Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 05/02/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2025, proposto da
ST SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Primati Sportivi n. 19;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
AN IC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
della pubblicazione della graduatoria per la copertura dei posti vacanti e disponibili di D.S.G.A. di cui alla procedura di interpello prot. n. 366 del 5 settembre 2025 e successiva integrazione e per tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. NO IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Ufficio scolastico della Lombardia ha provveduto al conferimento degli incarichi relativi al profilo di funzionario e dell’elevata qualificazione (ex direttore dei servizi generali e amministrativi) per l’anno scolastico 2025/2026.
Dopo aver conferito gli incarichi a tempo pieno ed indeterminato attingendo dalla graduatoria formata all’esito della procedura valutativa di progressione per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e dalla graduatoria del concorso ordinario, sono rimaste scoperte alcune sedi.
Per coprire le sedi vacanti l’Ufficio scolastico regionale con provvedimento prot. n. 366 del 5 settembre 2025, ha pertanto indetto un interpello in attuazione del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
L’art. 14 del contratto collettivo citato prevede che sui posti vacanti e disponibili l’Amministrazione debba provvedere a conferire l’incarico seguendo il seguente ordine di priorità:
“c) al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito”.
La ricorrente, che presta servizio come direttore dei servizi generali e amministrativi presso l’Istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Lodi, ha partecipato alla procedura indicando le sedi preferite.
Nel compilare l’istanza la ricorrente ha dichiarato, quale priorità posseduta, il punto e), riservato al personale assistente amministrativo con meno di 10 anni di servizio e privo di laurea specifica.
In base al numero di domande presentate e alla graduazione delle loro priorità la ricorrente è rimasta esclusa dall’incarico.
La ricorrente, avvedutasi di aver compiuto un errore in quanto, avendo svolto 10 anni di servizio come assistente amministrativo avrebbe dovuto indicare il punto “d” e non il punto “e” delle priorità, ha chiesto all’Amministrazione di apportare una rettifica in autotutela.
Con e-mail del 15 settembre 2025 l’Ufficio scolastico regionale ha risposto di non poter più intervenire a cambiare la graduatoria in quanto le domande, una volta trasmesse, non sono modificabili, l’errore è da imputare solamente all’istante e non all’Amministrazione, e il personale aveva già preso servizio nell’ordine della posizione ricoperta nella graduatoria che per tale ragione non poteva più subire uno stravolgimento.
Con il ricorso in epigrafe la graduatoria approvata con decreto n. 390 del 12 settembre 2025, è impugnata dalla ricorrente con un unico motivo, con il quale lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione sostenendo che vi sarebbe un obbligo dell’Amministrazione di correggere gli errori materiali incorsi nell’attribuzione del punteggio dei titoli, venendosi a configurare al riguardo un’ipotesi di vera e propria autotutela doverosa.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto oggetto del contendere è solamente l’accertamento del diritto soggettivo all’attribuzione di un determinato punteggio per l’inserimento nella graduatoria, al fine di ottenere un miglior posizionamento, secondo l’ordine di priorità previsto dall’art. 14 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Nel merito l’Amministrazione ha inoltre replicato che non sussistono nella fattispecie in esame i presupposti per l’adozione di un provvedimento in autotutela, perché l’errore, segnalato tardivamente dopo l’assegnazione delle sedi, è stato commesso dall’interessata e non dall’Ufficio scolastico regionale, che si è limitato a recepire quanto dichiarato nell’istanza, e nelle procedure amministrative, per il principio di autoresponsabilità, sussiste un dovere di verifica della correttezza e completezza delle dichiarazioni rese nelle istanze.
Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2025, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui replica all’eccezione di difetto di giurisdizione, avvisate le parti della possibile definizione del ricorso con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione è fondata.
Come è noto l’art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il pubblico impiego contrattualizzato, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro.
La circostanza che nel giudizio possano venire in considerazione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario il quale, se li riconosce illegittimi, può procedere alla loro disapplicazione.
La riserva alla giurisdizione amministrativa, contenuta all’art. 63, comma 4, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione (cfr. Cass. Sez. Un. 13 dicembre 2017, n. 29916; T.A.R. Valle d’Aosta, 23 gennaio 2023, n. 2; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 48; T.A.R. Basilicata, 10 agosto 2015, n. 511; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale per aversi procedure concorsuali di assunzione le cui controversie siano da ricondurre alla giurisdizione del giudice amministrativo, occorre riferirsi esclusivamente a quelle procedure preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro o che implichino una novazione oggettiva degli stessi, mentre esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, le procedure di mobilità volontaria o di progressione ad un livello economico immediatamente superiore a quello già posseduto nelle quali il dipendente permanga all'interno della stessa area funzionale ( ex plurimis cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 2643; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1750; Cass. civ., Sez. un., 11 aprile 2018, n. 8985; con riguardo alle procedure di mobilità, cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 25 novembre 2025, n. 30836; con riguardo al conferimento di posizioni organizzative cfr. T.A.R. Marche, Sez. II, 26 giugno 2024, n. 604).
La controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto ha ad oggetto l’accertamento del corretto punteggio da attribuire nell’ambito di una procedura di mobilità volontaria (in questo caso interna alla stessa Amministrazione), la quale implica una mera modificazione della sede di servizio con il consenso delle parti senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo o una novazione oggettiva dello stesso, e in cui non sono impugnati atti di macro organizzazione, espressione di poteri pubblicistici, direttamente ed immediatamente lesivi della posizione fatta valere (per la distinzione, con riguardo alle graduatorie del personale docente, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 aprile 2023, n. 3851).
In tale procedura, che non ha carattere concorsuale e non è volta all’assunzione o alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, per il principio del petitum sostanziale, risultano pertanto coinvolte solo posizioni di diritto soggettivo del lavoratore che rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione e la controversia potrà eventualmente essere riproposta al giudice ordinario a cura della parte interessata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm., facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Le peculiarità della controversia ed il carattere in rito della pronuncia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO IE, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO IE |
IL SEGRETARIO