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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1446/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nata a [...] il giorno 11 luglio 1968, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Rosario Didato.
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SE ON.
Con la partecipazione del P.M.
Conclusioni delle parti.
Per la ricorrente: “ (…) insiste, preliminarmente, nei mezzi istruttori non ammessi, e, nel merito, in tutto quanto eccepito, dedotto, chiesto e documentato per la sig.ra in seno Pt_1 agli atti difensivi ed ai verbali di udienza già in atti, anche sotto forma di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il cui contenuto deve ritenersi quivi integralmente richiamato e trascritto;
contesta, di contro, quanto eccepito, argomentato, domandato e prodotto ex adverso essendo infondato e privo di rilievo giuridico, precisando le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le
Tribunale - in composizione collegiale 1) Riconoscere il diritto della sig.ra all'assegno Pt_1 divorzile, da quantificarsi nella misura di €. 800,00 mensili ovvero, in subordine, nella misura di €. 400,00 per come disposto con ordinanza del 28.12.2024, per le ragioni in essa spiegate, obbligando il sig. a versare l'importo de quo, in favore della ricorrente, entro il giorno CP_1 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e con rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat, revocando, con decorrenza dalla sua costituzione in giudizio, l'obbligo a carico del sig. di versare un assegno mensile a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli essendo divenuti, nelle more, economicamente autosufficienti, tanto che la sig.ra in sede di ricorso, ha chiesto che nulla venisse disposto a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli;
2) Disporre che la casa coniugale rimanga assegnata alla sig.ra
con tutti gli arredi ivi esistenti, anche (e non solo) in considerazione del fatto che i figli, Pt_1 pur essendo divenuti economicamente autosufficienti, continuano a viverla e frequentarla unitamente alla di loro madre, tanto da far parte del medesimo nucleo familiare;
3) Confermare, nel resto, le statuizioni di cui alla sentenza di separazione già in atti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizi, oltre oneri accessori previsti ex lege”.
Per il convenuto: “reiectis adversis previa, occorrendo, ammissione delle richieste istruttorie ritualmente articolate in atti, pronunciare, nel merito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e , con ogni conseguente Controparte_1 Parte_1 provvedimento. Ritenere che non ha diritto ad alcun assegno divorzile Parte_1 ovvero, in mero subordine, ridurlo all'importo di € 100,00 mensili. Assegnare alla stessa la casa familiare. Con vittoria di spese e compensi”.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 31 luglio 2024, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario con a Caltanissetta il Controparte_1
7/10/1999, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 315;
- che dal matrimonio erano nati due figli, il 14/7/2001 e il 7/2/2003; Persona_1 Per_2
- che, con sentenza n. 523 del 14/7/2022, il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, assegnando alla moglie la casa familiare e ponendo a carico del marito l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di euro 400,00 quale contributo al mantenimento di ciascuno dei due figli, maggiorenni ed economicamente non indipendenti, oltre al settanta per cento delle spese straordinarie nel loro interesse, nonché la somma di euro 400,00 quale assegno di mantenimento in favore della predetta;
- che, nelle more, entrambi i figli erano divenuti economicamente indipendenti, essendo stata, , assunta quale agente della Polizia di Stato, con sede di lavoro a Milano, e Per_2 Per_1
assunto da una società che gestiva un supermercato a Caltanissetta, quale addetto alle
[...] vendite. Aggiungeva che continuava ad abitare con lei nella casa familiare, mentre Per_1 Per_2 vi rientrava con cadenza mensile;
-che, a differenza del , la ricorrente era priva di redditi propri, non essendo CP_1 riuscita a reperire un lavoro, nonostante i tentativi effettuati ed i corsi frequentati.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, nonché del permanere della notevole sperequazione della situazione economico patrimoniale tra le parti,
a favore del convenuto, la ricorrente chiedeva: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
porsi a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno di divorzio, nella CP_1 misura di euro 800,00 mensili, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta equa;
assegnarsi in proprio favore la casa familiare;
confermare nel resto le statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
In ricorso la difesa si soffermava sui presupposti dell'assegno divorzile, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza ed evidenziando, nel merito, come in costanza di matrimonio la moglie avesse rinunciato ad aspettative lavorative per dedicarsi, per volontà del marito, in via prevalente alla famiglia ed ai figli e come, data l'età raggiunta e la crisi nel mercato del lavoro, le fosse stato impossibile reperire un'occupazione, nonostante l'impegno profuso a tal fine, evincibile dalla documentazione prodotta.
Nel corpo del ricorso la difesa avanzava dubbi sull'apparente situazione economica del marito, ipotizzando redditi ben superiori a quelli denunciati.
Costituitosi, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, ma contestava le deduzioni avversarie, a suo parere, in parte, non pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio, in quanto riguardanti la infedeltà del marito, già dedotta e valutata nel giudizio di separazione. Inoltre, la difesa evidenziava come la avesse continuato a Pt_1 percepire l'assegno in favore dei figli anche dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica, tacendogli per circa due anni la circostanza che i predetti lavoravano.
Nel merito, il convenuto, nel contestare il contrario assunto di controparte, deduceva di avere contribuito all'accudimento dei figli e che quella di non lavorare era stata una scelta della moglie. Aggiungeva che, in ogni caso, la sarebbe stata ampiamente compensata Pt_1 dell'apporto dato alla famiglia con la partecipazione paritaria al relativo patrimonio. In comparsa di costituzione la difesa si soffermava, quindi, sulla disponibilità economica acquisita dalla per effetto delle cessioni delle quote di partecipazione societaria alla Pt_1
Althea s.r.l. e della vendita della sua quota di comproprietà della villa richiamata in ricorso.
Conclusivamente, il convenuto si opponeva all'accoglimento della domanda di assegno divorzile, deducendo la insussistenza dei relativi presupposti, alla stregua dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, che richiamava. In subordine, chiedeva che l'assegno in favore della moglie fosse determinato in euro 100,00 mensili.
Il convenuto, invece, non si opponeva alla domanda di controparte volta all'assegnazione della casa familiare, ponendo, comunque, in luce come la nuda proprietà di essa fosse stata acquisita dai figli, con attribuzione alla madre del diritto di usufrutto.
Il presidente, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, pronunciava ordinanza con cui confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, ad accezione di quelle relative all'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli, in considerazione dell'acquisita autosufficienza economica da parte dei predetti, ed ammetteva le prove dedotte, nei limiti in essa specificati.
Con sentenza n. 290/2025, pubblicata il 28/04/2025, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulle ulteriori domande proposte.
All'udienza del 4 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione.
Il PM nulla osservava.
Prima di passare all'esame del merito è opportuno richiamare brevemente i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di assegno di divorzio.
A far data dalla pronuncia delle SS.UU. n. 18278/2018, la S.C. di Cassazione, superato il criterio di valutazione connesso al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, ha affermato che: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
I principi sopra espressi sono stati ribaditi nelle successive pronunce, sì da divenire consolidati nella giurisprudenza, che è costante nell'affermare che: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6,
- richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass.
Civ. n. 26682 del 2021).
Sempre in conformità all'indirizzo richiamato, la S.C, da ultimo, ha affermato che:
“l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole
a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare) (cfr Cass. n. 26520/2024).
Premesso quanto sopra, il collegio ritiene di confermare l'ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c, nella parte riguardante le prove non ammesse, sulle quali la difesa della ricorrente ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
Per quanto riguarda la prova testimoniale, si rileva che i fatti dedotti con il capitolo 2 sub
b) del ricorso sono, in parte, irrilevanti, in parte non contestati: sotto il primo profilo, si richiama l'inciso in cui si dice che in costanza di matrimonio il marito ha più volte manifestato contrarietà
a che la moglie lavorasse, rilevandosene la genericità e, comunque, la irrilevanza alla luce di quanto accertato in sede di separazione e riportato nella relativa sentenza (passata in giudicato), sul fatto che la moglie in costanza di matrimonio si è occupata delle incombenze domestiche e dell'accudimento dei figli;
sotto il secondo profilo, si evidenzia la non contestazione dei fatti richiamati.
Del pari, il collegio ritiene di condividere il giudizio di inammissibilità delle prove testimoniali dedotte dalla ricorrente con la memoria depositata il 5/12/2024, essendo, quelle dirette, tardive e non essendo, quelle contrarie, tali rispetto alla prova dedotta dal convenuto con la memoria ex art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c.
In ultimo, si conferma la valutazione del relatore in ordine alla insussistenza dei presupposti per disporre indagini patrimoniali a mezzo della Guardia di Finanza nei confronti del . Ciò, alla stregua della documentazione prodotta ed in mancanza di elementi CP_1 concreti da cui desumere la non corrispondenza alla realtà della situazione emergente dalla suddetta documentazione - peraltro in linea con le risultanze acquisite nel giudizio di separazione
- non potendosi attribuire rilievo al fatto che il predetto abita nella villa raffigurata nelle fotografie prodotte, acquistata unitamente alla moglie ed ai soci (coniugi , con percentuali Per_3 di partecipazione uguali (25% ciascuno) - né essendovi elementi concreti da cui desumere il mantenimento da parte dello stesso dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Al riguardo, si richiama la documentazione prodotta dall'interessato, dalla quale emerge la disponibilità di una sola autovettura, di marca AUDI, di risalente immatricolazione (anno 2009), ed il modesto ammontare delle somme disponibili sui due conti correnti a lui intestati (euro
8.471,00, al 30/9/2024, nel primo, acceso presso la banca Unicredit, ed euro 2.277,83 al
15/10/2024 nel secondo, acceso presso la BC ON). Per quanto riguarda la casa di abitazione, si rileva come la circostanza secondo cui la villa raffigurata nelle fotografie allegate non fosse ultimata, oltre a non formare oggetto di specifica contestazione, trova conferma nel fatto che per i primi quattro anni dalla separazione il convenuto ha vissuto in una casa condotta in locazione, il cui contratto ha prodotto. In atto, secondo quanto dedotto e non contestato, abita in una parte della villa, rimasa in comproprietà con i coniugi Con riferimento alle polizze Per_3 assicurative, come si vedrà meglio appresso, dalla documentazione prodotta è emerso che sono state estinte, con riscossione delle somme da parte del . CP_1
Nel merito, la domanda di volta ad ottenere un assegno divorzile è Parte_1 meritevole di accoglimento, per le ragioni di cui appresso.
Come evidenziato nella sentenza di separazione e come emerso nel presente giudizio attraverso le allegazioni delle parti e la produzione documentale, nel primo periodo di vita matrimoniale la moglie ha lavorato alle dipendenze della società e, successivamente, CP_2 presso la società Althea, di cui era socia unitamente al marito, all'amico ed alla Persona_4 di lui moglie (con una partecipazione paritaria del 25%). Tuttavia, tale attività è stata marginale e limitata nel tempo, sì da potersi affermare che, come ritenuto dai giudici in sede di separazione, in costanza di matrimonio la moglie si è occupata principalmente della cura della casa e dell'accudimento dei figli, provvedendo il marito al mantenimento della famiglia, con i redditi derivanti dalla partecipazione societaria di cui si è detto e dall'attività svolta alle dipendenze della Althea s.r.l. (con riferimento al contributo della moglie alla conduzione della vita familiare, nella sentenza di separazione il collegio si è così espresso: “La ricorrente, infatti, è priva di redditi e in costanza di matrimonio si è sempre occupata delle incombenze domestiche e dell'accudimento dei figli, con particolare attenzione alle esigenze del figlio maschio affetto da una patologia che ne compromette l'apparato uditivo e che richiede frequenti soggiorni per cure
e visite anche fuori dalla Sicilia, mentre unico percettore di reddito è stato da sempre il convenuto”).
In atto la che ha cinquantasette anni di età ed ha conseguito il diploma di scuola Pt_1 media superiore nel 2021, dopo la separazione dal marito, è priva di occupazione, pure avendo frequentato numerosi corsi di formazione professionale (come OSS, dattilografa, ecc.).
Pertanto, la predetta è priva di redditi adeguati e non in condizione di procurarseli per ragioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, considerato quanto sopra detto, ma anche la notoria situazione di crisi del mercato del lavoro in un'area economicamente depressa come quella locale.
Neppure, può ipotizzarsi un suo trasferimento altrove per trovare lavoro, considerate l'età, la disponibilità della casa familiare a Caltanissetta, in cui convive con il figlio, che contribuisce, unitamente alla sorella - che vi risiede quando rientra da Milano - alle spese di gestione. Ciò, come emerso dalle deposizioni testimoniali dei due figli delle parti, che hanno riferito di tale contributo, pari ad euro 250,00 per quanto riguarda la sorella e ad euro 150,00 per quanto riguarda il fratello.
Sotto il profilo in esame va pure considerata la sperequazione dell'attuale situazione economico patrimoniale delle parti, a vantaggio del , il quale: ha un reddito da lavoro CP_1 dipendente di circa euro 1.600,00 mensili (come risulta dalle buste paga e dalla documentazione fiscale, che fa emergere un reddito medio annuo lordo, riferito agli ultimi tre anni, pari ad euro
25.687,00) ed è titolare di cespiti immobiliari (comproprietario, insieme all'ex socio ed alla moglie, della villa in cui è ubicata la sua attuale casa di abitazione e comproprietario di una unità immobiliare sita a Caltanissetta in Via Calabria n. 3). La situazione attuale del , seppure CP_1 notevolmente ridimensionata rispetto all'epoca della convivenza matrimoniale - non potendo egli più contare sugli utili derivanti dalla gestione dell'attività commerciale, a seguito della cessione delle proprie quote di partecipazione ad Althea s.r.l, al che ne è divenuto socio Per_3 unico (v. la visura camerale in atti) - è apprezzabilmente migliore rispetto a quella della predetta.
Vanno anche considerati il guadagno connesso alla vendita (poco tempo dopo la moglie), delle quote societarie, presumibilmente pari a quello conseguito dalla per la vendita delle Pt_1 sue quote, pure del 25% (agli atti vi è solo il contratto di cessione di quote concluso da quest'ultima nel 2018 un anno prima rispetto al marito) ed al riscatto, con accredito in date 3 ed
11 gennaio 2023, di due polizze assicurative della evincibile dall'estratto Controparte_3 conto della BC ON (quattro accrediti, rispettivamente: di euro 21.525,49; di euro
22.788,87; di euro 6.172,69 e di euro 6.176,34).
Pertanto, considerati l'apprezzabile sperequazione economico reddituale tra le parti,
l'organizzazione della vita familiare adottata durante il lungo periodo di convivenza matrimoniale, pari a circa diciotto anni (con attribuzione alla moglie delle incombenze domestiche ed al marito dell'onere di provvedere al mantenimento della famiglia), l'apporto assicurato alla predetta attraverso la cointestazione del patrimonio conseguito con l'attività di gestione societaria da parte del marito (i coniugi erano comproprietari, in parti uguali, insieme ai soci, coniugi della villa da destinare ad abitazione delle due famiglie, nonché soci con Per_3 uguali quote di partecipazione, del 25% ciascuno, della Althea s.r.l.), ma anche la disponibilità da parte della stessa della casa già adibita a residenza familiare, con partecipazione alle spese dei figli conviventi, si ritiene equo determinare l'assegno di divorzio in euro 400,00 mensili, come previsto in sede di separazione per l'assegno di mantenimento.
Infine, si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare - della quale, come detto, è usufruttuaria - in mancanza di figli minori, o economicamente non autosufficienti.
In considerazione della parziale infondatezza della domanda, si ravvisano i presupposti per compensare, in ragione di metà, le spese processuali, con condanna del convenuto al pagamento della rimanente metà, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di , entro il giorno cinque di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno di euro 400,00, con la rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici
ISTAT relativi ai prezzi al consumo;
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta da;
Parte_1 compensa, in ragione di metà, le spese del giudizio e condanna alla Controparte_1 rifusione, in favore di della rimanente metà, che per tale quota liquida in Pt_1 Parte_1 euro 2.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CNPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto