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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6144/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6144/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1525/2022 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 4717/2022), promossa da:
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Bartolomeo Ciani, giusta mandato in atti;
-opponenti-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9 luglio 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n. 1525/2022 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ai signori in qualità di debitore Parte_1 principale, e e in qualità di garanti, il pagamento in solido Parte_2 Parte_3 fra loro della somma di € 57.402,22 oltre interessi moratori, spese legali, IVA e CPA, in favore di inveniente dal contratto di finanziamento del 30 ottobre 2017 Controparte_2 stipulato con UBI AN (i.e. cedente).
L''opposizione va dichiarata inammissibile, stante la inesistenza della notifica dell'atto di citazione.
1 Invero, nel caso di specie, per come documentato in atti, la notifica è stata eseguita a mezzo pec all'avv. Vincenzo Barile.
Tuttavia, nella procura rilasciata in calce al ricorso monitorio, l'istituto di credito ha conferito il mandato difensivo solo all'avv. Casiere, presso il quale ha dichiarato di eletto domicilio. E infatti lo stesso dominus della causa, Avv. Antonio Casiere, ha espressamente indicato il proprio indirizzo
PEC, limitandosi a eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Barile. Senza tuttavia che sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo. Ciononostante, parte opponente, anziché provvedere a notificare l'atto di citazione in opposizione presso il domicilio digitale del dominus ha provveduto a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Vincenzo Barile, così incorrendo in errore.
Il procuratore degli opponenti ha quindi operato confusione fra il domicilio fisico eletto e il domicilio digitale della controparte, atteso che nel ricorso introduttivo è stato indicato, quale utile al fine delle notificazioni, l'indirizzo PEC del difensore di fiducia, e nello stesso atto risulta effettuata pure l'elezione di domicilio fisico presso lo studio di altro professionista, l'Avv. Barile.
Di talchè, gli opponenti avrebbero dovuto effettuare la notifica presso il domicilio PEC dichiarato, quello del difensore avv. Casiere, oppure, eventualmente, avrebbe potuto effettuare la notifica presso il domicilio fisico eletto, presso lo studio dell'avv. Barile, ma in nessun caso avrebbe potuto effettuare validamente la notifica telematica presso l'indirizzo PEC dell'Avv.
Barile.
Risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sez. V-I, ord.
12.10.2015, n. 20468). Analoga valutazione deve effettuarsi, mutatis mutandis, in ordine all'attività di ricezione degli atti processuali, donde il principio di diritto secondo cui: "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art.
156 cod. proc. civ. soltanto per i soli casi di nullità dell'atto" (Cass. n. 20946/2018).
La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione,
2 spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare.
Ne deriva che nel caso di specie la notifica, eseguita digitalmente presso l'indirizzo elettronico di difensore non abilitato a riceverla in tale forma, è invalida, senza possibilità di sanatoria, con la conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta con definitiva esecutorietà del titolo monitorio (cfr. in termini Tribunale di Bari n. 1986/2025 del 22/05/2025).
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_3
e ;
[...] Parte_2
2. per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1525/2022 (RG n. 4717/2022) emesso da questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653, co. 1 c.p.c.;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 9 luglio 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
Diletta Calò
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6144/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1525/2022 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 4717/2022), promossa da:
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Bartolomeo Ciani, giusta mandato in atti;
-opponenti-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9 luglio 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n. 1525/2022 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ai signori in qualità di debitore Parte_1 principale, e e in qualità di garanti, il pagamento in solido Parte_2 Parte_3 fra loro della somma di € 57.402,22 oltre interessi moratori, spese legali, IVA e CPA, in favore di inveniente dal contratto di finanziamento del 30 ottobre 2017 Controparte_2 stipulato con UBI AN (i.e. cedente).
L''opposizione va dichiarata inammissibile, stante la inesistenza della notifica dell'atto di citazione.
1 Invero, nel caso di specie, per come documentato in atti, la notifica è stata eseguita a mezzo pec all'avv. Vincenzo Barile.
Tuttavia, nella procura rilasciata in calce al ricorso monitorio, l'istituto di credito ha conferito il mandato difensivo solo all'avv. Casiere, presso il quale ha dichiarato di eletto domicilio. E infatti lo stesso dominus della causa, Avv. Antonio Casiere, ha espressamente indicato il proprio indirizzo
PEC, limitandosi a eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Barile. Senza tuttavia che sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo. Ciononostante, parte opponente, anziché provvedere a notificare l'atto di citazione in opposizione presso il domicilio digitale del dominus ha provveduto a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Vincenzo Barile, così incorrendo in errore.
Il procuratore degli opponenti ha quindi operato confusione fra il domicilio fisico eletto e il domicilio digitale della controparte, atteso che nel ricorso introduttivo è stato indicato, quale utile al fine delle notificazioni, l'indirizzo PEC del difensore di fiducia, e nello stesso atto risulta effettuata pure l'elezione di domicilio fisico presso lo studio di altro professionista, l'Avv. Barile.
Di talchè, gli opponenti avrebbero dovuto effettuare la notifica presso il domicilio PEC dichiarato, quello del difensore avv. Casiere, oppure, eventualmente, avrebbe potuto effettuare la notifica presso il domicilio fisico eletto, presso lo studio dell'avv. Barile, ma in nessun caso avrebbe potuto effettuare validamente la notifica telematica presso l'indirizzo PEC dell'Avv.
Barile.
Risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sez. V-I, ord.
12.10.2015, n. 20468). Analoga valutazione deve effettuarsi, mutatis mutandis, in ordine all'attività di ricezione degli atti processuali, donde il principio di diritto secondo cui: "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art.
156 cod. proc. civ. soltanto per i soli casi di nullità dell'atto" (Cass. n. 20946/2018).
La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione,
2 spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare.
Ne deriva che nel caso di specie la notifica, eseguita digitalmente presso l'indirizzo elettronico di difensore non abilitato a riceverla in tale forma, è invalida, senza possibilità di sanatoria, con la conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta con definitiva esecutorietà del titolo monitorio (cfr. in termini Tribunale di Bari n. 1986/2025 del 22/05/2025).
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_3
e ;
[...] Parte_2
2. per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1525/2022 (RG n. 4717/2022) emesso da questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653, co. 1 c.p.c.;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 9 luglio 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
Diletta Calò
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