Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/04/2026, n. 7816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7816 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13493/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13493 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maldera, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. in MA, via Orazio n. 3 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
MA TA, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. qc/2250/2024 prot. 56523/2024, avente ad oggetto “Diniego alla assegnazione in regolarizzazione alloggio ERP (…) piazzale -OMISSIS- (…) art. 22 comma 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147 l.r. Lazio n. 1/2020 (…)” e di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, con riconoscimento del beneficio dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa RA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con ricorso notificato il 29.11.2024 (dep. il 12.12.2024) l’esponente in epigrafe ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. qc/2250/2024 prot. 56523/2024, avente ad oggetto “Diniego alla assegnazione in regolarizzazione alloggio ERP (…) piazzale -OMISSIS- (…) art. 22 comma 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147 l.r. Lazio n. 1/2020 (…)” e di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale nonché l’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio medesimo.
1.1. Riferisce che l’amministrazione avrebbe erroneamente computato, ai fini della verifica del limite di possidenza previsto dalla l.r. 1/2020, l’immobile -OMISSIS-di 6 vani sito in via -OMISSIS- di proprietà della coniuge -OMISSIS- – non considerando l’intervenuta separazione consensuale omologata in data 10.09.2013 (cfr. decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di MA del 10.09.2013 in atti).
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
(i) “Violazione e falsa interpretazione dell’art. 3 comma 4 l. 241/90. Illegittimità dell’atto avversato violazione di legge” – non contenendo il provvedimento oggetto di impugnativa alcuna indicazione rispetto al termine entro cui proporre impugnazione né all’autorità amministrativa o giurisdizionale competente;
(ii) “Violazione e falsa interpretazione dell’art. 7 e 8 l. 241/90. Illegittimità dell’atto avversato e violazione di legge” – dal momento che MA TA avrebbe omesso di notificare al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo che ha condotto al rigetto della domanda presentata;
(iii) “Violazione e falsa interpretazione degli artt. 9, 10 e 10-bis della l. 241/1990 – illegittimità del provvedimento per violazione di legge sul procedimento amministrativo” – in quanto l’amministrazione avrebbe violato gli obblighi partecipativi imposti dalla legge n. 241/1990;
(iv) “Difetto di istruttoria, violazione di legge, carenza assenza di motivazione” – poiché il ricorrente sarebbe legalmente separato da -OMISSIS- da molti anni;
(v) “Incompetenza del provvedimento. Funzionale e sostanziale” – laddove la competenza a disporre la decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP spetterebbe al sindaco ovvero, per delega espressa e richiamata nell’atto, al direttore del dipartimento politiche abitative.
2. MA TA, costituitasi in resistenza, ha riferito: che in data 24.06.2024 l’ufficio sanatorie del dipartimento politiche abitative, ha rilevato, in sede di verifica anagrafica, che l’odierno ricorrente è coniugato con -OMISSIS-, proprietaria di un immobile, sito in via -OMISSIS-, int. -OMISSIS- – ciò determinando il superamento del limite di possidenza previsto dalla legge regionale per l’accesso all’edilizia residenziale, fissato in euro 100.000,00, e la disponibilità, in capo al nucleo familiare del ricorrente, di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del suddetto nucleo; che in data 27.06.2024 il preavviso di rigetto è stato effettuato mediante deposito presso la casa comunale di via -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; che alla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione il ricorrente non era separato legalmente dalla coniuge, non godendo, quindi, dei requisiti di cui all’art. 11, co. 1, l. 12/1999; che la determinazione impugnata è stata riprodotta mediante sistema informatico, mentre il direttore del dipartimento risorse economiche di MA TA risulta espressamente quale “responsabile” del procedimento.
3. All’udienza del 14.04.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Partendo dall’analisi prioritaria del denunciato difetto di competenza (si veda, in punto di ordine di trattazione delle questioni, Ad. Plen. n. 5/2015), osserva il Collegio che la determina impugnata risulta firmata digitalmente dal direttore del dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative direzione edilizia residenziale pubblica (ERP). Quanto alla fonte del potere, il provvedimento impugnato richiama espressamente (cfr. pag. 3) la deliberazione dell’Assemblea Capitolina 7 marzo 2013, n. 8 “Statuto di MA TA” (vedasi, in particolare, capo V “organizzazione degli uffici e dei servizi”) e la delibera di Giunta Capitolina 2 dicembre 2021, n. 306 recante "Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di MA TA" (nel dettaglio, capo IV “quadro organizzativo” e all. B “assetto organizzativo della macrostruttura capitolina”).
La censura, pertanto, è infondata, risultando il potere esercitato dal soggetto funzionalmente competente.
5. Venendo al merito della vicenda, l’istante ha presentato domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio ERP, ai sensi della l. regionale Lazio n.1/2000, in data 16.09.2020. In base alla normativa richiamata, l’assegnazione in regolarizzazione è subordinata, tra l’altro, al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’art. 11 comma 1 l.r. 12/1999 lettera c), ovvero “[al]la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1 [fissato in € 100.000,00)] ” (art. 22, comma 141).
5.1. Il Comune, riscontrata la titolarità, in capo alla -OMISSIS- (coniuge dell’odierno ricorrente), di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare, di valore superiore al limite di legge, ha rigettato l’istanza, ai sensi degli artt. 22 c. 141 lett. b) l.r. 1/2020, 11 c. 1 lett. c) e c. 2 l.r. 12/1999 e 20 r.r. 2/2000.
5.2. Tuttavia, dalla documentazione in atti (cfr. decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di MA), risulta comprovata la separazione consensuale, omologata dal Tribunale, dei coniugi, già a far data dal 10.09.2013, ovvero in epoca ben precedente alla presentazione della istanza di regolarizzazione qui in oggetto. Al riguardo, giova ricordare che la separazione legale, pur non comportando lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, determina tuttavia il venir meno della comunione legale, a far data, nel caso di separazione consensuale, dalla omologa del verbale da parte del Tribunale (art. 191 c.c.). Da ciò discende la rilevanza dell’intervenuta separazione legale ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi occorrenti per la costituzione e la permanenza di un rapporto di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (vedasi altresì Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18765, che esclude, viceversa, il rilievo della mera separazione di fatto tra i coniugi).
5.3. Nel caso in esame, peraltro, l’acquisto, da parte della -OMISSIS-, dell’immobile indicato nella determina gravata è avvenuto in data 12.12.2018, ovvero successivamente alla omologa della separazione – non potendo, dunque, ricondursi il bene nell’ambito di una comunione già sciolta.
Ne deriva che l’amministrazione ha erroneamente considerato l’immobile de quo ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 22 c. 141 lett. b) l.r. 1/2020.
6. Le considerazioni di cui sopra determinano l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure. Di conseguenza, per le ragioni esposte, va annullato il provvedimento gravato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
7. Le spese di lite sono compensate, dal momento che il decreto di omologa non risulta annotato dall'Ufficiale di Stato Civile (vedasi all. n. 2 alla memoria “anagrafiche”) ed il preavviso di rigetto, recante le ragioni ostative all’accoglimento della domanda, è stato ritualmente notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (cfr. all. n. 4 alla memoria; sul punto, quanto alle contestazioni svolte nel corso dell’udienza, basta ricordare che per univoco insegnamento giurisprudenziale la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/12/2017, n. 29974).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli estremi degli immobili.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BE di EZ, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
RA RA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RA RA | MA BE di EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.