Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 06/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. 43/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
Composta dai seguenti magistrati:
BR EN RI Presidente Stefano Grossi Giudice IE MA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
· Nel giudizio di conto, iscritto al n. 21134 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 25452, nei confronti dell’agente IN EL TT, consegnatario dei beni del Comune di Rocca di Botte (AQ), per l’esercizio finanziario 2019;
· Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
· Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 8 maggio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull’ammissibilità, sull’improcedibilità e sull’irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati che con riferimento all’ampiezza dei beni interessati dalla gestione;
· Viste le memorie difensive depositate dall’agente contabile, tramite il Comune di Rocca di Botte (AQ), in data 29 settembre 2025;
· Letta la relazione nella pubblica udienza del 25 novembre 2025 del magistrato relatore, Primo Referendario dott. IE MA, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Marco Di Marco;
· Esaminati gli atti e i documenti di causa;
· Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile Considerato in
FATTO
Con relazione di irregolarità n. 141/2025 del 7 maggio 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, in riferimento al conto giudiziale sopra epigrafato, ha rimesso alla valutazione del Collegio la questione pregiudiziale della sua procedibilità.
Lo stesso dopo aver ricostruito la normativa di riferimento sull’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per debito di custodia, precisa nella relazione di irregolarità che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”. Pertanto, ha portato all’attenzione del Collegio diverse criticità, rappresentando che la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarderebbe beni mobili o materie per le quali l'agente contabile abbia debito di custodia. Questo perché il conto depositato contiene una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario e nello specifico, sono indicati la sala mortuaria, la chiesa cimiteriale, la sala autopsie, cimiteri, giardini, strade, vie del Comune, piazze, fontane, sorgenti, rete fognaria, tra i quali non sarebbero, però, individuabili beni riferibili ad una gestione per i quali si possa configurare un debito di custodia del consegnatario. A parere del magistrato relatore, dunque, la natura dei beni sarebbe tale da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in massima parte, in magazzini. Il magistrato relatore ha, ancora, precisato che i beni immobili (e quelli ad essi assimilati a fini inventariali, come ad esempio le biblioteche), nonostante vada correttamente nominata la figura del consegnatario, sono esclusi dal giudizio di conto, in quanto non rientrano nel concetto di custodia o maneggio che implicano operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili. Nella relazione di irregolarità si precisa, ulteriormente, che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l’inversione dell’onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l’obbligo di presentazione del conto, non sarebbe, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, nelle facoltà dell’ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un’indebita invasione della competenza normativa statale. Conclusivamente, considerato che il conto includerebbe all’evidenza beni per i quali sussiste un debito di custodia e che non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l’atto presentato dall’agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi.
All’udienza del 25 novembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio in ordine alle spese.
L’agente contabile non è presente nella suddetta udienza.
Ritenuto in
DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un consegnatario non tenuto a debito di custodia e, dunque, non qualificabile come agente contabile perché la gestione riguarda beni che non rientrano nel concetto di custodia o maneggio che implicano operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili.
In proposito, si ritiene utile ricordare che ai sensi dell’articolo 178 del regio decreto n. 827/1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), sono agenti contabili, tra l’altro, coloro che “hanno maneggio di qualsiasi pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”. Lo stesso Regolamento di Contabilità di Stato, con riguardo ai consegnatari, prevede che “tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili”, e che “la consegna si effettua per mezzo di inventario” (art. 22). Ulteriormente va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”. Ancora ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).
Sulla base di tali previsioni normative, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di vigilanza connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di funzionamento ma a quella di continuativo rifornimento, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. In sintesi, si ritiene corretto rimanere nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Sez. Calabria, n. 238/2025, Sez. Piemonte, n. 241/2025; Sez. Abruzzo, n. 109/2025) secondo cui, in linea di principio:
· il debito di custodia grava sul consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione di beni mobili destinati al normale funzionamento delle varie articolazioni dell’amministrazione;
· il debito di vigilanza grava sul soggetto che, nell’ambito della singola articolazione funzionale dell’amministrazione considerata, riceve i beni assegnati per l’uso all’ufficio e ne assume il debito di sorveglianza, provvedendo in particolare alla gestione delle scorte operative.
Pertanto, non può sussistere debito di custodia con riferimento a una gestione di beni per cui non può configurarsi alcun tipo di custodia o maneggio, mancando i caratteri tipici dell’obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, consistenti nelle operazioni di carico e scarico. Infatti, il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino-Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017, Sez. Campania sentt. 561-564/2023).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste-inventario) siano beni per cui non è stata realizzata alcuna attività di custodia o maneggio.
Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non gravasse sul consegnatario IN EL TT nessun obbligo di custodia venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, in quanto lo stesso è qualificabile come agente amministrativo.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura erariale, l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante l’agente contabile IN EL TT.
Spese compensate.
Così deciso all’Aquila, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
(IE MA) (BR EN RI)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in segreteria il 06/02/2026 Il Direttore della segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi