. 41546 del 18/09/2024, De Pasquale, non mass.). 3.1.Nel caso in esame, vi è un documentato rapporto di “continenza” tra l’ordinanza della Corte di appello di ES del 2 dicembre 2024 (irr. il 24 dicembre 2024) e quella oggi impugnata che applica la continuazione tra due sentenze già oggetto del provvedimento della Corte territoriale. L’irrevocabilità della prima ordinanza ha privato il Tribunale del potere di decidere il medesimo incidente di esecuzione rendendo la pronuncia resa e ciò a prescindere dal fatto che la precedente ordinanza della Corte di appello gli fosse ignota, ancorché per l’atteggiamento inerte del difensore dello stesso interessato che nulla aveva rappresentato in udienza. 3.2.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata Così deciso in Roma, il 16/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO TO Di CO