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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 4541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 30.09.2025 al n.r.g. 4541/2025 congiunta- mente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. NICOLETTA AGRATI Parte_1 C.F._1
e
ME HE (C.F. ), con l'Avv. BARBARA CHIARAVALLI C.F._2 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note depositate per l'udienza del 6.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiuntamente depositato in data 30.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente:
“1. la minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, i quali collaboreranno Per_1 nell'assumere, sempre di comune accordo, tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la
1 figlia, relativamente alla salute, all'educazione, all'istruzione, alle scelte religiose, alle attività sportive e ricreative, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali di Le indicazioni delle tipologie di decisioni riguardanti la vita della Per_1 minore che precedono sono da intendersi, ovviamente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo;
2. la minore errà collocata prevalentemente presso la madre, la quale pertanto continuerà Per_1 ad abitare l'abitazione familiare a lei assegnata, sita il Marnate (Va), via Arno n. 135, con tutti gli arredi ivi posti con la figlia. Il signor EO ha già provveduto a lasciare l'abitazione familiare e trasferirà la propria residenza entro la data dell'emananda sentenza;
3. il signor EO contribuirà al mantenimento della minore con il versamento di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese all'I-
BAN [...] su conto corrente intestato alla madre. Corrisponderà il
50% delle spese straordinarie della minore così come previsto dal protocollo della Corte di Appello di Milano 2025, che qui si riporta qui di seguito, confermando il pagamento del 50% del costo del- la mensa scolastica sino a che e usufruirà; Per_1
4. secondo il Protocollo 2025 della Corte di Appello di Milano le spese straordinarie saranno così suddivise: spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private in caso di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spere mediche sanitarie da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compreso corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica)
2 prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblico di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa scolastica;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia
e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado per il figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo...); f) viaggi e soggiorni studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo delle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni, Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi dalla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti a una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei due genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 16.30, sino al lunedì mattino quando riaccompagnerà scuola (salvo diverso accordo anche in base ai Per_1 turni lavorativi del signor EO).
3 Durante la settimana in cui il papà lavorerà con il turno del mattino, potrà tenere la figlia due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20,30 nelle settimane nelle quali non ha con sé nei fine settimana e una volta settimana quando i fine settimana saranno di sua Per_1 competenza.
Nelle settimane nelle quali il papà dovrà lavorare con il turno 14/22 tarà con il papà la Per_1 giornata del sabato. Salvo diverso accordo tra i genitori e in base alle esigenze di Per_1
6. per quanto concerne le vacanze natalizie, il minore trascorrerà il 24/25 dicembre sino alle 18,00 con un genitore, 25 dicembre dalle 18,00 sino al 26 sera con l'altro; alternanza 31 dicembre 1° gennaio con uno e 5 gennaio / 6 gennaio con l'altro; salvo diverso accordo tra i genitori. Pasqua
/ Pasquetta alternati così come eventuali ponti;
7. per quanto concerne le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi o non con l'uno e con l'altro genitore;
i signori e Pt_1
EO si impegnano a comunicare dove si recheranno con a far mantenere un costante Per_1 contatto telefonico con l'altro genitore;
8. l'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
9. le spese del minore verranno detratte fiscalmente al 50% tra i genitori;
10. I genitori assentono reciprocamente al rilascio dei documenti di alidi anche per Per_1
l'espatrio.
11. Per quanto concerne l'immobile sito in Marnate Via Arno n. 135 acquistato dalle parti in data
09.03.2016 atto Notaio dott. - (docc.4/5) e così recensito "parte del complesso Persona_2 immobiliare posto in Comune di Marnate - sezione censuaria di - in fregio alle vie Parte_2
Reno ed Arno n. 135, le porzioni costituite da: un appartamento posto al piano secondo - scala
8- composto da quattro locali di cui uno con angolo cottura, bagno, lavanderia, disimpegno e balconi con annesso vano cantina a piano primo interrato nonché un box per auto a piano seminterrato pertinenziale a detto appartamento il tutto recensito attualmente presso il Nuovo
Catasto Edilizio Urbano sulla Sezione Urbana NI - foglio 2 (due) rispettivamente con i mappali: 949/9 (novecento quarantanove subalterno 9) - piani secondo e sotterraneo primo categoria A/2 - classe 4 - consistenza vani 6,5 - superficie catastale totale metri quadri 99 superficie totale catastale escluse aree scoperte metri quadri 96 - R.C. euro 537,12 - classamento e rendita proposti ex D.M. 701/94 (l'appartamento ed annesso vano cantina) e -
949/17 (novecento quarantanove subalterno diciassette) - piano sotterraneo primo, categoria
C/6, - classe 6 - consistenza metri quadri 19 - superficie catastale metro quadrati 22 R.C. euro
42,12 (il box)", i ricorrenti statuiscono di regolare definitivamente i reciproci rapporti
4 patrimoniali, nell'ambito del presente accordo, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto familiare e si impegnano a quanto segue.
Il pagamento del prezzo di suddetto immobile di complessivi € 140.000,00 è avvenuto con le seguenti modalità: al rogito la signora ha versato la somma di € 80.000,00 con denari Pt_1 tratti dal conto corrente intestato alla medesima ed € 10.000,00 da parte del signor EO con due assegni bancari tratti su conto corrente n. 1000/5884 presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo, intestato al medesimo signor EO;
per la residua somma di € 50.000,00 veniva erogato il mutuo presso Intesa San Paolo cointestato tra le parti con atto immediatamente successivo a quello di acquisto occorso in pari data e sempre stipulato dal Notaio dott. della durata di Persona_2 anni 15 (doc. 6).
Le parti si danno reciprocamente atto che la signora ha investito nel pagamento Pt_1 dell'immobile in oggetto e la sua ristrutturazione la somma di € 80.000,00, oltre ad avere sempre corrisposto la propria parte di mutuo dalla sua accensione essendone cointestataria con il versamento sul conto corrente cointestato n. 7228 aperto presso la banca Intesa San Paolo filiale di
Castellanza versando degli importi proporzionali al suo stipendio;
dal mese di agosto 2024 i versamenti necessari per il pagamento dei mutuo sono stati corrisposti solo dal signor EO su accordo tra le parti, anche quale contributo al mantenimento di Per_1
La signora ha manifestato la propria intenzione di acquistare la quota della casa del Pt_1 signor EO e le parti hanno concordato il prezzo nell'importo di € 20.000,00 onnicomprensivo che copre i versamenti effettuati dal ricorrente per contribuire all'acquisto dell'immobile (sia quelli iniziali che i ratei proporzionali di mutuo).
Il signor EO ha manifestato la propria volontà di cedere la propria quota di proprietà dell'immobile alle condizioni proposte dalla signora e, quindi, a fronte del versamento di € Pt_1
20.000,00.
Prima della sottoscrizione dell'atto notarile avente ad oggetto il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile su indicato da parte del signor EO alla signora , costei Pt_1 provvederà all'estinzione del mutuo in essere, liberando così signor EO da ogni onere e spesa, comprendendo in ciò le spese condominiali ed ogni onere/spesa relativi all'immobile sino a quella data;
conseguentemente, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti danno atto di avere risolto i loro rapporti di debenze come sopra specificati, salvo quanto indicato nel prosieguo del ricorso. Le parti concordano che l'atto di cessione di quota di proprietà dell'immobile da parte del sig. EO alla signora così recensito " parte del complesso immobiliare posto in Comune di Pt_1
5 Marnate- sezione censuaria di - in fregio alle vie Reno ed Arno n. 135, le porzioni Parte_2 costituite da: un appartamento posto al piano secondo - scala 8-composto da quattro locali di cui uno con angolo cottura, bagno, lavanderia, disimpegno e balconi con annesso vano cantina a piano primo interrato nonché un box per auto a piano seminterrato pertinenziale a detto appartamento il tutto recensito attualmente presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano sulla Sezione Urbana NI - foglio 2 (due) rispettivamente con i mappali: 949/9 (novecento quarantanove subalterno 9) - piani secondo e sotterraneo primo - categoria A/2-classe 4 - consistenza vani 6,5 - superficie catastale totale metri quadri 99- superficie totale catastale escluse aree scoperte metri quadri 96 - R.C. euro
537,12- classamento e rendita proposti ex D.M. 701/94 (l'appartamento ed annesso vano cantina) e
- 949/17 (novecento quarantanove subalterno diciassette)-piano sotterraneo primo, categoria C/6, - classe 6- consistenza metri quadri 19-superficie catastale metro quadrati 22 R.C. euro 42,12 (il box), dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi dall'emananda sentenza (termine indicato dalle parti come essenziale e non derogabile) e verrà stipulato presso il Notaio di Castellanza Per_3 contestualmente al versamento del prezzo convenuto ad all'esibizione di atto di quietanza del mutuo rilasciato dall'ente mutuante e di attestazione da parte dell'amministratore condominiale dell'assenza di qualsivoglia pendenza;
i costi notarili verranno sostenuti dalla signora . Pt_1
Sarà cura della signora comunicare al sig. EO con preavviso di almeno 15 giorni Pt_1 luogo, data e orario del rogito definitivo di trasferimento.
Le parti si obbligano a consegnare al Notaio incaricato della stipulazione del rogito i documenti necessari, per quanto riguarda il venditore, ogni documento teso a comprovare la propria titolarità, la regolarità urbanistica, la legittimazione a disporre dell'immobile e ogni altro documento richiesto dal Notaio in relazione ai beni in oggetto. Le parti dichiarano che si verte in materia di trasferimento immobiliare che avviene nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali connessi al rapporto familiare come elemento della risoluzione del conflitto.
Le parti quanto al trasferimento immobiliare di cui sopra dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle esenzioni ex art. 19 L. 74/87.
Come detto, contestualmente alla stipula del rogito notarile la signora estinguerà il mutuo Pt_1 gravante sulla casa liberando definitivamente il signor EO da qualsivoglia debenza e le parti provvederanno alla chiusura contestuale del conto corrente intestato sul quale poggia il mutuo.
L'arredo dell'unità immobiliare rimarrà alla signora . Pt_1
Sino alla data del rogito notarile che verrà prontamente comunicata al signor EO, il papà continuerà a corrispondere la rata del mutuo quale contributo al mantenimento della figlia minore;
solo dalla data del rogito notarile, il padre corrisponderà quanto sopra indicato (€ 350,00 mensili)
6 direttamente alla signora quale contributo al mantenimento di Per_1
Con il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile e della cantina e box annessi su indicati meglio descritti dal sig. EO alla signora , le parti danno atto di avere risolto i loro Pt_1 rapporti di debenze come sopra specificati.
12. Spese legali compensate tra le parti”.
Con decreto reso in data 01.10.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 06.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, delle condizioni in formato nativo digitali, nonché la documentazione economica di cui al combinato di- sposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 23.10.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Ciò premesso, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
P.Q.M.
affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_4 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 30.09.2025 al n.r.g. 4541/2025 congiunta- mente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. NICOLETTA AGRATI Parte_1 C.F._1
e
ME HE (C.F. ), con l'Avv. BARBARA CHIARAVALLI C.F._2 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note depositate per l'udienza del 6.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiuntamente depositato in data 30.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente:
“1. la minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, i quali collaboreranno Per_1 nell'assumere, sempre di comune accordo, tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la
1 figlia, relativamente alla salute, all'educazione, all'istruzione, alle scelte religiose, alle attività sportive e ricreative, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali di Le indicazioni delle tipologie di decisioni riguardanti la vita della Per_1 minore che precedono sono da intendersi, ovviamente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo;
2. la minore errà collocata prevalentemente presso la madre, la quale pertanto continuerà Per_1 ad abitare l'abitazione familiare a lei assegnata, sita il Marnate (Va), via Arno n. 135, con tutti gli arredi ivi posti con la figlia. Il signor EO ha già provveduto a lasciare l'abitazione familiare e trasferirà la propria residenza entro la data dell'emananda sentenza;
3. il signor EO contribuirà al mantenimento della minore con il versamento di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese all'I-
BAN [...] su conto corrente intestato alla madre. Corrisponderà il
50% delle spese straordinarie della minore così come previsto dal protocollo della Corte di Appello di Milano 2025, che qui si riporta qui di seguito, confermando il pagamento del 50% del costo del- la mensa scolastica sino a che e usufruirà; Per_1
4. secondo il Protocollo 2025 della Corte di Appello di Milano le spese straordinarie saranno così suddivise: spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private in caso di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spere mediche sanitarie da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compreso corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica)
2 prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblico di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa scolastica;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia
e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado per il figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo...); f) viaggi e soggiorni studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo delle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni, Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi dalla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti a una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei due genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 16.30, sino al lunedì mattino quando riaccompagnerà scuola (salvo diverso accordo anche in base ai Per_1 turni lavorativi del signor EO).
3 Durante la settimana in cui il papà lavorerà con il turno del mattino, potrà tenere la figlia due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20,30 nelle settimane nelle quali non ha con sé nei fine settimana e una volta settimana quando i fine settimana saranno di sua Per_1 competenza.
Nelle settimane nelle quali il papà dovrà lavorare con il turno 14/22 tarà con il papà la Per_1 giornata del sabato. Salvo diverso accordo tra i genitori e in base alle esigenze di Per_1
6. per quanto concerne le vacanze natalizie, il minore trascorrerà il 24/25 dicembre sino alle 18,00 con un genitore, 25 dicembre dalle 18,00 sino al 26 sera con l'altro; alternanza 31 dicembre 1° gennaio con uno e 5 gennaio / 6 gennaio con l'altro; salvo diverso accordo tra i genitori. Pasqua
/ Pasquetta alternati così come eventuali ponti;
7. per quanto concerne le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi o non con l'uno e con l'altro genitore;
i signori e Pt_1
EO si impegnano a comunicare dove si recheranno con a far mantenere un costante Per_1 contatto telefonico con l'altro genitore;
8. l'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
9. le spese del minore verranno detratte fiscalmente al 50% tra i genitori;
10. I genitori assentono reciprocamente al rilascio dei documenti di alidi anche per Per_1
l'espatrio.
11. Per quanto concerne l'immobile sito in Marnate Via Arno n. 135 acquistato dalle parti in data
09.03.2016 atto Notaio dott. - (docc.4/5) e così recensito "parte del complesso Persona_2 immobiliare posto in Comune di Marnate - sezione censuaria di - in fregio alle vie Parte_2
Reno ed Arno n. 135, le porzioni costituite da: un appartamento posto al piano secondo - scala
8- composto da quattro locali di cui uno con angolo cottura, bagno, lavanderia, disimpegno e balconi con annesso vano cantina a piano primo interrato nonché un box per auto a piano seminterrato pertinenziale a detto appartamento il tutto recensito attualmente presso il Nuovo
Catasto Edilizio Urbano sulla Sezione Urbana NI - foglio 2 (due) rispettivamente con i mappali: 949/9 (novecento quarantanove subalterno 9) - piani secondo e sotterraneo primo categoria A/2 - classe 4 - consistenza vani 6,5 - superficie catastale totale metri quadri 99 superficie totale catastale escluse aree scoperte metri quadri 96 - R.C. euro 537,12 - classamento e rendita proposti ex D.M. 701/94 (l'appartamento ed annesso vano cantina) e -
949/17 (novecento quarantanove subalterno diciassette) - piano sotterraneo primo, categoria
C/6, - classe 6 - consistenza metri quadri 19 - superficie catastale metro quadrati 22 R.C. euro
42,12 (il box)", i ricorrenti statuiscono di regolare definitivamente i reciproci rapporti
4 patrimoniali, nell'ambito del presente accordo, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto familiare e si impegnano a quanto segue.
Il pagamento del prezzo di suddetto immobile di complessivi € 140.000,00 è avvenuto con le seguenti modalità: al rogito la signora ha versato la somma di € 80.000,00 con denari Pt_1 tratti dal conto corrente intestato alla medesima ed € 10.000,00 da parte del signor EO con due assegni bancari tratti su conto corrente n. 1000/5884 presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo, intestato al medesimo signor EO;
per la residua somma di € 50.000,00 veniva erogato il mutuo presso Intesa San Paolo cointestato tra le parti con atto immediatamente successivo a quello di acquisto occorso in pari data e sempre stipulato dal Notaio dott. della durata di Persona_2 anni 15 (doc. 6).
Le parti si danno reciprocamente atto che la signora ha investito nel pagamento Pt_1 dell'immobile in oggetto e la sua ristrutturazione la somma di € 80.000,00, oltre ad avere sempre corrisposto la propria parte di mutuo dalla sua accensione essendone cointestataria con il versamento sul conto corrente cointestato n. 7228 aperto presso la banca Intesa San Paolo filiale di
Castellanza versando degli importi proporzionali al suo stipendio;
dal mese di agosto 2024 i versamenti necessari per il pagamento dei mutuo sono stati corrisposti solo dal signor EO su accordo tra le parti, anche quale contributo al mantenimento di Per_1
La signora ha manifestato la propria intenzione di acquistare la quota della casa del Pt_1 signor EO e le parti hanno concordato il prezzo nell'importo di € 20.000,00 onnicomprensivo che copre i versamenti effettuati dal ricorrente per contribuire all'acquisto dell'immobile (sia quelli iniziali che i ratei proporzionali di mutuo).
Il signor EO ha manifestato la propria volontà di cedere la propria quota di proprietà dell'immobile alle condizioni proposte dalla signora e, quindi, a fronte del versamento di € Pt_1
20.000,00.
Prima della sottoscrizione dell'atto notarile avente ad oggetto il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile su indicato da parte del signor EO alla signora , costei Pt_1 provvederà all'estinzione del mutuo in essere, liberando così signor EO da ogni onere e spesa, comprendendo in ciò le spese condominiali ed ogni onere/spesa relativi all'immobile sino a quella data;
conseguentemente, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti danno atto di avere risolto i loro rapporti di debenze come sopra specificati, salvo quanto indicato nel prosieguo del ricorso. Le parti concordano che l'atto di cessione di quota di proprietà dell'immobile da parte del sig. EO alla signora così recensito " parte del complesso immobiliare posto in Comune di Pt_1
5 Marnate- sezione censuaria di - in fregio alle vie Reno ed Arno n. 135, le porzioni Parte_2 costituite da: un appartamento posto al piano secondo - scala 8-composto da quattro locali di cui uno con angolo cottura, bagno, lavanderia, disimpegno e balconi con annesso vano cantina a piano primo interrato nonché un box per auto a piano seminterrato pertinenziale a detto appartamento il tutto recensito attualmente presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano sulla Sezione Urbana NI - foglio 2 (due) rispettivamente con i mappali: 949/9 (novecento quarantanove subalterno 9) - piani secondo e sotterraneo primo - categoria A/2-classe 4 - consistenza vani 6,5 - superficie catastale totale metri quadri 99- superficie totale catastale escluse aree scoperte metri quadri 96 - R.C. euro
537,12- classamento e rendita proposti ex D.M. 701/94 (l'appartamento ed annesso vano cantina) e
- 949/17 (novecento quarantanove subalterno diciassette)-piano sotterraneo primo, categoria C/6, - classe 6- consistenza metri quadri 19-superficie catastale metro quadrati 22 R.C. euro 42,12 (il box), dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi dall'emananda sentenza (termine indicato dalle parti come essenziale e non derogabile) e verrà stipulato presso il Notaio di Castellanza Per_3 contestualmente al versamento del prezzo convenuto ad all'esibizione di atto di quietanza del mutuo rilasciato dall'ente mutuante e di attestazione da parte dell'amministratore condominiale dell'assenza di qualsivoglia pendenza;
i costi notarili verranno sostenuti dalla signora . Pt_1
Sarà cura della signora comunicare al sig. EO con preavviso di almeno 15 giorni Pt_1 luogo, data e orario del rogito definitivo di trasferimento.
Le parti si obbligano a consegnare al Notaio incaricato della stipulazione del rogito i documenti necessari, per quanto riguarda il venditore, ogni documento teso a comprovare la propria titolarità, la regolarità urbanistica, la legittimazione a disporre dell'immobile e ogni altro documento richiesto dal Notaio in relazione ai beni in oggetto. Le parti dichiarano che si verte in materia di trasferimento immobiliare che avviene nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali connessi al rapporto familiare come elemento della risoluzione del conflitto.
Le parti quanto al trasferimento immobiliare di cui sopra dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle esenzioni ex art. 19 L. 74/87.
Come detto, contestualmente alla stipula del rogito notarile la signora estinguerà il mutuo Pt_1 gravante sulla casa liberando definitivamente il signor EO da qualsivoglia debenza e le parti provvederanno alla chiusura contestuale del conto corrente intestato sul quale poggia il mutuo.
L'arredo dell'unità immobiliare rimarrà alla signora . Pt_1
Sino alla data del rogito notarile che verrà prontamente comunicata al signor EO, il papà continuerà a corrispondere la rata del mutuo quale contributo al mantenimento della figlia minore;
solo dalla data del rogito notarile, il padre corrisponderà quanto sopra indicato (€ 350,00 mensili)
6 direttamente alla signora quale contributo al mantenimento di Per_1
Con il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile e della cantina e box annessi su indicati meglio descritti dal sig. EO alla signora , le parti danno atto di avere risolto i loro Pt_1 rapporti di debenze come sopra specificati.
12. Spese legali compensate tra le parti”.
Con decreto reso in data 01.10.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 06.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, delle condizioni in formato nativo digitali, nonché la documentazione economica di cui al combinato di- sposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 23.10.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Ciò premesso, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
P.Q.M.
affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_4 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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