Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3363
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Sentenza 9 dicembre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso dagli appellanti, fideiussori di un mutuo fondiario, avverso la decisione del Tribunale di Monza che aveva parzialmente accolto la loro opposizione a decreto ingiuntivo, revocando quest'ultimo ma condannandoli al pagamento di una somma residua. Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado sotto diversi profili: in via preliminare, chiedevano la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; nel merito, invocavano la decadenza delle appellate dal diritto di agire nei loro confronti ai sensi dell'art. 1957 c.c., eccependo la nullità e/o invalidità della clausola n. 6 delle fideiussioni che derogava a tale articolo, per violazione del Codice del Consumo, e, in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust, stante la conformità a modelli ABI censurati. Contestavano altresì la carenza di prova del credito per nullità del contratto di mutuo e la mancata pattuizione del tasso TAE e la discrasia dei tassi indicati. L'appellata, cessionaria del credito, chiedeva il rigetto dell'appello, confermando la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, relativo all'inapplicabilità della disciplina consumeristica e alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la Corte ha ritenuto che gli appellanti non potessero qualificarsi come consumatori, avendo rivestito ruoli di rilievo nella società debitrice principale al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, e ha altresì evidenziato che la deroga all'art. 1957 c.c. non integra di per sé una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, in ogni caso, la clausola era stata oggetto di doppia sottoscrizione. In merito alla presunta nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, la Corte ha ribadito l'orientamento prevalente secondo cui il provvedimento della Banca d'Italia che censura determinate clausole si riferisce alle fideiussioni omnibus e non alle fideiussioni specifiche, come quelle in esame, escludendo altresì la sussistenza di un'intesa illecita persistente e la possibilità di invocare la normativa antitrust senza dimostrare l'illecito specifico. Infine, ha ritenuto che l'invio della lettera di diffida fosse sufficiente a soddisfare l'onere di escussione della garanzia a prima richiesta, ai sensi dell'art. 1957 c.c. Il secondo motivo, concernente la legittimazione attiva della cessionaria, è stato rigettato sulla base della consolidata giurisprudenza che ammette la prova della cessione in blocco tramite l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, integrato da dichiarazioni del cedente e dal codice identificativo del credito. Il terzo motivo, relativo alla generica contestazione della prova del credito e all'illegittimità del contratto di mutuo, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per la sua genericità e per la mancata confutazione delle argomentazioni del primo giudice, rigettando altresì la richiesta di CTU in quanto esplorativa. Le spese processuali sono state poste a carico degli appellanti soccombenti, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3363
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3363
    Data del deposito : 9 dicembre 2025

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