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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/12/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A EB (artt. 146 d.P.R. 115/2002
59 d.P.R.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 7-1/2025 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(cod. fisc. ); Controparte_1 P.IVA_1
visto il ricorso in data 10/02/2025, con il quale in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
; Controparte_1 esaminati i documenti e le risultanze delle informative acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII;
verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, perfezionatasi a mezzo PEC della società in data 06/03/2025 e successivamente a mezzo PEC del curatore speciale della società in data 13/10/2025, ai sensi dell'art. 40 CCII;
rilevato che in data 19/03/2025 si era costituito nel presente procedimento , quale Controparte_2
socio della , eccependo il difetto di rappresentanza della stessa a seguito del Parte_2
decesso in data 07/12/2023 del Sig. , legale rappresentante della società, senza Persona_1
che si fosse provveduto a nuova nomina;
dato atto che, con decreto del Presidente del Tribunale f.f. del 9/10/2025 è stato nominato, quale curatore speciale della società debitrice, l'avv. Matteo Matticchio, ritualmente notiziato della pendenza del presente procedimento e comparso personalmente alla scorsa udienza dinanzi al giudice relatore;
tenuto conto che, nel merito, il socio ha contestato la fondatezza del ricorso, Controparte_2
deducendo che la società non ha più svolto alcuna attività, non ha depositato alcun bilancio e pertanto non può essere soggetta a liquidazione giudiziale, lamentando altresì abuso del processo da parte della ricorrente, in quanto aveva già depositato precedente istanza di liquidazione giudiziale
(rubricata al ruolo generale n. 76/2023), poi rinunciata in considerazione di un intervenuto accordo tra le parti, avente ad oggetto la definizione del credito vantato dall'odierna ricorrente, a garanzia del quale la società debitrice ha rilasciato n. 5 effetti cambiari;
dato atto che il curatore speciale, alla scorsa udienza, si è riportato alle difese svolte dal socio;
ritenuto che:
- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Castiglione Olona (VA) e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
- sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della società resistente di euro 48.398,86 oltre interessi, portato dal contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 25/11/2016 (registrato a Varese il
06/02/2017 al n. 000806 serie 3) e relative fatture commerciali emesse sino alla convalida dello sfratto per morosità nonché dal diritto del locatore-ricorrente di percepire un'indennità di occupazione per il periodo intercorso tra la convalida dello sfratto e la data di effettivo rilascio
(doc. 9 fasc. ricorrente). Sul punto deve evidenziarsi che il credito vantato dalla ricorrente non è portato dai titoli cambiari (pur menzionati dalle parti e prodotti nel presente giudizio) ma dal contratto di locazione citato. In virtù della perdurante morosità, parte ricorrente aveva già ottenuto convalida dello sfratto e nell'ambito di tale giudizio la parte debitrice, ritualmente costituita, non aveva contestato l'esistenza e l'ammontare del credito (doc. 6 fasc. ricorrente).
L'emissione di cambiali è avvenuta solo successivamente all'introduzione del precedente ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, poi rinunciato a seguito del perfezionamento di un accordo tra le parti per l'estinzione del debito, a garanzia di detto accordo. Tale accordo è rimasto inadempiuto. Alla luce di quanto chiarito, alcuna rilevanza assume l'ulteriore motivo di doglianza della debitrice, circa la mancata prova della preventiva escussione dei titoli cambiari (esibiti in originale) da parte della ricorrente. La circostanza della mancata escussione dei titoli di credito da parte del creditore non rileva ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
Invero, l'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice della Crisi definisce l'insolvenza come l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, a prescindere dalle forme attraverso le quali esse si manifestino. Pertanto, anche la scadenza infruttuosa di titoli, pur in assenza di tempestiva escussione, rappresenta un sintomo significativo di difficoltà economica essendo tali titoli rimasti impagati e il debitore non ha fornito prova della disponibilità di risorse per soddisfare le obbligazioni riconosciute;
- la società resistente ha inoltre debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 85.053,56 come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione ed INPS (per la gestione separata);
- sussiste quindi il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII dal momento che la società resistente ha debito scaduti e non pagati superiori a euro 30.000,00;
- quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del CCII, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
- nel caso di specie, tale onere non è astato assolto e anzi dai bilanci in atti risulta che la società
debitrice abbia per l'anno 2021 un attivo patrimoniale di euro 381.447,00, ricavi di euro
565.664,00, debiti di euro 378.930,00 e non risultano depositati ulteriori bilanci per gli anni successivi;
- la società versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazione assunte, come desumibile dai seguenti elementi: 1) esiguità del capitale sociale versato (euro 2.000,00) che non risulta sufficiente a coprire i debiti;
2) ammontare dei debiti tributari, risalenti fin dal 2018; 3) sfratto per morosità eseguito in capo alla società conduttrice a fronte del mancato pagamento di canoni di locazione ad uso commerciale risalenti al 2022; 4) rilascio di effetti cambiari rimasti insoluti e non onorati alle rispettive scadenze;
5) mancato adempimento dell'accordo già raggiunto con l'odierno ricorrente;
6) perdite d'esercizio registrate nel 2021 per euro 88.007,00;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(cod. fisc. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in VIA CESARE BATTISTI N. 58 - CASTIGLIONE OLONA, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;
NOMINA curatore il dott. , professionista che risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati Persona_2 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui alla codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore:
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni, nonché di procedere agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 193 CCII
- di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, ai sensi dell'art. 195 CCII, disponendo che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25/03/2026 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Leggio Dott. Dario Giuseppe Papa
59 d.P.R.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 7-1/2025 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(cod. fisc. ); Controparte_1 P.IVA_1
visto il ricorso in data 10/02/2025, con il quale in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
; Controparte_1 esaminati i documenti e le risultanze delle informative acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII;
verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, perfezionatasi a mezzo PEC della società in data 06/03/2025 e successivamente a mezzo PEC del curatore speciale della società in data 13/10/2025, ai sensi dell'art. 40 CCII;
rilevato che in data 19/03/2025 si era costituito nel presente procedimento , quale Controparte_2
socio della , eccependo il difetto di rappresentanza della stessa a seguito del Parte_2
decesso in data 07/12/2023 del Sig. , legale rappresentante della società, senza Persona_1
che si fosse provveduto a nuova nomina;
dato atto che, con decreto del Presidente del Tribunale f.f. del 9/10/2025 è stato nominato, quale curatore speciale della società debitrice, l'avv. Matteo Matticchio, ritualmente notiziato della pendenza del presente procedimento e comparso personalmente alla scorsa udienza dinanzi al giudice relatore;
tenuto conto che, nel merito, il socio ha contestato la fondatezza del ricorso, Controparte_2
deducendo che la società non ha più svolto alcuna attività, non ha depositato alcun bilancio e pertanto non può essere soggetta a liquidazione giudiziale, lamentando altresì abuso del processo da parte della ricorrente, in quanto aveva già depositato precedente istanza di liquidazione giudiziale
(rubricata al ruolo generale n. 76/2023), poi rinunciata in considerazione di un intervenuto accordo tra le parti, avente ad oggetto la definizione del credito vantato dall'odierna ricorrente, a garanzia del quale la società debitrice ha rilasciato n. 5 effetti cambiari;
dato atto che il curatore speciale, alla scorsa udienza, si è riportato alle difese svolte dal socio;
ritenuto che:
- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Castiglione Olona (VA) e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
- sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della società resistente di euro 48.398,86 oltre interessi, portato dal contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 25/11/2016 (registrato a Varese il
06/02/2017 al n. 000806 serie 3) e relative fatture commerciali emesse sino alla convalida dello sfratto per morosità nonché dal diritto del locatore-ricorrente di percepire un'indennità di occupazione per il periodo intercorso tra la convalida dello sfratto e la data di effettivo rilascio
(doc. 9 fasc. ricorrente). Sul punto deve evidenziarsi che il credito vantato dalla ricorrente non è portato dai titoli cambiari (pur menzionati dalle parti e prodotti nel presente giudizio) ma dal contratto di locazione citato. In virtù della perdurante morosità, parte ricorrente aveva già ottenuto convalida dello sfratto e nell'ambito di tale giudizio la parte debitrice, ritualmente costituita, non aveva contestato l'esistenza e l'ammontare del credito (doc. 6 fasc. ricorrente).
L'emissione di cambiali è avvenuta solo successivamente all'introduzione del precedente ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, poi rinunciato a seguito del perfezionamento di un accordo tra le parti per l'estinzione del debito, a garanzia di detto accordo. Tale accordo è rimasto inadempiuto. Alla luce di quanto chiarito, alcuna rilevanza assume l'ulteriore motivo di doglianza della debitrice, circa la mancata prova della preventiva escussione dei titoli cambiari (esibiti in originale) da parte della ricorrente. La circostanza della mancata escussione dei titoli di credito da parte del creditore non rileva ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
Invero, l'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice della Crisi definisce l'insolvenza come l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, a prescindere dalle forme attraverso le quali esse si manifestino. Pertanto, anche la scadenza infruttuosa di titoli, pur in assenza di tempestiva escussione, rappresenta un sintomo significativo di difficoltà economica essendo tali titoli rimasti impagati e il debitore non ha fornito prova della disponibilità di risorse per soddisfare le obbligazioni riconosciute;
- la società resistente ha inoltre debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 85.053,56 come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione ed INPS (per la gestione separata);
- sussiste quindi il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII dal momento che la società resistente ha debito scaduti e non pagati superiori a euro 30.000,00;
- quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del CCII, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
- nel caso di specie, tale onere non è astato assolto e anzi dai bilanci in atti risulta che la società
debitrice abbia per l'anno 2021 un attivo patrimoniale di euro 381.447,00, ricavi di euro
565.664,00, debiti di euro 378.930,00 e non risultano depositati ulteriori bilanci per gli anni successivi;
- la società versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazione assunte, come desumibile dai seguenti elementi: 1) esiguità del capitale sociale versato (euro 2.000,00) che non risulta sufficiente a coprire i debiti;
2) ammontare dei debiti tributari, risalenti fin dal 2018; 3) sfratto per morosità eseguito in capo alla società conduttrice a fronte del mancato pagamento di canoni di locazione ad uso commerciale risalenti al 2022; 4) rilascio di effetti cambiari rimasti insoluti e non onorati alle rispettive scadenze;
5) mancato adempimento dell'accordo già raggiunto con l'odierno ricorrente;
6) perdite d'esercizio registrate nel 2021 per euro 88.007,00;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(cod. fisc. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in VIA CESARE BATTISTI N. 58 - CASTIGLIONE OLONA, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;
NOMINA curatore il dott. , professionista che risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati Persona_2 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui alla codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore:
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni, nonché di procedere agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 193 CCII
- di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, ai sensi dell'art. 195 CCII, disponendo che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25/03/2026 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Leggio Dott. Dario Giuseppe Papa