Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , nel quale e' prevista la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale, di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Ravvisata la necessita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione agli addetti ai totalizzatori che operano presso gli ippodromi come prestatori d'opera;
Considerata l'opportunita' di inserire la predetta categoria di lavoratori dello spettacolo al punto 21 dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , ove gia' trovano collocazione, fra i dipendenti degli ippodromi, anche gli addetti ai totalizzatori dipendenti dagli ippodromi stessi;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Il punto 21) dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , sostituito dal seguente:
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggianti.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , nel quale e' prevista la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale, di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Ravvisata la necessita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione agli addetti ai totalizzatori che operano presso gli ippodromi come prestatori d'opera;
Considerata l'opportunita' di inserire la predetta categoria di lavoratori dello spettacolo al punto 21 dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , ove gia' trovano collocazione, fra i dipendenti degli ippodromi, anche gli addetti ai totalizzatori dipendenti dagli ippodromi stessi;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Il punto 21) dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , sostituito dal seguente:
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggianti.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.