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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PE DE Presidente
Serena Baccolini Consigliere
SA ER Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1006/2025 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Via Parte_2 C.F._2
Niccolò Copernico, n. 57, Milano presso lo studio dell'Avv. Donatella Loda che li rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTI
contro
P. IVA ) e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P. IVA ) elettivamente domiciliata in Via G.M. Scotti n. CP_2 P.IVA_2 pag. 1 11, Bergamo presso lo studio dell'Avv. Flavio Garrone che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA Nonché
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
IN VIA PRELIMINARE: Disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c.;
NEL MERITO: dichiarare fondato il presente appello per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, quindi, dichiarare decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. le appellate dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori in accogliento dell'eccezione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o irregolarità e/o illegittimità della clausola
n. 6 delle fideiussioni di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione del codice del consumo, nonché in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni quanto alle clausole n. 2, 6 e 8 delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust stante la conformità allo modello ABI, nonché per la carenza di legittimazione in capo a
Accertare la carenza di prova del credito per nullità illegittimità del CP_1
contratto di mutuo quanto alla mancata previsione del Tasso Tae come nel piano di ammortamento e/o per evidente discrasia dei tassi indicati in assenza di valida pattuizione. Riformare la sentenza n. 333/2025 del Tribunale di Monza, rigettando la domanda di condanna, formulata nei confronti degli appellanti compresa la condanna alle spese legali.
pag. 2 In ogni caso, condannare le Appellate alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. In via istruttoria, ammettere la CTU contabile già richiesta in primo grado”
Per l'appellata: “Nel merito: rigettare l'avverso rigettare l'avverso appello e tutte le domande formulate dagli appellanti nessuna esclusa, compresa l'eccezione di nullità delle garanzie di causa e di carenza di titolarità del credito (o legittimazione attiva) di
perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_1
dedotte in nel presente atto, confermando la sentenza Tribunale di Milano n. 333/2025
(RG n. 7638/2020) pubbl. il 18/02/2025 In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per il presente grado In via istruttoria, rigettare l'avversa istanza di
CTU in quanto palesemente esplorativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2020, e in Parte_1 Parte_2 qualità di garanti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal
Tribunale di Monza in data 07.07.2020 per l'importo di euro 554.769,62 a titolo di esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario1 stipulato in data 22.07.2009 fra la debitrice principale OM RL e la BA LE OP PA.
Il decreto ingiuntivo veniva chiesto ed ottenuto da , in qualità di Controparte_4 procuratrice di BI CE CB2 RL, a seguito di cessione pro soluto da parte di (già CP_5
BA , alla quale, ancora prima, BA LE OP PA aveva ceduto il Controparte_6 ramo di azienda presso il quale era sorto il rapporto per cui è causa) e nei confronti di BI CE
CB2 RL di differenti crediti derivanti da mutui, tra cui quello ad oggetto.
Con l'opposizione, i predetti garanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo nei propri confronti, deducendo, in fatto: che il mutuo fondiario dal quale nasceva la pretesa monitoria era garantito dalle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e dall'ipoteca concessa su degli immobili di proprietà della 1 Detto mutuo era garantito dalle fideiussioni specifiche del 22.07.2009, sino a concorrenza di € 1.000.000,00 per ciascun fideiussore, le quali erano poi state estese, in data 2.09.2011, all'importo di € 1.500.000,00 (vd. docc. nn. 10-13, fasc. monitorio); il mutuo era altresì garantito da ipoteca concessa su immobili di proprietà della debitrice principale, OM RL, siti in Biassono (MB) (vd. doc. 14, fasc. monitorio). pag. 3 debitrice principale OM RL;
che in data 6.03.2018 OM e l'istituto di credito procedevano con atto di riduzione della somma iscritta, svincolo ipotecario, frazionamento di mutuo e di concessa ipoteca, nel quale si dava atto che il mutuo residuante alla data della stipula era pari ad € 748.256,26 in linea capitale oltre interessi, da dividersi in quote correlate a singole porzioni immobiliari dell'edificio ipotecato;
che in data 24.01.2019 inviava alla debitrice principale OM RL, CP_5 nonché ai garanti e , lettera di diffida al pagamento di € Parte_1 Parte_2
508.256,26, oltre interessi di mora dal 31.08.2018.
In diritto, gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per: a) assenza di prova scritta del credito ex art. 50 TUB poiché, nello specifico, da un lato, a dire di parte opponente, il doc. sub. 8 del fascicolo monitorio si limitava a riportare un piano di ammortamento nel quale non era precisato né il tasso di interesse applicato, né individuati gli interessi di mora applicati e, dall'altro lato, il doc. sub. 9 appariva inidoneo a costituire prova del credito vantato dalla banca nei confronti della debitrice principale;
b) applicazione di interessi usurari nonché di anatocismo.
Si costituiva nel giudizio di opposizione in proprio e quale procuratrice di BI CE CP_7
CB2 RL, affermando: di aver corrisposto alla mutuataria OM RL la complessiva somma di euro
1.045.000,00; che BA LE OP aveva ceduto a il ramo Controparte_8 di azienda che comprende anche quello in cui era sorto il rapporto oggetto del presente giudizio;
che, in seguito, BI CE CB2 RL acquistava, pro soluto, da , diversi Controparte_8 crediti, tra cui quello in oggetto e che la prima aveva poi conferito procura ad di CP_9 svolgere l'attività giudiziale necessaria al recupero del credito;
che a seguito di frazionamento del mutuo del 06.03.2018 – sottoscritto fra la OM e la BI CE CB2 RL – il mutuo restante veniva suddiviso in quote distinte, correlate a singole porzioni immobiliari;
che la quota afferente al presente giudizio era la n. 1203475, di cui residuava la somma a credito della banca di € 554.769,62; che nel lasso temporale tra il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo, BI riacquistava, in data 14.04.2020, da Ubi CE CB2 RL, il credito afferente la quota di mutuo frazionata e che pertanto, in ragione di tale acquisto, il titolare del credito era CP_7
La convenuta chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nelle more del giudizio di primo grado – e precisamente dopo lo scambio delle memorie istruttorie - si costituiva la cessionaria del credito dando atto di essere divenuta titolare del credito CP_1 oggetto di causa in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari, concluso in data 10.12.2021 fra ed (già e che di tale cessione era stato dato avviso nella CP_1 Controparte_3 CP_7
G.U. del 14.12.2021 (vd. doc. 5, fasc. I grado, . CP_1 pag. 4 Soltanto in sede di comparsa conclusionale, parte opponente eccepiva la nullità delle fideiussioni sottoscritte per contrarietà delle stesse alla normativa antitrust, stante la sussistenza, al loro interno, di clausole dichiarate illecite. Eccepiva, pertanto, la liberazione dei fideiussori per mancato rispetto, da parte dell'istituto di credito, dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., norma da intendersi applicabile a fronte della nullità parziale delle clausole illecite (tra le quali, appunto, la clausola di deroga dei termini previsti all'art. 1957 c.c.).
Argomentava altresì che non era stata garantita loro una negoziazione equa delle clausole fideiussorie e che la clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., predisposta unilateralmente dalla banca, era nulla in quanto vessatoria. Invocava, pertanto, l'applicazione del Codice del Consumo.
Parimenti, in sede di scritto difensivo conclusionale, parte opponente contestava la legittimazione attiva di asserendo che la stessa non aveva fornito adeguata prova dell'inclusione del CP_1 credito ad oggetto nel perimetro della cessione.
Il Tribunale di Monza, con l'impugnata sentenza, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta, revocato il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal Tribunale di Monza in data 07.07.2020 nei confronti di e e condannato gli opponenti al pagamento Parte_1 Parte_2 nei confronti di della somma di euro 395.645,85, con valuta al 10.04.2019, oltre CP_1 interessi moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale pro tempore.
In sintesi:
a) In primo luogo, il Tribunale, sull'eccezione degli opponenti relativa alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria per difetto di prova dell'inclusione del credito ad oggetto CP_1 nel perimetro della cessione, ha svolto i seguenti rilievi: il contratto di cessione di crediti e cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto può essere data liberamente, anche per presunzioni;
secondo il recente insegnamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5478/2024), la prova dell'inclusione del singolo credito azionato nel perimetro della cesssione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto;
nel caso di specie, il credito oggetto del provvedimento monitorio possiede tutte le caratteristiche elencate nella GU prodotta e quindi rientra nella cessione in blocco conclusa tra e nel dicembre 2021; inoltre, il CP_3 CP_1 codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito può essere dedotto dalla dichiarazione della cedente Intesa San Paolo dell'11.07.2022;
pag. 5 b) in secondo luogo, il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità della clausola n. 6 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, contenente la deroga al termine di cui all'art. 1957
c.c. , in quanto asseritamente vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. “t” del D. Lgs.
206/2005 (cd. “Codice del Consumo”) e ciò considerando che e Parte_1 [...] hanno prestato la garanzia per cui è causa nell'ambito di attività svolta come Parte_2
“professionisti” e non come consumatori, posto che gli stessi erano in possesso del 50% ciascuno del capitale sociale di OM RL al momento della concessione del mutuo;
c) infine, il Tribunale ha disatteso l'eccezione degli opponenti, circa l'applicazione di interessi usurari e di anatocismo, poiché generica.
La somma inizialmente ingiunta, pari ad euro 554.769,62 è stata ridotta ad euro € 395.645,85, in ragione delle somme incassate da in sede di procedura esecutiva. CP_1
La sentenza è stata impugnata da e i quali hanno articolato Parte_1 Parte_2 tre motivi di appello.
costituitasi nel presente grado di giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex adverso proposta nonché, nel merito, la fondatezza dell'appello.
Alla prima udienza, celebrata in data 1° ottobre 2025, il C.I., verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della cedente;
con ordinanza pubblicata in data 6 Controparte_3 ottobre 2025, previo rigetto dell'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte ha fissato udienza innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al
5 novembre 2025.
A tale data, previa discussione fra le parti della causa, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado laddove ha escluso che la disciplina consumeristica fosse applicabile al caso di specie.
Adducono, a tal proposito, che entrambi gli opponenti, odierni appellanti, rivestivano la qualifica di consumatori allorquando il mutuo venne concesso, ossia in data 22.07.09 e ciò poiché, da un lato, la aveva ceduto la propria quota di partecipazione nella società OM RL in data Parte_2
31.10.2008, e dunque prima della stipula del finanziamento e, dall'altro lato, anche il non Pt_1 deteneva più la propria quota di partecipazione della società a far data dal 20.06.2017.
pag. 6 Rappresentano, pertanto, che alla declaratoria di nullità della clausola di deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. per vessatorietà della stessa, consegue la liberazione dei fideiussori poiché i termini previsti dalla norma codicistica – la quale, secondo la prospettazione di parte appellante, rivivrebbe a seguito della nullità della clausola – non risultano essere stati rispettati nel caso di specie.
Attraverso il medesimo motivo d'appello gli appellanti eccepiscono la nullità parziale delle fideiussioni per contrasto con le norme imperative antitrust poiché, all'interno delle fideiussioni specifiche rilasciate, sarebbero presenti clausole nulle in quanto conformi agli artt. 2, 6 ed 8 del modello ABI, censurato dal provvedimento n. 55/2005 di BA d'Italia.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve immediatamente osservarsi che gli appellanti, in ragione delle posizioni rivestite all'interno della società garantita, mai avrebbero potuto fondatamente reclamare la qualità di consumatori, da apprezzarsi, ovviamente, con riferimento alla data in cui è stato sottoscritto il modulo fideiussorio di cui si discute.
Infatti, il stato Presidente del CDA della debitrice principale dal 2008 sino al 2014, mentre Pt_1 la è stata amministratrice della società sino al 2008 (vd. doc. 17, contenente la visura della Parte_2 società OM RL in Liquidazione, fasc. I grado, ). CP_1
Pertanto, anche in riferimento a quest'ultima, pur essendo stata la carica sociale dismessa qualche tempo prima della stipulazione del mutuo e della correlata garanzia fideiussoria, e pur essendo state le quote possedute cedute a terzi parimenti qualche mese prima, non vi sono elementi per ritenere che la stessa abbia agito per motivazioni completamente estranee alla gestione ed all'andamento economico della società.
Peraltro, vi è da osservare che, con recente pronunciamento di questa Corte ( Corte d'Appello Milano,
n. 870/2024 pubbl. il 22/03/2024, Pres. Est. DE, pag. 20) si è affermato che la deroga all'art. 1957
c.c. : “non integra alcuna delle fattispecie di clausola vessatoria di cui all'art. 1341 c.c. che fa riferimento alle clausole vessatorie che necessitano di sottoscrizione autonoma in assenza in assenza della quale esse sono nulle. A questo proposito, non è trascurabile che la clausola n. 7 è stata oggetto di doppia sottoscrizione da parte dei garanti come si evince dal contratto di fideiussione depositato all'interno del fascicolo di primo grado. Infine, l'art. 34 n. 3 del Codice del Consumo prevede che
“non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contrattuali tutti gli stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”; nel caso specifico, come
pag. 7 chiarito in relazione al secondo motivo d'appello, la deroga all'art. 1957 c.c. deve essere considerata pienamente legittima e conforme al dettato normativo”.
Risulta, poi, addirittura, che la predetta clausola sia stata comunque oggetto di specifica approvazione in forza di duplice sottoscrizione da parte degli appellanti, come evincibile dai contratti di fideiussione depositati nel fascicolo monitorio.
In ogni caso, poi, l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni specifiche prestate dagli appellanti per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale appare destituita di fondamento.
Difatti, il Provvedimento della BA d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre 1990 n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche, quali sono le due fideiussioni oggetto di contestazione
(vd. docc. 10 ed 11, fasc. monitorio). Sul punto, sebbene sia nota al Collegio l'esistenza di un – non nutrito - orientamento contrario, si osserva che questa Corte ha già da tempo aderito al diverso opinamento secondo cui la nullità parziale del vincolo fideiussorio in considerazione della derivazione dall'intesa illecita censurata dalla BA d'Italia con il provvedimento già citato, afferisce al solo schema della fideiussione omnibus, esclusivo oggetto dell'indagine.
Con recente sentenza n. 2071 del 10 luglio 2025 (rel. Est. questa Corte ha espresso tale Pt_3 orientamento nei termini seguenti:
“La decisione del Tribunale sull'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche dei principi validi per le fideiussioni omnibus risulta conforme alla giurisprudenza prevalente della S.C., dalla quale questa
Corte non ritiene di discostarsi (v. Cass. 19401/24, in motivazione;
v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti
a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”; Cass. 26847/24 In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto,
pag. 8 rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”). Gli appellanti, negli scritti conclusivi, richiamano Cass.
27243/24 (non massimata) che, in un inciso della motivazione, si è così espressa: “…né il giudice
d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ritiene la Corte che questo inciso, incidentalmente espresso, non sia, tuttavia, idoneo a superare i motivi espressi dalle altre pronunce citate, che hanno indicato le ragioni per le quali la compresenza delle tre clausole assume rilievo in funzione anticoncorrenziale ove venga estesa ad una serie indefinita e futura di rapporti e quindi a fideiussioni omnibus e non anche a fideiussioni specifiche”.
In altra pronuncia di questa Corte (trattasi della sentenza n. 1284 del 12 maggio 2025, est. Cortelloni) il suddetto pensiero è stato ancor più chiaramente esplicitato, osservandosi, in conformità a quanto opinato da Cass. n. 10689 del 19 aprile 2024, che mentre lo schema censurato per violazione delle norme anticoncorrenziali, afferente alla sola fideiussione omnibus, si presentava particolarmente idoneo a falsare il gioco della concorrenza in quanto – per definizione – esteso ad una serie potenzialmente illimitata di rapporti bancari, tale idoneità non può di contro apprezzarsi in relazione allo schema della fideiussione specifica, in quanto la stessa, diversamente rispetto alla fideiussione omnibus, inerisce ad un solo specifico rapporto, e riguarda – nel caso di specie – la sola obbligazione restitutoria, e non già una serie indefinita di rapporti giuridici.
Il Collegio intende dare continuità al suddetto orientamento, dal quale, nonostante i contrari opinamenti di cui si è dato conto, ed ai dubbi interpretativi da ultimo rimessi alla decisione del
Supremo Consesso a Sezioni Unite, non vi è motivo per discostarsi, alla luce delle ampie motivazioni già rese.
Si osserva, peraltro, che il vincolo fideiussorio stipulato dagli odierni appellanti risale al 2009, e quindi, ad anni di distanza rispetto al provvedimento della BA d'Italia ed all'indagine esperita, e gli appellanti, in ogni caso, non hanno dimostrato la persistenza dell'intesa illecita in relazione allo specifico rapporto garantito (mutuo), non deducendo, né provando, di non aver avuto la possibilità di ottenere da altri istituti di credito sul mercato condizioni diverse rispetto a quelle volontariamente accettate.
Infine, va rilevato che entrambe le fideiussioni sottoscritte dagli appellanti (vd. docc. 10-11 fascicolo monitorio) contengono la clausola di pagamento a prima richiesta: la clausola 8, sussistente pag. 9 all'interno di entrambe le fideiussioni, stabilisce, infatti, che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta”.
L'invio della lettera di diffida al pagamento basta, in presenza di detta clausola, a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta, alla luce del consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 9680/2025, v. anche Cass. Civ., n. 22346/2017, Cass. Civ., n. 30185/2022, Cass. Civ., n. 660/2025, Cass. Civ., n.
5179/2025; v. anche, ex plurimis, Appello Milano, Sez. I, sentenza n. 997/2025).
Nel caso di specie, pertanto, la missiva inviata dalla BA alla debitrice principale ed ai garanti in data 24.1.2019 (vd. doc. 16 fasc. monitorio) per richiedere il pagamento delle rate del finanziamento
(contestualmente alla comunicazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.) può far ritenere il termine rispettato.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Mediante il secondo motivo d'appello gli appellanti impugnano la statuizione inerente alla legittimazione attiva della cessionaria CP_1
Argomentano, in particolare, che non essendo stato prodotto in giudizio l'atto di cessione del credito tra e , mancherebbe la prova della cessione. Controparte_3 CP_1
Contestano altresì che il documento n. 6, depositato da nel giudizio di primo grado, CP_1 permetta di comprovare l'effettiva inclusione del credito nella cessione, poiché è da escludere che il numero ivi indicato sia riferibile al mutuo garantito.
Anche tale motivo, che sembra afferire sia alla legittimazione processuale che alla legittimazione sostanziale di , avendo parte appellante fatto riferimento, indistintamente, alla prova della CP_1 cessione ed alla prova della inclusione del credito nell'ambito del blocco di quelli acquistati da CP_1
, è infondato.
[...]
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 cit., contratto a forma libera,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in pag. 10 blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (vd. Cass. n. 4777/2023; Cass. 5617/2020: Cass.
15884/2019 e Cass. 31118/2017).
Ebbene, come correttamente constatato dal giudice di primo grado, la cessionaria ha CP_1 prodotto sub. doc. 5 l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del
14.12.2021 recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di Controparte_3 conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio
1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della BA d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della BA d'Italia n. 139/199”), corredata da appositi collegamenti link all'elenco dei dati indicativi dei crediti ceduti.
Orbene, risulta, in primo luogo, che l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale reca gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie e che i crediti ceduti risultano individuati, oltre che per titolo, in base alla pendenza a una certa data e alla classificazione dei debitori (“a sofferenza” e segnalati alla centrale rischi della BA d'Italia); è di tutta evidenza che il credito per cui è causa rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria, posto che si tratta di un contratto di mutuo, sottoscritto nel 2009 ed in riferimento al quale la debitrice principale è divenuta inadempiente nel 2018.
In secondo luogo, ad ulteriore dimostrazione dell'avvenuta cessione, la cessionaria ha prodotto, con la propria comparsa conclusionale in primo grado, la dichiarazione2 della cedente Controparte_3 dell'11.07.2022 nella quale espressamente si legge che “ in data 10.21.2021 Controparte_3 ha effettuato nei confronti di n'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai Controparte_10 sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge 30 aprile 1999 n. 130, che include, tra gli altri i crediti di seguito indicati: 954500001549 (soff. mutui risolti) – intestatario DOMUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” …
“ai fini delle conseguenti attività giudiziali si precisa e conferma che è Controparte_1 succeduta, pertanto, nei crediti come sopra indicati, in forza del contratto di cessione del 10.12.2021 2 Come già osservato da questa Corte in un precedente analogo la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 76/2024). pag. 11 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria.”
Del resto, come valorizzato dal giudice di primo grado, tale codice identificativo 954500001549 compare altresì nella lista dei creduti ceduti (cui rinvia il link contenuto nell'avviso di cessione, vd. doc. 6, pag. 65, rigo 15; fasc. I grado). CP_1
In terzo luogo, un'ulteriore conferma dell'intervenuta cessione del credito ad oggetto va desunta dal comportamento processuale della cedente , rimasta contumace nel presente grado di Controparte_3 giudizio.
In definitiva, per quanto illustrato, non residuano dubbi circa il fatto che il credito in esame, maturato nei confronti della OM RL in liquidazione, rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria CP_1
con la conseguenza che deve considerarsi provata la titolarità del credito in capo a
[...] CP_1
e la conseguente legittimazione ad agire in giudizio nei confronti dei fideiussori odierni appellanti.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti contestano, genericamente, la mancanza di prova del credito ed in ogni caso, l'illegittimità del contratto di mutuo con riferimento alla determinazione dei tassi ed al piano di ammortamento.
Il motivo d'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; parte appellata non si è difatti peritata di indicare quale parte della sentenza è censurata, limitandosi a genericamente contestare l'illegittimità dei contratti di mutuo, in relazione alla determinazione dei tassi ed al piano di ammortamento.
In altri termini, la stessa non si è minimamente confrontata con l'ampia motivazione con cui il
Tribunale, alle pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la documentazione versata in causa dalla creditrice opposta fosse pienamente sufficiente sia a comprovare la fonte dell'obbligazione, e dunque l'obbligo restitutorio, il difetto di prova circa fatti estintivi o modificativi di esso, nonché i tassi applicati al rapporto dalla banca, che registravano lievi variazioni essendo agganciati all'andamento dell'Euribor.
La censura dimessa in questa sede quindi non scalfisce minimamente l'impianto motivazionale della sentenza, e laddove contesta la mancata produzione degli estratti conto analitici, per valutarsi
“eventuali” profili di usurarietà dei tassi applicati, o l'indebita applicazione di interessi anatocistici, appare irrimediabilmente esplorativa.
Per il medesimo motivo, la reiterata richiesta di CTU contabile, volta questa “a quantificare i tassi di mutuo applicati, l'ammontare degli interessi, l'eventuale applicazione di interessi usurari e pag. 12 l'anatocismo”, appare del pari inammissibile, in quanto alla genericità ed al difetto di prova delle contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere quindi negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché con accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e da e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata del Tribunale di Monza n. 333/2025, pubblicata in data 18 febbraio 2025;
b) condanna e a rifondere in favore di e per Parte_1 Parte_2 CP_1 essa quale procuratrice, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_2
€ 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, €
7.298 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
SA ER PE DE pag. 13 pag. 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PE DE Presidente
Serena Baccolini Consigliere
SA ER Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1006/2025 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Via Parte_2 C.F._2
Niccolò Copernico, n. 57, Milano presso lo studio dell'Avv. Donatella Loda che li rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTI
contro
P. IVA ) e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P. IVA ) elettivamente domiciliata in Via G.M. Scotti n. CP_2 P.IVA_2 pag. 1 11, Bergamo presso lo studio dell'Avv. Flavio Garrone che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA Nonché
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
IN VIA PRELIMINARE: Disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c.;
NEL MERITO: dichiarare fondato il presente appello per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, quindi, dichiarare decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. le appellate dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori in accogliento dell'eccezione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o irregolarità e/o illegittimità della clausola
n. 6 delle fideiussioni di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione del codice del consumo, nonché in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni quanto alle clausole n. 2, 6 e 8 delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust stante la conformità allo modello ABI, nonché per la carenza di legittimazione in capo a
Accertare la carenza di prova del credito per nullità illegittimità del CP_1
contratto di mutuo quanto alla mancata previsione del Tasso Tae come nel piano di ammortamento e/o per evidente discrasia dei tassi indicati in assenza di valida pattuizione. Riformare la sentenza n. 333/2025 del Tribunale di Monza, rigettando la domanda di condanna, formulata nei confronti degli appellanti compresa la condanna alle spese legali.
pag. 2 In ogni caso, condannare le Appellate alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. In via istruttoria, ammettere la CTU contabile già richiesta in primo grado”
Per l'appellata: “Nel merito: rigettare l'avverso rigettare l'avverso appello e tutte le domande formulate dagli appellanti nessuna esclusa, compresa l'eccezione di nullità delle garanzie di causa e di carenza di titolarità del credito (o legittimazione attiva) di
perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_1
dedotte in nel presente atto, confermando la sentenza Tribunale di Milano n. 333/2025
(RG n. 7638/2020) pubbl. il 18/02/2025 In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per il presente grado In via istruttoria, rigettare l'avversa istanza di
CTU in quanto palesemente esplorativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2020, e in Parte_1 Parte_2 qualità di garanti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal
Tribunale di Monza in data 07.07.2020 per l'importo di euro 554.769,62 a titolo di esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario1 stipulato in data 22.07.2009 fra la debitrice principale OM RL e la BA LE OP PA.
Il decreto ingiuntivo veniva chiesto ed ottenuto da , in qualità di Controparte_4 procuratrice di BI CE CB2 RL, a seguito di cessione pro soluto da parte di (già CP_5
BA , alla quale, ancora prima, BA LE OP PA aveva ceduto il Controparte_6 ramo di azienda presso il quale era sorto il rapporto per cui è causa) e nei confronti di BI CE
CB2 RL di differenti crediti derivanti da mutui, tra cui quello ad oggetto.
Con l'opposizione, i predetti garanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo nei propri confronti, deducendo, in fatto: che il mutuo fondiario dal quale nasceva la pretesa monitoria era garantito dalle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e dall'ipoteca concessa su degli immobili di proprietà della 1 Detto mutuo era garantito dalle fideiussioni specifiche del 22.07.2009, sino a concorrenza di € 1.000.000,00 per ciascun fideiussore, le quali erano poi state estese, in data 2.09.2011, all'importo di € 1.500.000,00 (vd. docc. nn. 10-13, fasc. monitorio); il mutuo era altresì garantito da ipoteca concessa su immobili di proprietà della debitrice principale, OM RL, siti in Biassono (MB) (vd. doc. 14, fasc. monitorio). pag. 3 debitrice principale OM RL;
che in data 6.03.2018 OM e l'istituto di credito procedevano con atto di riduzione della somma iscritta, svincolo ipotecario, frazionamento di mutuo e di concessa ipoteca, nel quale si dava atto che il mutuo residuante alla data della stipula era pari ad € 748.256,26 in linea capitale oltre interessi, da dividersi in quote correlate a singole porzioni immobiliari dell'edificio ipotecato;
che in data 24.01.2019 inviava alla debitrice principale OM RL, CP_5 nonché ai garanti e , lettera di diffida al pagamento di € Parte_1 Parte_2
508.256,26, oltre interessi di mora dal 31.08.2018.
In diritto, gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per: a) assenza di prova scritta del credito ex art. 50 TUB poiché, nello specifico, da un lato, a dire di parte opponente, il doc. sub. 8 del fascicolo monitorio si limitava a riportare un piano di ammortamento nel quale non era precisato né il tasso di interesse applicato, né individuati gli interessi di mora applicati e, dall'altro lato, il doc. sub. 9 appariva inidoneo a costituire prova del credito vantato dalla banca nei confronti della debitrice principale;
b) applicazione di interessi usurari nonché di anatocismo.
Si costituiva nel giudizio di opposizione in proprio e quale procuratrice di BI CE CP_7
CB2 RL, affermando: di aver corrisposto alla mutuataria OM RL la complessiva somma di euro
1.045.000,00; che BA LE OP aveva ceduto a il ramo Controparte_8 di azienda che comprende anche quello in cui era sorto il rapporto oggetto del presente giudizio;
che, in seguito, BI CE CB2 RL acquistava, pro soluto, da , diversi Controparte_8 crediti, tra cui quello in oggetto e che la prima aveva poi conferito procura ad di CP_9 svolgere l'attività giudiziale necessaria al recupero del credito;
che a seguito di frazionamento del mutuo del 06.03.2018 – sottoscritto fra la OM e la BI CE CB2 RL – il mutuo restante veniva suddiviso in quote distinte, correlate a singole porzioni immobiliari;
che la quota afferente al presente giudizio era la n. 1203475, di cui residuava la somma a credito della banca di € 554.769,62; che nel lasso temporale tra il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo, BI riacquistava, in data 14.04.2020, da Ubi CE CB2 RL, il credito afferente la quota di mutuo frazionata e che pertanto, in ragione di tale acquisto, il titolare del credito era CP_7
La convenuta chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nelle more del giudizio di primo grado – e precisamente dopo lo scambio delle memorie istruttorie - si costituiva la cessionaria del credito dando atto di essere divenuta titolare del credito CP_1 oggetto di causa in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari, concluso in data 10.12.2021 fra ed (già e che di tale cessione era stato dato avviso nella CP_1 Controparte_3 CP_7
G.U. del 14.12.2021 (vd. doc. 5, fasc. I grado, . CP_1 pag. 4 Soltanto in sede di comparsa conclusionale, parte opponente eccepiva la nullità delle fideiussioni sottoscritte per contrarietà delle stesse alla normativa antitrust, stante la sussistenza, al loro interno, di clausole dichiarate illecite. Eccepiva, pertanto, la liberazione dei fideiussori per mancato rispetto, da parte dell'istituto di credito, dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., norma da intendersi applicabile a fronte della nullità parziale delle clausole illecite (tra le quali, appunto, la clausola di deroga dei termini previsti all'art. 1957 c.c.).
Argomentava altresì che non era stata garantita loro una negoziazione equa delle clausole fideiussorie e che la clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., predisposta unilateralmente dalla banca, era nulla in quanto vessatoria. Invocava, pertanto, l'applicazione del Codice del Consumo.
Parimenti, in sede di scritto difensivo conclusionale, parte opponente contestava la legittimazione attiva di asserendo che la stessa non aveva fornito adeguata prova dell'inclusione del CP_1 credito ad oggetto nel perimetro della cessione.
Il Tribunale di Monza, con l'impugnata sentenza, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta, revocato il decreto ingiuntivo n. 1615/2020, emesso dal Tribunale di Monza in data 07.07.2020 nei confronti di e e condannato gli opponenti al pagamento Parte_1 Parte_2 nei confronti di della somma di euro 395.645,85, con valuta al 10.04.2019, oltre CP_1 interessi moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale pro tempore.
In sintesi:
a) In primo luogo, il Tribunale, sull'eccezione degli opponenti relativa alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria per difetto di prova dell'inclusione del credito ad oggetto CP_1 nel perimetro della cessione, ha svolto i seguenti rilievi: il contratto di cessione di crediti e cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto può essere data liberamente, anche per presunzioni;
secondo il recente insegnamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5478/2024), la prova dell'inclusione del singolo credito azionato nel perimetro della cesssione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto;
nel caso di specie, il credito oggetto del provvedimento monitorio possiede tutte le caratteristiche elencate nella GU prodotta e quindi rientra nella cessione in blocco conclusa tra e nel dicembre 2021; inoltre, il CP_3 CP_1 codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito può essere dedotto dalla dichiarazione della cedente Intesa San Paolo dell'11.07.2022;
pag. 5 b) in secondo luogo, il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità della clausola n. 6 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, contenente la deroga al termine di cui all'art. 1957
c.c. , in quanto asseritamente vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. “t” del D. Lgs.
206/2005 (cd. “Codice del Consumo”) e ciò considerando che e Parte_1 [...] hanno prestato la garanzia per cui è causa nell'ambito di attività svolta come Parte_2
“professionisti” e non come consumatori, posto che gli stessi erano in possesso del 50% ciascuno del capitale sociale di OM RL al momento della concessione del mutuo;
c) infine, il Tribunale ha disatteso l'eccezione degli opponenti, circa l'applicazione di interessi usurari e di anatocismo, poiché generica.
La somma inizialmente ingiunta, pari ad euro 554.769,62 è stata ridotta ad euro € 395.645,85, in ragione delle somme incassate da in sede di procedura esecutiva. CP_1
La sentenza è stata impugnata da e i quali hanno articolato Parte_1 Parte_2 tre motivi di appello.
costituitasi nel presente grado di giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex adverso proposta nonché, nel merito, la fondatezza dell'appello.
Alla prima udienza, celebrata in data 1° ottobre 2025, il C.I., verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della cedente;
con ordinanza pubblicata in data 6 Controparte_3 ottobre 2025, previo rigetto dell'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte ha fissato udienza innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al
5 novembre 2025.
A tale data, previa discussione fra le parti della causa, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado laddove ha escluso che la disciplina consumeristica fosse applicabile al caso di specie.
Adducono, a tal proposito, che entrambi gli opponenti, odierni appellanti, rivestivano la qualifica di consumatori allorquando il mutuo venne concesso, ossia in data 22.07.09 e ciò poiché, da un lato, la aveva ceduto la propria quota di partecipazione nella società OM RL in data Parte_2
31.10.2008, e dunque prima della stipula del finanziamento e, dall'altro lato, anche il non Pt_1 deteneva più la propria quota di partecipazione della società a far data dal 20.06.2017.
pag. 6 Rappresentano, pertanto, che alla declaratoria di nullità della clausola di deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. per vessatorietà della stessa, consegue la liberazione dei fideiussori poiché i termini previsti dalla norma codicistica – la quale, secondo la prospettazione di parte appellante, rivivrebbe a seguito della nullità della clausola – non risultano essere stati rispettati nel caso di specie.
Attraverso il medesimo motivo d'appello gli appellanti eccepiscono la nullità parziale delle fideiussioni per contrasto con le norme imperative antitrust poiché, all'interno delle fideiussioni specifiche rilasciate, sarebbero presenti clausole nulle in quanto conformi agli artt. 2, 6 ed 8 del modello ABI, censurato dal provvedimento n. 55/2005 di BA d'Italia.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve immediatamente osservarsi che gli appellanti, in ragione delle posizioni rivestite all'interno della società garantita, mai avrebbero potuto fondatamente reclamare la qualità di consumatori, da apprezzarsi, ovviamente, con riferimento alla data in cui è stato sottoscritto il modulo fideiussorio di cui si discute.
Infatti, il stato Presidente del CDA della debitrice principale dal 2008 sino al 2014, mentre Pt_1 la è stata amministratrice della società sino al 2008 (vd. doc. 17, contenente la visura della Parte_2 società OM RL in Liquidazione, fasc. I grado, ). CP_1
Pertanto, anche in riferimento a quest'ultima, pur essendo stata la carica sociale dismessa qualche tempo prima della stipulazione del mutuo e della correlata garanzia fideiussoria, e pur essendo state le quote possedute cedute a terzi parimenti qualche mese prima, non vi sono elementi per ritenere che la stessa abbia agito per motivazioni completamente estranee alla gestione ed all'andamento economico della società.
Peraltro, vi è da osservare che, con recente pronunciamento di questa Corte ( Corte d'Appello Milano,
n. 870/2024 pubbl. il 22/03/2024, Pres. Est. DE, pag. 20) si è affermato che la deroga all'art. 1957
c.c. : “non integra alcuna delle fattispecie di clausola vessatoria di cui all'art. 1341 c.c. che fa riferimento alle clausole vessatorie che necessitano di sottoscrizione autonoma in assenza in assenza della quale esse sono nulle. A questo proposito, non è trascurabile che la clausola n. 7 è stata oggetto di doppia sottoscrizione da parte dei garanti come si evince dal contratto di fideiussione depositato all'interno del fascicolo di primo grado. Infine, l'art. 34 n. 3 del Codice del Consumo prevede che
“non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contrattuali tutti gli stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”; nel caso specifico, come
pag. 7 chiarito in relazione al secondo motivo d'appello, la deroga all'art. 1957 c.c. deve essere considerata pienamente legittima e conforme al dettato normativo”.
Risulta, poi, addirittura, che la predetta clausola sia stata comunque oggetto di specifica approvazione in forza di duplice sottoscrizione da parte degli appellanti, come evincibile dai contratti di fideiussione depositati nel fascicolo monitorio.
In ogni caso, poi, l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni specifiche prestate dagli appellanti per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale appare destituita di fondamento.
Difatti, il Provvedimento della BA d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre 1990 n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche, quali sono le due fideiussioni oggetto di contestazione
(vd. docc. 10 ed 11, fasc. monitorio). Sul punto, sebbene sia nota al Collegio l'esistenza di un – non nutrito - orientamento contrario, si osserva che questa Corte ha già da tempo aderito al diverso opinamento secondo cui la nullità parziale del vincolo fideiussorio in considerazione della derivazione dall'intesa illecita censurata dalla BA d'Italia con il provvedimento già citato, afferisce al solo schema della fideiussione omnibus, esclusivo oggetto dell'indagine.
Con recente sentenza n. 2071 del 10 luglio 2025 (rel. Est. questa Corte ha espresso tale Pt_3 orientamento nei termini seguenti:
“La decisione del Tribunale sull'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche dei principi validi per le fideiussioni omnibus risulta conforme alla giurisprudenza prevalente della S.C., dalla quale questa
Corte non ritiene di discostarsi (v. Cass. 19401/24, in motivazione;
v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti
a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”; Cass. 26847/24 In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto,
pag. 8 rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”). Gli appellanti, negli scritti conclusivi, richiamano Cass.
27243/24 (non massimata) che, in un inciso della motivazione, si è così espressa: “…né il giudice
d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ritiene la Corte che questo inciso, incidentalmente espresso, non sia, tuttavia, idoneo a superare i motivi espressi dalle altre pronunce citate, che hanno indicato le ragioni per le quali la compresenza delle tre clausole assume rilievo in funzione anticoncorrenziale ove venga estesa ad una serie indefinita e futura di rapporti e quindi a fideiussioni omnibus e non anche a fideiussioni specifiche”.
In altra pronuncia di questa Corte (trattasi della sentenza n. 1284 del 12 maggio 2025, est. Cortelloni) il suddetto pensiero è stato ancor più chiaramente esplicitato, osservandosi, in conformità a quanto opinato da Cass. n. 10689 del 19 aprile 2024, che mentre lo schema censurato per violazione delle norme anticoncorrenziali, afferente alla sola fideiussione omnibus, si presentava particolarmente idoneo a falsare il gioco della concorrenza in quanto – per definizione – esteso ad una serie potenzialmente illimitata di rapporti bancari, tale idoneità non può di contro apprezzarsi in relazione allo schema della fideiussione specifica, in quanto la stessa, diversamente rispetto alla fideiussione omnibus, inerisce ad un solo specifico rapporto, e riguarda – nel caso di specie – la sola obbligazione restitutoria, e non già una serie indefinita di rapporti giuridici.
Il Collegio intende dare continuità al suddetto orientamento, dal quale, nonostante i contrari opinamenti di cui si è dato conto, ed ai dubbi interpretativi da ultimo rimessi alla decisione del
Supremo Consesso a Sezioni Unite, non vi è motivo per discostarsi, alla luce delle ampie motivazioni già rese.
Si osserva, peraltro, che il vincolo fideiussorio stipulato dagli odierni appellanti risale al 2009, e quindi, ad anni di distanza rispetto al provvedimento della BA d'Italia ed all'indagine esperita, e gli appellanti, in ogni caso, non hanno dimostrato la persistenza dell'intesa illecita in relazione allo specifico rapporto garantito (mutuo), non deducendo, né provando, di non aver avuto la possibilità di ottenere da altri istituti di credito sul mercato condizioni diverse rispetto a quelle volontariamente accettate.
Infine, va rilevato che entrambe le fideiussioni sottoscritte dagli appellanti (vd. docc. 10-11 fascicolo monitorio) contengono la clausola di pagamento a prima richiesta: la clausola 8, sussistente pag. 9 all'interno di entrambe le fideiussioni, stabilisce, infatti, che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta”.
L'invio della lettera di diffida al pagamento basta, in presenza di detta clausola, a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta, alla luce del consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 9680/2025, v. anche Cass. Civ., n. 22346/2017, Cass. Civ., n. 30185/2022, Cass. Civ., n. 660/2025, Cass. Civ., n.
5179/2025; v. anche, ex plurimis, Appello Milano, Sez. I, sentenza n. 997/2025).
Nel caso di specie, pertanto, la missiva inviata dalla BA alla debitrice principale ed ai garanti in data 24.1.2019 (vd. doc. 16 fasc. monitorio) per richiedere il pagamento delle rate del finanziamento
(contestualmente alla comunicazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.) può far ritenere il termine rispettato.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Mediante il secondo motivo d'appello gli appellanti impugnano la statuizione inerente alla legittimazione attiva della cessionaria CP_1
Argomentano, in particolare, che non essendo stato prodotto in giudizio l'atto di cessione del credito tra e , mancherebbe la prova della cessione. Controparte_3 CP_1
Contestano altresì che il documento n. 6, depositato da nel giudizio di primo grado, CP_1 permetta di comprovare l'effettiva inclusione del credito nella cessione, poiché è da escludere che il numero ivi indicato sia riferibile al mutuo garantito.
Anche tale motivo, che sembra afferire sia alla legittimazione processuale che alla legittimazione sostanziale di , avendo parte appellante fatto riferimento, indistintamente, alla prova della CP_1 cessione ed alla prova della inclusione del credito nell'ambito del blocco di quelli acquistati da CP_1
, è infondato.
[...]
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 cit., contratto a forma libera,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in pag. 10 blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (vd. Cass. n. 4777/2023; Cass. 5617/2020: Cass.
15884/2019 e Cass. 31118/2017).
Ebbene, come correttamente constatato dal giudice di primo grado, la cessionaria ha CP_1 prodotto sub. doc. 5 l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del
14.12.2021 recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di Controparte_3 conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio
1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della BA d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della BA d'Italia n. 139/199”), corredata da appositi collegamenti link all'elenco dei dati indicativi dei crediti ceduti.
Orbene, risulta, in primo luogo, che l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale reca gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie e che i crediti ceduti risultano individuati, oltre che per titolo, in base alla pendenza a una certa data e alla classificazione dei debitori (“a sofferenza” e segnalati alla centrale rischi della BA d'Italia); è di tutta evidenza che il credito per cui è causa rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria, posto che si tratta di un contratto di mutuo, sottoscritto nel 2009 ed in riferimento al quale la debitrice principale è divenuta inadempiente nel 2018.
In secondo luogo, ad ulteriore dimostrazione dell'avvenuta cessione, la cessionaria ha prodotto, con la propria comparsa conclusionale in primo grado, la dichiarazione2 della cedente Controparte_3 dell'11.07.2022 nella quale espressamente si legge che “ in data 10.21.2021 Controparte_3 ha effettuato nei confronti di n'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai Controparte_10 sensi degli artt. 4 e 7.1. della legge 30 aprile 1999 n. 130, che include, tra gli altri i crediti di seguito indicati: 954500001549 (soff. mutui risolti) – intestatario DOMUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” …
“ai fini delle conseguenti attività giudiziali si precisa e conferma che è Controparte_1 succeduta, pertanto, nei crediti come sopra indicati, in forza del contratto di cessione del 10.12.2021 2 Come già osservato da questa Corte in un precedente analogo la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 76/2024). pag. 11 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria.”
Del resto, come valorizzato dal giudice di primo grado, tale codice identificativo 954500001549 compare altresì nella lista dei creduti ceduti (cui rinvia il link contenuto nell'avviso di cessione, vd. doc. 6, pag. 65, rigo 15; fasc. I grado). CP_1
In terzo luogo, un'ulteriore conferma dell'intervenuta cessione del credito ad oggetto va desunta dal comportamento processuale della cedente , rimasta contumace nel presente grado di Controparte_3 giudizio.
In definitiva, per quanto illustrato, non residuano dubbi circa il fatto che il credito in esame, maturato nei confronti della OM RL in liquidazione, rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria CP_1
con la conseguenza che deve considerarsi provata la titolarità del credito in capo a
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e la conseguente legittimazione ad agire in giudizio nei confronti dei fideiussori odierni appellanti.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti contestano, genericamente, la mancanza di prova del credito ed in ogni caso, l'illegittimità del contratto di mutuo con riferimento alla determinazione dei tassi ed al piano di ammortamento.
Il motivo d'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; parte appellata non si è difatti peritata di indicare quale parte della sentenza è censurata, limitandosi a genericamente contestare l'illegittimità dei contratti di mutuo, in relazione alla determinazione dei tassi ed al piano di ammortamento.
In altri termini, la stessa non si è minimamente confrontata con l'ampia motivazione con cui il
Tribunale, alle pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la documentazione versata in causa dalla creditrice opposta fosse pienamente sufficiente sia a comprovare la fonte dell'obbligazione, e dunque l'obbligo restitutorio, il difetto di prova circa fatti estintivi o modificativi di esso, nonché i tassi applicati al rapporto dalla banca, che registravano lievi variazioni essendo agganciati all'andamento dell'Euribor.
La censura dimessa in questa sede quindi non scalfisce minimamente l'impianto motivazionale della sentenza, e laddove contesta la mancata produzione degli estratti conto analitici, per valutarsi
“eventuali” profili di usurarietà dei tassi applicati, o l'indebita applicazione di interessi anatocistici, appare irrimediabilmente esplorativa.
Per il medesimo motivo, la reiterata richiesta di CTU contabile, volta questa “a quantificare i tassi di mutuo applicati, l'ammontare degli interessi, l'eventuale applicazione di interessi usurari e pag. 12 l'anatocismo”, appare del pari inammissibile, in quanto alla genericità ed al difetto di prova delle contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere quindi negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché con accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e da e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata del Tribunale di Monza n. 333/2025, pubblicata in data 18 febbraio 2025;
b) condanna e a rifondere in favore di e per Parte_1 Parte_2 CP_1 essa quale procuratrice, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_2
€ 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, €
7.298 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
SA ER PE DE pag. 13 pag. 14